Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2765 / 2020
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Divisione di beni caduti in successione
IL TRIBUNALE DI SIENA
In persona del Giudice Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa vertente tra
, nata ad [...] il [...] , residente in [...], cf Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Pacini ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Siena nello studio dell'Avv.to Francesco Maccari, come da procura in atti. ATTRICE CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Benevento alla via Porta Rufina n.34, presso e nello studio dell'Avv. Lucia Catalano (C.F.: ) dal quale è rappresentato e difeso, C.F._3 unitamente e disgiuntamente all'avv. Grazia Sparandeo (C.F.: ), giusta C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione
, c.f. , nata a [...], il [...], residente in CP_2 C.F._5 Montepulciano, Frazione Abbadia, via Poggio Saragio, 5/A, elettivamente domiciliata in Siena, Strada Massetana Romana, 50/A, Scala A, Int. 11, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Bonomei, del Foro di Siena, come da mandato in atti CodiceFiscale_6 CONVENUTI E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3 CHIAMATA CONTUMACE
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria/ordinaria
All'udienza del 29.11.2024 la causa era trattenuta in decisione , previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti .
Per l'attrice : Parte_1
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito disporre lo scioglimento dell' asse ereditario riconducibile alla dante causa sig.ra con attribuzione agli eredi del valore corrispondente CP_4 alla propria quota di spettanza, con esclusione dei beni facenti parte della comunione
Pagina 1
“Voglia il Tribunale : a) in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda per carenza ovvero mancanza di documentazione indispensabile;
b) nel merito il convenuto aderisce alla richiesta di divisione ereditaria dei beni in comproprietà con attribuzione a ciascuno degli eredi e/o aventi diritto della quota di propria spettanza. c) con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori, con distrazione” Per la convenuta CP_2
“Piaccia all'adito Tribunale di Siena procedere alla divisione del complesso immobiliare per cui è causa, con attribuzione a ciascuno dei comproprietari/aventi diritto della quota di spettanza. Con ogni conseguenziale provvedimento in punto di spese di lite”.
Fascicolo trasmesso per la decisione : 21.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE . E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i fratelli Parte_1
e al fine di sentir dichiarare lo scioglimento della comunione Controparte_1 CP_2 ereditaria per successione alla madre . CP_4 Si costituiva che , non opponendosi alla domanda, chiedeva estendere Controparte_1 il contraddittorio anche nei confronti della con sede in Controparte_3 Bonito e altresì rappresentava, altresì, che i fabbricati indicanti al n.1,2,3,4,e 5 dell'atto di citazione unitamente all'appezzamento di terreno censito al NCT al foglio 11, part. 177, erano da egli, nonché da altro soggetto, estraneo al presente giudizio, posseduti da oltre un ventennio in modo pacifico, ininterrotto. Chiedeva quindi che detti beni venissero esclusi dalla divisione.
Su ordine del giudice l'attrice ha integrato il contraddittorio nei confronti della
[...]
che rimaneva contumace. Controparte_3 Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda di scioglimento CP_2 della comunione evidenziando che l'accordo sostanzialmente raggiunto in passato si era arenato per la mancata disponibilità degli altri fratelli a riconoscere e restituire le somme di denaro che ella aveva anticipato nell'interesse comune. La procedura di mediazione obbligatoria non aveva buon esito e istruita la causa a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e , dopo un ultimo tentativo di conciliazione , la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione , ratione temporis, dei termini per conclusionali e repliche .
1. Deve in primo luogo rilevarsi che , nelle note scritte sostitutive dell'udienza di p.c., il convenuto ha concluso come da atti e documenti di causa . Controparte_1 Orbene la formula generica utilizzata , certamente non può impegnare il giudice a ricercare in ogni atto e ( tanto meno) documento di causa possibili conclusioni , così che le conclusioni da prendere a riferimento saranno le ultime ritualmente formulate ovvero quelle di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. In tali conclusioni non è ricompresa alcuna domanda , sia pure incidentale , o eccezione , di usucapione rispetto ad alcuni beni e se è vero che , come precisato dalla Suprema Corte ( Cass n.10767-22) non possono sempre intendersi rinunciate conclusioni non riproposte ove ricavabile dal complesso degli atti la volontà di
Pagina 2 mantenerle, in tal caso in nessun atto ( o verbale di udienza) il convenuto ha offerto prova dell'acquisto per usucapione né ha formulato alcuna richiesta istruttoria , così che detta eccezione deve intendersi rinunciata o comunque non provata .
2. Osterebbe alla formazione di un unico progetto di divisione il consolidato orientamento della Corte di CA ( cfr oltre a Cass 15494/19 anche Cass 27645/18 e Cass 18909/20) per il quale, in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti condividenti . Nella specie parte attrice ha introdotto il presente giudizio con domanda di divisione ereditaria e scioglimento di comunione ordinaria ( tanto che all'interno dell'atto di citazione l'attore dà espressamente atto della comunione ordinaria ) domanda alla quale le parti convenute hanno aderito , non formulando alcuna opposizione , così che la consulenza ha avuto ad oggetto anche i beni oggetto di comunione ordinaria . In data 3.7.2024 l'attore ha formulato istanza perché venisse disposta la comparizione del CTU per chiarimenti, nonché al fine di procedere alla eventuale rideterminazione dei lotti da assegnare. Ritiene la giudicante che tale richiesta, peraltro non ribadita in sede di conclusioni, debba essere disattesa, oltre che per ragioni di economia processuale laddove si consideri che la causa è stata iscritta nell'anno 2020 e che in sede di operazioni peritali nulla è stato osservato in ordine all'inserimento di detti beni nel progetto divisionale neppure dal consulente di parte , anche in considerazione della circostanza che, sia pure in via subordinata , l'attrice ha espresso la disponibilità a vedersi assegnato il lotto contraddistinto al nr.3 di colore verde. In assenza di specifica domanda di scioglimento della comunione ordinaria con Controparte_5
( rimasta contumace) i beni , ricompresi nei lotti assegnandi,
[...] saranno da intendersi in proprietà pro quota .
3. Tanto premesso evidenzia la giudicante che tutti gli immobili sono stati descritti e stimati dalla C.T.U. con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che può essere fatta propria.
Può, sempre in via generale, osservarsi che, pur prevedendo l'art. 718 c.c. che lo scioglimento della comunione debba tendenzialmente avvenire mediante attribuzione in natura dei beni in proporzione delle rispettive quote dei condividenti, laddove rilevino una pluralità di beni immobili il diritto ad ottenere una porzione in natura dei beni non importa la necessaria realizzazione del frazionamento dei singoli beni, ben potendo il predetto diritto trovare attuazione mediante una proporzionale divisione dei beni compresi nella categoria dei beni immobili. In altri termini, nel caso di pluralità di immobili costituenti il compendio ereditario, come nel caso in esame, il concetto di comoda divisibilità dei beni deve essere adattato nel senso che la suddetta valutazione non deve avere esclusivo riguardo ai singoli beni ma, piuttosto, al complesso delle cose comuni ed il requisito ricorre laddove gli immobili, singolarmente o congiuntamente considerati, siano suscettibili di formare distinte porzioni di valore pressoché uguale alle quote. Si richiama sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “quando della comunione facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto. Qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità,
Pagina 3 essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione, rispettando il valore di ciascuna quota” (Cass. n. 2177/1966; Cass. n. 1816/1979; Cass. n. 7700/1994; Cass. n. 590/1961; Cass. n. 372/1957; più di recente v. Cass. n. 8286/2019; Cass. n. 17862/2020).
E nella relazione la consulente ha spiegato le ragioni della non comoda divisibilità sia in relazione ai fabbricati per i quali si legge nell'elaborato : Tale possibilità è di difficile attuazione per ogni fabbricato, poiché si dovrebbero ricavare tre modestissime u. i. all'interno di ciascuna u. i., corrispondente al valore economico delle quote di spettanza per tre lotti (pari ad 1/3 ciascuno), che limiterebbero la funzionalità delle unità derivate. le u. i. eventualmente da frazionare, necessitano di opere impiantistiche ed edili di notevole impatto e di gravosi costi. Basti pensare all'installazione di allacci ed utenze autonome per l'impianto elettrico, gas ed idrico, il tutto con opere edili per la diversa distribuzione dei vani. Peraltro, sarebbe necessario verificare preliminarmente con accertamenti specialistici, l'effettiva possibilità tecnica di rendere autonomi gli impianti senza interferire sulle parti comuni. E 'innegabile che i beni immobiliari originari nella loro interezza ed attuale utilizzo verrebbero ad essere fortemente deprezzati in quanto al loro interno si altererebbe negativamente lo schema architettonico con minore fruibilità e quindi perdita di valore, nel caso in cui si prospettasse davvero la divisione in tre lotti. E sia in relazione ai terreni e fabbricati collabenti: stante le verifiche effettuate di natura tecnica ed estimativa, allo stato la prevalenza di elementi ostativi, rispetto a tutti gli aspetti sopra trattati rappresenta un forte limite al concetto di “comoda divisibilità di ogni cespite” da dividere in tre lotti identici per valore e composizione. La Ctu ha quantificato il valore complessivo del compendio in € 195.000,00, proponendone la suddivisione in tre lotti del valore compreso in un range che varia da 61 mila 70 mila euro
Non è superfluo precisare che anche il principio dell'estrazione a sorte è derogabile dal giudice con congrua motivazione, v. Cass. n. 11857/2021: “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione” . Nella specie la giudicante intende procedere all'assegnazione dei lotti come da preferenze espresse dalle parti scelta che pare peraltro corrispondere al principio dell'utilità della divisione volta ad evitare , il più possibile, interferenze tra i coeredi ridurene le occasione di lite .
Così si assegnerà : a parte attrice il Lotto 1 costituito dagli immobili e dai terreni Parte_1 contrassegnati con colore verde nella relazione di ctu per un valore complessivo di €
61.803,30 ; a parte convenuta il Lotto 3 costituito dagli immobili e dai terreni Controparte_1 contrassegnati con colore azzurro nella relazione di ctu per un valore complessivo di €
62.459,60 ; a parte convenuta il Lotto n 2 costituito dagli immobili e dai terreni CP_2 contrassegnati con colore arancio nella relazione di ctu per un valore complessivo di
€70.690,50
Atteso il maggior valore del lotto ( quanto alla p.lla 105 la consulente ha tenuto conto dello stato dell'immobile – fabbricato diruto – attribuendo il valore di € 3.500,00 né alcuna
Pagina 4 osservazione è stata proposta nel corso delle operazioni peritali e dopo la trasmissione della bozza ) sarà la convenuta a dover corrispondere , a titolo di conguaglio ai coeredi/ comunisti l'importo , per ciascuno. di € 2.853,02 .
4.Le spese processuali . Quanto alla ripartizione delle spese di giudizio è principio costantemente ribadito quello secondo cui essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse come le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote , per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti insorti nel corso del giudizio . Nella specie considerato il giudizio è stato occupato dalle imprescindibili operazioni peritali , data la consistenza del patrimonio immobiliare, le spese possono essere compensate tra le parti non ravvisandosi soccombenza di una nei confronti dell'altra.
Graverà su tutte le parti, ciascuno per la rispettiva quota, il pagamento delle spese di ctu come liquidate in corso di causa , ferma la solidarietà nei confronti della consulente.
P.Q .M
Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa domanda ed eccezione, cosi' provvede:
Dichiara sciolta la comunione ereditaria e ordinaria tra , Parte_1 [...]
e e per l'effetto CP_1 CP_2
1) Assegna a tutti i beni ( fabbricati e terreni ) siti in Bonito ( Avellino) Parte_1 descritti e contrassegnati nella relazione peritale della Dott.ssa depositata Persona_1 il 27. 4.2023 con il colore verde ( Lotto 3)
2) Assegna a tutti i beni ( fabbricati e terreni ) siti in Bonito ( Parte_2 Avellino) descritti e contrassegnati nella relazione peritale della Dott.ssa Persona_1 depositata il 27.4.2023 con il colore azzurro ( Lotto 1)
3) Assegna a tutti i beni ( fabbricati e terreni ) siti in Bonito ( Avellino) CP_2 descritti e contrassegnati nella relazione peritale della Dott.ssa depositata Persona_1 il 27.4.2023 con il colore arancio ( Lotto 2)
4) Dispone che versi a titolo di conguaglio a e CP_2 Parte_1 [...]
l'importo di € 2.853,02 ciascuno CP_1
5) Dichiara compensate le spese
6) Pone a carico delle parti , ciascuno per la rispettiva quota, il pagamento delle spese di ctu come liquidate in corso di causa , ferma la solidarietà nei confronti della consulente
7) Ordina all' Agenzia del Territorio competente ( Avellino) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di procedere, quando la sentenza sia passata in giudicato , alle necessarie volture . Così deciso in Siena il 5 maggio 2025
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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