Art. 4.
Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 , ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 .
Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 , ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 .