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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15749 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 845/2025 , vertente
TRA
(MA (RM), 17/04/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PANNUNZI PATRIZIA;
ricorrente
E
(MA (RM), 07/10/1959), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. D'ANDREA STEFANO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
, precisando che i coniugi erano separati sin dal 1982, che da CP_1
allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituito senza opporsi alla cessazione Controparte_1
del vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“CONCLUSIONI “Piaccia al Tribunale civile di Roma, pronunciare,
con tutte le conseguenze di legge, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e contratto a Controparte_1 Parte_1
Roma il 14.06.1980, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Roma dove tale matrimonio è stato trascritto (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1980, atto
00673, parte 2, serie A049) di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza e provvedendo come segue in merito alle relative CONDIZIONI
A) Il Sig. si obbliga a versare l'importo di Euro Controparte_1
2.500,00 (duemilacinquecento,00), a titolo di liquidazione in un'unica 3 soluzione del diritto all'assegno divorzile (una tantum) a favore della Sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. Parte_1
898/1970. Il versamento della predetta somma sarà effettuato dal Sig.
[...]
entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione della sentenza di CP_1
cessazione degli effetti civili da parte del Tribunale, in favore della Sig.ra al conto della medesima avente seguente IBAN: Parte_1 CP_2
[...].
C) Spese legali compensate
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/06/1980, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 845/2025 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 14/06/1980 tra (MA (RM), Parte_1
17/04/1960) e (MA (RM), 07/10/1959) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
673, Parte II, Serie A04, Anno 1980, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate. 4
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc.
Roma, 30/10/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 845/2025 , vertente
TRA
(MA (RM), 17/04/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PANNUNZI PATRIZIA;
ricorrente
E
(MA (RM), 07/10/1959), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. D'ANDREA STEFANO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
, precisando che i coniugi erano separati sin dal 1982, che da CP_1
allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituito senza opporsi alla cessazione Controparte_1
del vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“CONCLUSIONI “Piaccia al Tribunale civile di Roma, pronunciare,
con tutte le conseguenze di legge, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e contratto a Controparte_1 Parte_1
Roma il 14.06.1980, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Roma dove tale matrimonio è stato trascritto (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1980, atto
00673, parte 2, serie A049) di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza e provvedendo come segue in merito alle relative CONDIZIONI
A) Il Sig. si obbliga a versare l'importo di Euro Controparte_1
2.500,00 (duemilacinquecento,00), a titolo di liquidazione in un'unica 3 soluzione del diritto all'assegno divorzile (una tantum) a favore della Sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. Parte_1
898/1970. Il versamento della predetta somma sarà effettuato dal Sig.
[...]
entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione della sentenza di CP_1
cessazione degli effetti civili da parte del Tribunale, in favore della Sig.ra al conto della medesima avente seguente IBAN: Parte_1 CP_2
[...].
C) Spese legali compensate
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/06/1980, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 845/2025 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 14/06/1980 tra (MA (RM), Parte_1
17/04/1960) e (MA (RM), 07/10/1959) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
673, Parte II, Serie A04, Anno 1980, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate. 4
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc.
Roma, 30/10/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA EN