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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 82/ 2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
La società ( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.tata e difesa dall'avv. Alfredo de Crescenzo ( ), C.F._1
come da procura su foglio separato, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli al Corso Umberto I n. 7
RICORRENTE
E
( ), rapp.tata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Fortino ( ), come da procura su foglio separato, C.F._3
con il quale ele.nte dom.lia in Napoli al Vico S. Guido a Chiaia, n. 10.
RESISTENTE
Conclusioni
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. La soc. ha impugnato l'ordinanza ex art. 663 c.p.c. resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli (RG 24695/2024 cron 13882/2024) del 09.12.2024 Pag. 1 a 6 notificata il 10.12.2024 del seguente tenore: “…..CONVALIDA L'intimato sfratto per morosità; fissa per l'esecuzione, in considerazione della notoria penuria di alloggi da locare sul territorio rapportata all'esigenze del proprietario di riottenere l'immobile occupato da un soggetto moroso la data del 15.01.2025.Si riporta per la liquidazione delle spese all'allegato D.I.”
1.1. L'appellante premette che tra le parti si era svolto un precedente giudizio, avente ad oggetto l'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente ai locali commerciali siti in Napoli alla Via Foria n. n. 213 e n. 217 ed al locale deposito sito al n. 203; ( v.doc. 1); che detto giudizio si era concluso, con provvedimento reso all'udienza del 12.07.2023, in virtù della non contestazione della data di scadenza contrattuale, di condanna della società al rilascio, in favore di degli immobili siti in Parte_1 Controparte_1
Napoli alla Via Foria ai n. 203/213 e 217, per finita locazione alla data del
03.06.2023, fissando l'esecuzione per il 30.11.2023; che l'intimata società aveva rilasciato, in favore della locatrice, spontaneamente, l'immobile adibito a deposito sito in Napoli alla Via Foria n. 203, ma aveva continuato ad occupare i locali commerciali siti ai numeri civici 213 e 217 in quanto non le era stato corrisposto l'avviamento commerciale;
che in data 10.12.2024 CP_1
aveva notificato a mezzo pec alla società un'ulteriore
[...] Parte_1
intimazione di sfratto per morosità, con udienza di prima comparizione fissata per il 09.12.2024, nella quale, in assenza dell'intimata, il Tribunale di Napoli aveva convalidato lo sfratto per morosità relativamente agli immobili siti in
Napoli alla Via Foria n. 213 e n. 217 e fissata per l'esecuzione la data del
15.01.2025; che solo in data 10.12.2024 la società si era resa conto Parte_1
che in data 09.12.2024 era stata celebrata l'udienza ed era stato convalidato lo sfratto per morosità degli immobili siti in Napoli alla Via Foria n. 213 e n. 217.
§.
2. Ciò premesso l'appellante lamenta che la convalida era stata resa nonostante il contratto di locazione in questione fosse già stato dichiarato cessato in data 03/06/2023, nel precedente giudizio, pertanto sostiene che, Pag. 2 a 6 avendo l'intimante omesso si rappresentare che il contratto di locazione inter partes era già stato dichiarato cessato e scaduto alla data del 3.6.2023, la successiva intimazione di sfratto per morosità non poteva essere proposta, atteso che sulla cessazione del rapporto di locazione si era formato il giudicato relativo al giudizio di sfratto per finita locazione. Lamenta quindi che era stato impedito al tribunale l'accertamento della cessazione del contratto, in violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in eadem.
2.1. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che l'ordinanza di convalida di sfratto è stata emessa in assenza dei presupposti di legge.
Sostiene che, essendo il contratto ormai cessato, egli detenesse sine titulo gli immobili della controparte, per cui l'oggetto dell'intimazione non poteva riguardare il mancato pagamento dei fitti, ma al più l'indennità di occupazione.
Eccepisce poi l'avvenuto pagamento, a mezzo bonifici, dei predetti canoni per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2024, indicati nell'atto di intimazione a titolo di morosità.
2.2. Infine, con il terzo motivo di appello la soc. sul presupposto Parte_1
della fondatezza del gravame, lamenta l'ingiustizia della condanna alle spese, chiedendone la compensazione.
2.3. Costituitasi, evidenzia che l'appellante non ha Controparte_1
giustificato in alcun modo la sua mancata partecipazione all'udienza di convalida di sfratto per morosità del 09.12.2024, atteso che l'intimazione gli era stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data 11.11.2024, come aveva accertato il primo giudice.
Nel merito evidenzia l'infondatezza dell'impugnazione, rappresentando che l'ordinanza di rilascio dell'immobile non ha attitudine al giudicato per cui non v'era nessuna violazione del principio del ne bis in idem.
Quanto all'eccezione di pagamento, evidenzia che il pagamento della quota di settembre era stato effettuato in data 14/11/24, la quota di ottobre in data
27/11/24 e quella dei mesi di novembre e dicembre solo in data 11/12/24, cioè Pag. 3 a 6 dopo la celebrazione dell'udienza del 9.12.2024 e la notifica del provvedimento, effettuata il 10.12.2024. Pertanto il difensore dell'appellata conclude che “come rilevabile dal verbale di udienza e convalida di sfratto del giorno 09/12/24, il sottoscritto dichiarava correttamente in udienza il persistere della morosità per
i mesi di novembre e dicembre 2024”.
Infine evidenzia la conformità della condanna alle spese all'esito della lite.
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza dell'11.09.2025 ha dato lettura del dispositivo in udienza, riservandosi il deposito della sentenza.
L'appello è inammissibile.
3.1. L'appellante nell'impugnare l'ordinanza ex art 633 c.p.c. del 09.12.2024 non ha mai eccepito alcunchè con riguardo alla ritualità della notifica dell'intimazione effettuata a mezzo PEC in data 11.11.2024, né ha impugnato il capo dell'ordinanza in cui il tribunale ha dato atto della ritualità della notifica.
Ne consegue che l'assenza -all'udienza di convalida di sfratto per morosità del
09.12.2024- è stata volontaria, con la conseguenza che l'ordinanza è stata correttamente resa in assenza dell'intimato.
3.2. Orbene la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare la non impugnabilità dell'ordinanza in quesitone, salvo che sia stata emessa al di fuori delle condizioni previste dalla legge oppure si contestino i presupposti processuali comuni ad ogni processo, come la competenza, legittimatio ad processum ecc.
Invero la denunciata violazione del ne bis in idem, non costituisce circostanza tale da far ritenere che l'ordinanza sia stata resa fuori dalle condizioni di legge, come vorrebbe l'appellante, atteso che la giurisprudenza di legittimità include in tali circostanze esclusivamente violazioni attinenti alla struttura stessa dell'ordinanza, quali ad esempio l'assenza o la nullità della notifica all'intimato, ovvero l'opposizione l'intimato.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ritiene che “L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, Pag. 4 a 6 in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ.,
è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta l'appellabilità. (cfr. Cass.
15230/2014)
Né la dichiarazione di persistenza della morosità non veritiera costituisce circostanza tale da far ritenere che l'ordinanza sia emessa fuori dalle condizioni di legge, atteso che, come ha condivisibilmente affermato la Suprema Corte “la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce il presupposto di legittimità della convalida, sicché contro di essa è ammissibile l'appello solo se diretto a contestarne la mancanza e non per dedurne la non veridicità.” (cfr. Cass.
17582/2015)
§.
4. In definitiva l'appello va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla soc. , avverso l'ordinanza ex art. 633 Parte_1
c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli (RG 24695/2024 cron 13882/2024) del
09.12.2024 notificata il 10.12.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello. Pag. 5 a 6
2. Condanna la soc. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 18.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 82/ 2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
La società ( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.tata e difesa dall'avv. Alfredo de Crescenzo ( ), C.F._1
come da procura su foglio separato, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli al Corso Umberto I n. 7
RICORRENTE
E
( ), rapp.tata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Fortino ( ), come da procura su foglio separato, C.F._3
con il quale ele.nte dom.lia in Napoli al Vico S. Guido a Chiaia, n. 10.
RESISTENTE
Conclusioni
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. La soc. ha impugnato l'ordinanza ex art. 663 c.p.c. resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli (RG 24695/2024 cron 13882/2024) del 09.12.2024 Pag. 1 a 6 notificata il 10.12.2024 del seguente tenore: “…..CONVALIDA L'intimato sfratto per morosità; fissa per l'esecuzione, in considerazione della notoria penuria di alloggi da locare sul territorio rapportata all'esigenze del proprietario di riottenere l'immobile occupato da un soggetto moroso la data del 15.01.2025.Si riporta per la liquidazione delle spese all'allegato D.I.”
1.1. L'appellante premette che tra le parti si era svolto un precedente giudizio, avente ad oggetto l'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente ai locali commerciali siti in Napoli alla Via Foria n. n. 213 e n. 217 ed al locale deposito sito al n. 203; ( v.doc. 1); che detto giudizio si era concluso, con provvedimento reso all'udienza del 12.07.2023, in virtù della non contestazione della data di scadenza contrattuale, di condanna della società al rilascio, in favore di degli immobili siti in Parte_1 Controparte_1
Napoli alla Via Foria ai n. 203/213 e 217, per finita locazione alla data del
03.06.2023, fissando l'esecuzione per il 30.11.2023; che l'intimata società aveva rilasciato, in favore della locatrice, spontaneamente, l'immobile adibito a deposito sito in Napoli alla Via Foria n. 203, ma aveva continuato ad occupare i locali commerciali siti ai numeri civici 213 e 217 in quanto non le era stato corrisposto l'avviamento commerciale;
che in data 10.12.2024 CP_1
aveva notificato a mezzo pec alla società un'ulteriore
[...] Parte_1
intimazione di sfratto per morosità, con udienza di prima comparizione fissata per il 09.12.2024, nella quale, in assenza dell'intimata, il Tribunale di Napoli aveva convalidato lo sfratto per morosità relativamente agli immobili siti in
Napoli alla Via Foria n. 213 e n. 217 e fissata per l'esecuzione la data del
15.01.2025; che solo in data 10.12.2024 la società si era resa conto Parte_1
che in data 09.12.2024 era stata celebrata l'udienza ed era stato convalidato lo sfratto per morosità degli immobili siti in Napoli alla Via Foria n. 213 e n. 217.
§.
2. Ciò premesso l'appellante lamenta che la convalida era stata resa nonostante il contratto di locazione in questione fosse già stato dichiarato cessato in data 03/06/2023, nel precedente giudizio, pertanto sostiene che, Pag. 2 a 6 avendo l'intimante omesso si rappresentare che il contratto di locazione inter partes era già stato dichiarato cessato e scaduto alla data del 3.6.2023, la successiva intimazione di sfratto per morosità non poteva essere proposta, atteso che sulla cessazione del rapporto di locazione si era formato il giudicato relativo al giudizio di sfratto per finita locazione. Lamenta quindi che era stato impedito al tribunale l'accertamento della cessazione del contratto, in violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in eadem.
2.1. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che l'ordinanza di convalida di sfratto è stata emessa in assenza dei presupposti di legge.
Sostiene che, essendo il contratto ormai cessato, egli detenesse sine titulo gli immobili della controparte, per cui l'oggetto dell'intimazione non poteva riguardare il mancato pagamento dei fitti, ma al più l'indennità di occupazione.
Eccepisce poi l'avvenuto pagamento, a mezzo bonifici, dei predetti canoni per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2024, indicati nell'atto di intimazione a titolo di morosità.
2.2. Infine, con il terzo motivo di appello la soc. sul presupposto Parte_1
della fondatezza del gravame, lamenta l'ingiustizia della condanna alle spese, chiedendone la compensazione.
2.3. Costituitasi, evidenzia che l'appellante non ha Controparte_1
giustificato in alcun modo la sua mancata partecipazione all'udienza di convalida di sfratto per morosità del 09.12.2024, atteso che l'intimazione gli era stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data 11.11.2024, come aveva accertato il primo giudice.
Nel merito evidenzia l'infondatezza dell'impugnazione, rappresentando che l'ordinanza di rilascio dell'immobile non ha attitudine al giudicato per cui non v'era nessuna violazione del principio del ne bis in idem.
Quanto all'eccezione di pagamento, evidenzia che il pagamento della quota di settembre era stato effettuato in data 14/11/24, la quota di ottobre in data
27/11/24 e quella dei mesi di novembre e dicembre solo in data 11/12/24, cioè Pag. 3 a 6 dopo la celebrazione dell'udienza del 9.12.2024 e la notifica del provvedimento, effettuata il 10.12.2024. Pertanto il difensore dell'appellata conclude che “come rilevabile dal verbale di udienza e convalida di sfratto del giorno 09/12/24, il sottoscritto dichiarava correttamente in udienza il persistere della morosità per
i mesi di novembre e dicembre 2024”.
Infine evidenzia la conformità della condanna alle spese all'esito della lite.
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza dell'11.09.2025 ha dato lettura del dispositivo in udienza, riservandosi il deposito della sentenza.
L'appello è inammissibile.
3.1. L'appellante nell'impugnare l'ordinanza ex art 633 c.p.c. del 09.12.2024 non ha mai eccepito alcunchè con riguardo alla ritualità della notifica dell'intimazione effettuata a mezzo PEC in data 11.11.2024, né ha impugnato il capo dell'ordinanza in cui il tribunale ha dato atto della ritualità della notifica.
Ne consegue che l'assenza -all'udienza di convalida di sfratto per morosità del
09.12.2024- è stata volontaria, con la conseguenza che l'ordinanza è stata correttamente resa in assenza dell'intimato.
3.2. Orbene la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare la non impugnabilità dell'ordinanza in quesitone, salvo che sia stata emessa al di fuori delle condizioni previste dalla legge oppure si contestino i presupposti processuali comuni ad ogni processo, come la competenza, legittimatio ad processum ecc.
Invero la denunciata violazione del ne bis in idem, non costituisce circostanza tale da far ritenere che l'ordinanza sia stata resa fuori dalle condizioni di legge, come vorrebbe l'appellante, atteso che la giurisprudenza di legittimità include in tali circostanze esclusivamente violazioni attinenti alla struttura stessa dell'ordinanza, quali ad esempio l'assenza o la nullità della notifica all'intimato, ovvero l'opposizione l'intimato.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ritiene che “L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, Pag. 4 a 6 in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ.,
è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta l'appellabilità. (cfr. Cass.
15230/2014)
Né la dichiarazione di persistenza della morosità non veritiera costituisce circostanza tale da far ritenere che l'ordinanza sia emessa fuori dalle condizioni di legge, atteso che, come ha condivisibilmente affermato la Suprema Corte “la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce il presupposto di legittimità della convalida, sicché contro di essa è ammissibile l'appello solo se diretto a contestarne la mancanza e non per dedurne la non veridicità.” (cfr. Cass.
17582/2015)
§.
4. In definitiva l'appello va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla soc. , avverso l'ordinanza ex art. 633 Parte_1
c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli (RG 24695/2024 cron 13882/2024) del
09.12.2024 notificata il 10.12.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello. Pag. 5 a 6
2. Condanna la soc. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 18.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 6 a 6