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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1988/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR IV
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1988/2024 tra
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Violante si riporta al ricorso e ala ctu e ne chiede l'accoglimento. Per l'Inail l'avv. Di Gregorio chiede il rinnovo della ctu.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 1988/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 17.12.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Penne (PE) alla Via Diego De Sterlich Aliprandi n.23, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Lorenza Violante che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O INAIL, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. P. P. Di Gregorio e Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del
17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data 25/07/2023, aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (meniscopatia degenerativa bilaterale con borsiti), contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di muratore;
domanda che l'Istituto respingeva per assenza di nesso causale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il riconoscimento della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo già riconosciuto (9%) con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondergli i benefici di legge.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da “meniscopatia degenerativa bilaterale con borsiti”. Di natura tecnopatica tenuto conto delle mansioni svolte dal ricorrente - che richiede attività che viene svolta con posture incongrue e postura accosciata e genuflessa, anche per periodi prolungati, compiendo movimenti ripetuti di flessione/estensione del ginocchio anche con movimentazione manuale di carichi- con invalidità pari al 3%. Il danno biologico complessivo, unitamente al danno già riconosciuto del 9%, ascende pertanto ad un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica pari al 12%.
A tal proposito il ctu, nel rispondere alle osservazioni sollevata dall'ente, ha chiarito che non sono previste, dalla normativa vigente, formule matematiche per calcolare il danno biologico complessivo derivante da menomazioni policrone coesistenti, come nel caso di specie e che volendo far riferimento alla formula a scalare di Balthazard, (IT =
(IP1 + IP2) - (IP1 x IP2) che usualmente si applica per le menomazioni policrone coesistenti, si otterrebbe un danno biologico complessivo pari a 11,73%, che si è ritenuto di arrotondare per eccesso al 12%.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che il ricorrente è affetto da “meniscopatia degenerativa bilaterale con borsiti” di natura tecnopatica con invalidità pari al 3% sicchè, unitamente al danno già riconosciuto del 9%, la valutazione complessiva ascende ad un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica pari al 12%.
Condanna l'INAIL a corrispondergli il relativo indennizzo al grado complessivo di integrità psicofisica pari al 12% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna l'INAIL a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 2.300,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. L. Violante, antistatario.
Così deciso in Pescara il 17.12.2025. IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR IV
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1988/2024 tra
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Violante si riporta al ricorso e ala ctu e ne chiede l'accoglimento. Per l'Inail l'avv. Di Gregorio chiede il rinnovo della ctu.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 1988/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 17.12.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Penne (PE) alla Via Diego De Sterlich Aliprandi n.23, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Lorenza Violante che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O INAIL, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. P. P. Di Gregorio e Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del
17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data 25/07/2023, aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (meniscopatia degenerativa bilaterale con borsiti), contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di muratore;
domanda che l'Istituto respingeva per assenza di nesso causale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il riconoscimento della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo già riconosciuto (9%) con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondergli i benefici di legge.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da “meniscopatia degenerativa bilaterale con borsiti”. Di natura tecnopatica tenuto conto delle mansioni svolte dal ricorrente - che richiede attività che viene svolta con posture incongrue e postura accosciata e genuflessa, anche per periodi prolungati, compiendo movimenti ripetuti di flessione/estensione del ginocchio anche con movimentazione manuale di carichi- con invalidità pari al 3%. Il danno biologico complessivo, unitamente al danno già riconosciuto del 9%, ascende pertanto ad un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica pari al 12%.
A tal proposito il ctu, nel rispondere alle osservazioni sollevata dall'ente, ha chiarito che non sono previste, dalla normativa vigente, formule matematiche per calcolare il danno biologico complessivo derivante da menomazioni policrone coesistenti, come nel caso di specie e che volendo far riferimento alla formula a scalare di Balthazard, (IT =
(IP1 + IP2) - (IP1 x IP2) che usualmente si applica per le menomazioni policrone coesistenti, si otterrebbe un danno biologico complessivo pari a 11,73%, che si è ritenuto di arrotondare per eccesso al 12%.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che il ricorrente è affetto da “meniscopatia degenerativa bilaterale con borsiti” di natura tecnopatica con invalidità pari al 3% sicchè, unitamente al danno già riconosciuto del 9%, la valutazione complessiva ascende ad un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica pari al 12%.
Condanna l'INAIL a corrispondergli il relativo indennizzo al grado complessivo di integrità psicofisica pari al 12% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna l'INAIL a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 2.300,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. L. Violante, antistatario.
Così deciso in Pescara il 17.12.2025. IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)