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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21017/21 del ruolo generale degli affari contenzio- si dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60 per scritti difensivi finali,
avente ad oggetto appello e vertente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti dall'avv. F.Piscopo,
-appellante-
E
, Controparte_1
Controparte_2
dom.ti come in atti, appellati non costituiti
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Con citazione notificata il 20/8/21, proponeva appello avver- Parte_2
so la sentenza n. 13500/21 del giudice di pace di Napoli depositata il 7/5/21 e non notificata, deducendo in sintesi che la gravata sentenza era ingiusta ed errata per i seguenti testuali motivi :
“…1) …[esso]…Di è proprietario dell'autovettura ER Parte_1
classe C tg. DH999EW; 2) In data 08/05/2015, alle ore 19.00 circa, in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, direzione P.zza Nazionale, l'autocarro EC
35C9A tg. CD324EN tamponava la Fiat Panda tg. EJ356PG la quale, per effetto dell'urto subito da tergo, tamponava a sua volta la ER classe C tg.
DH999EW; 3) Per l'effetto dell'impatto, il veicolo attoreo riportava danni alla fiancata anteriore sinistra per la cui riparazione veniva preventivata una spesa pari ad € 2.919,72, giusta preventivo versato in atti che qui si intende completa- mente ripetuto e trascritto, alla cui somma deve essere aggiunta l'ulteriore im-
porto per sosta tecnica e per deprezzamento commerciale del veicolo da quanti-
ficarsi in corso di causa ovvero da determinarsi in via equitativa. 4)
L'autocarro EC 35C9A tg. CD324EN, di proprietà della in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli al C.so Novara Palazzo
Alto nr. 10, risultava assicurato con la;
5)L'istante inoltra- Controparte_1
va regolare richiesta di risarcimento danni, tuttavia, fallito il tentativo di ottene-
re il bonario risarcimento dei danni subiti, iscriveva la causa a ruolo presso l'ufficio del Giudice di Pace di Napoli;
6) Alla causa veniva assegnato n. di ruo-
lo 8166/2016 e nominato Giudice istruttore dott. Valentino Pezzuti;
8) la soc.
CTL restava contumace per tutta la durata del processo;
9) Si costi- CP_2
tuiva in giudizio la in persona del suo legale rappresen- Controparte_1
tante, difesa avv. Francesco Caia (C.F. ), con studio in Na- C.F._2
poli alla via Chiatamone nr. 6 eccependo preliminarmente la inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda e, nel merito, impugnava in- tegralmente le avverse deduzioni perché infondate in fatto ed in diritto;
10) il
Giudice adito, esaurita la fase istruttoria, riservava la causa in decisione;
9)
Con l'impugnata sentenza n. 3500/2021 del 13/03/20, pubblicata il 07/05/2021 e mai notificata, il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del dott. Valentino
Pezzuti, così statuiva: “1) dichiara la carenza di titolarità passiva dei convenuti e rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in fa- Parte_1
vore di in persona del l.r.p.t. delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
10,00 per esborsi e, visto il D.M. 55/2014, in € 400,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
3) pone definitivamente a carico del soccom- bente le spese della C.T.U. come liquidate con separato decreto”.
******
Con il presente atto di appello, il sig. così come rappre- Parte_1
sentato e difeso, impugna la sentenza n. 13500/21 per i seguenti
Motivi di diritto
- I. Questioni preliminari - Sul punto, brevemente si osserva che il Giudice di prime cure, sulla base della documentazione versata in atti da questa difesa nella produzione di primo grado, ha correttamente ritenuto sussistenti l'ammissibilità
e proponibilità dell'azione per l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs
209/2005, nonché la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio e la corretta vocatio in ius della , rimasto contumace. - II. Elementi Controparte_2
probatori Nella sentenza impugnata si legge (alla 2 e 3 pagina) che “Orbene ri-
sulta provata la titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio es- sendo l'attore proprietario del veicolo danneggiato, mentre circa la titolarità
passiva non risulta provata quella del responsabile civile e parimenti quella del convenuto assicuratore. L'espletata istruttoria, invero, suffraga l'opinione, in mancanza di prova contraria, che la , allorquando è stata collisa CP_3
dall'autocarro IVECO, era in movimento, per cui deve ritenersi che la responsa- bilità dei donni riportati dal veicolo attoreo sono la risultante dell'inosservanza della distanza di sicurezza del conducente la il cui proprietario CP_3
non ha provato, come previsto dall'art. 2054 co. 1 c.c., di aver fatto tutto il pos- sibile per evitare il danno.”. Ebbene, la suddetta affermazione del Giudice di prime cure appare priva di qualsivoglia motivazione e pertanto quantomeno con-
traddittoria ed illogica. Orbene, lo stesso Ufficio Giudiziario nella persona del
Giudice avv. Adele Di Lorenzo con la sentenza 23195/20, PASSATA IN GIUDI-
CATO, accertava la responsabilità ESCLUSIVA della ed ac- Controparte_4
coglieva la domanda della proprietaria della Fiat Panda CP_5
EJ356PG. Il giudice Di Lorenzo con la sentenza 23195/20 (pag. 3) precisa che :
”Ora, essendo questa la ricostruzione della dinamica del sinistro, e nulla essen- do emerso o provato in contrario, non possono sussistere dubbi nell'attribuirne in diritto la relativa responsabilità del sinistro alla convenuta società …” (...)
(
PQM
): “ritenuta la responsabilità esclusiva della convenuta Controparte_2
in persona del l.r.p.t., nella produzione del sinistro de quo ...). Invece, la decisio-
ne del Giudice della sentenza appellata è basata su una relazione del C.T.U., p.a.
che lui stesso a pagina 2 della sentenza appellata, definisce: Persona_1
“documentata, motivata e puntuale”, ma al capoverso successivo si contraddice,
ammettendo che la dinamica non è chiara, in quanto non si evince se la Fiat
Panda avesse rispettato la distanza di sicurezza e se fosse in movimento. Il sud-
detto assunto appare davvero inaccettabile, ancor più ove si osservi che il Giudi-
ce avendo dei dubbi sulla dinamica e sulle distanze rispettate, e dunque, non es-
sendo in grado di fornire una motivazione a tale conclusione, non abbia chiesto al C.T.U. la comparizione personale, così da poter espletare al meglio le proprie funzioni. Pertanto, si può sicuramente evidenziare che il comportamento dell'istruttore sia stato alquanto superficiale e non abbia utilizzato tutti i mezzi a propria disposizione. Orbene, si chiede di voler riformare la parte della sentenza impugnata sopra trascritta come di seguito: “Risulta provata la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio essendo l'attore proprietario del veicolo danneggiato e non essendo emerso o provato nulla in contrario, non possono sussistere dubbi nell'attribuire la relativa responsabilità esclusiva del sinistro al- la convenuta , in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, la condanna in CP_2
solido con la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore della complessiva somma di € 1.171,53, oltre interessi legali dal sini- stro fino al soddisfo”.
Non si costituivano e . Controparte_2 Controparte_1
Invero, l'appellante invoca la sentenza 23195/20, asseritamente definitiva, relati-
va al tamponamento di detto veicolo EC in danno della AN (che, poi,
tamponava a sua volta la ER attorea : v. sopra). Deve invero tenersi pre-
sente che il fascicolo di primo grado, benchè richiesto dal giudice, non risulta tut-
tavia pervenuto in appello e che -per come sinteticamente riportata nella qui gra-
vata sentenza- la testimonianza di non chiarisce se la Testimone_1 CP_6
o meno in all'atto dell'impatto subito, occorrendo per contro
[...] Parte_3
notare che nell'altra ridetta pronuncia definitiva n. 23195/20 viene invece ripro-
dotto dal relativo giudice il virgolettato di tale unico teste secondo cui, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, “…ho visto un sinistro tra tre veico- li…ho visto una ER ferma nel traffico veicolare e da tergo sopraggiungeva una AN la quale stava rallentando allorchè alle spalle della CP_7
sopraggiungeva un autocarro EC a forte velocità…l'autocarro EC non riu- scendo ad arrestare la propria marcia, tamponava la ltima a Controparte_8
causa dell'impatto subito da tergo tamponava a sua volta la ER…”.
Sicchè, dalla descrizione dell'unica decisiva dichiarazione testimoniale risulta che, mentre la ER era ferma nel traffico, per contro (non solo l'autocarro procedente ma anche) la AN era invece in marcia, sia pure rallentata, col- pendo poi la ER stessa dopo l'urto subito a tergo dall'automezzo EC.
Ebbene la Suprema Corte ritiene che “mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece nella diversa ipotesi di tampo-
namento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, se-
condo comma, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di entrambe i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al vei-
colo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. 15923/24, con richiami). Nella specie, a ben vedere, la Panda, sia pur rallentando, era tuttavia in movimento, in fase di- namica, cosiccome ovviamente lo era l'autocarro EC. Con l'effetto, dunque,
che non possa qui tecnicamente configurarsi -non di certo tra i tre veicoli in esa-
me- una colonna in sosta, essendo invece mobili gli ultimi due di essi. In tale ac-
clarato contesto, più assimilabile semmai alla categoria giurisprudenziale dei vei-
coli in parte qua in movimento, non ricorre quindi, prospetticamente, la respon- sabilità del titolare del finale automezzo sopraggiunto (l'EC) che tamponi l'ultimo veicolo fermo dinnanzi a sé, proprio perché, si ripete, quest'ultima vettu- ra in fila non era affatto in sosta ma era anch'essa marciante (la Fiat Panda). Vie-
ne così meno -oggettivamente- il presupposto necessario, come da riferito criterio di legittimità, per poter qui identificare il responsabile del sinistro nella società
Contr
titolare dell'autocarro. CP_2
Ciò che conferma, nel merito, il sostanziale difetto di legittimazione passiva di tale ultima società, in assorbimento di ogni ulteriore profilo.
In pratica, l'unico soggetto coinvolto in questa sede processuale -in termini di re-
sponsabilità nel sinistro- appare sfornito della necessaria qualità soggetti-
va/passiva.
Ne deriva che il proposto appello debba essere dunque respinto.
Nulla va invece disposto per le spese di secondo grado non essendosi costituite le parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 20/8/21, così Parte_2
provvede :
a)respinge l'appello;
b)nulla per le spese d'appello.
Così deciso in Napoli l'8/5/25. Il giudice unico Antonio Attanasio