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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. CLAUDIA UMMARINO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7837/2022 RGAC
Avente ad oggetto DIVORZIO GIUDIZIALE
Vertente tra Parte 1 n. Nola 3.10.1978 rapp.tato e difeso da avv. Carla Russo
[...]
[...]
Controparte 1 n. Nola 9.10.1977 rapp.tata e difesa da avv. Antonio Vecchione ed avv. Domenica Rosella
..resistente
Nonché
..interventore ex lege P.M. presso il Tribunale…… CONCLUSIONI
All'udienza del 30.6.2025 trattata in modalità cartolare le parti così concludevano:
Ricorrente:
Persona 1 alla madre Sig.ra 1.- Disporre l'affido super esclusivo della minore con esercizio del diritto di visita del padre, tenendo conto dei Parte 1
desiderata della minore;
2.- Determinare a carico del Sig. Controparte 1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per 1 l'importo mensile di euro 500,00/600,00, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT o nella misura già determinata di euro 400,00 mensili, sempre da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT e da corrispondersi mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, con pagamento diretto da parte del Ministero Difesa - Aereonautica Militare, del quale lo stesso è dipendente, in via subordinata a mezzo bonifico bancario su c/c in favore della Sig.ra oltre il contributo al pagamento delle spese Parte 1
straordinarie, nella misura del 50%, che si renderanno necessarie in favore della figlia, secondo il protocollo d'intesa vigente tra la Presidenza del Tribunale di Nola ed il
COA;
3.- Dare ogni altro provvedimento del caso;
4.- Condannare il Sig. Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi professionali, in favore della Sig.ra Parte 1
Resistente:
Si riporta alla propria comparsa di risposta integrativa, alle memorie difensive medio tempore depositate e ai documenti anche da ultimo offerti in comunicazione, invocandone l'accoglimento, con particolare riguardo alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento. Rassegna le proprie conclusioni come da atti difesivi, che si abbiano per ripetute e trascritte RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 la ricorrente di cui in epigrafe
[...]
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte 1
contratto in data 4.10.2008 in Cicciano con Controparte_1 dalla cui unione nasceva la figlia Per_1 in data 4.8.2009 . Il ricorrente deduceva che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale giusta sentenza n. 248/2017 dell'8.2.2017 del
Tribunale di Agrigento previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel 2014. La parte chiedeva la declaratoria di stato , affido esclusivo alla madre della minore, regolamentazione diritto di visita paterno tenuto conto della distanza tra i luoghi di residenza della ricorrente e del resistente, determinazione in euro 600,00 del contributo al mantenimento della minore a carico del padre .
All'ud. presidenziale del 22 maggio 2023 compariva la ricorrente che ribadiva le proprie richieste;
si costituiva il resistente che non si opponeva al divorzio, chiedeva la conferma delle condizioni della sentenza di separazione con riferimento alla minore diminuendo tuttavia il contributo al mantenimento
Il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione emetteva i provvedimenti accessori ex art. 4 1.div giusta ordinanza 5.7.2023 che così statuiva:
"-autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- dispone affido condiviso della minore Per 1 con collocazione presso il padre e domiciliazione presso i nonni paterni con diritto di visita materno libero previo accordo della mamma con la minore sentito il padre;
- determina in euro 200,00 il contributo al mantenimento di detta minore a carico della madre Parte 1 da versare al sig. Controparte 1 collocatario della minore entro il giorno 5 di ogni mese con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per detta figlia a carico di ciascun genitore
- Dispone che i genitori indirizzino la minore a percorso psicoterapeutico;
invita le parti a seguire percorso di sostegno alla genitorialità" In sede istruttoria parte ricorrente ribadiva le proprie richieste e difese;
parte resistente formulava ribadiva le proprie richieste e difese
Con sentenza non definitiva n. 3177/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rimessione sul ruolo per prosieguo istruttorio.
In memoria ex art. 183 VI c cpc n. 1 parte ricorrente chiedeva statuirsi regime di affido superesclusivo alla madre con diritto di visita paterno in modalità protetta Parte resistente ribadiva le richieste svolte
Con ordinanza 29.2.2024 ai sensi dell'art. 709 cpc veniva modificata la ordinanza presidenziale nel senso che veniva disposto, salvi gli esiti dei richiesti accertamenti la collocazione della minore Per 1 presso la madre con diritto di visita paterno libero previo accordo con la ricorrente e la minore, con contribuzione a carico del padre
Controparte 1 per il mantenimento della minore nella misura di euro 400,00.
Con ordinanza 9.6.2024 veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata da parte ricorrente e veniva ammessa CTU.
Esaurita la fase istruttoria le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale dà atto della statuita pronuncia di stato giusta sentenza di questo Tribunale
n.3177/2023
Invero nella fattispecie risulta provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè sentenza di separazione giudiziale n.248/2017 dell'8.2.2017 non risultante impugnata previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel 2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie sia documentali ed anagrafiche che le informative dei SS, nonché stando alle dichiarazioni e rilievi svolti dalle parti non risultando contestata la ininterrotta separazione
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87.
Deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
stando alle risultanze istruttorie in atti ed in Quanto ai provvedimenti accessori, particolare agli esiti della CTU dr ' che per completezza e rigore Persona 2
scientifico. è posta a base della presente decisione, nonché alle dichiarazioni rese dalle parti in udienza presidenziale il Tribunale ritiene di dover disporre affido esclusivo della minore Per 1 alla madre e diritto di visita paterno che, allo stato, in ragione dell'età della minore, delle di lei abitudini di vita, della distanza tra i luoghi di residenza paterno e della minore, può essere regolamentato in modalità libera.
Invero dalle risultanze in atti in primis è emerso un spiccata conflittualità tra le parti che ha caratterizzato l'intero iter processuale.
La ricorrente lamenta un atteggiamento chiuso ed ostile del resistente, incapace di relazionarsi in modo corretto alla minore, non proteso alla bigenitorialità in quanto chiuso al dialogo ed al confronto
Il resistente a sua volta lamenta l'atteggiamento della ricorrente a suo dire escludente e superficiale.
Ebbene dalla approfondita analisi del CTU nonché dalle risultanze istruttorie svolte, inclusa l'audizione della minore, emerge in primo luogo che la minore Per 1 attualmente di anni 17, collocata in un primo momento presso il padre, è stata caratterizzata nel corso degli anni, dalla instaurazione del giudizio sino ad un anno fa circa, da uno spiccato problematicismo con atteggiamenti di rifiuto ed oppositivi, sintomatici di una personale inquietudine in quanto inserita nella triade del conflitto tra le parti in causa e ed in quanto non metabolizzante il lutto separativo.
Il supporto psicoterapeutico svolto , l'analisi educativa effettuata anche nell'ambito del contesto scolastico nonché la personale maturazione della ragazza hanno contribuito nel corso degli ultimi anni a stabilizzare la minore in piena fase evolutiva soprattutto rispetto ai rapporti con le figure genitoriali.
Più precisamente la CTU ha evidenziato che la minore allo stato appare pienamente consapevole delle proprie emozioni e pensieri, mostra una congrua capacità di analisi introspettiva .La minore è risultata riconoscere e confermare quanto evidenziato e dichiarato nelle relazioni redatte sul suo comportamento, presenti agli atti, fornite dalla scuola che prima frequentava e dai S.S. del territorio. La minore ha dichiarato al CTU di aver avuto un comportamento disfunzionale ed autodistruttivo assunto nel recente passato, il che ha generato ricadute sul rendimento scolastico perché non riusciva a concentrarsi e non si sentiva né motivata né capace di raggiungere i risultati attesi. La minore ha evidenziato che la causa del dissidio interiore sia stato il continuo confronto messo in atto dalla stessa con le altre famiglie e con le amiche.
Non riuscendo a reggere la frustrazione e l'angoscia vissute, ha sviluppato un comportamento ostile con relativo ripiegamento in se stessa.
La minore, secondo l'analisi del CTU, attualmente, razionale e consapevole afferma di essere intenzionata a procedere verso un ulteriore lavoro per potersi migliorare ancora.
La minore ha descritto positivamente il rapporto con la madre ed il suo compagno, specificando che soltanto nel periodo in cui lei viveva il summenzionato disagio ha avuto momenti di scontro con loro perché non accettava la sua nuova condizione: la famiglia ricostituita ed allargata. Il dato de quo era stato già colto dal Presidente istruttore in ordinanza 29.2.2024. Ad oggi stando all'analisi del CTU la minore Per 1 risulta pienamente integrata nel gruppo dei pari, il rendimento scolastico è sopra la media ed il clima familiare che descrive è connotato positivamente. Il rapporto della minore con la madre quindi si è ristabilito positivamente già da qualche anno, la minore ne riconosce l'affettività e capacità normativa
Il rapporto della minore con il padre si è interrotto per diversi mesi, durante i quali non c'è stato alcun tipo di comunicazione tra padre e figlia, a causa di atteggiamenti del padre di poca flessibilità educativa;
in particolare il padre ostacolò un viaggio studio a Londra della minore reputandolo inutile ed esorbitante nell'esborso. Il padre a sua volta ha avuto gravi problemi di salute, si è sottoposto a terapia oncologica, ha lamentato la poca partecipazione della figlia alle sue vicende personali
Tuttavia prima di questo periodo di totale chiusura il loro rapporto è risultato essere piuttosto sereno, stando alle risultanze in atti, tant'è che la minore in un primo momento con ordinanza 5.7.2023 veniva collocata dal Giudice presso il padre, nonostante le piccole divergenze tra i due per differenze caratteriali.
Il Ctu tuttavia ha constatato che le difficoltà e le criticità si sono appianate e sono state affrontate dalla minore decidendo autonomamente di abbattere il muro di silenzio, ricontattando il padre con la volontà di recuperare il loro rapporto.
Ciò posto e, dato atto che rispetto alla figura materna non risultano né sono mai risultate criticità riguardanti lo svolgimento del ruolo genitoriale, e dato atto che le attitudini materne connotano un clima tranquillizzante ed equilibrato nella vita del minore, il Tribunale analizza gli aspetti caratteriali e le attitudini personali e quindi genitoriali del sig CP_1
وIl sig. CP_1 stando all'analisi del CTU, mostra rigidità nel pensiero che spesso non gli consente un sano e costruttivo confronto: invero tutto ciò che non collima con quanto da lui esposto ed esaminato, diventa motivo di scontro e conflitto, precludendo agli altri e di fatto anche a se stesso la possibilità di un'apertura al dialogo ed alla mediazione.
Siffatti comportamenti hanno ostacolato ed interrotto la comunicazione ed il legame tra padre e figlia. La minore, frenata dalla paura di essere "trattata di nuovo male” dal padre, si è allontanata a sua volta per proteggersi, in quanto si percepisce molto insicura e fragile. Il sig. CP_1 , secondo l'analisi del CTU, presentando una immaturità emotivo-affettiva di base, non è stato in grado di fronteggiare la criticità nella relazione e quindi ha colluso con dinamiche distorte presenti nel rapporto, incrementando paure e rabbia
Come evidenziato dal CTU la minore non mostra alcun condizionamento adoperato da parte della madre al fine di oscurare la figura paterna, né tantomeno da parte dell'entourage familiare di quest'ultima. La sig.ra Pt 1 come d'altra parte
,
risultante in atti (v. verbale dichiarazioni parti e tenore difese), ha sin dai primi tempi della separazione, favorito e tutelato il legame tra padre e figlia dalle dinamiche di coppia, tanto è vero che la minore ha sempre condiviso fine settimana con il padre, viaggi ecc., anche quando era più piccola. Il CTU ha evidenziato che la minore nel descrivere il rapporto con il padre riferisce suoi vissuti personali senza mai menzionare alcun aspetto riconducibile a probabili condizionamenti, né descrive emozioni non appartenenti al suo mondo interno.
Pertanto dovendo approcciare la decisione circa il regime da statuire il Tribunale prende atto che il CTU ha evidenziato che il sig. CP_1 ha mostrato, sia durante i colloqui che nelle risultanze dei test, notevoli rigidità nel pensiero con un'immaturità emotivo-affettiva, che pregiudicherebbe il sano evolversi della relazione genitoriale.
Quindi il CTU evidenzia che le competenze genitoriali del sig CP_1 appaiono poco mature e la stabilità nelle modalità relazionali, nei comportamenti e nelle interazioni con la prole possono essere il frutto di una prospettiva essenzialmente rigida
In poche parole il sig CP_1 risulta “fare fatica” ad entrare nel mondo della figlia, nelle esigenze emotive della ragazza , probabilmente per un proprio limite di temperamento che può essere sicuramente smussato e supportato da percorsi sia psicoterapeutici che di sostegno alla genitorialità come suggerito dalla CTU Nel siffatto profilo, il genitore corre il rischio di essere percepito come insicuro e provocare ansia nel figlio/a, rispondendo in ritardo alle esigenze della figlia, cercando poi di rimediare con vaghi tentativi. Il che alimenta nella figlia sentimenti di abbandono ma al tempo stesso un disperato tentativo di “rimediare” alle mancanze trovando da sola le soluzioni per ricreare una interazione condivisa.
Il CTU dunque ha concluso evidenziando la difficoltà al ruolo genitoriale da parte del sig. CP_1 in quanto poco funzionale.
Sicuramente a causa degli attriti e mancanza di comunicativa tra i coniugi, situazione durata da sempre, a causa della concreta mancanza di sforzo atto a superare le afasie derivanti dal lutto separativo, tenuto conto che anche dal tenore degli atti processuali e dalle risultanze in atti, emerge costante l'arroccarsi di ciascuno nel proprio convincimento di "ragione", il che ha generato meccanismi di “ingessatura" che inesorabilmente si sono riversati sulla minore
Il CTU ha evidenziato che il totale disaccordo in ogni caso deriva soprattutto dal il quale alimenta il conflitto profondo livore rappresentato da parte del sig. CP_1 و
escludendo completamente la contrastando aprioristicamente la sig.ra Pt 1
,
possibilità del confronto.
Nella condizione summenzionata come è capitato nel corso dell'intero iter processuale la minore corre sempre il rischio di essere fagocitata dalla diatriba pregiudicando le sue scelte di vita future.
Pertanto il Tribunale, condividendo in tal senso le conclusioni del CTU e per le evidenziate ragioni, ritiene di dover stabilire l'affido esclusivo della minore alla madre per evitare ulteriori e futuri rischi evolutivi alla minore.
Sul punto si osserva che l'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo della prole: quindi l'affidamento esclusivo deve essere particolarmente giustificato e motivato in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato alla prole minore da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Nel caso in esame l'atteggiamento del resistente lento a sintonizzarsi con le esigenze della minore ingessa la comunicativa e quindi le scelte per la minore.
L'affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che peraltro spesso connota i procedimenti di separazione: ciò in primo luogo perché, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto, ed anche perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, salvo quando tale regime ponga in serio pericolo l'equilibrio dei figli, la loro educazione e lo sviluppo psico-fisico, a causa della comprovata inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr Corte di Cassazione, Sez. I, Ord., (ud. 29/11/2019) 28-02-2020, n. 5604,
; Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, n. 27 ; Tribunale Tivoli, 08/02/2010, n. 209;
Tribunale Reggio Emilia, 27/02/2010; Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008 ;
Tribunale Salerno, sez. I, 31/10/2014, n. 5138; Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008,
n. 16593).
Si ritiene in altri termini che l'affidamento condiviso, anche in caso di conflitto, può suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli, perseguendo l'obiettivo di garantire al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore.
Va escluso invece il condiviso se la conflittualità genera chiusura e incapacità di scelte concordate Tuttavia si riscontra che il sig CP_1 ha mostrato margini di miglioramento nelle modalità relazionali, dunque, e se adeguatamente supportato, questi potrebbe raggiungere un sereno ed equilibrato rapporto con la figlia, come evidenziato dal CTU
D'altra parte la figlia cerca il padre, è gratificata dal di lui affetto.
Motivo per cui in prospettiva il CP 1 attraverso un percorso di recupero pieno, consapevole, maturo ed equilibrato delle competenze genitoriali può essere valutato come idoneo ad instaurare una buona bigenitorialità
Alla luce di tale rilievo il Tribunale ritiene quindi non opportuno statuire il regime di affido superesclusivo richiesto da parte ricorrente .
A riguardo si osserva infatti che detto regime o modello di affidamento, definito
"affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo" ( cfr Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 708 cpc resa dalla IX Sezione civile il 20.3.2014,; Trib. Torino ord.
22.1.2015) viene adottato in caso di significativo grado di inaffidabilità nel compito di cura e protezione del figlio minore di tenera età denotando il genitore la mancanza و
di attitudine al ruolo, per incostanza, immaturità e labilità, il che è prospettabile come potenziale situazione contraria agli interessi del minore
Secondo tale modello di affidamento il genitore affidatario ha diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla formazione religiosa e sportiva;
il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che richiedere la modifica delle modalità di affido se sussistenti i presupposti.
In ogni caso la misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia ovvero dell'incapacità dello stesso a cogliere gli aspetti positivi delle scelte per la prole" (cfr cit Trib.Milano).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita va programmato a cura delle parti un calendario di visite del padre con la figlia, confacenti non solo alle esigenze di Per 1 ma anche alle necessità del sig. CP_1 , il quale vive fuori regione.
,
Pertanto la minore potrebbe incontrare il padre tutti i fine settimana, secondo le loro reciproche necessità previa preintesa tra padre e figlia
Il Tribunale infine prende atto dell'invito rivolto dal CTU alle parti di far intraprendere alla minore un percorso individuale di psicoterapia al fine di evitare rischi evolutivi e completare un percorso di crescita personale, interrotto precedentemente, che le ha consentito di elaborare dinamiche interne non riconosciute.
La coppia genitoriale deve intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
Quanto ai provv.ti di carattere economico-patrimoniale il Tribunale prende atto che le parti non hanno documentato in modo pieno ed esaustivo la propria condizione economica, sia patrimoniale che reddituale, quanto meno all'attualità
Dalle risultanze in atti dunque emerge che la ricorrente è docente, ha costituito nuovo nucleo familiare;
il resistente è sottoufficiale dell'aereonautica, percepisce stipendio di circa euro 1700,00, lavora e risiede fuori regione Ebbene il Tribunale, considerando tali complessive risultanze in atti determina in euro
400,00 il contributo al mantenimento della minore a carico del padre con و
contribuzione al 50% per le spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n. 12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando così provvede :
vista la sentenza n. 377/2023 del 15.12.2023 che ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le presenti parti in causa:
1) Dispone affido esclusivo della minore Per 1 alla madre con diritto di visita paterno come disposto in parte motiva;
2) Determina in euro 400,00 il contributo per il mantenimento della minore Per 1
a carico del padre Controparte_1 ad versare con bonifico o postepay ogni 5 del mese con contribuzione al 50% alle spese straordinarie per la minore secondo le linee guida del protocollo COA/Trib Nola 20.5.2021 da intendersi quivi riportate e trascritte
3) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 18.10.2025
Il Presidente est. dott. Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. CLAUDIA UMMARINO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7837/2022 RGAC
Avente ad oggetto DIVORZIO GIUDIZIALE
Vertente tra Parte 1 n. Nola 3.10.1978 rapp.tato e difeso da avv. Carla Russo
[...]
[...]
Controparte 1 n. Nola 9.10.1977 rapp.tata e difesa da avv. Antonio Vecchione ed avv. Domenica Rosella
..resistente
Nonché
..interventore ex lege P.M. presso il Tribunale…… CONCLUSIONI
All'udienza del 30.6.2025 trattata in modalità cartolare le parti così concludevano:
Ricorrente:
Persona 1 alla madre Sig.ra 1.- Disporre l'affido super esclusivo della minore con esercizio del diritto di visita del padre, tenendo conto dei Parte 1
desiderata della minore;
2.- Determinare a carico del Sig. Controparte 1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per 1 l'importo mensile di euro 500,00/600,00, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT o nella misura già determinata di euro 400,00 mensili, sempre da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT e da corrispondersi mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, con pagamento diretto da parte del Ministero Difesa - Aereonautica Militare, del quale lo stesso è dipendente, in via subordinata a mezzo bonifico bancario su c/c in favore della Sig.ra oltre il contributo al pagamento delle spese Parte 1
straordinarie, nella misura del 50%, che si renderanno necessarie in favore della figlia, secondo il protocollo d'intesa vigente tra la Presidenza del Tribunale di Nola ed il
COA;
3.- Dare ogni altro provvedimento del caso;
4.- Condannare il Sig. Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi professionali, in favore della Sig.ra Parte 1
Resistente:
Si riporta alla propria comparsa di risposta integrativa, alle memorie difensive medio tempore depositate e ai documenti anche da ultimo offerti in comunicazione, invocandone l'accoglimento, con particolare riguardo alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento. Rassegna le proprie conclusioni come da atti difesivi, che si abbiano per ripetute e trascritte RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 la ricorrente di cui in epigrafe
[...]
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte 1
contratto in data 4.10.2008 in Cicciano con Controparte_1 dalla cui unione nasceva la figlia Per_1 in data 4.8.2009 . Il ricorrente deduceva che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale giusta sentenza n. 248/2017 dell'8.2.2017 del
Tribunale di Agrigento previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel 2014. La parte chiedeva la declaratoria di stato , affido esclusivo alla madre della minore, regolamentazione diritto di visita paterno tenuto conto della distanza tra i luoghi di residenza della ricorrente e del resistente, determinazione in euro 600,00 del contributo al mantenimento della minore a carico del padre .
All'ud. presidenziale del 22 maggio 2023 compariva la ricorrente che ribadiva le proprie richieste;
si costituiva il resistente che non si opponeva al divorzio, chiedeva la conferma delle condizioni della sentenza di separazione con riferimento alla minore diminuendo tuttavia il contributo al mantenimento
Il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione emetteva i provvedimenti accessori ex art. 4 1.div giusta ordinanza 5.7.2023 che così statuiva:
"-autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- dispone affido condiviso della minore Per 1 con collocazione presso il padre e domiciliazione presso i nonni paterni con diritto di visita materno libero previo accordo della mamma con la minore sentito il padre;
- determina in euro 200,00 il contributo al mantenimento di detta minore a carico della madre Parte 1 da versare al sig. Controparte 1 collocatario della minore entro il giorno 5 di ogni mese con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per detta figlia a carico di ciascun genitore
- Dispone che i genitori indirizzino la minore a percorso psicoterapeutico;
invita le parti a seguire percorso di sostegno alla genitorialità" In sede istruttoria parte ricorrente ribadiva le proprie richieste e difese;
parte resistente formulava ribadiva le proprie richieste e difese
Con sentenza non definitiva n. 3177/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rimessione sul ruolo per prosieguo istruttorio.
In memoria ex art. 183 VI c cpc n. 1 parte ricorrente chiedeva statuirsi regime di affido superesclusivo alla madre con diritto di visita paterno in modalità protetta Parte resistente ribadiva le richieste svolte
Con ordinanza 29.2.2024 ai sensi dell'art. 709 cpc veniva modificata la ordinanza presidenziale nel senso che veniva disposto, salvi gli esiti dei richiesti accertamenti la collocazione della minore Per 1 presso la madre con diritto di visita paterno libero previo accordo con la ricorrente e la minore, con contribuzione a carico del padre
Controparte 1 per il mantenimento della minore nella misura di euro 400,00.
Con ordinanza 9.6.2024 veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata da parte ricorrente e veniva ammessa CTU.
Esaurita la fase istruttoria le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale dà atto della statuita pronuncia di stato giusta sentenza di questo Tribunale
n.3177/2023
Invero nella fattispecie risulta provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè sentenza di separazione giudiziale n.248/2017 dell'8.2.2017 non risultante impugnata previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel 2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie sia documentali ed anagrafiche che le informative dei SS, nonché stando alle dichiarazioni e rilievi svolti dalle parti non risultando contestata la ininterrotta separazione
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87.
Deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
stando alle risultanze istruttorie in atti ed in Quanto ai provvedimenti accessori, particolare agli esiti della CTU dr ' che per completezza e rigore Persona 2
scientifico. è posta a base della presente decisione, nonché alle dichiarazioni rese dalle parti in udienza presidenziale il Tribunale ritiene di dover disporre affido esclusivo della minore Per 1 alla madre e diritto di visita paterno che, allo stato, in ragione dell'età della minore, delle di lei abitudini di vita, della distanza tra i luoghi di residenza paterno e della minore, può essere regolamentato in modalità libera.
Invero dalle risultanze in atti in primis è emerso un spiccata conflittualità tra le parti che ha caratterizzato l'intero iter processuale.
La ricorrente lamenta un atteggiamento chiuso ed ostile del resistente, incapace di relazionarsi in modo corretto alla minore, non proteso alla bigenitorialità in quanto chiuso al dialogo ed al confronto
Il resistente a sua volta lamenta l'atteggiamento della ricorrente a suo dire escludente e superficiale.
Ebbene dalla approfondita analisi del CTU nonché dalle risultanze istruttorie svolte, inclusa l'audizione della minore, emerge in primo luogo che la minore Per 1 attualmente di anni 17, collocata in un primo momento presso il padre, è stata caratterizzata nel corso degli anni, dalla instaurazione del giudizio sino ad un anno fa circa, da uno spiccato problematicismo con atteggiamenti di rifiuto ed oppositivi, sintomatici di una personale inquietudine in quanto inserita nella triade del conflitto tra le parti in causa e ed in quanto non metabolizzante il lutto separativo.
Il supporto psicoterapeutico svolto , l'analisi educativa effettuata anche nell'ambito del contesto scolastico nonché la personale maturazione della ragazza hanno contribuito nel corso degli ultimi anni a stabilizzare la minore in piena fase evolutiva soprattutto rispetto ai rapporti con le figure genitoriali.
Più precisamente la CTU ha evidenziato che la minore allo stato appare pienamente consapevole delle proprie emozioni e pensieri, mostra una congrua capacità di analisi introspettiva .La minore è risultata riconoscere e confermare quanto evidenziato e dichiarato nelle relazioni redatte sul suo comportamento, presenti agli atti, fornite dalla scuola che prima frequentava e dai S.S. del territorio. La minore ha dichiarato al CTU di aver avuto un comportamento disfunzionale ed autodistruttivo assunto nel recente passato, il che ha generato ricadute sul rendimento scolastico perché non riusciva a concentrarsi e non si sentiva né motivata né capace di raggiungere i risultati attesi. La minore ha evidenziato che la causa del dissidio interiore sia stato il continuo confronto messo in atto dalla stessa con le altre famiglie e con le amiche.
Non riuscendo a reggere la frustrazione e l'angoscia vissute, ha sviluppato un comportamento ostile con relativo ripiegamento in se stessa.
La minore, secondo l'analisi del CTU, attualmente, razionale e consapevole afferma di essere intenzionata a procedere verso un ulteriore lavoro per potersi migliorare ancora.
La minore ha descritto positivamente il rapporto con la madre ed il suo compagno, specificando che soltanto nel periodo in cui lei viveva il summenzionato disagio ha avuto momenti di scontro con loro perché non accettava la sua nuova condizione: la famiglia ricostituita ed allargata. Il dato de quo era stato già colto dal Presidente istruttore in ordinanza 29.2.2024. Ad oggi stando all'analisi del CTU la minore Per 1 risulta pienamente integrata nel gruppo dei pari, il rendimento scolastico è sopra la media ed il clima familiare che descrive è connotato positivamente. Il rapporto della minore con la madre quindi si è ristabilito positivamente già da qualche anno, la minore ne riconosce l'affettività e capacità normativa
Il rapporto della minore con il padre si è interrotto per diversi mesi, durante i quali non c'è stato alcun tipo di comunicazione tra padre e figlia, a causa di atteggiamenti del padre di poca flessibilità educativa;
in particolare il padre ostacolò un viaggio studio a Londra della minore reputandolo inutile ed esorbitante nell'esborso. Il padre a sua volta ha avuto gravi problemi di salute, si è sottoposto a terapia oncologica, ha lamentato la poca partecipazione della figlia alle sue vicende personali
Tuttavia prima di questo periodo di totale chiusura il loro rapporto è risultato essere piuttosto sereno, stando alle risultanze in atti, tant'è che la minore in un primo momento con ordinanza 5.7.2023 veniva collocata dal Giudice presso il padre, nonostante le piccole divergenze tra i due per differenze caratteriali.
Il Ctu tuttavia ha constatato che le difficoltà e le criticità si sono appianate e sono state affrontate dalla minore decidendo autonomamente di abbattere il muro di silenzio, ricontattando il padre con la volontà di recuperare il loro rapporto.
Ciò posto e, dato atto che rispetto alla figura materna non risultano né sono mai risultate criticità riguardanti lo svolgimento del ruolo genitoriale, e dato atto che le attitudini materne connotano un clima tranquillizzante ed equilibrato nella vita del minore, il Tribunale analizza gli aspetti caratteriali e le attitudini personali e quindi genitoriali del sig CP_1
وIl sig. CP_1 stando all'analisi del CTU, mostra rigidità nel pensiero che spesso non gli consente un sano e costruttivo confronto: invero tutto ciò che non collima con quanto da lui esposto ed esaminato, diventa motivo di scontro e conflitto, precludendo agli altri e di fatto anche a se stesso la possibilità di un'apertura al dialogo ed alla mediazione.
Siffatti comportamenti hanno ostacolato ed interrotto la comunicazione ed il legame tra padre e figlia. La minore, frenata dalla paura di essere "trattata di nuovo male” dal padre, si è allontanata a sua volta per proteggersi, in quanto si percepisce molto insicura e fragile. Il sig. CP_1 , secondo l'analisi del CTU, presentando una immaturità emotivo-affettiva di base, non è stato in grado di fronteggiare la criticità nella relazione e quindi ha colluso con dinamiche distorte presenti nel rapporto, incrementando paure e rabbia
Come evidenziato dal CTU la minore non mostra alcun condizionamento adoperato da parte della madre al fine di oscurare la figura paterna, né tantomeno da parte dell'entourage familiare di quest'ultima. La sig.ra Pt 1 come d'altra parte
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risultante in atti (v. verbale dichiarazioni parti e tenore difese), ha sin dai primi tempi della separazione, favorito e tutelato il legame tra padre e figlia dalle dinamiche di coppia, tanto è vero che la minore ha sempre condiviso fine settimana con il padre, viaggi ecc., anche quando era più piccola. Il CTU ha evidenziato che la minore nel descrivere il rapporto con il padre riferisce suoi vissuti personali senza mai menzionare alcun aspetto riconducibile a probabili condizionamenti, né descrive emozioni non appartenenti al suo mondo interno.
Pertanto dovendo approcciare la decisione circa il regime da statuire il Tribunale prende atto che il CTU ha evidenziato che il sig. CP_1 ha mostrato, sia durante i colloqui che nelle risultanze dei test, notevoli rigidità nel pensiero con un'immaturità emotivo-affettiva, che pregiudicherebbe il sano evolversi della relazione genitoriale.
Quindi il CTU evidenzia che le competenze genitoriali del sig CP_1 appaiono poco mature e la stabilità nelle modalità relazionali, nei comportamenti e nelle interazioni con la prole possono essere il frutto di una prospettiva essenzialmente rigida
In poche parole il sig CP_1 risulta “fare fatica” ad entrare nel mondo della figlia, nelle esigenze emotive della ragazza , probabilmente per un proprio limite di temperamento che può essere sicuramente smussato e supportato da percorsi sia psicoterapeutici che di sostegno alla genitorialità come suggerito dalla CTU Nel siffatto profilo, il genitore corre il rischio di essere percepito come insicuro e provocare ansia nel figlio/a, rispondendo in ritardo alle esigenze della figlia, cercando poi di rimediare con vaghi tentativi. Il che alimenta nella figlia sentimenti di abbandono ma al tempo stesso un disperato tentativo di “rimediare” alle mancanze trovando da sola le soluzioni per ricreare una interazione condivisa.
Il CTU dunque ha concluso evidenziando la difficoltà al ruolo genitoriale da parte del sig. CP_1 in quanto poco funzionale.
Sicuramente a causa degli attriti e mancanza di comunicativa tra i coniugi, situazione durata da sempre, a causa della concreta mancanza di sforzo atto a superare le afasie derivanti dal lutto separativo, tenuto conto che anche dal tenore degli atti processuali e dalle risultanze in atti, emerge costante l'arroccarsi di ciascuno nel proprio convincimento di "ragione", il che ha generato meccanismi di “ingessatura" che inesorabilmente si sono riversati sulla minore
Il CTU ha evidenziato che il totale disaccordo in ogni caso deriva soprattutto dal il quale alimenta il conflitto profondo livore rappresentato da parte del sig. CP_1 و
escludendo completamente la contrastando aprioristicamente la sig.ra Pt 1
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possibilità del confronto.
Nella condizione summenzionata come è capitato nel corso dell'intero iter processuale la minore corre sempre il rischio di essere fagocitata dalla diatriba pregiudicando le sue scelte di vita future.
Pertanto il Tribunale, condividendo in tal senso le conclusioni del CTU e per le evidenziate ragioni, ritiene di dover stabilire l'affido esclusivo della minore alla madre per evitare ulteriori e futuri rischi evolutivi alla minore.
Sul punto si osserva che l'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo della prole: quindi l'affidamento esclusivo deve essere particolarmente giustificato e motivato in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato alla prole minore da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Nel caso in esame l'atteggiamento del resistente lento a sintonizzarsi con le esigenze della minore ingessa la comunicativa e quindi le scelte per la minore.
L'affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che peraltro spesso connota i procedimenti di separazione: ciò in primo luogo perché, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto, ed anche perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, salvo quando tale regime ponga in serio pericolo l'equilibrio dei figli, la loro educazione e lo sviluppo psico-fisico, a causa della comprovata inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr Corte di Cassazione, Sez. I, Ord., (ud. 29/11/2019) 28-02-2020, n. 5604,
; Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, n. 27 ; Tribunale Tivoli, 08/02/2010, n. 209;
Tribunale Reggio Emilia, 27/02/2010; Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008 ;
Tribunale Salerno, sez. I, 31/10/2014, n. 5138; Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008,
n. 16593).
Si ritiene in altri termini che l'affidamento condiviso, anche in caso di conflitto, può suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli, perseguendo l'obiettivo di garantire al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore.
Va escluso invece il condiviso se la conflittualità genera chiusura e incapacità di scelte concordate Tuttavia si riscontra che il sig CP_1 ha mostrato margini di miglioramento nelle modalità relazionali, dunque, e se adeguatamente supportato, questi potrebbe raggiungere un sereno ed equilibrato rapporto con la figlia, come evidenziato dal CTU
D'altra parte la figlia cerca il padre, è gratificata dal di lui affetto.
Motivo per cui in prospettiva il CP 1 attraverso un percorso di recupero pieno, consapevole, maturo ed equilibrato delle competenze genitoriali può essere valutato come idoneo ad instaurare una buona bigenitorialità
Alla luce di tale rilievo il Tribunale ritiene quindi non opportuno statuire il regime di affido superesclusivo richiesto da parte ricorrente .
A riguardo si osserva infatti che detto regime o modello di affidamento, definito
"affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo" ( cfr Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 708 cpc resa dalla IX Sezione civile il 20.3.2014,; Trib. Torino ord.
22.1.2015) viene adottato in caso di significativo grado di inaffidabilità nel compito di cura e protezione del figlio minore di tenera età denotando il genitore la mancanza و
di attitudine al ruolo, per incostanza, immaturità e labilità, il che è prospettabile come potenziale situazione contraria agli interessi del minore
Secondo tale modello di affidamento il genitore affidatario ha diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla formazione religiosa e sportiva;
il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che richiedere la modifica delle modalità di affido se sussistenti i presupposti.
In ogni caso la misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia ovvero dell'incapacità dello stesso a cogliere gli aspetti positivi delle scelte per la prole" (cfr cit Trib.Milano).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita va programmato a cura delle parti un calendario di visite del padre con la figlia, confacenti non solo alle esigenze di Per 1 ma anche alle necessità del sig. CP_1 , il quale vive fuori regione.
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Pertanto la minore potrebbe incontrare il padre tutti i fine settimana, secondo le loro reciproche necessità previa preintesa tra padre e figlia
Il Tribunale infine prende atto dell'invito rivolto dal CTU alle parti di far intraprendere alla minore un percorso individuale di psicoterapia al fine di evitare rischi evolutivi e completare un percorso di crescita personale, interrotto precedentemente, che le ha consentito di elaborare dinamiche interne non riconosciute.
La coppia genitoriale deve intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
Quanto ai provv.ti di carattere economico-patrimoniale il Tribunale prende atto che le parti non hanno documentato in modo pieno ed esaustivo la propria condizione economica, sia patrimoniale che reddituale, quanto meno all'attualità
Dalle risultanze in atti dunque emerge che la ricorrente è docente, ha costituito nuovo nucleo familiare;
il resistente è sottoufficiale dell'aereonautica, percepisce stipendio di circa euro 1700,00, lavora e risiede fuori regione Ebbene il Tribunale, considerando tali complessive risultanze in atti determina in euro
400,00 il contributo al mantenimento della minore a carico del padre con و
contribuzione al 50% per le spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n. 12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando così provvede :
vista la sentenza n. 377/2023 del 15.12.2023 che ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le presenti parti in causa:
1) Dispone affido esclusivo della minore Per 1 alla madre con diritto di visita paterno come disposto in parte motiva;
2) Determina in euro 400,00 il contributo per il mantenimento della minore Per 1
a carico del padre Controparte_1 ad versare con bonifico o postepay ogni 5 del mese con contribuzione al 50% alle spese straordinarie per la minore secondo le linee guida del protocollo COA/Trib Nola 20.5.2021 da intendersi quivi riportate e trascritte
3) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 18.10.2025
Il Presidente est. dott. Vincenza Barbalucca