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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SS PATRIZIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV F.MO A n. 01780202400001619000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento: il ricorrente precisava che, in relazione alla cartella di pagamento oggetto dell'atto impugnato, era pendente un processo dinanzi a questa Corte, sospeso, ai sensi dell'art. 1, co. 236, della l.n.197/2022, con ordinanza n. 311/2024 depositata il 18/4/2024, per avere esso ricorrente aderito alla rottamazione.
Il ricorrente precisava, altresì, di aver presentato istanza di annullamento dell'atto qui impugnato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, senza alcun esito. L'impugnante denunciava la nullità dell'atto, per sproporzione tra il credito ed il valore del veicolo, evidenziando la illegittimità della condotta dell'Ufficio.
Venivano, altresì, lamentati il difetto di motivazione e l'assenza di sottoscrizione dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, premettendo che il credito di cui alla cartella di pagamento n. 01720220004941038000 era stato estinto per intervenuto pagamento effettuato in data 22/10/2024; nel merito veniva chiesto il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità dell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato;
risulta dagli atti che, quanto alla cartella esattoriale cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo, era stata disposta la sospensione del giudizio relativo all'impugnazione della stessa, con ordinanza del 17/4/2024, avendo la ricorrente aderito alla rottamazione ex l.n. 197/2022.
Orbene, l'art. 1,co. 240, della citata legge prevede che:
“A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
…c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione…”
L'atto in parola, pertanto, non poteva essere emesso.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, nei confronti del ricorrente, che si liquidano in dispositivo. Va respinta, invece, la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., posto che non è stata dimostrata la sussistenza di alcun danno subito, tanto più che l'atto impugnato non ha avuto seguito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, nei confronti del ricorrente, che liquida in € 30,00 per spese (CU), ed € 350,00, oltre accessori (R.F. 15%) per comopenso
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SS PATRIZIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV F.MO A n. 01780202400001619000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento: il ricorrente precisava che, in relazione alla cartella di pagamento oggetto dell'atto impugnato, era pendente un processo dinanzi a questa Corte, sospeso, ai sensi dell'art. 1, co. 236, della l.n.197/2022, con ordinanza n. 311/2024 depositata il 18/4/2024, per avere esso ricorrente aderito alla rottamazione.
Il ricorrente precisava, altresì, di aver presentato istanza di annullamento dell'atto qui impugnato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, senza alcun esito. L'impugnante denunciava la nullità dell'atto, per sproporzione tra il credito ed il valore del veicolo, evidenziando la illegittimità della condotta dell'Ufficio.
Venivano, altresì, lamentati il difetto di motivazione e l'assenza di sottoscrizione dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, premettendo che il credito di cui alla cartella di pagamento n. 01720220004941038000 era stato estinto per intervenuto pagamento effettuato in data 22/10/2024; nel merito veniva chiesto il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità dell'atto impugnato.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato;
risulta dagli atti che, quanto alla cartella esattoriale cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo, era stata disposta la sospensione del giudizio relativo all'impugnazione della stessa, con ordinanza del 17/4/2024, avendo la ricorrente aderito alla rottamazione ex l.n. 197/2022.
Orbene, l'art. 1,co. 240, della citata legge prevede che:
“A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
…c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione…”
L'atto in parola, pertanto, non poteva essere emesso.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, nei confronti del ricorrente, che si liquidano in dispositivo. Va respinta, invece, la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., posto che non è stata dimostrata la sussistenza di alcun danno subito, tanto più che l'atto impugnato non ha avuto seguito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, nei confronti del ricorrente, che liquida in € 30,00 per spese (CU), ed € 350,00, oltre accessori (R.F. 15%) per comopenso