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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 773 / 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 773/2008 R. G. Promossa da nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via San Giovanni n. 76 presso e nello studio dell'avv. Corrado Correnti, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti. -attrice– CONTRO
(cod. fisc. , nato il Controparte_1 C.F._2
07.04.1946 a Barcellona P.G. ed ivi residente in [...];
(cod. fisc. ), nata il [...] a [...] C.F._3
Barcellona P.G. ed ivi residente in [...]; tutti elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via G. Marconi n. 127, presso e nello studio dell'avv. Giacomo Giorgianni che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Carmelo Mobilia, per mandato in atti. -convenuti-
Oggetto del procedimento: Servitù.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione del 15.05.2008, l'attrice premetteva “di essere proprietaria di un fondo rustico sito nel Comune di Barcellona contrada Cicerata (o Malandrino) esteso circa 6.400 mq. … - su detto fondo gravava, in virtù dell'atto di provenienza (rogito del 8.7.67 in Notar 67679/4642), servitù di passaggio della larghezza di metri tre, giusta Per_1 convenzione di cui all'art. 3 del citato atto lungo l'intero confine Nord-Ovest” Per_1 lamentando che, di fatto, “ e la moglie, , nonché il sig. Controparte_1 Parte_2
pretendevano di esercitare il passaggio su una striscia di terreno di Controparte_2 proprietà della istante, larga circa 6/7 metri (cioè ben 3/4 metri oltre quella convenzionalmente costituita)”. L'attrice asseriva, altresì, che: “ ha realizzato, a confine col terreno Controparte_1 della istante, in epoche diverse, alcune costruzioni;
in particolare, a quella di forma quadrata, nel corso degli anni, inferiori comunque ai venti metri, ha aggiunto altri manufatti, anche in ampliamento a piano terra, sempre in violazione della normativa vigente” lamentando che “ nel 2005 si è fatto lecito eliminare una Controparte_1 pianta di melo cotogno, esistente nella parte terminale (monte) del proprio terreno, che delimitava il confine sul lato ovest col terreno della deducente (vds. foto doc.to n. 5) e che, approfittando della assenza della attrice - che era fuori sede per motivi di salute del marito,
– ha occupato una striscia di circa un metro, per tutta la lunghezza Persona_2 della vecchia serra esistente sulla parte sud, delimitandola con paletti di cemento e rete metallica, spostando, unilateralmente, il confine”. La conveniva, quindi, in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1 CP_1
, , nonché il sig. per fare “1) Dichiarare
[...] Parte_2 Controparte_2
e ritenere che il fondo della attrice, descritto in premessa, individuato al fg. 2 partt. 147 e 1045 non è soggetto alla servitù di passaggio così come allo stato esercitata dai convenuti su una striscia larga ml. 5, bensì, solamente, a quella descritta all'art. 3, n. 1° dell'atto dell'8.7.67, di metri 3,00. 2) Per l'effetto dichiarare e ritenere illegittimo Per_1
l'ampliamento di fatto operato dai convenuti sul fondo della attrice, parallelamente alla stradella interpoderale de qua, condannando gli stessi ad astenersi dal transito oltre i tre metri a partire dal muretto esistente lato mare, di proprietà di . 3) Dichiarare CP_3
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e ritenere che i medesimi convenuti hanno abusato nell'esercizio della servitù di passaggio oggetto di causa;
4) Conseguentemente condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla attrice da liquidarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo. 5) Condannare il convenuto CP_1 alla demolizione e/o arretramento delle parti di fabbricato realizzate in
[...] ampliamento sul confine del fondo di proprietà della attrice, in violazione della normativa vigente all'epoca della costruzione, meglio descritte in premessa. 6) Dichiarare e ritenere che ha unilateralmente eliminato la pianta di melo cotogno, Controparte_1 rappresentativa della linea di confine tra i fondi per cui è causa ed occupato una striscia di circa un metro di lunghezza del terreno dell'attrice, condannandolo al rilascio della stessa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. 7) In caso di contestazione stabilire il confine ovest tra il fondo di e quello della attrice sulla scorta Controparte_1 di quanto in atti e delle risultanze istruttorie. 8) Fissare il termine per la esecuzione della demolizione delle parti di fabbricato, realizzate in violazione delle distanze, e per l'arretramento della recinzione lato ovest e, in difetto, autorizzare la attrice a procedere in danno e spese del convenuto medesimo. 9) Condannare i convenuti in solido, o per quanto di rispettiva responsabilità, alle spese, competenze ed onorari del presente grado del giudizio, oltre iva cassa e spese generali”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 15.12.2008 si costituivano i convenuti , e Controparte_1 Parte_2
contestando gli avversi assunti ed eccependo preliminarmente Controparte_2 la inammissibilità e improponibilità della domanda petitoria formulata dalla attrice stante il divieto posto dall'art.705 cpc per la pendenza alla data di proposizione della domanda attorea di giudizio possessorio tra le parti innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. In particolare chiedevano: “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare, per le motivazioni spiegate nella superiore narrativa, la nullità dell'atto di citazione per la genericità delle doglianze attrici, nonché l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della proposta azione e delle domande con la stessa enucleate, avuto riguardo a quelle inerenti la strada per cui è causa, e distinte ai punti 1),2) 3),4) delle conclusioni attoree, ed in subordine ritenere e dichiarare, comunque, la loro infondatezza, sia in fatto che in diritto, rigettandole con la statuizione che sarà ritenuta più adeguata. 2) Sempre in via preliminare, ancora per le ragioni esposte in narrativa, anche per la denunciata carenza di interesse di parte attrice, ritenere e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda relativa alla demolizione e/o arretramento delle parti dell'immobile del convenuto e, in subordine, Controparte_1
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ritenere e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, della predetta domanda, rigettandola con qualsiasi statuizione di legge. 3) Rigettare, in ogni caso, anche le ulteriori domande e comunque, tutte le domande proposte con l'atto di citazione, previa declaratoria della loro infondatezza, per quanto dedotto nella superiore premessa. 4) In via riconvenzionale, anche previa declaratoria di maturata prescrizione di ogni diritto ed azione di pertinenza della attrice, nonché di ogni domanda formulata con l'atto di citazione, ritenere e dichiarare il diritto del convenuto a mantenere, anche per Controparte_1 intervenuta usucapione, cosi come meglio spiegato in narrativa il fabbricato ed ogni manufatto, connesso e pertinente, comprensivamente alle serre esistenti, di proprietà del medesimo nello stato di fatto e di diritto e nella integralità in cui essi si trovano. CP_1
5) Ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che nessuno sconfinamento, sul terreno dell'attrice , esiste e, in subordine, ritenere e dichiarare, comunque, Parte_1
l'acquisto del diritto di proprietà da parte del convenuto anche per Controparte_1 intervenuta usucapione, in ordine alla striscia di terreno di ml.1 per cui è causa per tutto il fronte a confine lato ovest col terreno di , ed altresì, per analoga ragione, sempre Parte_1 per intervenuta usucapione, il diritto del medesimo a mantenere tutta Controparte_1 la recinzione esistente nel terreno del medesimo convenuto, al confine con quello dell'attrice
. 6) In linea del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Parte_1 dovesse accedere all'accoglimento della domanda attrice di demolizione e/o arretramento di parte dell'immobile del convento disporre che, in applicazione Controparte_1 dell'art.2058 cod.civ., in sostituzione della reintegrazione in forma specifica, il risarcimento avvenga per equivalente, secondo la somma che dovesse risultare più equa e rispondente nella fattispecie. 7) Emettere, in favore degli odierni convenuti ed a carico di parte attrice, ogni ulteriore ordine, statuizione e condanna, comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, anche se dovesse mancare formulazione di specifica conclusione. 8) Condannare l'attrice al risarcimento in favore dei convenuti, ex art. 96 cpc Parte_1 nella somma che risulterà di giustizia, anche de bono et equo. 9) Condannare l'attrice Pt_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, cpa ed iva come
[...] per legge”. All'udienza del 07.01.2009 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. Con le memorie 183 comma 6, n. 1, cpc l'attrice ad integrazione delle domande svolte chiedeva altresì di “1) rigettare e/o dichiarare inammissibili ed infondate tutte le eccezioni sollevate dai convenuti;
2) dichiarare inammissibili e, comunque, infondate, rigettandole con qualsiasi statuizione e, in ogni caso, per difetto di possesso continuato ed interrotto ventennale, tutte le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti”.
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Alla udienza del 03.03.2010 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice, oltre la prova testimoniale chiesta dalle parti. Alla udienza del 07.10.2013 il giudizio era interrotto per l'intervenuto decesso di
. Controparte_2
E così l'attrice riassumeva il giudizio nei confronti di e Controparte_1 [...]
e, con provvedimento del 03.10.2023 era ammessa CTU per “1) Descrivere Parte_2 lo stato dei luoghi oggetto di contesa, con riferimento –in particolare- alla stradella prima e dopo il terreno attrice, descrivendone il tracciato e le caratteristiche tecniche (larghezza, lunghezza, stato della superficie), percorribilità della stessa con doppio senso di marcia o meno;
2) Accertare i confini fra la proprietà e e se ci siano stati CP_1 Parte_1 sconfinamenti e/o mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quanto descritto negli atti pubblici di riferimento ((atto dell'8.07.67); 3) Verificare altresì la distanza del Per_1 fabbricato rispetto a tale linea di confine e la sua regolarità secondo le CP_1 prescrizioni di legge e quelle locali” e, dopo varie sostituzioni, era nominata l'arch.
[...] che, in data 19.02.2024, accettava l'incarico prestando Controparte_4 giuramento di rito. Seguiva quindi il deposito della relazione finale e, all'udienza del 20.02.2024, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
e così all'esito della udienza del 28.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assumeva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per depositare memorie conclusionali ed eventuali repliche che erano depositate dalle parti in causa e così incamerata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito:
“il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la
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verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Le eccezioni preliminari di parte convenuta sono infondate e vanno rigettate. L'eccezione di difetto di procedibilità ai sensi dell'art. 705 cpc. è infondata e va rigettata. L'art. 705 c.p.c. disciplina il rapporto fra il giudizio possessorio e quello petitorio, disponendo che il convenuto del giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Nel caso di specie, il giudizio possessorio deciso con sentenza del 9/05/2019, versata in atti da parte convenuta, è stato instaurato dagli odierni convenuti contro
, , . Controparte_5 CP_6 Persona_2 CP_3
L'odierna attrice, erede di non era parte in causa nel giudizio Controparte_5 possessorio e, sul punto, appare decisivo il principio per il quale “il divieto di cumulo fra giudizio petitorio e giudizio possessorio, stabilito dall'art. 705 c.c., ha carattere soggettivo, trovando fondamento nel principio “spoliatus ante omnia restituendus” e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria” (Cass.
5.11.2002 n. 15466; Cass. 24.02.2000 n. 2106). L'eccezione è, pertanto, infondata. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'eccezione di: “nullità dell'atto di citazione per la genericità delle doglianze attrici”. Secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
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e puntuali difese” (cfr. Cass. sentenza n. 11751/2013). Ciò in quanto la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo, l'oggetto delle domande formulate e il comportamento delle controparti (le quali hanno articolato specifiche e puntuali difese) consentono di escludere la dedotta nullità, con il consequenziale rigetto dell'eccezione. Ciò detto. Al fine di inquadrare la fattispecie, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù che, ai sensi dell'articolo 1027 c.c., consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Appare quindi essenziale la sussistenza, pertanto, di un rapporto di servizio tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente. La servitù di passaggio, come nel caso di specie, è quella che consente il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui. Spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio. Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.). In tema di servitù, ai sensi dell'art. 1065 c.c. “colui che ha diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”. Sul punto: “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione…” (Cass. ordinanza n. 20696 del 09.08.2018). Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto di “1) Dichiarare e ritenere che il fondo della attrice, descritto in premessa, individuato al fg. 2 partt. 147 e 1045 non è soggetto alla servitù di passaggio così come allo stato esercitata dai convenuti su una striscia larga ml. 5, bensì, solamente, a quella descritta all'art. 3, n. 1° dell'atto dell'8.7.67, di metri Per_1
3,00. 2) Per l'effetto dichiarare e ritenere illegittimo l'ampliamento di fatto operato dai convenuti sul fondo della attrice, parallelamente alla stradella interpoderale de qua,
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condannando gli stessi ad astenersi dal transito oltre i tre metri a partire dal muretto esistente lato mare, di proprietà di . 3) Dichiarare e ritenere che i medesimi CP_3 convenuti hanno abusato nell'esercizio della servitù di passaggio oggetto di causa” Dal canto loro i convenuti asseriscono: “… gli odierni convenuti così, in funzione della loro attività commerciale (vivai, serre, immobili utilizzati per il deposito e commercio dei fiori e delle piante prodotti, ecc.) hanno esercitato da oltre vent'anni sulla detta strada della larghezza di 6- 7 metri, come innanzi puntualizzato, in maniera pacifica, continuativa ed indisturbata, il passaggio ed il transito, anche contemporaneamente nel doppio senso di circolazione, con mezzi meccanici in genere e camion di grossa cilindrata, per l'accesso ed il regresso alle e dalle strutture di loro proprietà…”. Le predette domande di parte attrice di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto introduttivo sono fondate e vanno accolte. Il CTU ha innanzitutto descritto analiticamente lo stato dei luoghi nei seguenti termini “L'intero lotto di proprietà della SI.ra risulta costituito da due particelle Pt_1 censite al N.C.T. rispettivamente al foglio 2 part. 147 e 1045. (Vedi All.to N. 3) Gli stessi sono ubicati nella Contrada Cicerata del Comune di Barcellona P.G., hanno forma rettangolare e confinano rispettivamente: a nord con fabbricato “aggraffato” particella 1494 e terreni (particelle 1042 e 148), a sud con terreni altra ditta (particelle 2207, CP_1
1046,1043 e 1044) e con stradella poderale che percorre l'intera profondità della particella 1045, ad Sud-Est con terreni altra ditta (particelle 1327 e 1298), mentre ad Nord-Ovest con terreni e fabbricati altra ditta nonchè con stradella poderale (oggetto di controversia) che si estende sul confine Nord-Ovest degli appezzamenti di terreno di proprietà delle parti, che funge da strada poderale a servizio di tutti gli appezzamenti di terreno che vi prospettano. I terreni sopra indicati ricadono in zona omogenea E.1 (zona agricola) del vigente Piano Regolatore Generale. (Vedi All.to N. 4). Il fabbricato risulta costituito da due corpi edilizi adiacenti, il primo, a due elevazioni f.t. prospicente la stradella poderale, ha struttura in cemento armato, solai in latero-cemento e tamponature in laterizio, il secondo, più rientrato rispetto al primo, ha una struttura mista e copertura in coibentato. (Vedi Foto N. 3) …” (cfr. relazione pag. 3 e 4) e, con specifico riferimento alla stradella oggetto di causa, ha accertato che : “L'accesso al fondo delle parti (IR – avviene percorrendo CP_1 una strada non asfaltata, di larghezza variabile, che dalla via Stretto Cicerata attraversa diverse proprietà formando un percorso ad “S” costituito da una curva a destra e la successiva a sinistra, sino a giungere alla porzione di stradella poderale oggetto di controversia. Il tratto che precede la stradella poderale contesa, risulta in alcuni punti percorribile con doppio senso di marcia, mentre il tratto in questione, per le dimensioni
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ridotte rispetto al precedente, risulta percorribile ad un solo senso di marcia. (Vedi All.to N. 5 e foto N. 6) La stradella poderale che si estende lungo i terreni censiti alle particelle 1045 e 147, è delimitata a Nord-Ovest da un muro alto circa mt. 3,50 che si interrompe in prossimità del fabbricato di proprietà ed ha le seguenti caratteristiche: lunghezza CP_1 di circa 30,00 ml, larghezza variabile da ml 4,20 (nei punti più stretti) a ml 4,60 (nelle porzioni più ampie), a causa dell'irregolarità perimetrale del terreno. Il manto della stradella si presente a “macchia di leopardo” in quanto costituito da terra, pietrisco, porzioni di asfalto, rattoppi in cemento che rende la superficie irregolare. Lungo il perimetro della stessa insiste vegetazione spontanea proveniente sia dai terreni che vi prospettano che dalla base del muro confinante. (Vedi Foto N.7 e N.8) Sul tratto di strada poderale, in adiacenza e lungo il muro in blocchi di cemento - precedentemente indicato - insiste una servitù costituita da una conduttura d'acqua irrigua, a servizio di tutti gli appezzamenti di terreno limitrofi. La strada poderale oggetto di contesa non si conclude in prossimità del fabbricato ma la stessa, si sviluppa con larghezza costante di ml 3,00 attraversando tutte le CP_1 proprietà agricole della contrada. (Vedi Foto N.
9 - All.to N. 5)” (cfr. relazione pag. 4). Rilevato che le modalità di esercizio della servitù sono espressamente previste nell'atto di provenienza (rogito del 8.07.1967 in Notar 67679/4642), Per_1 versato in atti da parte attrice, il CTU, rispondendo al quesito n. 2) “Accertare i confini fra la proprietà e e se ci siano stati sconfinamenti e/o CP_1 Parte_1 mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quanto descritto negli atti pubblici di riferimento (atto D'Amico del 08/07/67)” ha riscontrato “… uno sconfinamento sul confine Nord- Ovest dei terreni di proprietà della SI.ra (precisamente ove insiste la stradella Parte_1 poderale della larghezza variabile di ml 4,20 a ml 4,60) in quanto dall'Art. 3 dell'atto 67679/4642 si evince che, come convenuto tra gli acquirenti dell'epoca, la stradella Per_1 poderale doveva avere larghezza costante di mt 3. Dunque, si ritiene che lo sconfinamento sui terreni della ditta è di circa ml 1,60. (Vedi All.to N. 7)” (cfr. relazione pag. 5). Pt_1
In risposta poi alle osservazioni ricevute dalla parte convenuta la CTU ha precisato che “In riferimento alle osservazioni indicate nei punti A e B la CTU afferma che la stradella poderale ha una larghezza che va da ml 4,20 a 4,60, al di là della quale non esiste tratto percorribile da autovetture in quanto c'è un dislivello di circa 20 cm, che non ne permetterebbe la percorribilità; detto dislivello non rappresenta un tratto di una presunta stradella, ma costituisce parte del terreno di proprietà della SI.ra precedentemente Pt_1 adibito a coltura”. Ed ancora: “Da rilievo metrico effettuato la dimensione massima della larghezza stradale è di ml 4,60, in alcuni tratti si restringe a ml 4,20 (nettamente inferiore alla larghezza minima di una strada a doppio senso di marcia), dimensione che non permette
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il passaggio di due mezzi motorizzati contemporaneamente. Per quanto concerne l'esperimento tecnico, quest'ultimo non è mai stato richiesto in maniera specifica, pertanto la CTU ritiene che, in base alla larghezza che oggi presenta la stradella oggetto di controversia, questa sia percorribile ad un unico senso di marcia” (cfr. relazione risposta alle osservazioni pag. 2). Sulle caratteristiche della stradella oggetto di causa hanno riferito i testi escussi. Il teste escusso alla udienza del 05.12.2012, ha dichiarato: “sono a Tes_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto mio padre comprava ortaggi dalla signora Santa Mallemaci… confermo che la strada ha una larghezza sufficiente perché passi un'autovettura o una moto ape, la strada è quella che si vede nelle foto di parte attrice e non ho visto passare anche lungo la parte del fondo di parte attrice che si vede nelle foto. Confermo che lungo la strada c'è una strettoia e poco dopo una curva dove si passa appena giusti e la strada rimane più stretta anche dopo, cioè non si riallarga…”. Il teste escusso alla udienza del 18.02.2015, ha dichiarato: “in Testimone_2 relazione al capitolato a) posso dire che per conoscenza verbale, io non ho mai visto gli atti, che la è proprietaria di un fondo sito in Calderà contrada Cicerata, di circa Parte_1
6.400 mq catastali. So della circostanza perché così mi è stato riferito dalla IR e Pt_1 sono andato diverse volte sul fondo in quanto tecnico di fiducia del marito della IR, (oggi defunto). Non sono in grado di riferire sui dati catastali. Io in Persona_2 qualità di tecnico di fiducia del ed ancora prima che la Persona_2 Parte_1 divenisse proprietaria del fondo intestato alla madre, mi sono interessato Controparte_5 di accertare la destinazione urbanistica di detto fondo ai fini di eventuali edificazioni, trattandosi di zona CS1 soggetta a lottizzazione. Quanto alla lettera i) precisando che sul poto sono andato ¾ volte in tutto, ricordo che a volte nella striscia accanto alla stradella lungo il fronte del terreno della una striscia non asfaltata era adibita a deposito di Pt_1 materiali ed attrezzature per la coltivazione del terreno in oggetto, mentre altre volte era libera. Preciso che la zona asfaltata, che non ho mai misurato, se mal non ricordo era circa – orientativamente- metri 3. Preciso ancora che ho redatto delle controdeduzioni ad una perizia di parte resistente, geom. nella mia qualità di tecnico di fiducia del CP_7
La situazione di cui ho riferito e che è a mia conoscenza è quella – Persona_2 orientativamente con riferimento alla larghezza di cui alle tre foto indicate come doc. 9, allegato al fascicolo avv. Correnti. Riconosco la situazione dei luoghi della stradella asfaltata e della striscia di terreno adiacente. L'ultima volta che sono andato sui luoghi è stato quando chiamato dalla sono andato a verificare che ignoti avevano cercato di colmare dei buchi Pt_1 esistenti con la collocazione di asfalto e ciò, se mal non ricordo, è avvenuto qualche anno fa.
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In una delle occasioni in cui mi sono recato sui luoghi ho visto che la stradella era delimitata dalle tracce di un muretto che era stato precedentemente demolito. Al di là della traccia del muretto, lato monte (sud) e quindi al confine con il terreno oggi la zona non era Pt_1 asfaltata, in quanto esistevano delle erbacce spontanee. Posso dire che al posto del muretto non ho visto alcuna delimitazione. Riconosco come zona quanto rappresentato nella foto allegata al fascicolo di parte convenuta che viene contrassegnata come lettera a). CP_1
Riferisco e preciso che quello che si nota dalla foto che mi viene esibita e che sta lato monte del muro costituisce tracce di asfalto, solo limitatamente ad una porzione della lunghezza della strada. Preciso che nella foto accanto alle tracce di asfalto si notano anche tratti erbosi di cui ho riferito prima. Posso dire, sempre con riferimento ai miei ricordi in quanto alla foto A non si evince né si può valutare che la larghezza della strada residuata lato mate in considerazione della realizzazione del muretto, è circa 3 metri... Quanto al capitolato di cui alla lettera L posso dire che orientativamente, la strada varia da 2,50 mt a 3 metri e 30 cm, come dall'articolato che mi viene letto”. Il teste , fratello di parte attrice, escusso alla udienza del 22.11.2022 CP_3 ha riferito: “confermo la prima parte della circostanza 1) dell'atto di citazione che mi viene letto in quanto mia sorella è proprietaria del terreno sito in c.da Cicerata del comune di Barcellona P. G. ricadente nelle particelle 147 e 1045 del fg. 2; riguardo la circostanza sulla servitù di passaggio confermo che grava su detto terreno e si snoda con una stradella larga tre metri sia dal altro che confina con mio terreno in direzione Milazzo;
così anche sull'altro confine lato monte;
preciso che trattasi di stradella asfaltata sin da quando ero piccolo: ciò lo riferisco a quello in direzione Milazzo mentre quella lato monte è asfaltata solo in parte;
riguardo la circostanza i) che mi viene letta confermo che la stradella in direzione Milazzo è stata sempre asfaltata e larga tre metri ed è stata sempre delimitata dalle traverse delle ferrovie;
riguardo la seconda parte della stessa domanda, confermo che una area a margine della stradella asfaltata, era utilizzata per il passaggio, a titolo di cortesia, quando sono cadute le traverse che delimitavano il tratto di strada asfaltato e ciò quando detta area non era utilizzata per la raccolta del prodotto o per altre operazioni cicliche colturali;
confermo anche che la stradella interamente asfaltata ha una larghezza variabile fra i 3,30 mt e i 2,50 mt”. Lo stesso teste , sentito su prova contraria a quella diretta di parte CP_3 convenuta, alla udienza del 22.02.2023, ha confermato “…anche la circostanza b) che mi viene letta ad eccezione della larghezza della stradella che è di circa tre metri che, nel tempo e per la predetta ampiezza, è stata bitumata sia da parte di mio padre che da tutti gli interessati in zona;
preciso che la stradella era originariamente larga tre metri delimitata dai
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pali della ferrovia;
nel tempo però questi pali si sono usurati e così si è ampliata non volutamente poiché l'area in questione, oltre i pali ferroviari era di mia madre;
con tale ampiezza è capitato che si incrociassero macchine nel doppio senso di marcia ma preciso che la stradella è stata da sempre a senso unico e solo per i fatti che ho detto e per cortesia era consentito il passaggio agli altri parenti”. Il teste escusso, alla udienza del 26.09.2023, sulla prova Testimone_3 contraria a quella diretta di parte attrice, ha dichiarato “…nulla di specifico posso dire riguardo la circostanza i) che mi viene letta ( i - fino ad oggi la sede stradale asfaltata ha sempre avuto la larghezza di metri 3, mentre lungo il confine dell'attrice, a titolo di cortesia è stato tollerato il passaggio su altra piccola porzione, quando il fondo non era coltivato o detta ulteriore fascia non era utilizzata per le operazioni di raccolta del prodotto e per quelle cicliche colturali nonché per deposito dei contenitori delle derrate agricole); posso aggiungere che quando mi recavo sui luoghi constatavo che la strada in questione era per un tratto stretta poi si allargava per poi, superati alcuni fabbricati siti sulla destra in direzione si restringeva di nuovo;
nel tratto dalla via pubblica fino al secondo fabbricato era Tes_2 quasi tutta asfaltata in larghezza oltre che in lunghezza mentre nel tratto successivo era totalmente in terra battuta… a chiarimento sulle dimensioni della strada di cui ho riferito in risposta alla domanda i) preciso che lo stato dei luoghi per come descritto è rimasto immutato fino al 2016 per come mi consta essendo l'epoca dell'ultimo mio accesso sui luoghi” Non trovano riscontro le dichiarazioni del teste figlio di Testimone_4
e , che alla udienza del 22.11.2022 ha detto Controparte_1 Persona_3 di confermare “…la circostanza b) che mi viene letta;
la strada rappresenta un prolungamento della via Cicerata e va in direzione “monte”; confermo che per lo meno nel tratto iniziale, e cioè dove finisce il tratto comunale della via Cicerata e fino ai fabbricati di mio padre e quello che era di mio zia ora deceduto, la strada è larga circa 6-7metri Per_2 ed è asfaltata;
prosegue ma dopo il fabbricato che era di mio zio si restringe continua in direzione Milazzo ma non ha uscita ed è in terra battura dopo il suddetto fabbricato;
confermo che il tratto di strada in quesitone per la sua ampiezza è transitabile con doppio senso di marcia per lo meno nel tratto iniziale fino ai fabbricati…”. Alla luce delle risultanze istruttorie e degli accertamenti effettuati dal CTU si appalesa illegittimo l'ampliamento di fatto operato dai convenuti sul fondo della attrice, e, pertanto, ne scaturisce l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di astenersi dall'esercizio della servitù oltre i tre metri per come previsti nel titolo costitutivo della servitù di passaggio.
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La domanda di parte attrice di cui al punto 4) “Conseguentemente condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla attrice da liquidarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione fino al soddisfo” è infondata e va rigettata. Non è stata data la prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Nel caso di specie l'attrice non ha dimostrato il danno dal punto di vista quantitativo, né cosa lo stesso abbia comportato ovvero come si sia concretizzato. La domanda va, quindi, rigettata. Riguardo la domanda formulata al punto 5) delle conclusioni dell'atto di citazione, (Condannare il convenuto alla demolizione e/o arretramento delle parti Controparte_1 di fabbricato realizzate in ampliamento sul confine del fondo di proprietà della attrice, in violazione della normativa vigente all'epoca della costruzione, meglio descritte in premessa) è infondata e va, pertanto, rigettata. Ed infatti il CTU ha accertato, “Avendo effettuato il rilievo topografico/celerimetrico con l'ausilio di strumentazione GPS, dall'effettuata sovrapposizione del rilievo con le mappe catastali … che tra le proprietà – non esistono sconfinamenti tra le CP_1 Pt_1 particelle limitrofe (part. 147 di proprietà della ditta e part. 1494,1042 e 148 di Parte_1 proprietà di , in particolare sul lato più lungo dei lotti che si estende verso Sud- CP_1
Est. Pertanto, il confine riferito alle particelle sopra indicate, risulta immutato rispetto a quanto descritto nell'atto pubblico ico del 08/07/67. (Vedi All.to N. 6)” (cfr. relazione pag. 5), ne consegue, pertanto, il rigetto. Passando all'esame della domanda di cui al punto 6) “Dichiarare e ritenere che ha unilateralmente eliminato la pianta di melo cotogno, Controparte_1 rappresentativa della linea di confine tra i fondi per cui è causa ed occupato una striscia di circa un metro di lunghezza del terreno dell'attrice, condannandolo al rilascio della stessa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”, si rileva che, al riguardo, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa. Ed infatti ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso (Cass. civ. Sez. VI, sentenza n. 16917 del 04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del 18.05.2010). Nel
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caso di specie non risulta che parte attrice abbia supportato con adeguati elementi probatori che l'eliminazione della pianta di melocotogno sia stata opera dei convenuti. I testi escussi non hanno espresso una conoscenza diretta sul punto. Il teste ha detto di sapere “… che una volta c'era una pianta di melo Tes_1 cotogno perché l'ho vista, essa era a monte, dove la strada era già stretta: la signora mi disse un giorno che la pianta non c'era più. Riconosco la pianta che si vede CP_1 nella foto n.
5. Io conosco i luoghi perché ho degli amici della zona di Calderà. Io percorro la strada quando vado a comprare dei fiori dalla signora al suo negozio, poi ogni tanto Pt_1 vado da suo fratello che ha una stalla per farmi una passeggiata. Il negozio della è a Pt_1 mare, vicino alla Preciso che percorro la strada quando vado a comprare dei Parte_3 fiori e poi dopo vado dal fratello della o quando vado a comprare ortaggi dal vicino Pt_1
La stalla è ubicata prima del terreno in contestazione”. CP_8
Il teste escusso alla udienza del 18.02.2015, ha dichiarato: “ Testimone_2
Quanto al capitolato di cui alla lettera R (R- nel 2005 si è fatto lecito Controparte_1 eliminare una pianta di melocotogno, esistente nella parte terminale (monte) del proprio terreno, che delimitava il confine sul lato ovest con il terreno della deducente) posso dire che sono stato chiamato dal in quanto a suo dire il confinante aveva Persona_2 collocato una recinzione un metro oltre verso il terreno della moglie e cosi invadendo lo stesso. Io ero stato chiamato per verificare detta situazione, che però poi non ho mai verificato per motivi di salute del Nell'occasione eravamo sul posto. Nella stessa Per_2 occasione il mi disse che era stata bruciata o estratta una pianta di melocotogno Per_2 che, sempre a suo dire, indicava il confine tra i due fondi. In riferimento all'epoca temporale non posso precisare alcunché, ma ricordo che subito dopo il è stato ricoverato per Per_2 un intervento operatorio. Orientativamente ciò risale a circa otto anni fa…” Il teste , fratello di parte attrice, ha confermato “…la circostanza r) del CP_3 capitolato ammesso che mi viene letta e riconosco nella foto mostratami l'albero oggetto della domanda;
confermo la data del fatto e cioè la eliminazione dell'albero riferita all'anno 2005 ma non ero presente sul posto in quanto li avrei fermati;
confermo che l'autore è stato il poiché dopo ha realizzato la rete”. CP_1
Quindi la domanda va rigettata. Per quanto concerne la presunta apposizione della recinzione da parte dei convenuti su terreno di parte attrice nulla ha riferito il CTU e alla luce della contraddittorietà delle risultanze istruttorie la domanda va rigettata. Ed invero, il teste sulla circostanza “s) (ancora, sempre Tes_1 CP_1
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approfittando della assenza della attrice – che era fuori sede per motivi di salute del CP_1 marito, ha occupato una striscia di circa un metro, per tutta la Persona_2 lunghezza della vecchia serra esistente sulla parte sud, delimitandola con paletti di cemento e rete metallica, spostando unilateralmente, il confine) l'ha confermata “… perché me lo disse la signora io ho visto che i luoghi sono stati così modificati. La Controparte_5 Pt_1 non c'era tanto che la signora mi aveva chiesto di spedirle un telegramma per CP_5 comunicarle il mutamento. Il tutto risale a giugno/Luglio 2005. Mandai io il telegramma dalla Posta di Calderà. Ricordo che la signora era disperata stante l'assenza della CP_5 figlia e del genero per questo ricordo la data. Confermo la circostanza t) (t- a seguito della eliminazione del melo cotogno e della parziale occupazione del fondo attoreo, è stata creata una intercapedine di circa un metro, tra la serra, che in precedenza costituiva il limite del terreno del e il nuovo confine creato da quest'ultimo) l'intercapedine si Controparte_1 vede nelle foto 6 di parte attrice. Viene utilizzato come scolo delle acque. Confermo che il fondo della era coltivato fino al limite della serra anche nella parte corrispondente Pt_1 all'attuale intercapedine, c'erano ortaggi ed il fondo era coltivato e non era incolto. Quando sono passato non ho mai visto il terreno arato. ... preciso che è la madre Controparte_5 della Prima della recinzione apposta nel 2005 non c'era nessuna recinzione che io Pt_1 ricordi”. Il teste escusso alla udienza del 18.02.2015, ha asserito che Testimone_2
“Quanto al capitolato di cui alla lettera R posso dire che sono stato chiamato dal Per_2 in quanto a suo dire il confinante aveva collocato una recinzione un metro oltre
[...] verso il terreno della moglie e cosi invadendo lo stesso. Io ero stato chiamato per verificare detta situazione, che però poi non ho mai verificato per motivi di salute del Per_2
Nell'occasione eravamo sul posto… All'epoca in cui ho effettuato il sopralluogo di cui testé ho detto, la recinzione in rete metallica effettuata dal era già esistente Controparte_1 in tutta la sua lunghezza se mal non ricordo. Esibite le foto 3 e 6 del fascicolo della resistente, allegate alla perizia del geom. giurata in data 28.11.2008, il teste riferisce CP_7 di non riconoscere la situazione dei luoghi. Aggiungo che nell'occasione mi sono limitato a dare un'occhiata generica allo stato dei luoghi. Esibite le due foto di cui al doc. 6 fasc. avv. Correnti, non sono in grado di riconoscere lo stato dei luoghi. Preciso però che vi era una recinzione di cui non ricordo la distanza rispetto alla serra. …”. Il teste ha confermato “…la circostanza s) che mi viene letta per quanto CP_3 già detto in risposta al capitolo r); confermo la circostanza t) che mi viene letta e riconosco nella foto 6 che mi viene mostrata il nuovo confine realizzato dopo lo spostamento della rete che prima era dato dalla “serra”; confermo anche la circostanza u) (il terreno, oggi di
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proprietà della deducente, a confine con quello di oggetto di causa, Controparte_9 fino al 2005 veniva coltivato in adiacenza alla serra, ancora oggi esistente di proprietà di compresa la intercapedine occupata dal convenuto) che mi viene letta;
Controparte_9 posso dirlo in quanto ero io a piantare e curare il fieno anche nella striscia oggi occupata dal ciò fino al 2002/2003 poi ha proseguito mia sorella a coltivare il terreno con fiori CP_1 vari;
si confermo anche il documento 7 che mi viene mostrato in risposta alla domanda v) che mi viene letta;
all'epoca mia sorella si trovava fuori sede ed è per questo che il telegramma lo fece mia madre che era sul posto;
…” Le dichiarazioni dei predetti testi che, ad eccezione del fratello di parte attrice, non hanno manifestato una conoscenza diretta dei fatti di causa, sono in netto contrasto con quanto dichiarato dal teste di parte convenuta figlio di Testimone_4
e che udienza del 22.11.2022 ha detto Controparte_1 Persona_3
“…confermo quanto indicato nella circostanza g) (vero che il primo tratto di recinzione, costituita da paletti e rete che corre dal fabbricato fino al termine della Controparte_1 prima serra in vetro, è stato realizzato da oltre vent'anni) che mi viene letta in allineamento del fabbricato di mio padre e la recinzione si spinge verso monte fino alla fine della prima serra chiamata “di vetro”; confermo la circostanza h) che mi viene letta (h vero che alcuni anni addietro sui luoghi di causa tra e veniva Controparte_1 Controparte_5 confermato nello stato in cui era il confine tra i due fondi dei medesimi con l'apposizione, nell'occasione, a cura degli stessi di un picchetto composto da un tubolare in ferro ancora oggi esistente e rinvenibile sui luoghi, nel punto in cui i predetti terreni confinano allora volta con fondo di tale Giorgianni); Ciò lo posso dire poiché fui io stesso a piantare a colpi di mazza il paletto in questione per delimitare le due proprietà; preciso che il paletto in ferro, tubolare, è stato collocato nello stesso punto in cui vi era un paletto in legno che delimitava le proprietà ricoprendolo e mantenendolo al suo interno;
preciso che detto tubolare fu fornito dal sig. oggi deceduto e che ricordo sofferente con una fasciatura poiché Persona_2 ammalato;
ciò malgrado teneva il tubolare mentre io lo piantavo;
confermo la circostanza i) che mi viene letta (vero che, avvenuta la collocazione di detto picchetto il CP_1 procedeva alla realizzazione lungo il confine sul terreno proprio dell'ulteriore
[...] tratto di recinzione costituita da pali in cemento e rete, in prosecuzione e perfetto allineamento di quell'altra preesistente e in linea del fabbricato, nonché di detto picchetto che delimita il confine tra i fondi delle odierne parti in causa); anche in questo caso posso dirlo poiché ho partecipato alla recinzione piantando altri due paletti in ferro, tubolari lungo il filo che partiva dal paletto di cui ho detto in precedenza e fino alla parte di recinzione esistente in linea con il fabbricato di mio padre;
dopo abbiamo collocato dei paletti in
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cemento precompresso e collocato la rete di delimitazione il tutto sempre in linea con il fabbricato di mio padre;
confermo la circostanza l) che mi viene letta (vero che da circa trent'anni la striscia di terreno di ml 1 confinata tra la esistente serra e la recinzione suddetta è posseduta ed utilizzate in via esclusiva dal destinandola Controparte_1 sia per gli scoli delle acque piovane provenienti dalle serre, sia per la manutenzione delle stesse, oltre che per la coltivazione); la serra è situata al centro della particella del terreno ed è rimasto un metro da un lato e un metro dall'altro: e cioè per un verso dalla rete di cui ho detto e quindi dal confine con l'altro terreno e lo spazio è utilizzato per quanto detto nella circostanza che mi è stata letta;
non ricordo con esattezza il periodo in cui è stato collocato il primo tubolare con il sig. se non erro ciò è avvenuto intorno al 2006 forse Per_2 qualche anno prima o dopo;
sul luogo eravamo io, sotto la super visione Persona_2 dei proprietari dei fondi: il figlio ed un altro operaio;
fra Controparte_5 CP_3 essi c'erano anche i miei genitori e mio fratello nonché i vecchi proprietari CP_10
e oggi defunti ma che hanno venduto i terreni;
dopo Controparte_11 CP_12 la collocazione del primo paletto in ferro nel giro di una settimana – dieci giorni abbiamo collocato la rete;
all'epoca del passaggio del filo prima di collocare la rete, non vi erano piante sul confine né ricordo il melo cotogno;
c'erano diverse piante di melo cotogno sparse sia sul terreno dei miei genitori sia su quello confinante;
per quanto a mia conoscenza posso dire che a delimitazione della strada di cui ho detto non vi sono mai state delle travi in legno e non ricordo esserci mai state altre delimitazioni;
riconosco nelle prime due foto mostratemi di cui al documento 9 di parta attrice il fabbricato di mio padre sulla destra della strada ivi rappresentata indicato in entrambe le foto con la lettera “A”; confermo anche che la strada ivi raffigurata è quella sulla quale ho riferito;
ritengo che le foto suddette risalgano a dopo al demolizione di un muretto di restringimento realizzato e rimosso a seguito di provvedimento giudiziario”. Non essendo stata data prova certa dell'eliminazione ad opera del CP_1
della pianta di melo cotogno, rappresentativa della linea di confine tra i
[...] fondi per cui è causa e dell'occupazione di una striscia di terreno dell'attrice, la domanda va rigettata. Il rigetto della predetta domanda formulata al punto 6) delle conclusioni dell'atto di citazione, determina il rigetto della connessa domanda di cui al punto 7) volta ad ottenere: “In caso di contestazione stabilire il confine ovest tra il fondo di CP_1
e quello della attrice sulla scorta di quanto in atti e delle risultanze istruttorie”.
[...]
La domanda di cui al punto 8) delle conclusioni dell'atto introduttivo “Fissare il termine per la esecuzione della demolizione delle parti di fabbricato, realizzate in violazione
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delle distanze, e per l'arretramento della recinzione lato ovest e, in difetto, autorizzare la attrice a procedere in danno e spese del convenuto medesimo”, si osserva. Con riferimento l'arretramento della recinzione lato ovest la domanda va rigettata per quanto sopra detto non avendo fornito prova parte attrice dell'asserita occupazione illegittima. In risposta al quesito n. 3) “Verificare altresì la distanza del fabbricato rispetto CP_1
a tale linea di confine e la sua regolarità secondo le prescrizioni di legge e quelle locali” il CTU si è espresso rilevando che “Dalla verifica del rilievo celerimetrico effettuato con strumentazione Gps, la scrivente ritiene che il fabbricato in ditta individuato al CP_1
N.C.E.U. al foglio 2 part. 1494, risulta realizzato in adiacenza al confine del terreno della SI.ra . In particolare, il lato Ovest del fabbricato ricade esattamente sul confine Parte_1 della dividente delle particelle 1494 e 147. Dall'esamina della documentazione in mio possesso e dalle verifiche effettuate, risulta che l'immobile sia stato realizzato intorno al 1973. Relativamente alla sua regolarità la scrivente, avendo effettuato richiesta di accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona P.G., fa presente che risulta presentata Istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi della Legge 47/85, assunta al protocollo generale in data 29/12/1986, identificata al n. 2706/1, in ditta (oggi Controparte_1
, al fine di sanare il corpo di fabbrica a due elevazioni f.t. adibito ad attività CP_10 agricola connessa alla coltivazione e commercializzazione di prodotti florovivaistici. (Vedi All.to N. 8) Tale pratica di Sanatoria, sentito il responsabile Abusivismo Edilizio dell'Ufficio Tecnico, risulta in corso di definizione, munita del pagamento dell'oblazione, del Certificato di Idoneità Sismica depositato presso il Genio Civile di in data Tes_2
23/07/2015, degli elaborati grafici e relazione tecnica;
di conseguenza è assodato che l'immobile sia stato edificato senza alcun titolo edilizio. (Vedi All.ti N.9, N.10, N.11, N.12) La scrivente non essendo in possesso e non avendo potuto reperire il vecchio P.R.G., in riferimento alla regolarità dell'immobile, si esprime considerando l'attuale Zona Omogenea su cui ricade (E.
1 - zona agricola). Essendo che, le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., stabiliscono una distanza dai confini di 10,00 ml e 20,00 ml tra fabbricati, si ritiene che l'immobile non rispetta le distanze imposte dal vigente regolamento. D'altro canto, istruita la pratica di Sanatoria Edilizia, il Comune potrebbe rilasciare il titolo edilizio in Sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi” (cfr. relazione pag. 5 e 6). E, in risposta alle osservazioni circa il quesito 3, il CTU ha precisato che “…la scrivente ha potuto appurare che il fabbricato in ditta risulta realizzato in CP_1 adiacenza al confine del terreno della SI.ra . La scrivente, non avendo potuto il Parte_1 vecchio P.R.G., non può verificare la sua regolarità dell'immobile in riferimento alla
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normativa del tempo. L'immobile è stato comunque realizzato abusivamente non rispettando le distanze consentite dalle norme del P.R.G. vigente, e di conseguenza del vecchio P.R.G. Si fa nuovamente presente che, risulta presentata Istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi della Legge 47/85, in corso di definizione;
il potrebbe rilasciare il titolo edilizio in CP_13
Sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi;
pertanto, la sottoscritta non può entrare in merito ad un eventuale rilascio o no, dell'istanza di Sanatoria presentata”. Accertato che il fabbricato dei convenuti è stato realizzato in violazione delle norme sulle distanze, occorre rilevare che la domanda riconvenzionale di parte convenuta formulata al punto 4) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta:
“anche previa declaratoria di maturata prescrizione di ogni diritto ed azione di pertinenza della attrice, nonché di ogni domanda formulata con l'atto di citazione, ritenere e dichiarare il diritto del convenuto a mantenere, anche per intervenuta Controparte_1 usucapione, cosi come meglio spiegato in narrativa il fabbricato ed ogni manufatto, connesso e pertinente, comprensivamente alle serre esistenti, di proprietà del medesimo CP_1 nello stato di fatto e di diritto e nella integralità in cui essi si trovano” è fondata e va accolta nei limiti che si dirà. L'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertetta circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo. Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni. Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene -ovvero il diritto reale che si vanta di avere acquistato- è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si
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riconosce implicitamente di non avere diritti. L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016). Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Nel caso di specie, la domanda dei convenuti è fondata e va accolta. Il nominato CTU ha accertato: “Dall'esamina della documentazione in mio possesso e dalle verifiche effettuate, risulta che l'immobile sia stato realizzato intorno al 1973”. Il teste , fratello di parte attrice, sentito su prova contraria a quella CP_3 diretta di parte convenuta, alla udienza del 22.02.2023 ha confermato che “… la circostanza a) di parte convenuta che mi viene letta (vero che i convenuti sig.ri CP_1
ed hanno la proprietà ed il possesso
[...] Controparte_2 Parte_2 ultraventennale di terreni agricoli, siti in contrada Cicerata del comune di Barcellona P.G., destinati a coltivazioni ortalizie, floricole, ornamentali ed in serra, nonché di fabbricati ove viene esercitata la vendita al dettaglio, con costante rapporto con il pubblico); ciò lo posso dire poiché io ho dei terreni confinanti coi predetti e;
confermo anche la CP_1 Pt_2 circostanza b) (vero che l'accesso ed il regresso da parte dei convenuti e dei loro fornitori, per aggiungere i predetti immobili ove sono ubicate le aziende vengono da sempre, e comunque da oltre vent'anni, esercitate in maniera continuativa ed indisturbata con mezzi meccanici in genere necessari per l'espletamento delle descritte attività imprenditoriali unicamente attraverso una strada privata dell'ampiezza di metri 6/7 circa che costituiscono il prolungamento della via pubblica Stretto Cicerata) che mi viene letta ad eccezione della larghezza della stradella che è di circa tre metri che, nel tempo e per la predetta ampiezza, è stata bitumata sia da parte di mio padre che da tutti gli interessati in zona;
… confermo sostanzialmente la circostanza e) (vero che il fabbricato del esiste da Controparte_1
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circa trent'anni, unitamente alle serre allo stesso collegate e che si proiettano verso monte, nello stato di fatto e di diritto in cui detti manufatti oggi si trovano) che mi viene letta ma preciso che nel tempo il fabbricato ha subito modifiche dal lato monte;
confermo che il fabbricato è stato modificato lato monte nel tempo mentre non è vera la seconda CP_1 parte della circostanza f) (vero che nessun ampliamento del fabbricato è Controparte_9 stato realizzato e che le opere che risultano eseguite oltre il fabbricato esistente, al confine con il terreno sono state realizzate da oltre venti anni) riguardo le opere a Parte_1 confine con il terreno di ”. CP_14
Il teste , figlio di e , alla Testimone_4 Controparte_1 Persona_3 predetta udienza del 22.11.2022 ha anch'essa confermato “… la circostanza a) che mi viene letta di cui alla comparsa di costituzione dei convenuti;
l'area ricade nella zona di cui alla zona ex colonia oggi abbandonata e dove si imbocca la c.da Cicerata e si va in direzione monte;
… ; confermo la circostanza d)(vero che detta strada, oltre vent'anni addietro è stata bitumata nella sua ampiezza, a spese comuni dei Controparte_1 Controparte_2
e ) che mi viene letta;
ho vissuto la intera Controparte_15 Controparte_5 CP_6 vicenda poiché ho anche lavorato nella azienda e frequentato i posti sin da piccolo;
confermo la circostanza di cui alla lettera e) che mi viene letta;
posso dire che tutte le opere siano state realizzate nella seconda metà degli anni '70; il fabbricato di mio padre è stato realizzato invece qualche anno prima;
riguardo la domanda f) che mi viene letta posso dire che circa il fabbricato di mio padre sia stata realizzata una piccola cucina esterna successivamente coperta prima con “canali” e oggi con materiale coimbentato e chiusa con pareti;
ciò è stato realizzato agli inizi degli anni '80; le altre opere sono rimaste nello stato in cui sono state realizzate”; Il teste , tecnico di fiducia dei – , escusso alla udienza Testimone_3 CP_1 Pt_2 del 05.07.2017 ha dichiarato che la relazione di parte redatta su incarico di e le circostanze articolate da parte convenuta ai punti a),b),c), Controparte_1
d), e), f). L'attrice sottoposta ad interrogatorio formale, alla udienza del 5.12.2012, ha dichiarato: “capo a) (vero che i convenuti signori Controparte_1 CP_2 ed hanno la proprietà ed il possesso ultraventennale di terreni
[...] Parte_2 agricoli, siti in contrada Cicerata del Comune di Barcellona P.G., destinati a coltivazioni ortalizie, floricole, ornamentali ed in serra, nonché di fabbricati ove viene esercitata la vendita al dettaglio, con costante rapporto con il pubblico) i convenuti sono proprietari di quanto indicato;
nego che i convenuti abbiano avuto il possesso di alcuni dei fabbricati, perché alcuni fabbricati sono di costruzione recente, di un fabbricato dove hanno iniziato
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l'attività confermo un possesso da oltre venti anni”. Provato il possesso e l'animus possidendi sul fabbricato costruito in aderenza al confine con il terreno di parte attrice per il tempo utile per l'usucapione si accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta con consequenziale rigetto di quella di parte attrice finalizzata alla demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulla distanza dai confini. Sul punto di recente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 05.09.2023 n. 25843 ha affermato che “Deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme codicistiche o urbanistiche regolamentari…” confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale: “è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cass. sent. 18888 dell'0809.2014; Cass, sez. 2, sentenza n. 4240 del 22/02/2010). Si può, dunque, ritenere configurabile l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale. La domanda riconvenzionale di cui al punto 5) della comparsa di costituzione:
“Ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che nessuno sconfinamento, sul terreno dell'attrice , esiste e, in subordine, ritenere e dichiarare, comunque, Parte_1
l'acquisto del diritto di proprietà da parte del convenuto anche per Controparte_1 intervenuta usucapione, in ordine alla striscia di terreno di ml.1 per cui è causa per tutto il fronte a confine lato ovest col terreno di , ed altresì, per analoga ragione, sempre Parte_1 per intervenuta usucapione, il diritto del medesimo a mantenere tutta Controparte_1 la recinzione esistente nel terreno del medesimo convenuto, al confine con quello dell'attrice
” va rigettata non avendo fornito parte convenuta prova dell'intervenuta Parte_1 usucapione stante le contraddizioni dei testi escussi per quanto sopra esposto circa il rigetto della domanda di cui al punto 6) delle conclusioni dell'atto introduttivo. Le domande formulate dai convenuti nelle comparse conclusionali del 20.02.2025 volte ad ottenere: “6) Ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che i convenuti e hanno pacificamente e ininterrottamente esercitato, Controparte_1 Parte_2 da oltre trenta anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione ad istanza di , il Parte_1 libero passaggio e transito, anche con mezzi meccanici, sull'intera sede stradale per cui è causa e della ampiezza di ml. 6/7 e che si sviluppa tra il muro di proprietà di CP_3 posto lato mare e il fondo di posto lato monte, comprensiva, detta sede stradale, Parte_1
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sia del tratto di essa per ml. 3 in forza dell'atto pubblico in atti in notar di Per_1
Barcellona P.G., sia del tratto della larghezza di ml.3/4, questo posto in contiguità verso monte al tratto suddetto di ml.3 ed insistente su terreno di per tutta la Parte_1 lunghezza fino oltre il fabbricato dell'odierno convenuto 7°) Controparte_1
Conseguentemente e ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che i convenuti odierni concludenti hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il diritto di passaggio e transito, a piedi e con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno di larghezza di ml.3/4 e innanzi al punto 6°) descritta e insistente su parte del fondo di proprietà di e Parte_1 per tutta la estensione di essa, o, in subordine, secondo la diversa larghezza che il Tribunale dovesse ritenere di stabilire” sono inammissibili in quanto formulate per la prima volta in detto atto. L'art 190, comma secondo, cpc prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte. Le comparse conclusionali sono finalizzate ad illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla …(Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478). Per quanto concerne la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa è infondata e va rigettata non sussistendone i presupposti. Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515
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del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569). Infine, si rileva che la domanda di integrazione del contraddittorio formulata da parte attrice, nelle memorie conclusive datate 18.02.2025, è infondata e va rigettata. Testualmente si legge: “Preliminarmente questa difesa, avendo appreso, in data 5.2.2025, come da copia che si riproduce, in stralcio, in calce al presente atto, che CP_1
ha donato al figlio in corso di causa, l'immobile oggetto di controversia,
[...] CP_10 chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per consentire l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo, ai fini della opponibilità formale della sentenza al medesimo, sebbene, essendo il donatario figlio, oltre che indicato come teste, come si evince dalla sua presenza all'udienza del 17.9.2014, ai sensi dell'art. 111, 4 c cpc, la decisone potrebbe comunque spiegare effetti anche contro il suddetto”. Orbene, nel caso in esame, si può ritenere sia avvenuto il trasferimento del diritto controverso in corso di causa che determina la applicazione dell'art. 111 cpc che, come è noto, stabilisce che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. A quanto detto, la domanda è inammissibile e, la pronuncia non può che essere resa tra le parti originarie ferma naturalmente la possibilità, per il successore di farne propri gli effetti. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese processuali. L'accoglimento parziale delle domande di parte attrice, il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute e l'accoglimento parziale delle domande riconvenzionali giustifica la compensazione delle spese giudiziali tra le parti. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico delle parti in solido e, fra esse, in parti uguali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 773/2008 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
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2. DICHIARA che il fondo della attrice, individuato al fg. 2 partt. 147 e
1045 non è soggetto alla servitù di passaggio così come allo stato esercitata dai convenuti su una striscia larga ml. 5, bensì, solamente, a quella descritta all'art. 3, n. 1° dell'atto mico dell'8.7.67, di metri
3,00;
3. DICHIARA, per l'effetto, illegittimo l'ampliamento, di fatto, operato dai convenuti sul fondo della attrice, per come accertato nella relazione di
CTU da considerarsi parte integrante della presente sentenza, dichiarando che i convenuti hanno abusato del diritto di servitù esercitandolo in difformità al titolo;
4. CONDANNA, quindi, i convenuti ad esercitare il diritto servitù de quo non oltre i tre metri e comunque in conformità al titolo di cui al punto 2 ordinando il ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni preesistenti prima delle modifiche eseguite ed accertate dal CTU;
5. RIGETTA la domanda risarcitoria di cui al punto 4) delle conclusioni dell'atto introduttivo per le ragioni di cui in parte motiva;
6. RIGETTA la domanda formulata al punto 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo volta ad ottenere la demolizione e/o arretramento delle parti di fabbricato realizzate in ampliamento sul confine del fondo di proprietà della attrice, in violazione della normativa vigente all'epoca della costruzione, per le ragioni di cui in parte motiva;
7. RIGETTA la domanda formulata al punto 6) delle conclusioni dell'atto introduttivo volta all'accertamento dell'occupazione illegittima di una striscia di terra di proprietà dell'attrice per mancanza di prova;
8. RIGETTA la domanda formulata al punto 7) delle conclusioni dell'atto
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introduttivo per le ragioni di cui in parte motiva;
9. RIGETTA la domanda finalizzata ad ottenere la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze formulata al punto 8) delle conclusioni dell'atto introduttivo per le ragioni sopra esposte;
10. ACCOGLIE, per l'effetto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta di cui al punto 4) delle conclusioni della comparsa di costituzione riconoscendo il diritto del convenuto Controparte_1
a mantenere, per intervenuta usucapione, il fabbricato ed ogni manufatto, connesso e pertinente, di proprietà del medesimo nello stato di fatto e di diritto e nella integralità in cui essi si CP_1
trovano, rigettando la domanda di intervenuta prescrizione, per le ragioni di cui in parte motiva;
11. RIGETTA la domanda riconvenzionale di cui al punto 5) della comparsa di costituzione;
12. DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali formulate dai convenuti nelle comparse conclusionali del 20.02.2025 ai punti 6) e 7);
13. DICHIARA la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 cpc non sussistendo i presupposti di legge;
14. RIGETTA la domanda di integrazione del contraddittorio formulata da parte attrice nelle memorie conclusive datate 18.02.2025 per le ragioni di cui in parte motiva;
15. RIGETTA nel resto.
16. COMPENSA interamente le spese di giudizio tra le parti.
17. DISCIPLINA le spese di CTU come da motivazione con obbligo di
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rimborso della quota parte verso quella anticipataria dell'intero.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 22/07/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 773/2008 R. G. Promossa da nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via San Giovanni n. 76 presso e nello studio dell'avv. Corrado Correnti, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti. -attrice– CONTRO
(cod. fisc. , nato il Controparte_1 C.F._2
07.04.1946 a Barcellona P.G. ed ivi residente in [...];
(cod. fisc. ), nata il [...] a [...] C.F._3
Barcellona P.G. ed ivi residente in [...]; tutti elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via G. Marconi n. 127, presso e nello studio dell'avv. Giacomo Giorgianni che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Carmelo Mobilia, per mandato in atti. -convenuti-
Oggetto del procedimento: Servitù.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione del 15.05.2008, l'attrice premetteva “di essere proprietaria di un fondo rustico sito nel Comune di Barcellona contrada Cicerata (o Malandrino) esteso circa 6.400 mq. … - su detto fondo gravava, in virtù dell'atto di provenienza (rogito del 8.7.67 in Notar 67679/4642), servitù di passaggio della larghezza di metri tre, giusta Per_1 convenzione di cui all'art. 3 del citato atto lungo l'intero confine Nord-Ovest” Per_1 lamentando che, di fatto, “ e la moglie, , nonché il sig. Controparte_1 Parte_2
pretendevano di esercitare il passaggio su una striscia di terreno di Controparte_2 proprietà della istante, larga circa 6/7 metri (cioè ben 3/4 metri oltre quella convenzionalmente costituita)”. L'attrice asseriva, altresì, che: “ ha realizzato, a confine col terreno Controparte_1 della istante, in epoche diverse, alcune costruzioni;
in particolare, a quella di forma quadrata, nel corso degli anni, inferiori comunque ai venti metri, ha aggiunto altri manufatti, anche in ampliamento a piano terra, sempre in violazione della normativa vigente” lamentando che “ nel 2005 si è fatto lecito eliminare una Controparte_1 pianta di melo cotogno, esistente nella parte terminale (monte) del proprio terreno, che delimitava il confine sul lato ovest col terreno della deducente (vds. foto doc.to n. 5) e che, approfittando della assenza della attrice - che era fuori sede per motivi di salute del marito,
– ha occupato una striscia di circa un metro, per tutta la lunghezza Persona_2 della vecchia serra esistente sulla parte sud, delimitandola con paletti di cemento e rete metallica, spostando, unilateralmente, il confine”. La conveniva, quindi, in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1 CP_1
, , nonché il sig. per fare “1) Dichiarare
[...] Parte_2 Controparte_2
e ritenere che il fondo della attrice, descritto in premessa, individuato al fg. 2 partt. 147 e 1045 non è soggetto alla servitù di passaggio così come allo stato esercitata dai convenuti su una striscia larga ml. 5, bensì, solamente, a quella descritta all'art. 3, n. 1° dell'atto dell'8.7.67, di metri 3,00. 2) Per l'effetto dichiarare e ritenere illegittimo Per_1
l'ampliamento di fatto operato dai convenuti sul fondo della attrice, parallelamente alla stradella interpoderale de qua, condannando gli stessi ad astenersi dal transito oltre i tre metri a partire dal muretto esistente lato mare, di proprietà di . 3) Dichiarare CP_3
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e ritenere che i medesimi convenuti hanno abusato nell'esercizio della servitù di passaggio oggetto di causa;
4) Conseguentemente condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla attrice da liquidarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo. 5) Condannare il convenuto CP_1 alla demolizione e/o arretramento delle parti di fabbricato realizzate in
[...] ampliamento sul confine del fondo di proprietà della attrice, in violazione della normativa vigente all'epoca della costruzione, meglio descritte in premessa. 6) Dichiarare e ritenere che ha unilateralmente eliminato la pianta di melo cotogno, Controparte_1 rappresentativa della linea di confine tra i fondi per cui è causa ed occupato una striscia di circa un metro di lunghezza del terreno dell'attrice, condannandolo al rilascio della stessa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. 7) In caso di contestazione stabilire il confine ovest tra il fondo di e quello della attrice sulla scorta Controparte_1 di quanto in atti e delle risultanze istruttorie. 8) Fissare il termine per la esecuzione della demolizione delle parti di fabbricato, realizzate in violazione delle distanze, e per l'arretramento della recinzione lato ovest e, in difetto, autorizzare la attrice a procedere in danno e spese del convenuto medesimo. 9) Condannare i convenuti in solido, o per quanto di rispettiva responsabilità, alle spese, competenze ed onorari del presente grado del giudizio, oltre iva cassa e spese generali”. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 15.12.2008 si costituivano i convenuti , e Controparte_1 Parte_2
contestando gli avversi assunti ed eccependo preliminarmente Controparte_2 la inammissibilità e improponibilità della domanda petitoria formulata dalla attrice stante il divieto posto dall'art.705 cpc per la pendenza alla data di proposizione della domanda attorea di giudizio possessorio tra le parti innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. In particolare chiedevano: “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare, per le motivazioni spiegate nella superiore narrativa, la nullità dell'atto di citazione per la genericità delle doglianze attrici, nonché l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della proposta azione e delle domande con la stessa enucleate, avuto riguardo a quelle inerenti la strada per cui è causa, e distinte ai punti 1),2) 3),4) delle conclusioni attoree, ed in subordine ritenere e dichiarare, comunque, la loro infondatezza, sia in fatto che in diritto, rigettandole con la statuizione che sarà ritenuta più adeguata. 2) Sempre in via preliminare, ancora per le ragioni esposte in narrativa, anche per la denunciata carenza di interesse di parte attrice, ritenere e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda relativa alla demolizione e/o arretramento delle parti dell'immobile del convenuto e, in subordine, Controparte_1
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ritenere e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, della predetta domanda, rigettandola con qualsiasi statuizione di legge. 3) Rigettare, in ogni caso, anche le ulteriori domande e comunque, tutte le domande proposte con l'atto di citazione, previa declaratoria della loro infondatezza, per quanto dedotto nella superiore premessa. 4) In via riconvenzionale, anche previa declaratoria di maturata prescrizione di ogni diritto ed azione di pertinenza della attrice, nonché di ogni domanda formulata con l'atto di citazione, ritenere e dichiarare il diritto del convenuto a mantenere, anche per Controparte_1 intervenuta usucapione, cosi come meglio spiegato in narrativa il fabbricato ed ogni manufatto, connesso e pertinente, comprensivamente alle serre esistenti, di proprietà del medesimo nello stato di fatto e di diritto e nella integralità in cui essi si trovano. CP_1
5) Ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che nessuno sconfinamento, sul terreno dell'attrice , esiste e, in subordine, ritenere e dichiarare, comunque, Parte_1
l'acquisto del diritto di proprietà da parte del convenuto anche per Controparte_1 intervenuta usucapione, in ordine alla striscia di terreno di ml.1 per cui è causa per tutto il fronte a confine lato ovest col terreno di , ed altresì, per analoga ragione, sempre Parte_1 per intervenuta usucapione, il diritto del medesimo a mantenere tutta Controparte_1 la recinzione esistente nel terreno del medesimo convenuto, al confine con quello dell'attrice
. 6) In linea del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Parte_1 dovesse accedere all'accoglimento della domanda attrice di demolizione e/o arretramento di parte dell'immobile del convento disporre che, in applicazione Controparte_1 dell'art.2058 cod.civ., in sostituzione della reintegrazione in forma specifica, il risarcimento avvenga per equivalente, secondo la somma che dovesse risultare più equa e rispondente nella fattispecie. 7) Emettere, in favore degli odierni convenuti ed a carico di parte attrice, ogni ulteriore ordine, statuizione e condanna, comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, anche se dovesse mancare formulazione di specifica conclusione. 8) Condannare l'attrice al risarcimento in favore dei convenuti, ex art. 96 cpc Parte_1 nella somma che risulterà di giustizia, anche de bono et equo. 9) Condannare l'attrice Pt_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, cpa ed iva come
[...] per legge”. All'udienza del 07.01.2009 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. Con le memorie 183 comma 6, n. 1, cpc l'attrice ad integrazione delle domande svolte chiedeva altresì di “1) rigettare e/o dichiarare inammissibili ed infondate tutte le eccezioni sollevate dai convenuti;
2) dichiarare inammissibili e, comunque, infondate, rigettandole con qualsiasi statuizione e, in ogni caso, per difetto di possesso continuato ed interrotto ventennale, tutte le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti”.
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Alla udienza del 03.03.2010 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice, oltre la prova testimoniale chiesta dalle parti. Alla udienza del 07.10.2013 il giudizio era interrotto per l'intervenuto decesso di
. Controparte_2
E così l'attrice riassumeva il giudizio nei confronti di e Controparte_1 [...]
e, con provvedimento del 03.10.2023 era ammessa CTU per “1) Descrivere Parte_2 lo stato dei luoghi oggetto di contesa, con riferimento –in particolare- alla stradella prima e dopo il terreno attrice, descrivendone il tracciato e le caratteristiche tecniche (larghezza, lunghezza, stato della superficie), percorribilità della stessa con doppio senso di marcia o meno;
2) Accertare i confini fra la proprietà e e se ci siano stati CP_1 Parte_1 sconfinamenti e/o mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quanto descritto negli atti pubblici di riferimento ((atto dell'8.07.67); 3) Verificare altresì la distanza del Per_1 fabbricato rispetto a tale linea di confine e la sua regolarità secondo le CP_1 prescrizioni di legge e quelle locali” e, dopo varie sostituzioni, era nominata l'arch.
[...] che, in data 19.02.2024, accettava l'incarico prestando Controparte_4 giuramento di rito. Seguiva quindi il deposito della relazione finale e, all'udienza del 20.02.2024, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
e così all'esito della udienza del 28.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assumeva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per depositare memorie conclusionali ed eventuali repliche che erano depositate dalle parti in causa e così incamerata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito:
“il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la
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verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Le eccezioni preliminari di parte convenuta sono infondate e vanno rigettate. L'eccezione di difetto di procedibilità ai sensi dell'art. 705 cpc. è infondata e va rigettata. L'art. 705 c.p.c. disciplina il rapporto fra il giudizio possessorio e quello petitorio, disponendo che il convenuto del giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Nel caso di specie, il giudizio possessorio deciso con sentenza del 9/05/2019, versata in atti da parte convenuta, è stato instaurato dagli odierni convenuti contro
, , . Controparte_5 CP_6 Persona_2 CP_3
L'odierna attrice, erede di non era parte in causa nel giudizio Controparte_5 possessorio e, sul punto, appare decisivo il principio per il quale “il divieto di cumulo fra giudizio petitorio e giudizio possessorio, stabilito dall'art. 705 c.c., ha carattere soggettivo, trovando fondamento nel principio “spoliatus ante omnia restituendus” e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria” (Cass.
5.11.2002 n. 15466; Cass. 24.02.2000 n. 2106). L'eccezione è, pertanto, infondata. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'eccezione di: “nullità dell'atto di citazione per la genericità delle doglianze attrici”. Secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
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e puntuali difese” (cfr. Cass. sentenza n. 11751/2013). Ciò in quanto la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo, l'oggetto delle domande formulate e il comportamento delle controparti (le quali hanno articolato specifiche e puntuali difese) consentono di escludere la dedotta nullità, con il consequenziale rigetto dell'eccezione. Ciò detto. Al fine di inquadrare la fattispecie, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù che, ai sensi dell'articolo 1027 c.c., consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Appare quindi essenziale la sussistenza, pertanto, di un rapporto di servizio tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente. La servitù di passaggio, come nel caso di specie, è quella che consente il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui. Spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio. Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.). In tema di servitù, ai sensi dell'art. 1065 c.c. “colui che ha diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”. Sul punto: “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione…” (Cass. ordinanza n. 20696 del 09.08.2018). Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto di “1) Dichiarare e ritenere che il fondo della attrice, descritto in premessa, individuato al fg. 2 partt. 147 e 1045 non è soggetto alla servitù di passaggio così come allo stato esercitata dai convenuti su una striscia larga ml. 5, bensì, solamente, a quella descritta all'art. 3, n. 1° dell'atto dell'8.7.67, di metri Per_1
3,00. 2) Per l'effetto dichiarare e ritenere illegittimo l'ampliamento di fatto operato dai convenuti sul fondo della attrice, parallelamente alla stradella interpoderale de qua,
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condannando gli stessi ad astenersi dal transito oltre i tre metri a partire dal muretto esistente lato mare, di proprietà di . 3) Dichiarare e ritenere che i medesimi CP_3 convenuti hanno abusato nell'esercizio della servitù di passaggio oggetto di causa” Dal canto loro i convenuti asseriscono: “… gli odierni convenuti così, in funzione della loro attività commerciale (vivai, serre, immobili utilizzati per il deposito e commercio dei fiori e delle piante prodotti, ecc.) hanno esercitato da oltre vent'anni sulla detta strada della larghezza di 6- 7 metri, come innanzi puntualizzato, in maniera pacifica, continuativa ed indisturbata, il passaggio ed il transito, anche contemporaneamente nel doppio senso di circolazione, con mezzi meccanici in genere e camion di grossa cilindrata, per l'accesso ed il regresso alle e dalle strutture di loro proprietà…”. Le predette domande di parte attrice di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto introduttivo sono fondate e vanno accolte. Il CTU ha innanzitutto descritto analiticamente lo stato dei luoghi nei seguenti termini “L'intero lotto di proprietà della SI.ra risulta costituito da due particelle Pt_1 censite al N.C.T. rispettivamente al foglio 2 part. 147 e 1045. (Vedi All.to N. 3) Gli stessi sono ubicati nella Contrada Cicerata del Comune di Barcellona P.G., hanno forma rettangolare e confinano rispettivamente: a nord con fabbricato “aggraffato” particella 1494 e terreni (particelle 1042 e 148), a sud con terreni altra ditta (particelle 2207, CP_1
1046,1043 e 1044) e con stradella poderale che percorre l'intera profondità della particella 1045, ad Sud-Est con terreni altra ditta (particelle 1327 e 1298), mentre ad Nord-Ovest con terreni e fabbricati altra ditta nonchè con stradella poderale (oggetto di controversia) che si estende sul confine Nord-Ovest degli appezzamenti di terreno di proprietà delle parti, che funge da strada poderale a servizio di tutti gli appezzamenti di terreno che vi prospettano. I terreni sopra indicati ricadono in zona omogenea E.1 (zona agricola) del vigente Piano Regolatore Generale. (Vedi All.to N. 4). Il fabbricato risulta costituito da due corpi edilizi adiacenti, il primo, a due elevazioni f.t. prospicente la stradella poderale, ha struttura in cemento armato, solai in latero-cemento e tamponature in laterizio, il secondo, più rientrato rispetto al primo, ha una struttura mista e copertura in coibentato. (Vedi Foto N. 3) …” (cfr. relazione pag. 3 e 4) e, con specifico riferimento alla stradella oggetto di causa, ha accertato che : “L'accesso al fondo delle parti (IR – avviene percorrendo CP_1 una strada non asfaltata, di larghezza variabile, che dalla via Stretto Cicerata attraversa diverse proprietà formando un percorso ad “S” costituito da una curva a destra e la successiva a sinistra, sino a giungere alla porzione di stradella poderale oggetto di controversia. Il tratto che precede la stradella poderale contesa, risulta in alcuni punti percorribile con doppio senso di marcia, mentre il tratto in questione, per le dimensioni
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ridotte rispetto al precedente, risulta percorribile ad un solo senso di marcia. (Vedi All.to N. 5 e foto N. 6) La stradella poderale che si estende lungo i terreni censiti alle particelle 1045 e 147, è delimitata a Nord-Ovest da un muro alto circa mt. 3,50 che si interrompe in prossimità del fabbricato di proprietà ed ha le seguenti caratteristiche: lunghezza CP_1 di circa 30,00 ml, larghezza variabile da ml 4,20 (nei punti più stretti) a ml 4,60 (nelle porzioni più ampie), a causa dell'irregolarità perimetrale del terreno. Il manto della stradella si presente a “macchia di leopardo” in quanto costituito da terra, pietrisco, porzioni di asfalto, rattoppi in cemento che rende la superficie irregolare. Lungo il perimetro della stessa insiste vegetazione spontanea proveniente sia dai terreni che vi prospettano che dalla base del muro confinante. (Vedi Foto N.7 e N.8) Sul tratto di strada poderale, in adiacenza e lungo il muro in blocchi di cemento - precedentemente indicato - insiste una servitù costituita da una conduttura d'acqua irrigua, a servizio di tutti gli appezzamenti di terreno limitrofi. La strada poderale oggetto di contesa non si conclude in prossimità del fabbricato ma la stessa, si sviluppa con larghezza costante di ml 3,00 attraversando tutte le CP_1 proprietà agricole della contrada. (Vedi Foto N.
9 - All.to N. 5)” (cfr. relazione pag. 4). Rilevato che le modalità di esercizio della servitù sono espressamente previste nell'atto di provenienza (rogito del 8.07.1967 in Notar 67679/4642), Per_1 versato in atti da parte attrice, il CTU, rispondendo al quesito n. 2) “Accertare i confini fra la proprietà e e se ci siano stati sconfinamenti e/o CP_1 Parte_1 mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quanto descritto negli atti pubblici di riferimento (atto D'Amico del 08/07/67)” ha riscontrato “… uno sconfinamento sul confine Nord- Ovest dei terreni di proprietà della SI.ra (precisamente ove insiste la stradella Parte_1 poderale della larghezza variabile di ml 4,20 a ml 4,60) in quanto dall'Art. 3 dell'atto 67679/4642 si evince che, come convenuto tra gli acquirenti dell'epoca, la stradella Per_1 poderale doveva avere larghezza costante di mt 3. Dunque, si ritiene che lo sconfinamento sui terreni della ditta è di circa ml 1,60. (Vedi All.to N. 7)” (cfr. relazione pag. 5). Pt_1
In risposta poi alle osservazioni ricevute dalla parte convenuta la CTU ha precisato che “In riferimento alle osservazioni indicate nei punti A e B la CTU afferma che la stradella poderale ha una larghezza che va da ml 4,20 a 4,60, al di là della quale non esiste tratto percorribile da autovetture in quanto c'è un dislivello di circa 20 cm, che non ne permetterebbe la percorribilità; detto dislivello non rappresenta un tratto di una presunta stradella, ma costituisce parte del terreno di proprietà della SI.ra precedentemente Pt_1 adibito a coltura”. Ed ancora: “Da rilievo metrico effettuato la dimensione massima della larghezza stradale è di ml 4,60, in alcuni tratti si restringe a ml 4,20 (nettamente inferiore alla larghezza minima di una strada a doppio senso di marcia), dimensione che non permette
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il passaggio di due mezzi motorizzati contemporaneamente. Per quanto concerne l'esperimento tecnico, quest'ultimo non è mai stato richiesto in maniera specifica, pertanto la CTU ritiene che, in base alla larghezza che oggi presenta la stradella oggetto di controversia, questa sia percorribile ad un unico senso di marcia” (cfr. relazione risposta alle osservazioni pag. 2). Sulle caratteristiche della stradella oggetto di causa hanno riferito i testi escussi. Il teste escusso alla udienza del 05.12.2012, ha dichiarato: “sono a Tes_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto mio padre comprava ortaggi dalla signora Santa Mallemaci… confermo che la strada ha una larghezza sufficiente perché passi un'autovettura o una moto ape, la strada è quella che si vede nelle foto di parte attrice e non ho visto passare anche lungo la parte del fondo di parte attrice che si vede nelle foto. Confermo che lungo la strada c'è una strettoia e poco dopo una curva dove si passa appena giusti e la strada rimane più stretta anche dopo, cioè non si riallarga…”. Il teste escusso alla udienza del 18.02.2015, ha dichiarato: “in Testimone_2 relazione al capitolato a) posso dire che per conoscenza verbale, io non ho mai visto gli atti, che la è proprietaria di un fondo sito in Calderà contrada Cicerata, di circa Parte_1
6.400 mq catastali. So della circostanza perché così mi è stato riferito dalla IR e Pt_1 sono andato diverse volte sul fondo in quanto tecnico di fiducia del marito della IR, (oggi defunto). Non sono in grado di riferire sui dati catastali. Io in Persona_2 qualità di tecnico di fiducia del ed ancora prima che la Persona_2 Parte_1 divenisse proprietaria del fondo intestato alla madre, mi sono interessato Controparte_5 di accertare la destinazione urbanistica di detto fondo ai fini di eventuali edificazioni, trattandosi di zona CS1 soggetta a lottizzazione. Quanto alla lettera i) precisando che sul poto sono andato ¾ volte in tutto, ricordo che a volte nella striscia accanto alla stradella lungo il fronte del terreno della una striscia non asfaltata era adibita a deposito di Pt_1 materiali ed attrezzature per la coltivazione del terreno in oggetto, mentre altre volte era libera. Preciso che la zona asfaltata, che non ho mai misurato, se mal non ricordo era circa – orientativamente- metri 3. Preciso ancora che ho redatto delle controdeduzioni ad una perizia di parte resistente, geom. nella mia qualità di tecnico di fiducia del CP_7
La situazione di cui ho riferito e che è a mia conoscenza è quella – Persona_2 orientativamente con riferimento alla larghezza di cui alle tre foto indicate come doc. 9, allegato al fascicolo avv. Correnti. Riconosco la situazione dei luoghi della stradella asfaltata e della striscia di terreno adiacente. L'ultima volta che sono andato sui luoghi è stato quando chiamato dalla sono andato a verificare che ignoti avevano cercato di colmare dei buchi Pt_1 esistenti con la collocazione di asfalto e ciò, se mal non ricordo, è avvenuto qualche anno fa.
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In una delle occasioni in cui mi sono recato sui luoghi ho visto che la stradella era delimitata dalle tracce di un muretto che era stato precedentemente demolito. Al di là della traccia del muretto, lato monte (sud) e quindi al confine con il terreno oggi la zona non era Pt_1 asfaltata, in quanto esistevano delle erbacce spontanee. Posso dire che al posto del muretto non ho visto alcuna delimitazione. Riconosco come zona quanto rappresentato nella foto allegata al fascicolo di parte convenuta che viene contrassegnata come lettera a). CP_1
Riferisco e preciso che quello che si nota dalla foto che mi viene esibita e che sta lato monte del muro costituisce tracce di asfalto, solo limitatamente ad una porzione della lunghezza della strada. Preciso che nella foto accanto alle tracce di asfalto si notano anche tratti erbosi di cui ho riferito prima. Posso dire, sempre con riferimento ai miei ricordi in quanto alla foto A non si evince né si può valutare che la larghezza della strada residuata lato mate in considerazione della realizzazione del muretto, è circa 3 metri... Quanto al capitolato di cui alla lettera L posso dire che orientativamente, la strada varia da 2,50 mt a 3 metri e 30 cm, come dall'articolato che mi viene letto”. Il teste , fratello di parte attrice, escusso alla udienza del 22.11.2022 CP_3 ha riferito: “confermo la prima parte della circostanza 1) dell'atto di citazione che mi viene letto in quanto mia sorella è proprietaria del terreno sito in c.da Cicerata del comune di Barcellona P. G. ricadente nelle particelle 147 e 1045 del fg. 2; riguardo la circostanza sulla servitù di passaggio confermo che grava su detto terreno e si snoda con una stradella larga tre metri sia dal altro che confina con mio terreno in direzione Milazzo;
così anche sull'altro confine lato monte;
preciso che trattasi di stradella asfaltata sin da quando ero piccolo: ciò lo riferisco a quello in direzione Milazzo mentre quella lato monte è asfaltata solo in parte;
riguardo la circostanza i) che mi viene letta confermo che la stradella in direzione Milazzo è stata sempre asfaltata e larga tre metri ed è stata sempre delimitata dalle traverse delle ferrovie;
riguardo la seconda parte della stessa domanda, confermo che una area a margine della stradella asfaltata, era utilizzata per il passaggio, a titolo di cortesia, quando sono cadute le traverse che delimitavano il tratto di strada asfaltato e ciò quando detta area non era utilizzata per la raccolta del prodotto o per altre operazioni cicliche colturali;
confermo anche che la stradella interamente asfaltata ha una larghezza variabile fra i 3,30 mt e i 2,50 mt”. Lo stesso teste , sentito su prova contraria a quella diretta di parte CP_3 convenuta, alla udienza del 22.02.2023, ha confermato “…anche la circostanza b) che mi viene letta ad eccezione della larghezza della stradella che è di circa tre metri che, nel tempo e per la predetta ampiezza, è stata bitumata sia da parte di mio padre che da tutti gli interessati in zona;
preciso che la stradella era originariamente larga tre metri delimitata dai
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pali della ferrovia;
nel tempo però questi pali si sono usurati e così si è ampliata non volutamente poiché l'area in questione, oltre i pali ferroviari era di mia madre;
con tale ampiezza è capitato che si incrociassero macchine nel doppio senso di marcia ma preciso che la stradella è stata da sempre a senso unico e solo per i fatti che ho detto e per cortesia era consentito il passaggio agli altri parenti”. Il teste escusso, alla udienza del 26.09.2023, sulla prova Testimone_3 contraria a quella diretta di parte attrice, ha dichiarato “…nulla di specifico posso dire riguardo la circostanza i) che mi viene letta ( i - fino ad oggi la sede stradale asfaltata ha sempre avuto la larghezza di metri 3, mentre lungo il confine dell'attrice, a titolo di cortesia è stato tollerato il passaggio su altra piccola porzione, quando il fondo non era coltivato o detta ulteriore fascia non era utilizzata per le operazioni di raccolta del prodotto e per quelle cicliche colturali nonché per deposito dei contenitori delle derrate agricole); posso aggiungere che quando mi recavo sui luoghi constatavo che la strada in questione era per un tratto stretta poi si allargava per poi, superati alcuni fabbricati siti sulla destra in direzione si restringeva di nuovo;
nel tratto dalla via pubblica fino al secondo fabbricato era Tes_2 quasi tutta asfaltata in larghezza oltre che in lunghezza mentre nel tratto successivo era totalmente in terra battuta… a chiarimento sulle dimensioni della strada di cui ho riferito in risposta alla domanda i) preciso che lo stato dei luoghi per come descritto è rimasto immutato fino al 2016 per come mi consta essendo l'epoca dell'ultimo mio accesso sui luoghi” Non trovano riscontro le dichiarazioni del teste figlio di Testimone_4
e , che alla udienza del 22.11.2022 ha detto Controparte_1 Persona_3 di confermare “…la circostanza b) che mi viene letta;
la strada rappresenta un prolungamento della via Cicerata e va in direzione “monte”; confermo che per lo meno nel tratto iniziale, e cioè dove finisce il tratto comunale della via Cicerata e fino ai fabbricati di mio padre e quello che era di mio zia ora deceduto, la strada è larga circa 6-7metri Per_2 ed è asfaltata;
prosegue ma dopo il fabbricato che era di mio zio si restringe continua in direzione Milazzo ma non ha uscita ed è in terra battura dopo il suddetto fabbricato;
confermo che il tratto di strada in quesitone per la sua ampiezza è transitabile con doppio senso di marcia per lo meno nel tratto iniziale fino ai fabbricati…”. Alla luce delle risultanze istruttorie e degli accertamenti effettuati dal CTU si appalesa illegittimo l'ampliamento di fatto operato dai convenuti sul fondo della attrice, e, pertanto, ne scaturisce l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di astenersi dall'esercizio della servitù oltre i tre metri per come previsti nel titolo costitutivo della servitù di passaggio.
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La domanda di parte attrice di cui al punto 4) “Conseguentemente condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla attrice da liquidarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione fino al soddisfo” è infondata e va rigettata. Non è stata data la prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, pertanto, devono essere oggetto di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Nel caso di specie l'attrice non ha dimostrato il danno dal punto di vista quantitativo, né cosa lo stesso abbia comportato ovvero come si sia concretizzato. La domanda va, quindi, rigettata. Riguardo la domanda formulata al punto 5) delle conclusioni dell'atto di citazione, (Condannare il convenuto alla demolizione e/o arretramento delle parti Controparte_1 di fabbricato realizzate in ampliamento sul confine del fondo di proprietà della attrice, in violazione della normativa vigente all'epoca della costruzione, meglio descritte in premessa) è infondata e va, pertanto, rigettata. Ed infatti il CTU ha accertato, “Avendo effettuato il rilievo topografico/celerimetrico con l'ausilio di strumentazione GPS, dall'effettuata sovrapposizione del rilievo con le mappe catastali … che tra le proprietà – non esistono sconfinamenti tra le CP_1 Pt_1 particelle limitrofe (part. 147 di proprietà della ditta e part. 1494,1042 e 148 di Parte_1 proprietà di , in particolare sul lato più lungo dei lotti che si estende verso Sud- CP_1
Est. Pertanto, il confine riferito alle particelle sopra indicate, risulta immutato rispetto a quanto descritto nell'atto pubblico ico del 08/07/67. (Vedi All.to N. 6)” (cfr. relazione pag. 5), ne consegue, pertanto, il rigetto. Passando all'esame della domanda di cui al punto 6) “Dichiarare e ritenere che ha unilateralmente eliminato la pianta di melo cotogno, Controparte_1 rappresentativa della linea di confine tra i fondi per cui è causa ed occupato una striscia di circa un metro di lunghezza del terreno dell'attrice, condannandolo al rilascio della stessa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”, si rileva che, al riguardo, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa. Ed infatti ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso (Cass. civ. Sez. VI, sentenza n. 16917 del 04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del 18.05.2010). Nel
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caso di specie non risulta che parte attrice abbia supportato con adeguati elementi probatori che l'eliminazione della pianta di melocotogno sia stata opera dei convenuti. I testi escussi non hanno espresso una conoscenza diretta sul punto. Il teste ha detto di sapere “… che una volta c'era una pianta di melo Tes_1 cotogno perché l'ho vista, essa era a monte, dove la strada era già stretta: la signora mi disse un giorno che la pianta non c'era più. Riconosco la pianta che si vede CP_1 nella foto n.
5. Io conosco i luoghi perché ho degli amici della zona di Calderà. Io percorro la strada quando vado a comprare dei fiori dalla signora al suo negozio, poi ogni tanto Pt_1 vado da suo fratello che ha una stalla per farmi una passeggiata. Il negozio della è a Pt_1 mare, vicino alla Preciso che percorro la strada quando vado a comprare dei Parte_3 fiori e poi dopo vado dal fratello della o quando vado a comprare ortaggi dal vicino Pt_1
La stalla è ubicata prima del terreno in contestazione”. CP_8
Il teste escusso alla udienza del 18.02.2015, ha dichiarato: “ Testimone_2
Quanto al capitolato di cui alla lettera R (R- nel 2005 si è fatto lecito Controparte_1 eliminare una pianta di melocotogno, esistente nella parte terminale (monte) del proprio terreno, che delimitava il confine sul lato ovest con il terreno della deducente) posso dire che sono stato chiamato dal in quanto a suo dire il confinante aveva Persona_2 collocato una recinzione un metro oltre verso il terreno della moglie e cosi invadendo lo stesso. Io ero stato chiamato per verificare detta situazione, che però poi non ho mai verificato per motivi di salute del Nell'occasione eravamo sul posto. Nella stessa Per_2 occasione il mi disse che era stata bruciata o estratta una pianta di melocotogno Per_2 che, sempre a suo dire, indicava il confine tra i due fondi. In riferimento all'epoca temporale non posso precisare alcunché, ma ricordo che subito dopo il è stato ricoverato per Per_2 un intervento operatorio. Orientativamente ciò risale a circa otto anni fa…” Il teste , fratello di parte attrice, ha confermato “…la circostanza r) del CP_3 capitolato ammesso che mi viene letta e riconosco nella foto mostratami l'albero oggetto della domanda;
confermo la data del fatto e cioè la eliminazione dell'albero riferita all'anno 2005 ma non ero presente sul posto in quanto li avrei fermati;
confermo che l'autore è stato il poiché dopo ha realizzato la rete”. CP_1
Quindi la domanda va rigettata. Per quanto concerne la presunta apposizione della recinzione da parte dei convenuti su terreno di parte attrice nulla ha riferito il CTU e alla luce della contraddittorietà delle risultanze istruttorie la domanda va rigettata. Ed invero, il teste sulla circostanza “s) (ancora, sempre Tes_1 CP_1
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approfittando della assenza della attrice – che era fuori sede per motivi di salute del CP_1 marito, ha occupato una striscia di circa un metro, per tutta la Persona_2 lunghezza della vecchia serra esistente sulla parte sud, delimitandola con paletti di cemento e rete metallica, spostando unilateralmente, il confine) l'ha confermata “… perché me lo disse la signora io ho visto che i luoghi sono stati così modificati. La Controparte_5 Pt_1 non c'era tanto che la signora mi aveva chiesto di spedirle un telegramma per CP_5 comunicarle il mutamento. Il tutto risale a giugno/Luglio 2005. Mandai io il telegramma dalla Posta di Calderà. Ricordo che la signora era disperata stante l'assenza della CP_5 figlia e del genero per questo ricordo la data. Confermo la circostanza t) (t- a seguito della eliminazione del melo cotogno e della parziale occupazione del fondo attoreo, è stata creata una intercapedine di circa un metro, tra la serra, che in precedenza costituiva il limite del terreno del e il nuovo confine creato da quest'ultimo) l'intercapedine si Controparte_1 vede nelle foto 6 di parte attrice. Viene utilizzato come scolo delle acque. Confermo che il fondo della era coltivato fino al limite della serra anche nella parte corrispondente Pt_1 all'attuale intercapedine, c'erano ortaggi ed il fondo era coltivato e non era incolto. Quando sono passato non ho mai visto il terreno arato. ... preciso che è la madre Controparte_5 della Prima della recinzione apposta nel 2005 non c'era nessuna recinzione che io Pt_1 ricordi”. Il teste escusso alla udienza del 18.02.2015, ha asserito che Testimone_2
“Quanto al capitolato di cui alla lettera R posso dire che sono stato chiamato dal Per_2 in quanto a suo dire il confinante aveva collocato una recinzione un metro oltre
[...] verso il terreno della moglie e cosi invadendo lo stesso. Io ero stato chiamato per verificare detta situazione, che però poi non ho mai verificato per motivi di salute del Per_2
Nell'occasione eravamo sul posto… All'epoca in cui ho effettuato il sopralluogo di cui testé ho detto, la recinzione in rete metallica effettuata dal era già esistente Controparte_1 in tutta la sua lunghezza se mal non ricordo. Esibite le foto 3 e 6 del fascicolo della resistente, allegate alla perizia del geom. giurata in data 28.11.2008, il teste riferisce CP_7 di non riconoscere la situazione dei luoghi. Aggiungo che nell'occasione mi sono limitato a dare un'occhiata generica allo stato dei luoghi. Esibite le due foto di cui al doc. 6 fasc. avv. Correnti, non sono in grado di riconoscere lo stato dei luoghi. Preciso però che vi era una recinzione di cui non ricordo la distanza rispetto alla serra. …”. Il teste ha confermato “…la circostanza s) che mi viene letta per quanto CP_3 già detto in risposta al capitolo r); confermo la circostanza t) che mi viene letta e riconosco nella foto 6 che mi viene mostrata il nuovo confine realizzato dopo lo spostamento della rete che prima era dato dalla “serra”; confermo anche la circostanza u) (il terreno, oggi di
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proprietà della deducente, a confine con quello di oggetto di causa, Controparte_9 fino al 2005 veniva coltivato in adiacenza alla serra, ancora oggi esistente di proprietà di compresa la intercapedine occupata dal convenuto) che mi viene letta;
Controparte_9 posso dirlo in quanto ero io a piantare e curare il fieno anche nella striscia oggi occupata dal ciò fino al 2002/2003 poi ha proseguito mia sorella a coltivare il terreno con fiori CP_1 vari;
si confermo anche il documento 7 che mi viene mostrato in risposta alla domanda v) che mi viene letta;
all'epoca mia sorella si trovava fuori sede ed è per questo che il telegramma lo fece mia madre che era sul posto;
…” Le dichiarazioni dei predetti testi che, ad eccezione del fratello di parte attrice, non hanno manifestato una conoscenza diretta dei fatti di causa, sono in netto contrasto con quanto dichiarato dal teste di parte convenuta figlio di Testimone_4
e che udienza del 22.11.2022 ha detto Controparte_1 Persona_3
“…confermo quanto indicato nella circostanza g) (vero che il primo tratto di recinzione, costituita da paletti e rete che corre dal fabbricato fino al termine della Controparte_1 prima serra in vetro, è stato realizzato da oltre vent'anni) che mi viene letta in allineamento del fabbricato di mio padre e la recinzione si spinge verso monte fino alla fine della prima serra chiamata “di vetro”; confermo la circostanza h) che mi viene letta (h vero che alcuni anni addietro sui luoghi di causa tra e veniva Controparte_1 Controparte_5 confermato nello stato in cui era il confine tra i due fondi dei medesimi con l'apposizione, nell'occasione, a cura degli stessi di un picchetto composto da un tubolare in ferro ancora oggi esistente e rinvenibile sui luoghi, nel punto in cui i predetti terreni confinano allora volta con fondo di tale Giorgianni); Ciò lo posso dire poiché fui io stesso a piantare a colpi di mazza il paletto in questione per delimitare le due proprietà; preciso che il paletto in ferro, tubolare, è stato collocato nello stesso punto in cui vi era un paletto in legno che delimitava le proprietà ricoprendolo e mantenendolo al suo interno;
preciso che detto tubolare fu fornito dal sig. oggi deceduto e che ricordo sofferente con una fasciatura poiché Persona_2 ammalato;
ciò malgrado teneva il tubolare mentre io lo piantavo;
confermo la circostanza i) che mi viene letta (vero che, avvenuta la collocazione di detto picchetto il CP_1 procedeva alla realizzazione lungo il confine sul terreno proprio dell'ulteriore
[...] tratto di recinzione costituita da pali in cemento e rete, in prosecuzione e perfetto allineamento di quell'altra preesistente e in linea del fabbricato, nonché di detto picchetto che delimita il confine tra i fondi delle odierne parti in causa); anche in questo caso posso dirlo poiché ho partecipato alla recinzione piantando altri due paletti in ferro, tubolari lungo il filo che partiva dal paletto di cui ho detto in precedenza e fino alla parte di recinzione esistente in linea con il fabbricato di mio padre;
dopo abbiamo collocato dei paletti in
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cemento precompresso e collocato la rete di delimitazione il tutto sempre in linea con il fabbricato di mio padre;
confermo la circostanza l) che mi viene letta (vero che da circa trent'anni la striscia di terreno di ml 1 confinata tra la esistente serra e la recinzione suddetta è posseduta ed utilizzate in via esclusiva dal destinandola Controparte_1 sia per gli scoli delle acque piovane provenienti dalle serre, sia per la manutenzione delle stesse, oltre che per la coltivazione); la serra è situata al centro della particella del terreno ed è rimasto un metro da un lato e un metro dall'altro: e cioè per un verso dalla rete di cui ho detto e quindi dal confine con l'altro terreno e lo spazio è utilizzato per quanto detto nella circostanza che mi è stata letta;
non ricordo con esattezza il periodo in cui è stato collocato il primo tubolare con il sig. se non erro ciò è avvenuto intorno al 2006 forse Per_2 qualche anno prima o dopo;
sul luogo eravamo io, sotto la super visione Persona_2 dei proprietari dei fondi: il figlio ed un altro operaio;
fra Controparte_5 CP_3 essi c'erano anche i miei genitori e mio fratello nonché i vecchi proprietari CP_10
e oggi defunti ma che hanno venduto i terreni;
dopo Controparte_11 CP_12 la collocazione del primo paletto in ferro nel giro di una settimana – dieci giorni abbiamo collocato la rete;
all'epoca del passaggio del filo prima di collocare la rete, non vi erano piante sul confine né ricordo il melo cotogno;
c'erano diverse piante di melo cotogno sparse sia sul terreno dei miei genitori sia su quello confinante;
per quanto a mia conoscenza posso dire che a delimitazione della strada di cui ho detto non vi sono mai state delle travi in legno e non ricordo esserci mai state altre delimitazioni;
riconosco nelle prime due foto mostratemi di cui al documento 9 di parta attrice il fabbricato di mio padre sulla destra della strada ivi rappresentata indicato in entrambe le foto con la lettera “A”; confermo anche che la strada ivi raffigurata è quella sulla quale ho riferito;
ritengo che le foto suddette risalgano a dopo al demolizione di un muretto di restringimento realizzato e rimosso a seguito di provvedimento giudiziario”. Non essendo stata data prova certa dell'eliminazione ad opera del CP_1
della pianta di melo cotogno, rappresentativa della linea di confine tra i
[...] fondi per cui è causa e dell'occupazione di una striscia di terreno dell'attrice, la domanda va rigettata. Il rigetto della predetta domanda formulata al punto 6) delle conclusioni dell'atto di citazione, determina il rigetto della connessa domanda di cui al punto 7) volta ad ottenere: “In caso di contestazione stabilire il confine ovest tra il fondo di CP_1
e quello della attrice sulla scorta di quanto in atti e delle risultanze istruttorie”.
[...]
La domanda di cui al punto 8) delle conclusioni dell'atto introduttivo “Fissare il termine per la esecuzione della demolizione delle parti di fabbricato, realizzate in violazione
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delle distanze, e per l'arretramento della recinzione lato ovest e, in difetto, autorizzare la attrice a procedere in danno e spese del convenuto medesimo”, si osserva. Con riferimento l'arretramento della recinzione lato ovest la domanda va rigettata per quanto sopra detto non avendo fornito prova parte attrice dell'asserita occupazione illegittima. In risposta al quesito n. 3) “Verificare altresì la distanza del fabbricato rispetto CP_1
a tale linea di confine e la sua regolarità secondo le prescrizioni di legge e quelle locali” il CTU si è espresso rilevando che “Dalla verifica del rilievo celerimetrico effettuato con strumentazione Gps, la scrivente ritiene che il fabbricato in ditta individuato al CP_1
N.C.E.U. al foglio 2 part. 1494, risulta realizzato in adiacenza al confine del terreno della SI.ra . In particolare, il lato Ovest del fabbricato ricade esattamente sul confine Parte_1 della dividente delle particelle 1494 e 147. Dall'esamina della documentazione in mio possesso e dalle verifiche effettuate, risulta che l'immobile sia stato realizzato intorno al 1973. Relativamente alla sua regolarità la scrivente, avendo effettuato richiesta di accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona P.G., fa presente che risulta presentata Istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi della Legge 47/85, assunta al protocollo generale in data 29/12/1986, identificata al n. 2706/1, in ditta (oggi Controparte_1
, al fine di sanare il corpo di fabbrica a due elevazioni f.t. adibito ad attività CP_10 agricola connessa alla coltivazione e commercializzazione di prodotti florovivaistici. (Vedi All.to N. 8) Tale pratica di Sanatoria, sentito il responsabile Abusivismo Edilizio dell'Ufficio Tecnico, risulta in corso di definizione, munita del pagamento dell'oblazione, del Certificato di Idoneità Sismica depositato presso il Genio Civile di in data Tes_2
23/07/2015, degli elaborati grafici e relazione tecnica;
di conseguenza è assodato che l'immobile sia stato edificato senza alcun titolo edilizio. (Vedi All.ti N.9, N.10, N.11, N.12) La scrivente non essendo in possesso e non avendo potuto reperire il vecchio P.R.G., in riferimento alla regolarità dell'immobile, si esprime considerando l'attuale Zona Omogenea su cui ricade (E.
1 - zona agricola). Essendo che, le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., stabiliscono una distanza dai confini di 10,00 ml e 20,00 ml tra fabbricati, si ritiene che l'immobile non rispetta le distanze imposte dal vigente regolamento. D'altro canto, istruita la pratica di Sanatoria Edilizia, il Comune potrebbe rilasciare il titolo edilizio in Sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi” (cfr. relazione pag. 5 e 6). E, in risposta alle osservazioni circa il quesito 3, il CTU ha precisato che “…la scrivente ha potuto appurare che il fabbricato in ditta risulta realizzato in CP_1 adiacenza al confine del terreno della SI.ra . La scrivente, non avendo potuto il Parte_1 vecchio P.R.G., non può verificare la sua regolarità dell'immobile in riferimento alla
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normativa del tempo. L'immobile è stato comunque realizzato abusivamente non rispettando le distanze consentite dalle norme del P.R.G. vigente, e di conseguenza del vecchio P.R.G. Si fa nuovamente presente che, risulta presentata Istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi della Legge 47/85, in corso di definizione;
il potrebbe rilasciare il titolo edilizio in CP_13
Sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi;
pertanto, la sottoscritta non può entrare in merito ad un eventuale rilascio o no, dell'istanza di Sanatoria presentata”. Accertato che il fabbricato dei convenuti è stato realizzato in violazione delle norme sulle distanze, occorre rilevare che la domanda riconvenzionale di parte convenuta formulata al punto 4) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta:
“anche previa declaratoria di maturata prescrizione di ogni diritto ed azione di pertinenza della attrice, nonché di ogni domanda formulata con l'atto di citazione, ritenere e dichiarare il diritto del convenuto a mantenere, anche per intervenuta Controparte_1 usucapione, cosi come meglio spiegato in narrativa il fabbricato ed ogni manufatto, connesso e pertinente, comprensivamente alle serre esistenti, di proprietà del medesimo CP_1 nello stato di fatto e di diritto e nella integralità in cui essi si trovano” è fondata e va accolta nei limiti che si dirà. L'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertetta circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo. Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni. Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene -ovvero il diritto reale che si vanta di avere acquistato- è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si
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riconosce implicitamente di non avere diritti. L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016). Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Nel caso di specie, la domanda dei convenuti è fondata e va accolta. Il nominato CTU ha accertato: “Dall'esamina della documentazione in mio possesso e dalle verifiche effettuate, risulta che l'immobile sia stato realizzato intorno al 1973”. Il teste , fratello di parte attrice, sentito su prova contraria a quella CP_3 diretta di parte convenuta, alla udienza del 22.02.2023 ha confermato che “… la circostanza a) di parte convenuta che mi viene letta (vero che i convenuti sig.ri CP_1
ed hanno la proprietà ed il possesso
[...] Controparte_2 Parte_2 ultraventennale di terreni agricoli, siti in contrada Cicerata del comune di Barcellona P.G., destinati a coltivazioni ortalizie, floricole, ornamentali ed in serra, nonché di fabbricati ove viene esercitata la vendita al dettaglio, con costante rapporto con il pubblico); ciò lo posso dire poiché io ho dei terreni confinanti coi predetti e;
confermo anche la CP_1 Pt_2 circostanza b) (vero che l'accesso ed il regresso da parte dei convenuti e dei loro fornitori, per aggiungere i predetti immobili ove sono ubicate le aziende vengono da sempre, e comunque da oltre vent'anni, esercitate in maniera continuativa ed indisturbata con mezzi meccanici in genere necessari per l'espletamento delle descritte attività imprenditoriali unicamente attraverso una strada privata dell'ampiezza di metri 6/7 circa che costituiscono il prolungamento della via pubblica Stretto Cicerata) che mi viene letta ad eccezione della larghezza della stradella che è di circa tre metri che, nel tempo e per la predetta ampiezza, è stata bitumata sia da parte di mio padre che da tutti gli interessati in zona;
… confermo sostanzialmente la circostanza e) (vero che il fabbricato del esiste da Controparte_1
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circa trent'anni, unitamente alle serre allo stesso collegate e che si proiettano verso monte, nello stato di fatto e di diritto in cui detti manufatti oggi si trovano) che mi viene letta ma preciso che nel tempo il fabbricato ha subito modifiche dal lato monte;
confermo che il fabbricato è stato modificato lato monte nel tempo mentre non è vera la seconda CP_1 parte della circostanza f) (vero che nessun ampliamento del fabbricato è Controparte_9 stato realizzato e che le opere che risultano eseguite oltre il fabbricato esistente, al confine con il terreno sono state realizzate da oltre venti anni) riguardo le opere a Parte_1 confine con il terreno di ”. CP_14
Il teste , figlio di e , alla Testimone_4 Controparte_1 Persona_3 predetta udienza del 22.11.2022 ha anch'essa confermato “… la circostanza a) che mi viene letta di cui alla comparsa di costituzione dei convenuti;
l'area ricade nella zona di cui alla zona ex colonia oggi abbandonata e dove si imbocca la c.da Cicerata e si va in direzione monte;
… ; confermo la circostanza d)(vero che detta strada, oltre vent'anni addietro è stata bitumata nella sua ampiezza, a spese comuni dei Controparte_1 Controparte_2
e ) che mi viene letta;
ho vissuto la intera Controparte_15 Controparte_5 CP_6 vicenda poiché ho anche lavorato nella azienda e frequentato i posti sin da piccolo;
confermo la circostanza di cui alla lettera e) che mi viene letta;
posso dire che tutte le opere siano state realizzate nella seconda metà degli anni '70; il fabbricato di mio padre è stato realizzato invece qualche anno prima;
riguardo la domanda f) che mi viene letta posso dire che circa il fabbricato di mio padre sia stata realizzata una piccola cucina esterna successivamente coperta prima con “canali” e oggi con materiale coimbentato e chiusa con pareti;
ciò è stato realizzato agli inizi degli anni '80; le altre opere sono rimaste nello stato in cui sono state realizzate”; Il teste , tecnico di fiducia dei – , escusso alla udienza Testimone_3 CP_1 Pt_2 del 05.07.2017 ha dichiarato che la relazione di parte redatta su incarico di e le circostanze articolate da parte convenuta ai punti a),b),c), Controparte_1
d), e), f). L'attrice sottoposta ad interrogatorio formale, alla udienza del 5.12.2012, ha dichiarato: “capo a) (vero che i convenuti signori Controparte_1 CP_2 ed hanno la proprietà ed il possesso ultraventennale di terreni
[...] Parte_2 agricoli, siti in contrada Cicerata del Comune di Barcellona P.G., destinati a coltivazioni ortalizie, floricole, ornamentali ed in serra, nonché di fabbricati ove viene esercitata la vendita al dettaglio, con costante rapporto con il pubblico) i convenuti sono proprietari di quanto indicato;
nego che i convenuti abbiano avuto il possesso di alcuni dei fabbricati, perché alcuni fabbricati sono di costruzione recente, di un fabbricato dove hanno iniziato
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l'attività confermo un possesso da oltre venti anni”. Provato il possesso e l'animus possidendi sul fabbricato costruito in aderenza al confine con il terreno di parte attrice per il tempo utile per l'usucapione si accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta con consequenziale rigetto di quella di parte attrice finalizzata alla demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulla distanza dai confini. Sul punto di recente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 05.09.2023 n. 25843 ha affermato che “Deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme codicistiche o urbanistiche regolamentari…” confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale: “è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cass. sent. 18888 dell'0809.2014; Cass, sez. 2, sentenza n. 4240 del 22/02/2010). Si può, dunque, ritenere configurabile l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale. La domanda riconvenzionale di cui al punto 5) della comparsa di costituzione:
“Ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che nessuno sconfinamento, sul terreno dell'attrice , esiste e, in subordine, ritenere e dichiarare, comunque, Parte_1
l'acquisto del diritto di proprietà da parte del convenuto anche per Controparte_1 intervenuta usucapione, in ordine alla striscia di terreno di ml.1 per cui è causa per tutto il fronte a confine lato ovest col terreno di , ed altresì, per analoga ragione, sempre Parte_1 per intervenuta usucapione, il diritto del medesimo a mantenere tutta Controparte_1 la recinzione esistente nel terreno del medesimo convenuto, al confine con quello dell'attrice
” va rigettata non avendo fornito parte convenuta prova dell'intervenuta Parte_1 usucapione stante le contraddizioni dei testi escussi per quanto sopra esposto circa il rigetto della domanda di cui al punto 6) delle conclusioni dell'atto introduttivo. Le domande formulate dai convenuti nelle comparse conclusionali del 20.02.2025 volte ad ottenere: “6) Ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che i convenuti e hanno pacificamente e ininterrottamente esercitato, Controparte_1 Parte_2 da oltre trenta anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione ad istanza di , il Parte_1 libero passaggio e transito, anche con mezzi meccanici, sull'intera sede stradale per cui è causa e della ampiezza di ml. 6/7 e che si sviluppa tra il muro di proprietà di CP_3 posto lato mare e il fondo di posto lato monte, comprensiva, detta sede stradale, Parte_1
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sia del tratto di essa per ml. 3 in forza dell'atto pubblico in atti in notar di Per_1
Barcellona P.G., sia del tratto della larghezza di ml.3/4, questo posto in contiguità verso monte al tratto suddetto di ml.3 ed insistente su terreno di per tutta la Parte_1 lunghezza fino oltre il fabbricato dell'odierno convenuto 7°) Controparte_1
Conseguentemente e ancora in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che i convenuti odierni concludenti hanno acquistato, per intervenuta usucapione, il diritto di passaggio e transito, a piedi e con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno di larghezza di ml.3/4 e innanzi al punto 6°) descritta e insistente su parte del fondo di proprietà di e Parte_1 per tutta la estensione di essa, o, in subordine, secondo la diversa larghezza che il Tribunale dovesse ritenere di stabilire” sono inammissibili in quanto formulate per la prima volta in detto atto. L'art 190, comma secondo, cpc prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte. Le comparse conclusionali sono finalizzate ad illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla …(Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478). Per quanto concerne la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa è infondata e va rigettata non sussistendone i presupposti. Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515
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del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569). Infine, si rileva che la domanda di integrazione del contraddittorio formulata da parte attrice, nelle memorie conclusive datate 18.02.2025, è infondata e va rigettata. Testualmente si legge: “Preliminarmente questa difesa, avendo appreso, in data 5.2.2025, come da copia che si riproduce, in stralcio, in calce al presente atto, che CP_1
ha donato al figlio in corso di causa, l'immobile oggetto di controversia,
[...] CP_10 chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per consentire l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo, ai fini della opponibilità formale della sentenza al medesimo, sebbene, essendo il donatario figlio, oltre che indicato come teste, come si evince dalla sua presenza all'udienza del 17.9.2014, ai sensi dell'art. 111, 4 c cpc, la decisone potrebbe comunque spiegare effetti anche contro il suddetto”. Orbene, nel caso in esame, si può ritenere sia avvenuto il trasferimento del diritto controverso in corso di causa che determina la applicazione dell'art. 111 cpc che, come è noto, stabilisce che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”. A quanto detto, la domanda è inammissibile e, la pronuncia non può che essere resa tra le parti originarie ferma naturalmente la possibilità, per il successore di farne propri gli effetti. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese processuali. L'accoglimento parziale delle domande di parte attrice, il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute e l'accoglimento parziale delle domande riconvenzionali giustifica la compensazione delle spese giudiziali tra le parti. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico delle parti in solido e, fra esse, in parti uguali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 773/2008 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
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2. DICHIARA che il fondo della attrice, individuato al fg. 2 partt. 147 e
1045 non è soggetto alla servitù di passaggio così come allo stato esercitata dai convenuti su una striscia larga ml. 5, bensì, solamente, a quella descritta all'art. 3, n. 1° dell'atto mico dell'8.7.67, di metri
3,00;
3. DICHIARA, per l'effetto, illegittimo l'ampliamento, di fatto, operato dai convenuti sul fondo della attrice, per come accertato nella relazione di
CTU da considerarsi parte integrante della presente sentenza, dichiarando che i convenuti hanno abusato del diritto di servitù esercitandolo in difformità al titolo;
4. CONDANNA, quindi, i convenuti ad esercitare il diritto servitù de quo non oltre i tre metri e comunque in conformità al titolo di cui al punto 2 ordinando il ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni preesistenti prima delle modifiche eseguite ed accertate dal CTU;
5. RIGETTA la domanda risarcitoria di cui al punto 4) delle conclusioni dell'atto introduttivo per le ragioni di cui in parte motiva;
6. RIGETTA la domanda formulata al punto 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo volta ad ottenere la demolizione e/o arretramento delle parti di fabbricato realizzate in ampliamento sul confine del fondo di proprietà della attrice, in violazione della normativa vigente all'epoca della costruzione, per le ragioni di cui in parte motiva;
7. RIGETTA la domanda formulata al punto 6) delle conclusioni dell'atto introduttivo volta all'accertamento dell'occupazione illegittima di una striscia di terra di proprietà dell'attrice per mancanza di prova;
8. RIGETTA la domanda formulata al punto 7) delle conclusioni dell'atto
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introduttivo per le ragioni di cui in parte motiva;
9. RIGETTA la domanda finalizzata ad ottenere la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze formulata al punto 8) delle conclusioni dell'atto introduttivo per le ragioni sopra esposte;
10. ACCOGLIE, per l'effetto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta di cui al punto 4) delle conclusioni della comparsa di costituzione riconoscendo il diritto del convenuto Controparte_1
a mantenere, per intervenuta usucapione, il fabbricato ed ogni manufatto, connesso e pertinente, di proprietà del medesimo nello stato di fatto e di diritto e nella integralità in cui essi si CP_1
trovano, rigettando la domanda di intervenuta prescrizione, per le ragioni di cui in parte motiva;
11. RIGETTA la domanda riconvenzionale di cui al punto 5) della comparsa di costituzione;
12. DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali formulate dai convenuti nelle comparse conclusionali del 20.02.2025 ai punti 6) e 7);
13. DICHIARA la domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 cpc non sussistendo i presupposti di legge;
14. RIGETTA la domanda di integrazione del contraddittorio formulata da parte attrice nelle memorie conclusive datate 18.02.2025 per le ragioni di cui in parte motiva;
15. RIGETTA nel resto.
16. COMPENSA interamente le spese di giudizio tra le parti.
17. DISCIPLINA le spese di CTU come da motivazione con obbligo di
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rimborso della quota parte verso quella anticipataria dell'intero.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 22/07/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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