CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 23/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F105337/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3860/2025 depositato il
21/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92) L'Associazione ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, derivante dalla omessa dichiarazione del volume d'affari pari ad € 582.280 ricostruito sulla base delle movimentazioni bancarie dell'anno in questione, nei confronti della società Società_1 s.r.l., non giustificate dalla società ricorrente.
La società ricorrente eccepisce la carenza di motivazione e precisa che vi è stata una disfunzione nel programma dell'altra società che ha causato le numerose movimentazioni bancarie contestate dall'Agenzia; infatti si rilevano accrediti ed addebiti con minime differenze di importo, nell'arco di tempo di sei mesi dovuti alla disfunzione citata e le rimesse sono state restituite alla società Società_1 s.r.l..
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.
Si osserva che le movimentazioni contestate, in entrata e in uscita, sono avvenute il medesimo giorno, quindi risulta credibile che si sia trattato di una disfunzione contabile della società Società_1 srl che aveva erroneamente e continuativamente inserito l'iban della ricorrente in luogo di quello di una differente fornitrice presente nella propria anagrafica clienti, disfunzione che si è protratta nel tempo, non essendo riusciti a porre un rimedio immediato.
Si ricorda altresì che nella fattispecie non si è concretizzata l'imposizione iva, come previsto dall'art. 2 del dpr n. 633/72 laddove afferma che non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impunato.Compensa le spese di lite
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F105337/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3860/2025 depositato il
21/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92) L'Associazione ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, derivante dalla omessa dichiarazione del volume d'affari pari ad € 582.280 ricostruito sulla base delle movimentazioni bancarie dell'anno in questione, nei confronti della società Società_1 s.r.l., non giustificate dalla società ricorrente.
La società ricorrente eccepisce la carenza di motivazione e precisa che vi è stata una disfunzione nel programma dell'altra società che ha causato le numerose movimentazioni bancarie contestate dall'Agenzia; infatti si rilevano accrediti ed addebiti con minime differenze di importo, nell'arco di tempo di sei mesi dovuti alla disfunzione citata e le rimesse sono state restituite alla società Società_1 s.r.l..
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.
Si osserva che le movimentazioni contestate, in entrata e in uscita, sono avvenute il medesimo giorno, quindi risulta credibile che si sia trattato di una disfunzione contabile della società Società_1 srl che aveva erroneamente e continuativamente inserito l'iban della ricorrente in luogo di quello di una differente fornitrice presente nella propria anagrafica clienti, disfunzione che si è protratta nel tempo, non essendo riusciti a porre un rimedio immediato.
Si ricorda altresì che nella fattispecie non si è concretizzata l'imposizione iva, come previsto dall'art. 2 del dpr n. 633/72 laddove afferma che non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impunato.Compensa le spese di lite