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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 209/2021 riservata in decisione senza termini in data
3.6.2025 avente ad oggetto: separazione dei coniugi
T R A
- - con l'Avv. Raffaele Figliano– giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti;
ricorrente
E
- - con gli avv.ti Nazzareno Latassa e Controparte_1 C.F._2
Marcello Scarmato, giusta procura in atti riesistente
Nonché
Avv.ta IVANA VENTURA ( ), in qualità di curatore speciale C.F._3 dei figli minori - CF - e Persona_1 C.F._4
- CF - Persona_2 C.F._5
E
Pubblico Ministero - sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.2.2021 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio civile in data 30.3.2010 e che dall'unione sono nati due figli ( , n. il 28.8.2010, Persona_1
e n. il 16.10.2013) -chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei Persona_2 coniugi con addebito alla moglie per i motivi meglio indicati in ricorso, l'affidamento
Pag. 1 di 4 esclusivo della prole, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali nonché economici con la madre e i figli.
Fissata l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente dell'1.6.2021, la causa subiva rinvii per rinnovo della notifica degli atti introduttivi.
All'udienza del.14.9.2021 veniva sentito il ricorrente e indi disposta la comparizione della resistente.
Seguivano alcuni rinvii per la regolarizzazione della notificazione alla resistente (ud.
9.11.2021 , 23.2.2022) P.IVA_1
Nelle more, i rapporti con i figli risultavano essere stati regolati dal Tribunale per i
Minorenni – sede - con decreto cron n. 1217/2021 (affido dei figli al padre con collocazione presso i nonni paterni;
stringenti prescrizioni ad entrambi i genitori;
intervento dei Servizi Sociali competenti); in seguito al reclamo, la Corte di Appello distrettuale con decreto dep. il 21.3.2022, a parziale modifica, disponeva la revoca dell'affidamento dei figli al padre.
All'udienza del 5.4.2022 veniva sentita la e, all'esito, il Presidente emetteva CP_1 ordinanza interinale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso i nonni paterni;
l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti finalizzato al recupero della bigenitorialità nonché per la predisposizione di un calendario di incontri tra i minori e la madre;
indi rimetteva le parti innanzi al GI.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 30.6.2022, sentite separatamente;
disposta CTU sulle capacità genitoriali (giusta ord. del 15.7.2022);, modificato il decreto della Corte di Appello nel senso di calendarizzare gli incontri madre – figli tramite videochiamate (giusta ord. del 25.7.2022); forniti chiarimenti in ordine all'espletamento delle attività peritali (ord. del 12.10.2022 e 22.11.2022) sentita anche l'Assistente sociale dr.ssa (ud. 22.11.2022), nominato il Curatore Persona_3 speciale dei minori nell'avv.ta Ventura Ivana;
disposto il percorso di sostegno ai minori a cura dei Servizi sociali competenti e della NPI – Asp VV (ord. del 21.4.2023); istruita la causa nei termini di cui all'ord. del 18.10.2023 e rinviata per tentativi di bonario componimento (ud. 12.3.2024); riconvocate personalmente le parti (ud. del 31.7.2024); modificato il calendario di visita della madre (ord. del 2.8.2024), ascoltati i minori (ud.
22.10.2024), sentiti i testi ammessi (ud. 3.12.2024), esaurita l'istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more le difese depositavano istanza congiunta con la quale davano atto dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti;
indi, previa trasformazione del rito, la causa era a trattenuta in decisione senza termini per la decisione collegiale.
Pag. 2 di 4 Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e conflitto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La serietà delle reciproche accuse, l'indisponibilità ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va quindi pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. , intendendosi rinunciate le reciproche domande di addebito con l'intervenuto accordo.
Sugli aspetti accessori
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“A- affido figli: l'affido dei minori sarà condiviso tra i genitori con collocazione presso il padre. I genitori di comune accordo stabiliscono che garantiranno il prosieguo di stabilizzazione dei minori presso i nonni paterni, sino a che gli esperti di cui al punto successivo dovessero diversamente indicare. I nonni paterni sono quindi autorizzati e delegati dai genitori per le incombenze quotidiane dei figli ma le decisioni di maggior interesse (es: indirizzo scolastico, terapie mediche di lunga durata, attivazione di attività parascolastiche e/o ludiche) dovranno essere decise dai genitori con comunicazione a cura del padre alla madre a mezzo mail.
Riguardo alle spese che dovessero derivarne, i genitori si impegnano al 50%.
B- percorsi di supporto: i genitori si dichiarano disponibili ad essere seguiti dal Servizio
Sociale dell'ambito territoriale sociale di Spilinga con funzione di coordinamento genitoriale e di supporto alla loro genitorialità. Durante questo percorso sarà individuato dagli esperti il sistema che, gradualmente, consenta di recuperare il rapporto madre/figli nelle modalità e tempi ritenuti più opportuni, rispettando i desideri e le volontà dei ragazzi, tenuto conto dell'attuale posizione di opposizione che occorre superare. I minori verranno seguiti dallo stesso Servizio Sociale dell'ambito territoriale sociale di Spilinga. Si auspica che il supporto psicoterapico avvenga per il tramite della dott.ssa che già li conosce. Il mancato evolversi del sistema entro un anno verso gli obiettivi Per_4 indicati, sarà ovviamente motivo di nuovo accesso alle procure giudiziali per modifica patti. Per agevolare il riavvicinamento la sig.ra dichiara di avere intenzione di trasferire la sua attuale CP_1 residenza in un luogo vicino a quello dei figli minori.
C- mantenimento: ogni genitore contribuirà al mantenimento dei figli, versando
Pag. 3 di 4 mensilmente ai nonni sinché resteranno presso di loro € 125,00 (euro, centoventicinque) per ciascun figlio oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie identificate ut supra e poi secondo il regime raggiunto seguendo il protocollo CNF vigente;
che si impegnano a versare entro il 5 di ogni mese ( la sig.ra di comune accordo con il sig inizierà a versare le Controparte_1 Parte_1 somme a titolo di mantenimento per i figli dal mese di Settembre 2025) sul c.c. Banco Posta, iban:
[...] intestato a e . Persona_1 Controparte_2
D- per l'attuazione delle clausole separative entrambi i genitori riconoscono sia indispensabile abbandonare ogni contenzioso agito anche in sede penale. Allo scopo, a seguito della sottoscrizione delle presenti clausole rimetteranno ogni querela sportasi e reciprocamente accetteranno le remissioni dell'altro. Per effetto di tale decisione sarà rinunziata ogni costituzione di parte civile fatta o da farsi. Il sig. e la OR dichiarano con la presente di non Pt_1 CP_1 aver altro a che pretendere e di aver risolto perciò ogni possibile questione divisoria, restitutoria e/o risarcitoria e di nulla poter reciprocamente rivendicare per effetto di tale soluzione.”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né all'interesse della prole ancora minorenne, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Stante l'ammissione di ambo le parti al patrocinio a spese dello Stato, pone le spese di ctu a carico dell'Erario come da separato provvedimento di liquidazione
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg – con le condizioni concordate e riportate in parte Pt_1 Controparte_1 motiva;
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mileto (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. anno 2010, parte I, serie II n. 3);
C) spese compensate.
D) pone onorari e le spese di ctu a carico dell'Erario come da separato provvedimento di liquidazione
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. da remoto del 11.6.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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