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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 9706/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MARINEO EMANUELA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio degli Avv.ti PASINI LUCA e GASPARELLA ELISABETTA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A di separazione personale dei coniugi
Con ricorso depositato il 01/08/2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1 coniuge, CP_1
Le parti contraevano matrimonio civile il 24/03/2022 a Odolo-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Odolo al numero 1, parte I, dell'anno 2022), scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nasceva la figlia l'11.10.2010. Per_1
Nel 2012 il ricorrente adottava (nata il [...]), figlia biologica della resistente. Per_2
1. Il solo ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
La resistente si è costituita in giudizio il 3.2.2025.
I coniugi sono comparsi in data 4.2.2025 per la prima udienza di separazione. Con note scritte del 5.3.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo:
«1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
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2) affido condiviso fra i coniugi della figlia minore (C.F. ) con collocazione prevalente Per_1 C.F._1 presso la residenza della madre. La potestà sulla minore verrà esercitata da entrambi i genitori, con decisioni autonome in ordine alla quotidiana gestione della figlia da parte della madre, in qualità di genitore coabitante;
3) assegnazione della casa familiare, sita in Odolo (BS) via San Zeno n. 38, completa degli arredi che la compongono, alla signora CP_1
4) il signor provvederà a trasferire la propria residenza presso la nuova abitazione reperita entro giorni 30 dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo;
5) in ordine alle frequentazioni padre-figlia i genitori convengono che le stesse avverranno in forma libera, senza necessità di una rigida calendarizzazione, previo accordo tra le parti e tenuto conto della volontà della figlia, quasi quindicenne;
al fine di agevolare i rapporti padre-figlia le parti si rendono disponibili ad intraprendere un percorso di terapia familiare, le cui spese saranno suddivise equamente tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rispetto al quale i coniugi si sono già attivati per individuare un professionista in grado di supportarli nel percorso di sostegno alla genitorialità che verrà intrapreso tra le parti;
6) il signor provvederà al versamento di un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura Parte_1 Per_1 di € 1.000,00 (mille/00) mensili oltre aggiornamento Istat previsto ex lege da corrispondersi alla signora
[...]
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese;
CP_1
7) il signor concorrerà, altresì, nella misura del 70% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la Parte_1 minore, così come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, come di seguito specificate:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie sopra dettagliate dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg, dalla
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richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
8) i genitori convengono che le detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore della figlia saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%;
9) l'assegno unico universale in favore della figlia verrà percepito in misura del 50% da ciascun genitore;
10) il signor a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie corrisponderà alla stessa a mezzo di Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese, l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre aggiornamento Istat previsto ex lege;
11) i coniugi dichiarano di aver regolato e definito tra loro ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver pertanto, dal momento dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente accordo, più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione;
12) spese processuali relative al procedimento di separazione personale interamente compensate tra le parti.
All'udienza dell'11.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ritenendo superflua la fissazione di un'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni. Le parti non hanno manifestato opposizione nel termine concesso.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.8.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di separazione personale dei coniugi può essere accolta sul consenso delle parti.
L'accordo raggiunto appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita pertanto di essere recepito nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...] CP_1 unitisi in matrimonio il 24/03/2022 a Odolo-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Odolo al numero 1, parte I, dell'anno 2022);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese processuali;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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