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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18439/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 7591/2022
del 03.03.2022 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via San Pietro 73;
appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Coppola e dall'Avv. Rossella
Cibelli
appellata contumace NONCHE' CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
appellato contumace
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che citò l'Agenzia CP_1 CP_1
delle Entrate ed il innanzi al Giudice di Pace di CP_3 Controparte_2
Napoli. L'oggetto della pretesa traeva origine dall'estratto di ruolo dell'importo di euro 2.011,86, relativo alla cartella esattoriale n. 07120150072792884000, emessa a carico di essa contribuente per presunte contravvenzioni al Codice della strada.
Eccependo la mancata notifica della cartella in parola e dei verbali prodromici, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiese l'annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese di lite.
Si costituì la sola la quale eccepì, in via Controparte_4
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda, attesa la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Contestando, nel merito, la fondatezza della spiegata opposizione, concluse come in atti con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 7591/2022 ha accolto l'opposizione e annullato l'impugnata cartella esattoriale, condannando il Concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della liquidato. Invero, il giudice di prime cure, dopo aver fornito un quadro sistematico della vicenda, ha ritenuto non fornita la prova della notifica della cartella di pagamento da parte dell' CP_5
secondo il disposto di cui all'art. 140 c.p.c. Dunque, ha dichiarato
[...]
prescritto il credito vantato dalla P.A. ed azionato con la cartella in parola.
Avverso la decisione in epigrafe, ha proposto appello l' Parte_2
al fine di ottenerne l'integrale riforma.
[...]
Reiterando i medesimi motivi contenuti nella comparsa di costituzione del giudizio di primo, il concessionario ha ribadito in via preliminare l'inammissibilità
dell'impugnazione avverso l'estratto ruolo, attesa la mancanza dell'interesse ad agire della contribuente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, ha dedotto la regolarità della notifica della cartella esattoriale in parola, avvenuta in data
26.10.2015, mediante deposito presso la dopo essere stata accertata CP_6
l'irreperibilità del destinatario e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. presso la propria residenza. A tale avvenuto deposito, diversamente da quanto affermato dal
Giudice di prime cure, ha fatto seguito l'invio della successiva raccomandata,
allegata in copia in atti, con avviso di ricevimento n. 68921806305-8, con timbro di
Poste italiane, con attestazione della “firma per esteso del soggetto ricevente in data 26.10.2015”. Pertanto, perfezionatosi il complessivo procedimento di notifica di cui all'art. 140 c.p.c., l'ente esattore ha contestato il decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa impositiva. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benchè regolarmente citati in giudizio, e il Controparte_1 Controparte_2
sono rimasti contumaci.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 20.03.2025 il giudizio è stato riservato in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare si dichiara la contumacia di e del Controparte_1 CP_2
[...]
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attrice in primo grado e odierna appellata, Controparte_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
b) accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 7591/2022 del 03.03.2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18439/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 7591/2022
del 03.03.2022 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via San Pietro 73;
appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Coppola e dall'Avv. Rossella
Cibelli
appellata contumace NONCHE' CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
appellato contumace
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che citò l'Agenzia CP_1 CP_1
delle Entrate ed il innanzi al Giudice di Pace di CP_3 Controparte_2
Napoli. L'oggetto della pretesa traeva origine dall'estratto di ruolo dell'importo di euro 2.011,86, relativo alla cartella esattoriale n. 07120150072792884000, emessa a carico di essa contribuente per presunte contravvenzioni al Codice della strada.
Eccependo la mancata notifica della cartella in parola e dei verbali prodromici, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiese l'annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese di lite.
Si costituì la sola la quale eccepì, in via Controparte_4
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda, attesa la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Contestando, nel merito, la fondatezza della spiegata opposizione, concluse come in atti con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 7591/2022 ha accolto l'opposizione e annullato l'impugnata cartella esattoriale, condannando il Concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della liquidato. Invero, il giudice di prime cure, dopo aver fornito un quadro sistematico della vicenda, ha ritenuto non fornita la prova della notifica della cartella di pagamento da parte dell' CP_5
secondo il disposto di cui all'art. 140 c.p.c. Dunque, ha dichiarato
[...]
prescritto il credito vantato dalla P.A. ed azionato con la cartella in parola.
Avverso la decisione in epigrafe, ha proposto appello l' Parte_2
al fine di ottenerne l'integrale riforma.
[...]
Reiterando i medesimi motivi contenuti nella comparsa di costituzione del giudizio di primo, il concessionario ha ribadito in via preliminare l'inammissibilità
dell'impugnazione avverso l'estratto ruolo, attesa la mancanza dell'interesse ad agire della contribuente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, ha dedotto la regolarità della notifica della cartella esattoriale in parola, avvenuta in data
26.10.2015, mediante deposito presso la dopo essere stata accertata CP_6
l'irreperibilità del destinatario e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. presso la propria residenza. A tale avvenuto deposito, diversamente da quanto affermato dal
Giudice di prime cure, ha fatto seguito l'invio della successiva raccomandata,
allegata in copia in atti, con avviso di ricevimento n. 68921806305-8, con timbro di
Poste italiane, con attestazione della “firma per esteso del soggetto ricevente in data 26.10.2015”. Pertanto, perfezionatosi il complessivo procedimento di notifica di cui all'art. 140 c.p.c., l'ente esattore ha contestato il decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa impositiva. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benchè regolarmente citati in giudizio, e il Controparte_1 Controparte_2
sono rimasti contumaci.
Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 20.03.2025 il giudizio è stato riservato in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare si dichiara la contumacia di e del Controparte_1 CP_2
[...]
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attrice in primo grado e odierna appellata, Controparte_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
b) accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 7591/2022 del 03.03.2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone