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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/11/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. RI RA Relatore Consigliere Dr. Stefano Tarantola Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n. R.G. 346/2025 promossa da
CF: con sede in Bardineto Parte_1 P.IVA_1
Via Martino 15 in persona del suo legale rappresentante signora CF: Parte_1 nonché per il sig. nato a C.F._1 Controparte_1
Savona il 24.6.1965, CF: elettivamente domiciliati in Loano Via C.F._2
Ricciardi 9, presso lo studio e la persona dell'Avv. Stefania Poggi ( ), C.F._3
Appellanti nei confronti di
(c.f. in persona del Presidente della Giunta Regionale, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di mandato che si deposita telematicamente, dagli Avvocati Leonardo Castagnoli (PEC: e Andrea Bozzini Email_1
(PEC: , con domicilio eletto in Genova, via Fieschi 15, Email_2 presso l'Avvocatura della Regione Liguria - fax n. 010/5484050
Appellata
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
- Accogliere il presente appello, riformando per i motivi di fatto e di diritto indicati nel presente ricorso la sentenza n.195/2025 resa dal Tribunale di Savona nella persona del 18 Giudice dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo in data 21/03/2025, non notificata, nel procedimento rg.2470/2024 n., Tribunale di Savona, e, per l'effetto, NEL MERITO
- dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità del decreto dirigenziale n.7290-2024 del 06/11/2024 (doc.1) della Controparte_3
, in persona del Dirigente di
[...]
Settore e di ogni eventuale altro presupposto o conseguente CP_4 provvedimento, ivi compresi verbale di contestazione di illecito n.27/2023 del 31/08/2023 notificato in data 16/09/2023 (doc.n.2) ed eventualmente del non conosciuto rapporto del 13/06/2024 prot. N.16/41-72023 citato in atti.
- In via recisamente subordinata, riformare quanto meno in punto spese la sentenza gravata, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di prime cure. Vinte le spese, gli onorari e i diritti di avvocato, oltre spese generali 15% iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio, o esclusivamente di quello d'appello per il caso di riforma limitata alla decisione sul riparto delle spese di lite.”
Per l'appellata:
“Voglia il la Corte d'Appello di Genova respingere il ricorso in appello in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri previdenziali nella misura prevista ex lege per gli Avvocati degli Enti pubblici”.
IN FATTO Con sentenza del 21/03/2025 il Tribunale di Savona respingeva l'opposizione presentata da e da avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 ingiunzione n. 7290/2024 adottata in data 6/11/2024 dalla
[...]
Controparte_3
e condannava i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il giudizio traeva origine dall'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione con cui la CP_2
ingiungeva a , dipendente di “ e alla società datrice di
[...] CP_1 Parte_1 lavoro, quale obbligata in solido, il pagamento della somma di € 5.005,00 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 10 comma 5 l. n. 353/2000 per aver compiuto un'operazione pericolosa durante il proclamato stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (in particolare, per avere compiuto attività di pulizia delle cunette stradali con decespugliatore a filo e a lame lungo la strada comunale del monte Arena presso il Comune di Zuccarello).
2 Secondo il Tribunale nell'ordinanza-ingiunzione non erano ravvisabili né vizi formali né vizi sostanziali. Quanto ai primi, risultavano correttamente individuati sia la base giuridica del provvedimento (legge n. 45/1982 e legge n. 353/2000) sia gli elementi afferenti all'individuazione del dipartimento competente, del soggetto emanante e del relativo iter di approvazione. Quanto ai secondi, rilevava il Tribunale che la condotta contestata al rientrava pienamente tra quelle idonee a ingenerare il pericolo di incendio che le CP_1 citate leggi regionali intendevano evitare, in considerazione del fatto che si trattava di apparecchiature montate con lame da taglio in metallo, utilizzate su terreno roccioso e pertanto in grado di sviluppare scintille a causa della frizione pietra-metallo, essendo a contatto con vegetazione seccaginosa. Evidenziava il Tribunale, peraltro, che l'attività svolta dal doveva qualificarsi CP_1 come pericolosa anche in considerazione delle condizioni climatiche in cui veniva svolta, ossia tali da favorire la generazione di scintille (essendo praticata in una giornata estiva con una temperatura di 36 gradi Celsius e vento secco a 30 km/h). Alla luce di tali elementi, il giudice di prime cure riteneva integrata la violazione sia dell'art. 10 comma 5 l. 353/2000 (la quale vieta tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio) sia dell'art. 42 l. reg. Liguria n. 4/1999 (che proibisce ogni operazione che produca faville o brace e ogni altra operazione che possa creare comunque il pericolo di incendio). Il Tribunale escludeva che sussistessero i presupposti della scriminante dell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p., trattandosi di attività posta in essere in esclusivo adempimento di un negozio di diritto privato intercorso tra la società e il interessato alla potatura;
CP_5 né, al fine di invocare la citata scriminante, poteva essere attribuito rilievo decisivo alle
“f.a.q.” adottate dall'amministrazione competente, non potendo queste derogare alle norme di legge primaria. Infine, non sussisteva neppure alcun errore sul fatto ex art. 3 comma 2 legge n. 689/1981, in quanto si trattava di attività svolta in via professionale da un soggetto dotato delle necessarie competenze e conoscenze, tali da avvedersi che le circostanze di tempo e di luogo erano idonee a ingenerare il concreto pericolo di propagazione di incendio.
****** Avverso la citata sentenza interpongono formale appello “ e Parte_1 [...]
, articolato in sei motivi1: Controparte_1
- col primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 10 comma 5 l. n. 353/2000 e dell'art. 1 l. N. 689/1981 sostenendo che il piano regionale di previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi non individua in alcun modo le azioni e le violazioni che possono determinare, anche solo in via potenziale, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi indicati dalla legge 353/2000. In mancanza di tale puntuale individuazione, non avrebbe dovuto essere applicata alcuna sanzione. Parte appellante evidenzia, inoltre, che il piano regionale non include l'attività di decespugliamento tra quelle suscettibili di cagionare il rischio di incendio e dunque la sanzione irrogata è priva di fondamento giuridico.
- col secondo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 42 l. reg. Liguria 4/1999, avendo il Tribunale accostato il concetto di “scintille” a quello di “faville”, sostenendo che le scintille generate dal decespugliatore a lama non costituiscono materiale incandescente e non possono creare alcun rischio di incendio.
- col terzo motivo gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia erroneamente escluso la sussistenza della scriminante dell'adempimento del dovere, sostenendo che l'attività fosse normativamente prevista e imposta dalle amministrazioni locali allo scopo di scongiurare il propagarsi di incendi.
- col quarto motivo gli appellanti lamentano la carenza di prova circa l'idoneità della condotta tenuta dal a provocare un pericolo di incendio, trovandosi costui in una CP_1 zona limitrofa a quella in cui si era già verificato un principio di incendio.
- col quinto motivo gli appellanti censurano la decisione del Tribunale affermando che, nel caso in cui una scintilla si fosse effettivamente propagata dal decespugliatore, quest'ultima sarebbe stata non idonea a ingenerare l'innesco di un incendio.
- col sesto motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale, nel liquidare le spese di giudizio, avrebbe dovuto applicare l'art. 92 comma 2 c.p.c., trattandosi di questione nuova ed essendosi in presenza di un quadro normativo ambiguo.
IN DIRITTO a) Il primo motivo è infondato e deve essere respinto. Dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, la materia dell'ambiente e dell'ecosistema è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 lett. s). La legge-quadro n. 353/2000 in materia di incendi boschivi (peraltro più volte integrata successivamente al 2001) introduce una disciplina non derogabile in peius dalle Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, per tutti gli aspetti che sono collegati alla materia
“ambiente” (v. Corte cost. n. 144/2022; Corte Cost. n. 407/2002 che, dopo aver ribadito che l'ambiente va inteso come un “valore” costituzionalmente protetto - che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale” rispetto ad ambiti di competenza regionale concorrente come la “tutela della salute, il “governo del territorio”, la “protezione civile”..
- precisa che queste interferenze del legislatore statale si devono limitare alla fissazione di standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza escludere – nelle sopra citate materie – l'esercizio da parte delle Regioni delle loro competenze). Poiché, dunque, l'“ambiente” identifica una materia “trasversale” idonea a imporsi in àmbiti di competenza non solo statale ma anche regionale, le Regioni, nell'esercizio della loro competenza, sono obbligate a rispettare le prescrizioni statali, potendo adottare norme che interferiscono con la materia ambientale soltanto nel caso in cui intendano elevare il livello di protezione già stabilito dalla legge nazionale (ancora, ex multis, sentenze e n. 7 e n. 291 del 2019, n. 74 e n. 74 del 2017).
4 In altri termini, la normativa ambientale delineata dalla legge n. 353/2000 opera come livello minimo di tutela dell'ambiente, consentendo interventi normativi regionali soltanto nel senso di un innalzamento della tutela (in termini Corte Cost. n. 158/2021). A fronte di un simile quadro normativo, non può essere attribuito rilievo dirimente, come vorrebbe la difesa, al fatto che il Piano Regionale di previsione e prevenzione contro gli incendi (art. 3 L. 353/2000) non individui in alcun modo le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare, in via attuale o potenziale, l'innesco di incendio o il pericolo di innesco di un incendio. Così ragionando, infatti, si verificherebbe una menomazione del livello di protezione offerto all'ambiente dalla norma di rango superiore, in quanto si dovrebbero ammettere condotte (come l'utilizzo di un decespugliatore a filo e a lame a contatto con vegetazione secca) che, sebbene non espressamente vietate nel Piano Regionale citato, tuttavia aumentano il rischio di lesione al bene ambiente, in contrasto con la ratio di tutela del bene ambiente introdotto inderogabilmente dalla legge n. 353/2000. Il richiamo alla disciplina prevista nel piano regionale, pertanto, non è decisivo: occorre attenersi a quanto previsto dalla citata legge quadro, la quale appronta un complesso di disposizioni caratterizzate dalla volontà del legislatore di scongiurare il pericolo che si possa innescare e propagare un incendio - fra cui, in particolare, l'art. 10, comma quinto, l. 353/2000, che stabilisce che “Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio”, ossia “le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) ..” (art. 3, comma 2 lett. F). – e tenere, altresì, conto della disciplina regionale dettata nell'ambito della sua competenza (in particolare, nel caso di specie, dell'art. 42, l. Reg. Liguria n. 4/99 a norma del quale
“Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.”; comma secondo). In definitiva, nessun vuoto normativo sussiste, posto che l'odierno appellante, nello svolgere l'attività di pulizia con il decespugliatore, avrebbe dovuto confrontarsi, in mancanza di una regolamentazione “rafforzativa” nel Piano Regionale, con la puntuale disciplina enucleata dalla normativa regionale citata, in quanto unica realmente idonea a tutelare in modo efficace l'ambiente.
b) Anche il secondo motivo è infondato e deve essere rigettato. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che nel concetto di “faville” preso in considerazione dall'art. 42 l. reg. 4/1999 possa rientrare anche quello di “scintille”. La scintilla non costituisce soltanto un fenomeno repentino di natura luminosa ma identifica anche una “particella minutissima incandescente che si distacca dalla selce o da altre pietre
5 o metalli percossi o sfregati con energia”2 ossia una favilla a tutti gli effetti, per come contemplata e intesa dal legislatore regionale. Pertanto, non sussiste alcuna analogia estensiva sfavorevole ma, più correttamente, un'interpretazione estensiva del concetto di favilla, tale da andare oltre il mero fenomeno luminoso e incorporeo. c) Anche il terzo motivo, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato e deve essere rigettato.
Gli appellanti, senza confrontarsi con le argomentazioni spese dal Tribunale, si limitano a riproporre la tesi della sussistenza della scriminante di cui all'articolo 51 c.p. nella condotta tenuta dal . CP_1
Ritiene la Corte di condividere e richiamare quanto affermato dal Tribunale, in nulla contraddetto efficacemente dalla difesa, ossia che nel caso di specie si è in presenza di un'attività derivante non da una (cogente) norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, ma da un regolare adempimento di un negozio di diritto privato stipulato tra il e la società appellante3. CP_5
Nessun rilievo può essere attribuito alle f.a.q. invocate dalla difesa, posto che le stesse, nel consentire in astratto l'utilizzo del decespugliatore, impongono tuttavia “la massima attenzione nell'utilizzo delle attrezzature stesse” e contengono un'elencazione meramente esemplificativa delle cautele da adottare. In altri termini, esse richiedono a chi intende utilizzare tale attrezzatura di verificare che non sussistano in concreto circostanze tali da consentire che si ingeneri il rischio di incendio e di una sua propagazione.
In tal senso si è già espressa la consolidata giurisprudenza amministrativa nell'affermare che le “f.a.q.” non possono in alcun modo essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria né secondaria: in ogni caso, anche dopo la loro adozione, l'amministrazione ha il potere di discostarsi dalle indicazioni già fornite ove adduca in un momento successivo, elementi decisivi, frutto di una puntuale valutazione delle circostanze del caso che ne suggeriscono il superamento (Cons. St. n. 1275/2021), come avvenuto nell'ipotesi qui in esame.
d) Il quarto e il quinto motivo afferiscono all'asserita carenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato e pertanto possono essere trattati congiuntamente. Entrambi i motivi sono infondati e devono essere rigettati. Il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione dell'illecito previsto dall'art. 42 della legge reg. n. 4/1999, in quanto CP_1 stava compiendo un'operazione che poteva creare comunque pericolo di incendio, dato che i) stava decespugliando con apparecchiature sulle quali erano montate lame di metallo, ii) in prossimità di un'area boschiva soggetta a pericolo di incendio ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, iii) in particolari condizioni di tempo e di luogo (giornata estiva -21.8.2023- quindi nel periodo in cui con Decreto del Dirigente della del 19.7.23, n. Controparte_2 4843/2023 era stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi4; temperatura di 36 gradi Celsius e vento secco a 30 km/h; in prossimità di terreno roccioso e in presenza di vegetazione seccaginosa). Come ha del tutto correttamente osservato il primo giudice, l'applicazione della sanzione de qua “non è da ricollegare all'incendio sviluppatosi poco lontano dall'area ove CP_1 stava operando (con l'attrezzo sopra indicato), e che lo stesso si stava CP_1 adoperando per spegnere, ma alle modalità stesse dell'attività posta in essere.” (pag. 5 sent.). Per quanto riguarda l'affermazione della difesa secondo cui la scintilla non sarebbe stata tale da generare un incendio, essa è infondata poiché non tiene conto del fatto che l'attività di pulizia delle cunette (in astratto consentita dalla legge) è stata svolta in circostanze di tempo e di luogo (così come sopra evidenziate) tali da generare il concreto pericolo di innesco dell'incendio e della sua successiva propagazione all'area limitrofa. Che poi il stesse decespugliando “piante verdi ... non così facilmente incendiabili” CP_1
(pag. 17 appello) trova smentita nelle foto 4 e 7 (doc. 7 fasc. primo grado parte resistente) in cui compaiono residui di erba verde e secca appena tagliata, derivante dai lavori eseguiti dal
. D'altra parte, le accertate condizioni della vegetazione (“in condizione CP_1 seccagginosa”, v. verbale di contestazioni di illecito amministrativo 31.8.2023) fanno prova fino a querela di falso. Non coglie nemmeno nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui se il decespugliatore a lame avesse innescato una qualche combustione, essa “sarebbe stata di quantità così infima da poter essere immediatamente e facilmente spenta con un semplice pestone della scarpa dell'operatore, in quanto, evidentemente, si sarebbe generata in loco, e non certo a distanza, poiché le scintille e le faville non volano certo a metri e metri di distanza” (pag. 17 appello). Invero, la foto 3 del succitato fascicolo fotografico raffigura la zona dell'incendio ove, a terra, sull'asfalto sono presenti i residui del taglio derivanti dai lavori in esecuzione, segno dunque che il principio di incendio - in assenza di altre attività compiute in quegli stessi luoghi – è stato innescato dall'uso del decespugliatore a lame (anziché a filo) - date anche le particolari condizioni di tempo e di luogo - per poi propagarsi mentre l'operatore ha continuato a svolgere la sua attività allontanandosi via via dalla zona dell'innesco. e) Anche il sesto motivo è infondato deve essere rigettato.
Ritiene la Corte che la questione oggetto del presente giudizio non possa ritenersi nuova, non solo alla luce dei consolidati e plurimi orientamenti giurisprudenziali citati, ma anche in considerazione del carattere analitico e puntuale delle previsioni contenute nella legge n. 353/2000 e della legge reg. n. 4/1999, le quali introducono una disciplina di dettaglio e analitica tale da limitare il rischio di interpretazioni eterogenee tra loro e di applicazioni non uniformi del dettato normativo.
Controparte 4 Decreto del Dirigente della del 19.7.23, n. 4843/2023, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, “a partire dalle ore 00:01 di sabato 22/07/ o alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale”, e con riferimento a “tutto il territorio della Regione , ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4” (cfr. doc. 3, pag. 3). CP_2
7 Per tutte le considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata merita, quindi, integrale conferma. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e devono essere liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione di valore da € 1.100.01 a € 5.200,00, valori medi), in complessivi euro 2.915,00 (Fase studio €536,00;
Fase introduttiva €536,00; Fase di trattazione: 992,00, Fase decisionale €852,00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) respinge l'appello; b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 2915,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato respinto.
Genova, Camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente estensore
RI RA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per mero errore di elencazione i motivi sono sette ma in realtà dal motivo 3 si passa al motivo 4, seppur indicato come
“5”. 3 2 Cfr. Vocabolario della lingua italiana 3 In termini Cass. pen. sez. III n. 50760 del 2016 la quale ha escluso l'invocabilità della scriminante ai rapporti privatistici derivanti da un rapporto contrattuale, quale quello intercorrente tra il dipendente e la società CP_1 datrice di lavoro. 6