TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3444/2024
tra
(C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09.09.1946, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Caciagli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cecina, via II Risorgimento 10, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Maria Inzaina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Piazza A. D'Ancona n. 5, giusta procura in atti.
ricorrente E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
* * *
In data 22.11.2024 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. chiedendo la modifica consensuale delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno dedotto che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in RA (PI) il 04.09.1982, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di RA (PI) anno 1982 atto n.19,
Parte 2 Serie A in regime di comunione dei beni;
- Dal matrimonio non sono nati figli;
- Il sig. è pensionato e percepisce un reddito netto medio mensile di circa euro Parte_1
1.900,00 (millenovecento) relativamente all'anno 2023, mentre la sig.ra , è Controparte_1 esercente attività commerciale con un reddito netto medio mensile, relativamente all'anno
2023, di circa euro 320,75 (trecentoventi/75);
- A seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i signori Parte_1
e hanno divorziato consensualmente dinanzi al Tribunale di Pisa in data
[...] Controparte_1
29.09.98, con Sentenza n.10/99, n. cronologico 332/99 (r.n.c. 574/98) depositata in
Cancelleria in data 01.02.1999 che prevedeva, alla condizione n. 2, il seguente contenuto: “Il
corrisponderà alla un assegno divorzile di L.300.000 mensili, annualmente rivalutabile Parte_1 CP_1 secondo gli indici ISTAT.”;
- Il sig. risulta invalido civile al 100% ed a causa delle sue attuali condizioni di salute Parte_1 si è dovuto trasferire dalla sua casa di RA (PI) sita in via Roncalli n. 2 – ex casa familiare ora concessa in comodato d'uso gratuito ad una persona che ivi eseguirà dei lavori di ristrutturazione - a Cecina (LI), in un appartamento in locazione vicino alle sorelle e per essere da loro assistito nella vita quotidiana, Persona_1 Persona_2 corrispondendo un canone mensile pari ad euro 500,00; al momento non percepisce nessun assegno di invalidità, né indennità di accompagnamento;
- La sig.ra gestisce oggi una propria attività commerciale;
Controparte_1 - Tenuto conto, ad oggi, delle attuali condizioni di salute del sig. e delle Parte_1
parzialmente mutate condizioni economiche della sig.ra rispetto all'epoca in cui è CP_1 intervenuta la sentenza di divorzio, è intenzione delle parti modificare la condizione n. 2 di cui sopra;
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
1) “Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile di euro 120,00 Parte_1 Controparte_1
(centoventi) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. L'importo di cui sopra dovrà essere corrisposto con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Con note scritte depositate dalle parti rispettivamente in data 21.03.2025 e 24.03.2025 i ricorrenti hanno precisato che insistono nel chiedere l'accoglimento della modifica delle condizioni di divorzio così come dagli stessi richiesta nel ricorso congiunto, e data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni decise con la
Sentenza n.10/99, n. cronologico 332/99 (r.n.c. 574/98) pubblicata in data 01.02.1999 con accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3444/2024 così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso e a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. Sentenza
n.10/99 n. cronologico 332/99 (r.n.c. 574/98) pubblicata dal Tribunale di Pisa in data
01.02.1999, fermo restando il restante contenuto,
2) DISPONE che Il sig. corrisponda alla sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile di euro 120,00 (centoventi) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT con con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso”,
3) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 07.05.2025 Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3444/2024
tra
(C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09.09.1946, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Caciagli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cecina, via II Risorgimento 10, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Maria Inzaina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Piazza A. D'Ancona n. 5, giusta procura in atti.
ricorrente E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
* * *
In data 22.11.2024 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. chiedendo la modifica consensuale delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno dedotto che:
- I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in RA (PI) il 04.09.1982, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di RA (PI) anno 1982 atto n.19,
Parte 2 Serie A in regime di comunione dei beni;
- Dal matrimonio non sono nati figli;
- Il sig. è pensionato e percepisce un reddito netto medio mensile di circa euro Parte_1
1.900,00 (millenovecento) relativamente all'anno 2023, mentre la sig.ra , è Controparte_1 esercente attività commerciale con un reddito netto medio mensile, relativamente all'anno
2023, di circa euro 320,75 (trecentoventi/75);
- A seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i signori Parte_1
e hanno divorziato consensualmente dinanzi al Tribunale di Pisa in data
[...] Controparte_1
29.09.98, con Sentenza n.10/99, n. cronologico 332/99 (r.n.c. 574/98) depositata in
Cancelleria in data 01.02.1999 che prevedeva, alla condizione n. 2, il seguente contenuto: “Il
corrisponderà alla un assegno divorzile di L.300.000 mensili, annualmente rivalutabile Parte_1 CP_1 secondo gli indici ISTAT.”;
- Il sig. risulta invalido civile al 100% ed a causa delle sue attuali condizioni di salute Parte_1 si è dovuto trasferire dalla sua casa di RA (PI) sita in via Roncalli n. 2 – ex casa familiare ora concessa in comodato d'uso gratuito ad una persona che ivi eseguirà dei lavori di ristrutturazione - a Cecina (LI), in un appartamento in locazione vicino alle sorelle e per essere da loro assistito nella vita quotidiana, Persona_1 Persona_2 corrispondendo un canone mensile pari ad euro 500,00; al momento non percepisce nessun assegno di invalidità, né indennità di accompagnamento;
- La sig.ra gestisce oggi una propria attività commerciale;
Controparte_1 - Tenuto conto, ad oggi, delle attuali condizioni di salute del sig. e delle Parte_1
parzialmente mutate condizioni economiche della sig.ra rispetto all'epoca in cui è CP_1 intervenuta la sentenza di divorzio, è intenzione delle parti modificare la condizione n. 2 di cui sopra;
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
1) “Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile di euro 120,00 Parte_1 Controparte_1
(centoventi) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. L'importo di cui sopra dovrà essere corrisposto con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Con note scritte depositate dalle parti rispettivamente in data 21.03.2025 e 24.03.2025 i ricorrenti hanno precisato che insistono nel chiedere l'accoglimento della modifica delle condizioni di divorzio così come dagli stessi richiesta nel ricorso congiunto, e data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni decise con la
Sentenza n.10/99, n. cronologico 332/99 (r.n.c. 574/98) pubblicata in data 01.02.1999 con accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3444/2024 così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso e a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. Sentenza
n.10/99 n. cronologico 332/99 (r.n.c. 574/98) pubblicata dal Tribunale di Pisa in data
01.02.1999, fermo restando il restante contenuto,
2) DISPONE che Il sig. corrisponda alla sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile di euro 120,00 (centoventi) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT con con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso”,
3) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 07.05.2025 Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi