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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/10/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 1 luglio 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 296/ 2024 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Avezzano presso lo studio dell'avv. Salvatore Braghini, Parte_1 che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila; RESISTENTE Visti gli artt. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, mediante lettura della stessa, la seguente SENTENZA
- Dichiara la illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione tra parte ricorrente,
[...] ed il successivamente al 10 luglio 2001 e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, condanna l'Amministrazione scolastica, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre agli interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto fino al soddisfo;
- Condanna il , alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate CP_3 in €.3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.05.2024, il ricorrente, sig. , dopo ave rpremesso di Parte_1 essere lavoratore precario che ha stipulato diversi contratti con il nel profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie) particolare sempre con la medesima amministrazione scolastica e sempre nella medesima sede ( “ – Controparte_4 Persona_1 sede di Pratola) supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli aa.ss. 2016-2017 e 2019-
2020 nonché supplenze annuali sino al 30.08 negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 ha chiesto di
“ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento che il ha illegittimamente stipulato con il Sig. Controparte_1 Parte_1
più contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, complessivamente per un periodo superiore a 36 mesi,
[...] per esigenze chiaramente non transitorie dell'Amministrazione, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/99 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 28 giugno 1999/70/CEE; e, per l'effetto, - CONDANNARE il a risarcire il lavoratore, a motivo della sequenza contrattuale ancora in atto, del danno comunitario subito Controparte_1 per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, nella misura di 12 mensilità, parametrate sull'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: -
ADOTTARE tutti i provvedimenti necessari alla rimozione dei pregiudizi subiti dal ricorrente ed illustrati in narrativa;
-
1 CONDANNARE parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. È richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, co.
1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.01.2025, si è costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.
[...]
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il ricorrente afferma di essere stato oggetto di abusiva reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, e domanda l'accertamento dell'abuso e la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni quantificato ai sensi dell'art. 32 comma 5 L. 1983/2010.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito spiegate.
Nel sistema delineato dalla L. 107/2015, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni – in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – in forza di contratti di supplenza a tempo determinato mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. art. 1 comma 95 e ss.), la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui "a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi"; il comma 132 dell'art. 1 aveva introdotto inoltre nello stato di previsione del un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti CP_3 giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
La disposizione del comma 131 sopra riportato, peraltro, è stata abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n.
87 (c.d. Decreto dignità, conv. in L. 9/8/2018 n. 96).
L'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (così come in precedenza il D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo.
A fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal D.Lgs. 13/4/2017 n.
59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del
2 nuovo regime), resta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 3/5/1999 n. 124 senza limiti espressi di durata;
la disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016 n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 1 L. 124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
E' sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla
Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in esame dalla Corte di Giustizia e dalla Corte
Costituzionale, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
L'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, con riferimento al parametro del termine triennale previsto – anche a seguito della L.
107/2015, che ha riformato l'art. 400 D.Lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
Quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo (a cui la Corte di Cassazione equipara la certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego), deve ritenersi che una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, sia il risarcimento del danno.
Per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrono i criteri dettati dalle SS.UU.
3 della Corte di Cassazione nella sentenza 15/3/2016 n. 5072, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 182/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento deve essere sostituito dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2015, secondo cui "Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (cd organico di fatto, tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee), si osserva che: a) il lavoratore è onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì
– quanto meno attraverso presunzioni – che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili;
b) secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra;
c) in particolare, la locale Corte ha precisato che affinché sia configurabile abuso di contratto a termine per supplenze su "organico di fatto" o temporanee, sia necessario "- sotto il profilo della durata il superamento di 36 mesi congiuntamente, s'intende, all'ulteriore requisito della medesimezza di istituto e cattedra … i contratti (per lo stesso istituto e per la stessa cattedra) devono comunque susseguirsi (per oltre 36 mesi) senza che fra un contratto e l'altro vi sia una consistente soluzione di continuità, perché solo in tal caso la reiterazione (anche in assenza di continuità intesa in senso stretto) rende manifesto quell'uso improprio e distorto al quale allude la S.C., in quanto evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee;
(cfr. Corte Appello Torino 10.1.2017, n. 683).
Nel caso di specie la documentazione versata in atti comprova che parte ricorrente ha ricevuto consecutivamente quattro incarichi di supplenza su organico di diritto (nel medesimo istituto e sulla stessa cattedra) a partire dall'aa.ss. 2020/2021 e sino al 2023/2024, sicchè il medesimo ha diritto al risarcimento del danno che in applicazione dell'art. 28, comma 2, dlgs 81/15 deve essere determinato nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.
Considerato che già nell'a.s. 2018/2019 il ricorrente aveva ricevuto un incarico sino al termine delle attività didattiche ma nella stessa sede, si reputa congruo determinare il risarcimento del danno, a carico dell'Amministrazione resistente, in misura pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, previa distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo,
Sulmona, 1 luglio 2025
4 La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
5
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 1 luglio 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 296/ 2024 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Avezzano presso lo studio dell'avv. Salvatore Braghini, Parte_1 che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila; RESISTENTE Visti gli artt. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, mediante lettura della stessa, la seguente SENTENZA
- Dichiara la illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione tra parte ricorrente,
[...] ed il successivamente al 10 luglio 2001 e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, condanna l'Amministrazione scolastica, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre agli interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto fino al soddisfo;
- Condanna il , alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate CP_3 in €.3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.05.2024, il ricorrente, sig. , dopo ave rpremesso di Parte_1 essere lavoratore precario che ha stipulato diversi contratti con il nel profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie) particolare sempre con la medesima amministrazione scolastica e sempre nella medesima sede ( “ – Controparte_4 Persona_1 sede di Pratola) supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli aa.ss. 2016-2017 e 2019-
2020 nonché supplenze annuali sino al 30.08 negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 ha chiesto di
“ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento che il ha illegittimamente stipulato con il Sig. Controparte_1 Parte_1
più contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, complessivamente per un periodo superiore a 36 mesi,
[...] per esigenze chiaramente non transitorie dell'Amministrazione, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/99 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 28 giugno 1999/70/CEE; e, per l'effetto, - CONDANNARE il a risarcire il lavoratore, a motivo della sequenza contrattuale ancora in atto, del danno comunitario subito Controparte_1 per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, nella misura di 12 mensilità, parametrate sull'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: -
ADOTTARE tutti i provvedimenti necessari alla rimozione dei pregiudizi subiti dal ricorrente ed illustrati in narrativa;
-
1 CONDANNARE parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. È richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, co.
1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Con memoria difensiva depositata in data 10.01.2025, si è costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.
[...]
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Il ricorrente afferma di essere stato oggetto di abusiva reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, e domanda l'accertamento dell'abuso e la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni quantificato ai sensi dell'art. 32 comma 5 L. 1983/2010.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito spiegate.
Nel sistema delineato dalla L. 107/2015, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni – in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – in forza di contratti di supplenza a tempo determinato mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. art. 1 comma 95 e ss.), la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui "a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi"; il comma 132 dell'art. 1 aveva introdotto inoltre nello stato di previsione del un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti CP_3 giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
La disposizione del comma 131 sopra riportato, peraltro, è stata abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n.
87 (c.d. Decreto dignità, conv. in L. 9/8/2018 n. 96).
L'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (così come in precedenza il D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo.
A fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal D.Lgs. 13/4/2017 n.
59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del
2 nuovo regime), resta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 3/5/1999 n. 124 senza limiti espressi di durata;
la disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016 n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 1 L. 124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
E' sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla
Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in esame dalla Corte di Giustizia e dalla Corte
Costituzionale, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
L'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, con riferimento al parametro del termine triennale previsto – anche a seguito della L.
107/2015, che ha riformato l'art. 400 D.Lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
Quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo (a cui la Corte di Cassazione equipara la certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego), deve ritenersi che una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, sia il risarcimento del danno.
Per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrono i criteri dettati dalle SS.UU.
3 della Corte di Cassazione nella sentenza 15/3/2016 n. 5072, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 182/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento deve essere sostituito dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2015, secondo cui "Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (cd organico di fatto, tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee), si osserva che: a) il lavoratore è onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì
– quanto meno attraverso presunzioni – che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili;
b) secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra;
c) in particolare, la locale Corte ha precisato che affinché sia configurabile abuso di contratto a termine per supplenze su "organico di fatto" o temporanee, sia necessario "- sotto il profilo della durata il superamento di 36 mesi congiuntamente, s'intende, all'ulteriore requisito della medesimezza di istituto e cattedra … i contratti (per lo stesso istituto e per la stessa cattedra) devono comunque susseguirsi (per oltre 36 mesi) senza che fra un contratto e l'altro vi sia una consistente soluzione di continuità, perché solo in tal caso la reiterazione (anche in assenza di continuità intesa in senso stretto) rende manifesto quell'uso improprio e distorto al quale allude la S.C., in quanto evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee;
(cfr. Corte Appello Torino 10.1.2017, n. 683).
Nel caso di specie la documentazione versata in atti comprova che parte ricorrente ha ricevuto consecutivamente quattro incarichi di supplenza su organico di diritto (nel medesimo istituto e sulla stessa cattedra) a partire dall'aa.ss. 2020/2021 e sino al 2023/2024, sicchè il medesimo ha diritto al risarcimento del danno che in applicazione dell'art. 28, comma 2, dlgs 81/15 deve essere determinato nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.
Considerato che già nell'a.s. 2018/2019 il ricorrente aveva ricevuto un incarico sino al termine delle attività didattiche ma nella stessa sede, si reputa congruo determinare il risarcimento del danno, a carico dell'Amministrazione resistente, in misura pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, previa distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo,
Sulmona, 1 luglio 2025
4 La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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