Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7883/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7883 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: corresponsione frutti civili inerenti beni in comunione ereditaria, e vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara n. 140 presso lo studio dell'avv. Gennaro
Tecame che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
SAMO (Na) alla via A. Moro 21 presso lo studio dell'Avv. Francesco Ronga, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1
premettendo di aver assunto la qualità di coerede all'indomani del decesso della madre unitamente ai AN , Persona_1 Pt_2 CP_1 CP_2 CP_3
ed , in ragione di 1/6 ciascuno , e che la stessa de cuius aveva in Persona_2
corso – quale locatrice - n. 6 contratti di locazione ad uso abitazione i cui rispettivi canoni, a decorrere dalla sua morte avvenuta il 26.1.2020, erano stati incassati esclusivamente dalla AN , per un ammontare complessivo Controparte_1
al luglio 2022 di 57.680,00 euro e che lei, in ragione della sua quota ereditaria,
1
, per sentir : “ accertare e dichiarare il diritto dell'istante, Controparte_1
quale coerede della compianta a conseguire il pagamento della Persona_1
quota dei canoni di locazione precisati in premessa, nella misura di legge;
condannare la SI.ra a pagare la somma di euro 6331,00 per Controparte_4
la quota dei canoni scaduti oltre euro 412,00 mensili per quelli a scadere da luglio
2022”.
In punto di diritto parte attrice ha argomentato sulla circostanza che la locazione di cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032
c.c. sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 secondo comma c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., eSIere dal conduttore, nel contraddittorio con il proprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota indivisa;
che la SI.ra CP_4
benché ritualmente diffidata a non incassare ulteriormente le quote di
[...] canone di spettanza dell'attrice ed a rimettere quelle già incassate, pur manifestando tale disponibilità a mezzo missiva del suo procuratore, nulla ha eseguito;
di avere dunque diritto al pagamento da parte della AN convenuta della quota di sua spettanza dei canoni di locazione in questione e specificamente della somma di euro
6331,00, quale importo aggiornato alla mensilità del luglio 2022 e calcolato al netto delle spese sostenute per le imposte gravanti sugli immobili, oltre alla quota dei canoni a scadere in misura di euro 412,00 mensili.
Parte convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2022, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda avanzata da parte attrice ritenendola inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico parte convenuta ha dedotto di essere stata, dopo il decesso della madre, espressamente delegata dai fratelli e dalle sorelle alla gestione dei beni della de cuius caduti in successione e di aver provveduto e di continuare a provvedere al pagamento di tutti gli oneri, imposte e altri costi e spese inerenti la gestione e amministrazione degli stessi con le somme percepite quali canoni di locazione degli appartamenti della de cuius, ammontanti ad euro 57.689,99; che tale gestione le è stata affidata nelle more dell'accettazione dell'eredità da parte dei singoli chiamati e
2 nella speranza di poter procedere bonariamente ad una divisione ereditaria;
di aver ripetutamente invitato i chiamati a procedere all'accettazione dell'eredità, manifestando la volontà di rendicontare sulle somme incassate e sulle spese sostenute, onde procedere successivamente alla divisione ereditaria;
che l'attrice non ha manifestato alcuna volontà di accettare l'eredità della madre, alla quale sono chiamati i suoi sei figli legittimi;
che l'apertura della successione di per sé non è atto idoneo e sufficiente a far assumere la qualità di erede;
che l'attrice, Parte_1
come chiamata all'eredità giammai può pretendere neanche pro quota
[...] quanto facente parte dall'eredità in quanto la proposta azione di condanna, finalizzata esclusivamente alla restituzione pro quota delle somme incassate dalla SI.ra , risulta illegittima, inammissibile, improponibile nonché Controparte_1
infondata in atto e in diritto ed, in ogni caso, errata nel calcolo matematico;
che inoltre la restituzione delle somme incassate dalla massa ereditaria è subordinata all'approvazione del rendiconto di gestione, a cui la comparente è tenuta nei confronti di tutti i chiamati, dalla data di decesso della madre sino alla data della divisione ereditaria;
che, dunque, in mancanza dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, in mancanza di un giudizio di divisione ereditaria, e in mancanza, altresì, di rendiconto di gestione, la domanda giudiziale proposta dal non può essere accolta e merita di essere rigettata. Parte_1
All'udienza del 5.12.2022 il difensore di parte attrice, nel riportarsi agli atti ha rappresentato che gli eredi hanno accettato tacitamente l'eredità, essendo nel possesso dei beni ereditari, ed ha chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. nonchè la concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc;
il difensore della convenuta, nel riportarsi alla comparsa ed alle eccezioni ivi formulate, ha fatto rilevare che l'azione proposta resta subordinata all'azione di approvazione del rendiconto e che gli eredi risultano essere sei e non cinque, per cui il calcolo di parte attrice è errato;
ha evidenziato che la convenuta ha sempre gestito la cassa comune nell'interesse della massa e si è opposta alla richiesta ex art. 186 bis c.p.c., associandosi invece alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Denegata con ordinanza del 5.12.2022 la concessione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e di alcuni rinvii interlocutori
3 richiesti dalle parti per addivenire a soluzione bonaria della controversia, la causa con ordinanza del 27.02.2024 è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori ed è stata pertanto fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di tale udienza tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ***
In via preliminare il Tribunale rileva che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice avanza domanda di pagamento quo quota dei frutti civili percepiti in via esclusiva dalla convenuta in forza della locazione di alcuni beni immobili siti in SAMO al Viale degli Oleandri nn 20/22, specificamente indicati in atto di citazione e facenti parte dell'asse ereditario della defunta madre,
. Persona_1
In merito a quanto domandato va evidenziato che il coerede che abbia goduto in via esclusiva di beni ereditari è obbligato, in ogni caso, agli effetti dell'art. 723 c.c., sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (cfr. Cass. Civ. n.
2148/2014).
Va sul punto poi immediatamente evidenziata la non condivisibilità dell'eccezione mossa da parte convenuta in merito all'impossibilità di esaminare la domanda di pagamento dei frutti in difetto della presupposta domanda di rendiconto, atteso che risulta pacifico in giurisprudenza che, così come la domanda di rendiconto presuppone necessariamente anche la proposizione implicita di quella di condanna al pagamento dell'eventuale eccedenza risultante dal rendiconto, anche la domanda di pagamento dei frutti goduti dal coerede gestore del bene comune presuppone necessariamente l'implicita domanda di effettuazione del previo rendiconto (cfr. cass. Civ. 30451/2018).
Del pari risulta destituita di fondamento l'eccezione inerente l'inammissibilità dell'azione proposta in via preventiva ed in mancanza del giudizio di divisione ereditaria, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio
4 della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere. Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare (v. Cass., sentt. n. 6358 del 1993, n. 5720 del 1984). Ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorchè l'una e
l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che - tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all'individuazione dei beni caduti in successione o all'identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.) - le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti (cfr. Cass. Civ. 30552/2011).
Inoltre, poiché si tratta di un'iniziativa che non può pregiudicare gli interessi dei coeredi, si esclude, in linea di principio, siano ravvisabili gli estremi del litisconsorzio necessario, salvo specifica dimostrazione in contrario da parte dell'interessato (cfr. Cass. Civ. 21288/2011; Cass. Civ. 2162/1995). Si evidenzia altresì che il Giudice può formarsi il suo convincimento in ordine alle somme dovute anche al di fuori della procedura di rendiconto prevista dagli artt. 263 e seg.
c.p.c. ( Cfr. Cass. Civ. 1509/1997; 115/1979).
Nello specifico poi per quel che riguarda la debenza dei frutti va rammentato quanto chiarito dalla Suprema Corte sul dato che “in primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso
l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento
a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro
5 incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata. Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari - che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente - sicchè in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto. In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2 n.
2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti. Dunque in presenza di mancata richiesta di co- godimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poichè la loro quota non goduta indebitamente” ( cfr Cass civ.
30451/2018).
Orbene, applicando i sopraindicati principi nel caso di specie, si rileva che costituisce circostanza non contestata che i canoni per la locazione dei n. 6 appartamenti siti in SAMO al Viale degli Oleandri nn.20/22, meglio identificati in atti, e facenti parte dell'asse ereditario della defunta , Persona_1 dalla morte di quest'ultima siano stati riscossi e vengano ancora riscossi in via esclusiva dalla convenuta . Controparte_1
Invero. al riguardo va rilevato che l'odierna convenuta non ha mai negato di aver incassato per intero tutti i canoni relativi alle locazioni degli immobili in questione, nella misura indicata in citazione, e pertanto nella complessiva somma mensile di euro 2.060,00 a decorrere dal mese di febbraio 2020 e non ha documentalmente provato, come era suo onere, il dedotto utilizzo di tali somme per il pagamento degli oneri, imposte e/o altri costi e spese inerenti la gestione e amministrazione dei beni oggetto di comunione ereditaria.
Ne discende, il diritto dell'odierna attrice a conseguire in qualità di coerede il pagamento di 1/6 del quantum percepito da a titolo di canoni di Controparte_1
locazione dei beni immobili in questione oggetto della massa ereditaria della
6 defunta Va sul punto chiarito che, con rilievo assorbente di ogni Persona_1
ulteriore valutazione, il Tribunale ritiene che dagli atti processuali risulti provato che abbia accettato tacitamente l'eredità materna ai sensi del Parte_1 disposto di cui all'art. 476 c.c. quantomeno con l'introduzione del presente giudizio
(cfr. Cass. Civ. 16002/2008; Cass. Civ. 13738/2005) e non risulta provato che alcuno degli ulteriori cinque chiamati abbia rinunciato all'eredità della defunta madre.
Orbene, essendo incontestato che parte convenuta per le locazioni degli immobili in questione ha percepito euro 2.060,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2020 ne discende che ad oggi (incluso il mese di aprile 2025) ha percepito l'ammontare complessivo di euro 129.780,00 ( 2.060,00 x 63 mesi).
Pertanto, stante in capo a il diritto alla corresponsione di 1/6 della Parte_1
detta somma e rilevato che alla stessa deve essere sottratta la somma di euro
5.205,00, implicitamente riconosciuta da parte attrice con l'atto di citazione in capo a parte convenuta per il pagamento delle imposte gravanti sugli immobili al luglio
2022 [invero, nell'atto di citazione, parte attrice indica l'importo di euro 57.680,00 quale ammontare complessivo dei canoni percepiti al luglio 2022; nel dividere tale importo per 5 condividenti, chiede, al netto delle imposte sostenute, il pagamento di euro 6331,00; pertanto, per differenza, le imposte sostenute in sua vece da parte della convenuta devono ritenersi ammesse per l'importo di euro 5.205,00 ( euro
57.680.00 : 5 = 11.536,00 - 6.331,00 = 5.205,00)], va Controparte_1
condannata alla corresponsione in favore di a titolo di frutti Parte_1
percepiti per la gestione degli appartamenti in questione la somma di euro
16.425,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo in favore di parte attrice sulla scorta dei valori minimi applicabili nel caso di specie ex art. DM 55/2014 e succ. modif. per le cause di cui allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di frutti civili percepiti per la locazione dei beni immobili
[...]
7 specificamente indicati in atti e facenti parte dell'asse ereditario di Per_1
la somma di euro 16.425,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto
[...] sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna a pagare in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 264,00 per spese vive e complessivi euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e spese generali nella misura di legge;
c) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, il 5.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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