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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 447/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 447 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
-RECLAMANTE-
E
P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Bardaro e dall'Avv. Luca Bardaro
- RECLAMATA-
La causa, già trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo in seguito ad istanza in tal senso della reclamante dell'8.07.2024 per sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla decisione, è stata riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024 dopo il deposito telematico di note difensive scritte sostitutive della comparizione in udienza.
FATTO E MOTIVI
Con atto depositato in data 6.08.2021 l' di Parte_1
ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Brindisi n. 19/2021 del Pt_1
20.7.2021 di omologa di concordato preventivo chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del piano di concordato per omesso computo di sanzioni ed interessi;
dichiararsi l'inammissibilità del piano di concordato per omesso deposito della documentazione;
ammettere il predetto concordato solo nell'ipotesi di pagamento integrale dei debiti tributari, pari ad € 946.346,40, rigettando altresì l'istanza di compensazione con debiti futuri. Con rifusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.10.2021 si è costituita
[...]
chiedendo dichiararsi inammissibile il Controparte_1
reclamo per violazione dell'art. 3 comma 1 bis legge 159/2020 e carenza di legittimazione attiva della reclamante;
per difetto/carenza di interesse ad agire dell'
[...]
dichiararsi il reclamo infondato in fatto ed in Controparte_2
diritto; in subordine dichiarare la cessazione della materia del contendere tenuto conto che il piano ha previsto il pagamento integrale dei debiti tributari, quantificati in € 946.346,40
e. per l'effetto, condannare dell' in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.10.2021, la causa è stata rimessa sul ruolo in seguito ad istanza in tal senso della reclamante che ha prospettato la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla decisione ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024 dopo il deposito telematico di note difensive scritte sostitutive della comparizione in udienza.
Con l'atto cui ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo l' ha Parte_1
esposto che con la depositata nota prot. 41024 dell'8 aprile 2024, il dr. CP_3
, commissario giudiziale del concordato preventivo proposto dalla società
[...]
e omologato dal Tribunale di Brindisi il 16 luglio Controparte_1
2021, ha trasmesso la relazione periodica sull'andamento della procedura, evidenziando che previa autorizzazione del Tribunale di Brindisi, ha aderito alla procedura CP_1
di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 197/2022 e che questa questa circostanza ha consentito alla procedura di «saldare il debito complessivo (imposte, sanzioni e interessi) nei confronti dell
[...]
e che, da un importo residuo al 6/03/2023 di €. 1.079.220,83 (l'originario debito di € Parte_1
946.346,60 con aggiunta di ulteriori interessi,), si è passati a pagare per effetto della rottamazione €
669.970,74...». Ha altresì esposto che, con nota prot. 44133 del 15 aprile 2024, successivamente integrata con l'ulteriore nota prot. 51341 del 2 maggio 2024, essa
[...]
ha chiesto ad informazioni in merito Parte_1 Controparte_4
alla regolarità della procedura di definizione agevolata a cui la società ha CP_1
aderito ed in merito alla integrale corresponsione degli importi dovuti per siffatta definizione, ricevendo da - con nota prot. 60577 del Controparte_5
24 maggio 2024 - l'elenco di sintesi delle cartelle di pagamento/avvisi non pagati o pagati parzialmente dalla società alla data del 21 maggio 2024 attestante che non risultano più in essere residue cartelle di pagamento per debiti di natura erariale, in quanto le uniche due cartelle ancora da saldare riguardano ruoli emessi da altri enti ed ha, pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese fra le parti. Con note sostitutive della comparizione all'udienza del 19.09.2024, la società reclamata, non opponendosi alla richiesta di controparte di veder dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha però chiesto l'accertamento della soccombenza virtuale dell' chiedendone la condanna al pagamento delle spese e Parte_1
competenze professionali di lite. In particolare, ha dedotto:
“che invero, come già esposto nei precedenti scritti difensivi, il reclamo era infondato anche in ordine alla nota di credito € 186.510,88 e comunque anche su tale quaestio si è verificata la cessazione della materia del contendere;
-che, in effetti, il concordato FSE pendente innanzi al Tribunale di Bari ha adempiuto al piano, corrispondendo le somme previste e, per l'effetto, il commissario giudiziale della ha dichiarato
«che il credito non esigibile della ei confronti del Concordato ferrovie del Sud-Est ammonta a CP_1
€ 847.776,72. La nota di credito IVA scaturente da suddetto credito inesigibile ammonta a €
186.510,88., pur precisando che fino alla chiusura della procedura di concordato non era possibile ottenere la nota di credito in quanto il concordato on rientra nelle previsioni dell' l'articolo 18 del DL CP_1
25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, che ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 con riferimento al momento dal quale è possibile emettere la nota di credito nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale» (doc. all. n. 1); -che pertanto
i motivi di reclamo erano totalmente infondati anche a prescindere dalla cessazione della materia del contendere”.
Sulla base di quanto fin qui esposto, preso atto della concorde richiesta delle parti di veder dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse e ritenuta fondata, sulla base degli sviluppi della vicenda e degli argomenti offerti dalla reclamata - che si ritengono convincenti - la prospettazione di una soccombenza virtuale della Agenzia reclamante, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
- ritenuta la soccombenza virtuale della reclamante Parte_1 [...]
la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 nella presente fase di reclamo da che liquida, Controparte_1
in favore degli avvocati antistatari, in complessivi € 5.500,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 10.04.2025
Il consigliere est. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 447 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
-RECLAMANTE-
E
P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Bardaro e dall'Avv. Luca Bardaro
- RECLAMATA-
La causa, già trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo in seguito ad istanza in tal senso della reclamante dell'8.07.2024 per sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla decisione, è stata riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024 dopo il deposito telematico di note difensive scritte sostitutive della comparizione in udienza.
FATTO E MOTIVI
Con atto depositato in data 6.08.2021 l' di Parte_1
ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Brindisi n. 19/2021 del Pt_1
20.7.2021 di omologa di concordato preventivo chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del piano di concordato per omesso computo di sanzioni ed interessi;
dichiararsi l'inammissibilità del piano di concordato per omesso deposito della documentazione;
ammettere il predetto concordato solo nell'ipotesi di pagamento integrale dei debiti tributari, pari ad € 946.346,40, rigettando altresì l'istanza di compensazione con debiti futuri. Con rifusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.10.2021 si è costituita
[...]
chiedendo dichiararsi inammissibile il Controparte_1
reclamo per violazione dell'art. 3 comma 1 bis legge 159/2020 e carenza di legittimazione attiva della reclamante;
per difetto/carenza di interesse ad agire dell'
[...]
dichiararsi il reclamo infondato in fatto ed in Controparte_2
diritto; in subordine dichiarare la cessazione della materia del contendere tenuto conto che il piano ha previsto il pagamento integrale dei debiti tributari, quantificati in € 946.346,40
e. per l'effetto, condannare dell' in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.10.2021, la causa è stata rimessa sul ruolo in seguito ad istanza in tal senso della reclamante che ha prospettato la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla decisione ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024 dopo il deposito telematico di note difensive scritte sostitutive della comparizione in udienza.
Con l'atto cui ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo l' ha Parte_1
esposto che con la depositata nota prot. 41024 dell'8 aprile 2024, il dr. CP_3
, commissario giudiziale del concordato preventivo proposto dalla società
[...]
e omologato dal Tribunale di Brindisi il 16 luglio Controparte_1
2021, ha trasmesso la relazione periodica sull'andamento della procedura, evidenziando che previa autorizzazione del Tribunale di Brindisi, ha aderito alla procedura CP_1
di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 197/2022 e che questa questa circostanza ha consentito alla procedura di «saldare il debito complessivo (imposte, sanzioni e interessi) nei confronti dell
[...]
e che, da un importo residuo al 6/03/2023 di €. 1.079.220,83 (l'originario debito di € Parte_1
946.346,60 con aggiunta di ulteriori interessi,), si è passati a pagare per effetto della rottamazione €
669.970,74...». Ha altresì esposto che, con nota prot. 44133 del 15 aprile 2024, successivamente integrata con l'ulteriore nota prot. 51341 del 2 maggio 2024, essa
[...]
ha chiesto ad informazioni in merito Parte_1 Controparte_4
alla regolarità della procedura di definizione agevolata a cui la società ha CP_1
aderito ed in merito alla integrale corresponsione degli importi dovuti per siffatta definizione, ricevendo da - con nota prot. 60577 del Controparte_5
24 maggio 2024 - l'elenco di sintesi delle cartelle di pagamento/avvisi non pagati o pagati parzialmente dalla società alla data del 21 maggio 2024 attestante che non risultano più in essere residue cartelle di pagamento per debiti di natura erariale, in quanto le uniche due cartelle ancora da saldare riguardano ruoli emessi da altri enti ed ha, pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese fra le parti. Con note sostitutive della comparizione all'udienza del 19.09.2024, la società reclamata, non opponendosi alla richiesta di controparte di veder dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha però chiesto l'accertamento della soccombenza virtuale dell' chiedendone la condanna al pagamento delle spese e Parte_1
competenze professionali di lite. In particolare, ha dedotto:
“che invero, come già esposto nei precedenti scritti difensivi, il reclamo era infondato anche in ordine alla nota di credito € 186.510,88 e comunque anche su tale quaestio si è verificata la cessazione della materia del contendere;
-che, in effetti, il concordato FSE pendente innanzi al Tribunale di Bari ha adempiuto al piano, corrispondendo le somme previste e, per l'effetto, il commissario giudiziale della ha dichiarato
«che il credito non esigibile della ei confronti del Concordato ferrovie del Sud-Est ammonta a CP_1
€ 847.776,72. La nota di credito IVA scaturente da suddetto credito inesigibile ammonta a €
186.510,88., pur precisando che fino alla chiusura della procedura di concordato non era possibile ottenere la nota di credito in quanto il concordato on rientra nelle previsioni dell' l'articolo 18 del DL CP_1
25.5.2021 n. 73, c.d. DL "Sostegni-bis" (conv. L. 23.7.2021 n. 106), in vigore dal 26.5.2021, che ha modificato l'art. 26 del DPR 633/72 con riferimento al momento dal quale è possibile emettere la nota di credito nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale» (doc. all. n. 1); -che pertanto
i motivi di reclamo erano totalmente infondati anche a prescindere dalla cessazione della materia del contendere”.
Sulla base di quanto fin qui esposto, preso atto della concorde richiesta delle parti di veder dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse e ritenuta fondata, sulla base degli sviluppi della vicenda e degli argomenti offerti dalla reclamata - che si ritengono convincenti - la prospettazione di una soccombenza virtuale della Agenzia reclamante, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
- ritenuta la soccombenza virtuale della reclamante Parte_1 [...]
la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 nella presente fase di reclamo da che liquida, Controparte_1
in favore degli avvocati antistatari, in complessivi € 5.500,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 10.04.2025
Il consigliere est. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele