TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1545/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale”
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Parte_1 Controparte_1
Della Corte, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Villa di Briano, alla via Roma n. 52
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 15.4.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Lusciano, il 19.9.2013) e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 4.6.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, se esistente.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi (nato ad [...], il Parte_1
14.4.1985) e (nata a [...], l'[...]); Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano (atto n. 44, P. II, S. A, anno 2013) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1545/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale”
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Parte_1 Controparte_1
Della Corte, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Villa di Briano, alla via Roma n. 52
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 15.4.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Lusciano, il 19.9.2013) e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 4.6.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, se esistente.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi (nato ad [...], il Parte_1
14.4.1985) e (nata a [...], l'[...]); Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano (atto n. 44, P. II, S. A, anno 2013) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro