Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1364 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, cod. fisc. ( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, via Rochester 2, presso lo studio dell'Avv. Valeria D'Anca, che la rappresentata e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
, P.I. , in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento, Viale della Vittoria 145,
presso il sottoscritto Avv. Antonio Provenzani, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorsole il
[...]
04.03.2019.
A tal fine esponeva che il giorno dell'incidente, percorreva a piedi il marciapiede di via dei Tigli del
Comune di , quando, a causa delle sconnessioni presenti sullo stesso rovinava a terra CP_1
riportando lesioni.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta Nel merito: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente proprietario della strada, , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2051c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c.., condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno attore. Segnatamente del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni subite nell'importo espressamente quantificato, a mezzo dell'elaborato che qui si allega (cfr. all. n. 12), in
€9.372,70, comprensivo delle spese mediche documentate;
ovvero degli importi diversi minori o
maggiori che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per
legge nei limiti di competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Il si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto Controparte_3
dell'atto di citazione. Rilevava il difetto dei presupposti dell'insidia, ovvero l'imprevedibilità e la non visibilità dell'insidia, evidenziando come il comportamento colposo dell'attrice avesse spezzato il nesso causale o avesse, comunque, concorso a causare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Quindi, chiedeva accogliersi le seguenti domande: “PIACCIA AL TRIBUNALE in composizione monocratica disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:1) rigettare le domande dell'attrice perché del
tutto infondate in fatto ed in diritto;
2) subordinatamente, riconoscere il concorso prevalente, ovvero equivalente, di colpa della stessa nella causazione dell'evento dannoso per cui è processo e, per
l'effetto, determinare l'entità dei danni risarcibili avuto riguardo alla effettuanda graduazione delle colpe;
3) condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi difensivi del giudizio.-”
Durante l'istruttoria si svolgeva la prova testimoniale e veniva espletata la CTU.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. In primo luogo occorre rilevare che, secondo condivisibile giurisprudenza di merito, la domanda di risarcimento del danno subito dal pedone in conseguenza di una caduta determinata da un dissesto presente sul marciapiede, sul rilievo della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente proprietario della rete viaria, non può trovare accoglimento ove non risulti dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento lesivo occorso all'utente. Questi,
in particolare, è tenuto a provare la oggettiva pericolosità della strada teatro del sinistro, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere, invero, condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può
ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Invero, “ nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla
sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o
simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo
di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre
dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” (Cass. n. 2660/2013);
Orbene, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato,
sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Va, inoltre, rilevato che la prova del nesso di causalità presuppone la dimostrazione della dinamica del sinistro da parte del danneggiato.
Ciò in conformità alle affermazioni della Suprema Corte secondo cui la mancanza di prova del nesso causale si riferisce alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità della caduta alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell'evento al caso fortuito o al fatto del terzo (Cass. ord. n.
12418/2020 non massimata); la Suprema Corte sul punto ha affermato che “la mancanza di prova
del nesso causale si riferisce alla dimostrazione della dinamica e alla riferibilità dell'evento alle caratteristiche della cosa, e non alla riferibilità dell'evento al caso fortuito o al fatto del terzo o - come nel caso di specie – a quello del danneggiato. “
Anche l'applicazione dell'art. 2043 c.c. presuppone la presenza e la dimostrazione di “insidie” o
“trabocchetti”.
E'' stato a lungo evidenziato che tale situazione ricorre quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità
subiettiva del pericolo stesso (Cass. n.10132/04). Secondo questa ricostruzione, l'onere probatorio della situazione di pericolo occulto, in quanto elemento costitutivo dell'atto illecito ex art. 2043 c.c.
grava sul danneggiato (Cass. n.10654/04).
Passando al merito deve rilevarsi, in applicazione dei principi sopra evidenziati, che l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra le condizioni del marciapiede e dei luoghi del sinistro
(elemento necessario sia ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. che ai fini dell'art. 2043 c.c.) e l'evento occorso. Ciò in quanto non ha provato l'oggettiva pericolosità del marciapiede e dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro.
Va rilevato, infatti, che l'istruttoria espletata non consente di ritenere provata l'esistenza qualsivoglia pericolo nel marciapiedi percorso dall'attrice.
La deposizione del teste , assunta all'udienza del 10.02.23, non risulta di Testimone_1
supporto alla tesi attorea, infatti, detto teste ha dichiarato di aver soccorso l'attrice: “ricordo che nell'occorso è stato come se la signora avesse inciampato, l'ho vista rovinare a terra. E' caduta in avanti.” Tuttavia, lo stesso in ordine ai motivi della caduta ha riferito: “nulla posso dire in ordine alle cause dell'inciampo perché è passato troppo tempo e confermo che null'altro posso dire.” Ed ancora “nulla posso dire, perché non era mia compito verificare le cause del sinistro.” Inoltre, in ordine allo stato del marciapiede in questione ha dichiarato “non ricordo lo stato del marciapiede in questione, così come visibile nella foto che mi viene esibita.” E “dalle fotografie esibitemi non posso
dure se si tratta di via dei Tigli.”
Emerge, inoltre dagli atti che il sinistro si verificava di mattina, quindi in condizioni di visibilità tali da escludere l'elemento oggettivo della non visibilità e quello soggettivo dell'imprevedibilità e inevitabilità, che caratterizzano l'insidia o il trabocchetto esaminati dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto va esclusa anche l'applicazione dell'art. 2043 c.c.
Attesa la mancanza di presupposti per riconoscere l'an debeatur, si devono ritenere assorbite le questioni sul quantum debatur.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea non può essere accolta.
Per quanto concerne le spese processuali si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, stante la peculiarità del caso concreto. E ciò, anche alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale, che, con la Sentenza n. 77 del 19.04.2018 ha ampliato, infatti, il novero delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. per la peculiarità del caso concreto;
pertanto, i casi di compensazione delle spese non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità rispetto alla questione trattata o mutamento della Giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del Dl N. 132/14.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- rigetta la domanda avanzata da Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, interamente a carico di parte attrice.
Caltanissetta, lì 18 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì