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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
4300/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Parte_1 C.F._1
Genchi
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Controparte_1 C.F._2
Genchi
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 05.08.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 20.10.2001 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1270, parte II, serie A, anno 2001; dalla loro unione nasceva il figlio , in Putignano il 10.09.2011; Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario Controparte_1 in data 20.10.2001 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1270, parte II, serie A, anno 2001 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 05.08.2024 iscritto al n. r.g. vg 4300/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18.03.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo