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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/10/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SARA DILETTI per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELO COMEGNA per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MIGUEL CORAGGIO per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio la e il Sig. al fine di sentire Controparte_2 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - dichiarare definitivamente risolto il contratto tra le parti in causa stipulato in data 26.4.2022 per lavori di ristrutturazione extra superbonus 110% per inadempimento della ditta appaltatrice;
-
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dichiarare il sig. amministratore di fatto della - accertare e CP_1 Controparte_2 dichiarare l'inadempimento contrattuale della per non aver svolto i lavori di Controparte_2 cui al contratto e per l'importo pattuito di €. 40.073,78, integralmente versati;
- per l'effetto, condannare la società , in solido con il sig. quale amministratore di fatto Controparte_2 CP_1 della società, alla restituzione della somma di €. 40.073,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni per immobilizzazione delle somme, da valutarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese”. Le conclusioni sono state confermate con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., nella quale la domanda è stata integrata con la richiesta di condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando la domanda Controparte_2
e spiegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Rigettare le domande formulate dal Sig. in quanto infondate, in fatto e Parte_1 in diritto, per i motivi di cui in narrativa”.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda e spiegando CP_1 le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: - Rigettare le domande formulate dal Sig. in quanto Parte_1 infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e comunque per la carenza di legittimazione passiva del Sig. . CP_1
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, a seguito del deposito degli ultimi scritti difensivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
La parte attrice assume di avere sottoscritto il 26/04/2022 con la Controparte_2 due contratti per la esecuzione di lavori nel suo immobile in Colle di Tora, località
[...]
Villaggio dei Giornalisti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la ristrutturazione (definiti
“extra superbonus 110%”), a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 40.073,78 comprensivi di IVA al 10%, e lavori rientranti nel “Superbonus 110%”. Prosegue l'attore sostenendo che le parti avrebbero concordato la preventiva esecuzione dei lavori rientranti nel superbonus 110% rispetto a quelli di ristrutturazione, per i quali era stato pagato interamente il corrispettivo al momento della sottoscrizione dei contratti, e deducendo l'inadempimento dell'impresa al contratto relativo ai lavori rientranti nel superbonus, iniziati il 02/05/2022 e che sarebbero dovuti terminare il 13/09/2022. L'attore deduce
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che l'impresa avrebbe abbandonato il cantiere il 29/06/2022 e che, avendo egli la necessità che i lavori terminassero entro il 30/09/2022, scadenza fissata dalla legge per potere usufruire del superbonus 110%, avrebbe comunicato la risoluzione del contratto al fine di potersi rivolgere ad altra impresa per la ultimazione dei lavori entro il termine di legge.
L'attore chiede quindi la restituzione della somma di euro 40.073,78, pagata per i lavori di ristrutturazione mai eseguiti dall'impresa, oltre al risarcimento dei danni ulteriori, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, con sentenza di condanna anche nei confronti del convenuto sostenendo che quest'ultimo CP_1 era l'amministratore di fatto dell'impresa appaltatrice.
L'impresa convenuta, nella sua comparsa di costituzione, ha confermato che il
26/04/2022 le parti avevano sottoscritto due contratti, precisamente uno per lavori di efficientamento con accesso al Superbonus 110%, e l'altro per lavori di ristrutturazione
“extra Superbonus”. Ha dedotto che il contratto di appalto prevedeva la realizzazione di opere per un prezzo totale di euro 133.579,28, ed il termine per la loro esecuzione di novanta giorni dalla data di inizio, data prevista per il “2 maggio 2023” (da intendersi, evidentemente, come 02/05/2024), mentre per i lavori di ristrutturazione per l'importo di euro 40.073,78, comprensivi di IVA, era stata prevista la realizzazione “nel medesimo predetto periodo”. La convenuta ha poi però confermato che le parti avevano concordato di eseguire prima i lavori oggetto del contratto di appalto “Superbonus”, per la cui consegna era stato concordato il termine del 02/08/2022, ed avevano rinviato l'inizio dei lavori di ristrutturazione;
ha sostenuto che l'attore avrebbe esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 1671 c.c. ed ha negato che l'impresa fosse stata inadempiente al contratto.
Il convenuto nella sua comparsa di costituzione, ha contestato la sua CP_3 posizione di amministratore di fatto della società, sostenendo che i contratti erano stati sottoscritti dal legale rappresentante della e che il ruolo che egli aveva Controparte_2 rivestito nella società e nella vicenda in esame era stato puramente esecutivo ed accessorio.
La domanda nei confronti della è parzialmente fondata. Controparte_2
L'attore ha dedotto l'inadempimento dell'impresa al contratto relativo Controparte_2 alla esecuzione dei lavori di efficientamento rientranti nel “Superbonus 110%”, e ha chiesto la restituzione della somma di euro 40.073,78, pagata per gli ulteriori lavori di ristrutturazione, per la cui esecuzione era stata concordata la posticipazione rispetto a
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quella dei lavori di efficientamento energetico, in conseguenza della risoluzione di entrambi i contratti per l'inadempimento della società appaltatrice.
Come è noto, la parte che agisce in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso, e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, alla quale si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità).
La parte attrice non ha depositato in atti il contratto per i lavori di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus 110%, del quale assume l'inadempimento, mentre la convenuta impresa, che pure ha confermato la sottoscrizione dei due contratti, ha dedotto che il termine per la esecuzione dei lavori di efficientamento energetico (Superbonus
110%) sarebbe scaduto il 02/08/2022.
La parte attrice ha invece depositato il contratto di appalto del 26/04/2022, sottoscritto da lui stesso e dall'impresa tramite il legale rappresentante OR Tiberiu MS, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione per il complessivo importo di euro 40.073,78 (cfr. doc. 2 parte attrice), comprensivo di IVA al 10%. Come sopra detto, il contratto risulta essere stato sottoscritto il 26/04/2022 dall'impresa appaltatrice per mezzo del Sig. OR
Tiberiu MS, indicato quale rappresentante legale della società.
Peraltro, dalle risultanze del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, in atti, il Sig. OR Tiberiu MS risulta anche essere stato poi nominato, precisamente il
16/05/2022, e quindi al momento della costituzione del Consiglio di amministrazione, quale componente dello stesso, unitamente al Sig. (nominato anch'egli il Persona_1
16/05/2022) ed alla Sig.ra (nominata il 27/12/2022). Persona_2
Sono in atti anche la fattura del 27/04/2022 e la contabile del 28/04/2022 relativa al pagamento dell'intera somma pattuita per i lavori di ristrutturazione (pagamento peraltro pacifico).
Dal “verbale di inizio lavori” del 16/06/2022, sottoscritto dal proprietario odierno attore, dal
D.L. e dal Sig. (presente in cantiere in rappresentanza dell'impresa CP_1 appaltatrice) emerge che le parti avevano raggiunto un accordo, del quale hanno appunto
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dato atto nel verbale, sulla proroga fino al 13/09/2022 del termine per la ultimazione dei lavori rientranti nel superbonus 110%.
È in atti anche la relazione del Direttore dei Lavori Ing. del 20/07/2022, Controparte_4 nella quale quest'ultimo ha dichiarato che, preso atto dello stato di avanzamento dei lavori
(iniziati il 02/05/2022 con le demolizioni e il 16/06/2022 “per tutte le altre attività previste dal progetto”) alla data del sopralluogo del 15/07/2022, e ritenendo che l'impresa avesse abbandonato il cantiere il 29/06/2022, “si considera assolutamente impossibile che l'impresa possa garantire il rispetto delle tassative scadenze previste dal Superbonus 110% assicurare la conclusione delle opere entro i termini contrattuali”.
Sono anche state depositate la copia della comunicazione e-mail del 23/06/2022 e del
25/06/222 con le quali l'attore ha contestato all'impresa il ritardo nella esecuzione dei lavori, e la e-mail del 06/07/2022, con la quale il D.L. ha contestato all'impresa l'abbandono del cantiere, nonché la missiva datata 22/07/2022, con la quale sarebbe stata comunicata, per conto dell'attore, la risoluzione dei due contratti ai sensi dell'art. 1453 c.c. per l'inadempimento della società appaltatrice e per il mancato rispetto del termine pattuito per la consegna, definito “essenziale” per il contratto relativo ai lavori di efficientamento energetico. Pur in mancanza della prova documentale dell'invio della stessa, la sua ricezione è circostanza pacifica, in assenza di contestazione e considerata la sua produzione anche da parte della società convenuta.
Non è invece in atti la convocazione per il 15/07/2022 che il D.L. avrebbe inviato all'impresa appaltatrice al fine di verificare in contraddittorio lo stato di avanzamento dei lavori, bensì una e-mail del 11/07/2022 inviata dal D.L. all'attore in cui la stessa è stata trascritta, asserendo che sarebbe stata inviata a mezzo PEC all'impresa.
Posto quanto sopra, la parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto inerente i lavori di ristrutturazione, per i quali è stato interamente pagato il corrispettivo, deducendo l'inadempimento di altro contratto, e cioè del contratto inerente i lavori rientranti nel “Superbonus 110%”. Le doglianze oggetto dell'atto di citazione investono infatti tali lavori, anche considerato che è pacifico che la esecuzione di quelli di ristrutturazione era stata concordemente posticipata dalle parti rispetto ai primi.
Posto che la domanda è diretta alla risoluzione del contratto per i lavori di ristrutturazione e non di efficientamento energetico, e che quindi il dedotto inadempimento agli obblighi relativi al diverso contratto relativo ai lavori rientranti nel “Superbonus 110%”sarebbe
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irrilevante ai fini della declaratoria di risoluzione, in mancanza del contratto del quale si assume l'inadempimento, e cioè quello relativo ai lavori di efficientamento energetico rientranti nel “Superbonus 110%”, non è stata dimostrata la fonte negoziale del diritto che si assume essere stato leso. Infatti, pur se esso è stato pacificamente concluso, non è possibile accertare lo specifico oggetto del contratto e gli specifici obblighi della impresa appaltatrice - con i conseguenti diritti del committente - in relazione ai quali è stato dedotto l'inadempimento.
Quanto al contratto prodotto in atti, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile (“extra Superbonus”), non può sussistere un inadempimento dell'impresa agli obblighi assunti, considerato che è pacifico che le parti ne hanno concordato la esecuzione in un momento successivo al termine dei lavori oggetto del contratto per l'efficientamento energetico (“Superbonus 110%”), e che quindi alla data del 22/07/2022 (della declaratoria di risoluzione) il termine per la loro esecuzione ancora non era ancora iniziato a decorrere.
Infatti, l'attore nell'atto di citazione assume che le parti avevano concordato la esecuzione dei lavori di ristrutturazione successivamente alla ultimazione di quelli di efficientamento energetico, per la cui consegna il termine era stato prorogato al 13/09/2022, peraltro in contrasto con quanto dedotto dalla stessa parte nella comparsa conclusionale, in cui afferma che il termine ultimo per la esecuzione dei lavori oggetto di entrambe i contratti sarebbe stato fissato per il 02/08/2022.
Gli atti e i documenti depositati confermano quanto dedotto nell'atto di citazione, e cioè che le parti avevano concordato che la esecuzione dei lavori di ristrutturazione avvenisse successivamente alla ultimazione di quelli di efficientamento energetico, per la cui consegna il termine era stato prorogato al 13/09/2022.
Pertanto, non può ritenersi l'inadempimento della parte convenuta al contratto di ristrutturazione, considerato che la missiva del 22/07/2022, con la quale l'attore ha comunicato la risoluzione dei due contratti, è antecedente al termine iniziale pattuito per la esecuzione degli stessi.
È però indubbio che con la suddetta missiva del 22/07/2022 l'attore abbia chiaramente manifestato la sua volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale. Deve quindi ritenersi che il vincolo contrattuale sia in realtà stato sciolto per il recesso del committente, che si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1671 c.c.
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Posto quanto sopra, l'attore ha interamente pagato le lavorazioni oggetto del contratto di ristrutturazione, con bonifico del 28/04/2022 in favore della la Controparte_5 quale ha regolarmente emesso fattura. Ciò risulta documentalmente ed è circostanza pacifica.
Altrettanto pacifico è che detti lavori non sono stati realizzati né potranno essere realizzati dall'impresa appaltatrice, essendo il contratto ormai sciolto.
L'attore ha quindi diritto alla restituzione della somma pagata di euro 40.073,78. L'obbligo restitutorio non è conseguente alla risoluzione per inadempimento del contratto, imputabile all'impresa, bensì al venire meno del vincolo contrattuale in virtù del recesso esercitato dal committente ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza che siano iniziati i lavori di ristrutturazione, né siano state sostenute dall'impresa spese per la loro esecuzione.
Sulla somma dovuta decorrono gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dall'avvenuto pagamento alla introduzione del presente giudizio e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla introduzione della domanda al saldo.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno “per immobilizzazione delle somme”, in assenza di una responsabilità per inadempimento dell'impresa.
Quanto alla posizione del convenuto l'attore sostiene che lo stesso sarebbe CP_1 responsabile “per condotte dolose” che gli avrebbero causato danni, per avere assunto la posizione di amministratore di fatto della società, sostenendo che la condotta del convenuto evidenzia un modus operandi doloso che, dapprima ingenera il convincimento che CP_1 il sig. sia il reale amministratore della società …per poi ottenere somme di denaro … non CP_1 adempiendo alla corrispettiva prestazione e scomparendo dal cantiere, rendendosi irreperibile”.
L'attore assume la riconducibilità della responsabilità del convenuto “nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. poiché, letto in combinato disposto con gli articoli
2392 ss. c.c., statuisce che non vi è esenzione da oneri e responsabilità dell'attività amministrativa nonostante una posizione di mero fatto” e, nelle conclusioni dell'atto di citazione, chiede di accertare l'inadempimento contrattuale della società e, conseguentemente, di condannare la società in solido con il convenuto , quale Controparte_2 CP_1 amministratore di fatto, alla restituzione della somma di euro 40.073,78, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento del danno ulteriore.
La domanda è infondata.
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Quanto alla responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 2518 c.c., nelle società cooperative risponde delle obbligazioni sociali solo la società con il suo patrimonio e che, ai sensi dell'art. 2519 c.c., alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. Pertanto, dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali e degli eventuali danni conseguenti risponde esclusivamente la società e non anche il suo amministratore, legale o di fatto che sia.
La domanda nei confronti del convenuto non può essere intesa come CP_1 domanda restitutoria, considerato che lo stesso attore ha provato documentalmente che il pagamento è stato eseguito nei confronti dell'impresa, la quale ha emesso regolare fattura.
Quanto alla presunta responsabilità extracontrattuale, che sarebbe riconducibile all'art. 2395 c.c., tale norma sancisce la responsabilità degli amministratori delle società per azioni
(e quindi anche delle società cooperative, in virtù del richiamo di cui all'art. 2519 c.c.) nei confronti dei terzi per i danni causati loro da condotte colposamente o dolosamente poste in violazione dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, ed è quindi ipotesi del tutto estranea al caso di specie.
Peraltro, appare opportuno precisare che la posizione di amministratore di fatto all'interno di una società si desume dallo svolgimento di attività gestionale da parte del presunto amministratore, e quindi di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, e che nel presente giudizio ciò non è emerso né dai documenti depositati, né dalla prova testimoniale espletata.
In particolare, il contratto inerente ai lavori di ristrutturazione (quindi quelli mai eseguiti)
è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, ed anche le e-mail di contestazione delle presunte inadempienze dell'impresa inviate dall'attore sono state indirizzate alla società, mentre il Sig. ha sottoscritto nel cantiere, in CP_1 rappresentanza dell'impresa, esclusivamente il verbale di inizio dei lavori “Superbonus
110%” il 16/06/2022.
Il Direttore dei Lavori, Ing. , escusso come testimone, si è limitato a Controparte_4 confermare che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra si era sempre rapportato solo ed esclusivamente con il sig. , e che il suo interlocutore per ogni questione CP_1 connessa con i suddetti lavori fosse esclusivamente il Sig. precisando anche CP_1 di averlo visto una sola volta nel cantiere e di non essere certo che si trattasse del cantiere oggetto del presente giudizio. Il teste , operaio che aveva prestato la sua Testimone_1
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attività lavorativa nell'immobile dell'attore, alle dipendenze della società Controparte_6
(la cui attendibilità è, peraltro, quantomeno dubbia, considerato che l'attore nel suo atto introduttivo ha dichiarato che il suddetto teste “è impegnato giudizialmente, sia civilmente che penalmente, per la tutela dei propri diritti lesi dalle condotte del sig. e della CP_1 CP_2 [...]
) ha confermato che era stato ad avere avuto i rapporti con CP_2 CP_1
l'attore e con i fornitori, e a dare direttive per la esecuzione dei lavori nel cantiere.
Anche a ritenere provata la circostanza che il Sig. abbia gestito in via CP_1 esclusiva la esecuzione del contratto di appalto inerente i lavori “Superbonus 110%”
(peraltro non depositato in atti) che la società ha concluso con l'attore, Controparte_6 ciò non comporta per sé solo che egli fosse in realtà l'amministratore di fatto della società.
Per tutto quanto sopra, la domanda di condanna dei convenuti per lite temeraria non può che essere respinta.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda nei confronti della
[...]
le spese di lite tra l'attore e la devono essere CP_2 Controparte_2 compensate per il 50%, mentre per il restante 50% seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese di lite tra l'attore ed il convenuto seguono la soccombenza, ai sensi CP_1 dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, la deve essere condannata a rifondere alla parte Controparte_2 attrice il 50% delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, mentre l'attore deve rifondere le spese di lite in favore del convenuto anch'esse liquidate in dispositivo in base ai parametri medi del CP_1
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Condanna la al pagamento in favore dell'attore della somma Controparte_2 di euro 40.073,78, maggiorata degli interessi come specificato nella parte motiva.
Respinge per il resto la domanda.
Condanna la a rifondere alla parte attrice il 50% delle spese Controparte_2 del presente giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi (già ridotti al 50%) e in euro 280,00 per esborsi (già ridotti al 50%), oltre a spese generali e oneri di legge.
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Compensa per il restante 50% le spese di lite tra l'attore e la convenuta Controparte_2
[...]
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 13/10/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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