Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6302 /2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6302 / 2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190, c.p.c.
TRA
cf: , elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
TRENTO 27 71100 FOGGIA presso lo studio dell'Avv. DI MATTEO
NICOLA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: elett.te Controparte_1 C.F._3
dom.to alla Corso Giannone, 18 null 71010 Rignano Garganico, presso lo studio dell'Avv. SAPONIERE VALERIO, c.f.: , dal C.F._4
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di testamento e petitio hereditatis.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione notificato il 20.10.2021, l'attrice ha convenuto in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 negativo dell'autenticità del testamento olografo datato 20 gennaio 2020 relativo alla de cuius con disposizioni a favore del nipote, SO
, pubblicato il 10.05.2021 ad opera del Notaio Controparte_1
L'attrice ha inoltre chiesto che venisse accertata e dichiarata la sua Per_2
qualità di erede universale della alla luce del precedente SO
testamento pubblico, sollecitando altresì la declaratoria di indegnità a succedere del convenuto ex art. 463 n. 6 c.c. e conseguente condanna dello stesso alla restituzione dei beni mobili ed immobili facente parte dell'asse ereditario della oltre alla condanna al pagamento delle SO
spese di lite.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando la domanda in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
La presente causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU grafologica e con il rigetto delle altre prove in quanto superflue ai fini della decisione. Preliminarmente preme infatti ribadire come le prove orali articolate su valutazioni relative allo stato della de cuius non siano demandabili ai testi su temi come quelli oggetto di indagine. Inoltre, va precisato come non possa disporsi l'acquisizione d'ufficio di prove il cui onere di produzione grava sulla parte in virtù del principio dell'onere della prova ex art 2967 cc. Tra l'altro, in assenza di prova in ordine ad un formale diniego conseguente ad una richiesta formulata dalla parte attrice al terzo, si tratta di documenti la cui acquisizione non può entrare nel processo né con
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ordine giudiziale né su mera richiesta di una delle parti al CTU, il quale deve, invece, provvedere a svolgere l'incarico sulla base della documentazione ritualmente depositata dalle parti in atti nei termini delle preclusioni probatorie.
Quanto premesso già basta a confermare il rigetto di tutte le ulteriori sollecitazioni istruttorie in quanto inammissibili o superflue ai fini della decisione così come si andrà a specificare ulteriormente nel prosieguo.
In ordine alla domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo impugnato in quanto asseritamente apocrifo la stessa risulta fondata e va accolta.
In diritto va ricordato come la Cassazione abbia statuito che la domanda da spiegare in caso di asserita falsità del testamento olografo impugnato sia quella di accertamento negativo in ordine allo stesso, il cui onere della prova grava su parte attrice;
specificamente : “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” Sez. U,
Sentenza n. 12307 del 15/06/2015. Con la predetta pronuncia la Cassazione ha chiarito come non sia necessario nei casi di tal fatta esperire il rimedio della querela di falso. La ratio della richiamata pronuncia, tra le tante esplicate dalla
Cassazione nel corpo della sentenza, è anche quella di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale di colui il quale si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa.
Orbene, nel presente giudizio si ritiene che una specifica domanda di accertamento negativo possa considerarsi formulata alla luce di una lettura complessiva dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non limitandosi parte attrice a disconoscere il testamento olografo impugnato, ma
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chiedendo in sostanza l'accertamento che il predetto non sia attribuibile alla de cuius e comunque sia stato asseritamente redatto da altri.
In ordine al richiesto accertamento di apocrifia del testamento in questione il giudizio è stato istruito con l'espletamento della CTU che ha confermato quanto paventato dall'attrice. L'esito della ctu grafologica, infatti, da atto dell'apocrifia del testamento, all'uopo escludendo che possa essere riferibile alla de cuius, sebbene non appaia essere stato falsificato dal convenuto. Il
CTU precisa come chi abbia vergato il testamento sottoposto a verifica abbia dissimulato la propria scrittura tentando di darle un aspetto stentato che si addicesse ad una persona anziana, lasciandosi sfuggire gesti che rimandano ad una gramofotricità più abile e sciolta, del tutto differente da quella autografa.
Conclude quindi il CTU dichiarando che “il testamento in verifica datato 20 gennaio 2020 non è risultato autografo, ossia non è stato apposto dalla mano della sig.ra ”. SO
In sostanza le conclusioni della CTU - che si condividono, avendo dato atto dei criteri seguiti e dei metodi adottati rispondendo compiutamente alle osservazioni, - portano a confermare la paventata falsità del testamento, sebbene escludano l'asserito coinvolgimento del convenuto.
Si precisa come in ordine alla asserita mancata considerazione dei profili di incapacità della de cuius e del progresso senile della stessa ai fini dell'accertamento svolto, le contestazioni mosse alla CTU siano infondate.
Difatti, dai chiarimenti resi dal CTU grafologo non può che considerarsi attendibile quanto dall'ausiliario esposto sia con l'elaborato sia in risposta alle osservazioni. Difatti, quanto rappresentato dall'ausiliario in risposta alle osservazioni deve ritenersi esaustivo in quanto argomentato e basato sull'applicazione di una metodologia chiara della quale il professionista indica volta per volta i necessari riscontri nonché le modalità di applicazione della stessa ed alla luce dell'inconferenza delle contestazioni così come appena evidenziato. Si precisa ancora una volta come il grafologo non fosse chiamato a fornire valutazioni mediche relative alla capacità della testatrice, ma solo a
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valutare l'autografia della stessa ed al più la risalenza della data alla luce dell'evoluzione senile dell'autrice secondo le capacità del momento, condizioni delle quali l'ausiliario ha tenuto debito conto e tanto lo si evince dalle stesse argomentazioni utilizzate per evidenziarne gli elementi di falsità.
In ordine alla documentazione medica successiva all'atto impugnato la stessa giustamente non è stata considerata dall'ausiliario, non potendosi considerare dirimenti successive valutazione di ordine medico rispetto ad un momento precedente, tra l'altro non considerando come l'esistenza di pregresse patologie riferibili alla de cuius potrebbero a loro volta inficiare la validità del testamento meramente olografo e che al più potrebbero confermarne un'incapacità più che avvalorarne l'autografia.
Ciò che poi permette di disattendere le contestazioni già soddisfatte dalle risposte alle osservazioni fornite dal CTU è proprio il dato della falsità rinvenuto dall'ausiliario nel gesto artatamente senile operato dall'autore della falsità. Il CTU poi conclude esplicitando: “L'analisi grafologica ha consentito di accertare che il testamento, privo quasi del tutto di spontaneità redattiva per le incoerenze in esso rilevate, è riconducibile, in tutte le sue parti e componenti, ad un'unica funzionalità grafica, che però non è quella della de cuius. Tra le incoerenze registrate nella scheda in verifica, va segnalato il maggiore sforzo esecutivo rilevato nella composizione della firma testamentaria rispetto ad analoghe parole contenute nel testo, fenomenologia
a dir poco singolare e atipica, che non trova riscontro nella letteratura medico-scientifica più accreditata, ove risulta accertato che di solito la firma, essendo altamente automatizzata, sopravvive più a lungo anche nel caso di incapacità di scrivere (come può accadere nella malattia di Alzheimer, in alcuni parkinsonismi e anche in certi centenari), mentre firma e scrittura mostrano un parallelo degrado in disturbi come le agrafie centrali e aprassiche, le sindromi cerebellari e il tremore essenziale10 . L'analisi grafologica delle sottoscrizioni autografe della de cuius SO
ha fatto emergere che i tracciati vergati dal 2008 al 2019 sono rimasti
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sostanzialmente analoghi dal punto di vista ideativo, registrando nelle sottoscrizioni più recenti semplificazioni di alcune forme complesse rinvenute nell'autografia più risalente. Sotto il profilo motorio, invece, le sottoscrizioni più recenti (2018-2019) mostrano un ritmo meno regolare rispetto a quello rilevato nelle autografe più risalenti, testimoniato da momenti di difficoltà e incertezza esecutiva tipici dell'età senile11 . Agli atti, risulta depositata documentazione medica attestante due ricoveri ospedalieri delle de cuius avvenuti successivamente alla data di stesura dell'olografo in verifica – rispettivamente otto e undici mesi dopo – e come tali inconferenti. Dal confronto tra la manoscrittura del testamento e le autografe della de cuius sono emerse sostanziali difformità nel movimento, nelle dinamiche ideative ed esecutive e nei gesti minuti. Infatti, mentre le firme autografe mantengono costante il loro stile espressivo naturale e spontaneo, con presenza di qualche segno di degrado grafico, quello del testamento in verifica risulta artificioso, costruito con movimento falsamente incerto e difficoltoso del tutto incompatibile con la grafomotricità espressa dalla de cuius. Chi ha vergato il testamento in verifica ha dissimulato la propria scrittura tentando di darle un aspetto stentato che si addicesse ad una persona anziana, lasciandosi sfuggire gesti che rimandano ad una grafomotricità più abile e sciolta, del tutto differente da quella autografa. Per tali motivi si esclude l'attribuzione del testamento in verifica datato 20/01/2020 alla sig. .” SO
In definitiva, il Tribunale ritiene di aderire e fare proprie le conclusioni del
CTU, il quale ha confermato l'apocrifica della scheda testamentaria. Letto ed applicato l'art 606 cc, il quale prevede che il testamento olografo (art 602 c.c.) sia nullo quando manca l'autografia, occorre in accoglimento della domanda dichiarane la falsità con le citate conseguenze di legge.
Risulta invece infondata la domanda di indegnità a succedere non avendo il convenuto formato il testamento falso né risultando valide ragioni per ritenere accertato che ne abbia fatto scientemente uso.
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Sul punto infatti l'ausiliario specifica: “…Dall'esame del materiale comparativo del sig. , elencato e descritto in Controparte_1
precedenza (sigla B1 - cfr. all. 6) e dal contestuale confronto con il testamento in verifica datato 20/01/2020 è emerso che non vi è corrispondenza tra le due funzionalità̀ grafiche...” e la stessa conclude:
“…Pertanto, la CTU conclude dichiarando che il testamento in verifica datato 20/01/2020 non è riferibile alla mano del sig. Controparte_1
.”
[...]
In ordine, infine, alla formulata domanda di accertamento dell'apertura della successione sulla base del testamento pubblico con condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni ereditari, la stessa può essere accolta nei soli limiti di quanto di ragione.
Difatti, ben oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni – circostanza che impedisce l'operatività dell'art 274 cpc – è stata segnalata con la comparsa conclusionale la pendenza di un recente e parallelo giudizio (RGN
499/2024) instaurato ai fini dell'impugnazione del testamento pubblico, che in questa sede l'attrice chiede di far valere, sollecitando la declaratoria di apertura della relativa successione sulla base del predetto.
Orbene, si può dare atto di come alla luce dell'accertamento della falsità del successivo testamento olografo, rebus sic stantibus, il testamento da ritenere vigente sia quello pubblico invocato dall'attrice, conseguentemente affermandosi l'operatività dello stesso, mai contestata in questa sede, con prevalenza sul successivo testamento olografo in questa sede dichiarato aprocrifo, fermo restando, tuttavia, quanto sarà statuito in seno al neo- istaurato procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dello stesso.
Analoghe considerazioni non possono che valere altresì per la richiesta condanna del convenuto, da qualificarsi come formulata ex art 533 c.c., alla restituzione dei beni ereditari alla luce del testamento pubblico, come tale da accogliersi in considerazione della designazione testamentaria dell'attrice quale erede universale, ferme le precisazioni appena esposte e, quindi, nel
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rispetto di quanto sarà poi eventualmente ulteriormente deciso nel procedimento RGN 499/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo come per legge in virtù dei parametri vigenti. Le spese di ctu vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie, per le ragioni esposte in parte motiva ed in virtù degli artt. 602 e 606 c.c., la domanda di impugnazione formulata dall'attrice e per l'effetto dichiara la falsità del testamento olografo della de cuius datato 20 gennaio 2020, SO
pubblicato in data 10 maggio 2021 per notar Per_2
2. Rigetta la domanda di indegnità a succedere formulata dall'attrice nei confronti del convenuto;
3. Accoglie, per quanto di ragione ed in considerazione dell'accertata invalidità del successivo testamento olografo, l'ulteriore domanda formulata da dichiarandola erede universale di Parte_1
in forza della vigente operatività del testamento SO
pubblico, datato 23 ottobre 2019 per notar e pubblicato in Per_3
data 8 marzo 2021, fermo restando quanto verrà successivamente statuito nel neo-instaurato giudizio (RGN 499/2024) di impugnazione dello stesso;
con conseguente condanna del convenuto, rebus sic stantibus, alla restituzione in favore dell'attrice dei relativi beni ereditari ex art 533 c.c.;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta,
ferma la solidarietà di ambo le parti nei confronti del CTU, obbligando quest'ultimo al rimborso in favore di parte attrice di quanto eventualmente pagato al CTU in virtù dell'emesso decreto di liquidazione;
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5. Condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 7.616 per compensi oltre
15% spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Foggia l'11.03.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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