Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 546/2020 R.G.
avente ad OGGETTO: Solo danni a cose promossa da attrice Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Lavezzari
Contro
convenuto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Mori
E con la chiamata del terzo
CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI spa
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Pantano
Conclusioni
Per parte attrice:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, condannare Controparte 1 al risarcimento di tutti i danni subiti, per le ragioni esposte in narrativa, da Parte 1 da liquidarsi in € 20.074,16 ovvero nella misura che risulterà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge".
Per parte convenuta:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda risarcitoria della parte attrice così come formulata perché infondata in fatto e in diritto ed erroneamente quantificata sia con riferimento al procurato aggravamento del danno per il ritardo nel porvi rimedio, sia con riferimento al canone di locazione dell'alloggio militare, nonché in ragione delle somme già percepite a titolo di risarcimento.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, che le stesse vengano rideterminate nel loro ammontare limitatamente ai danni effettivamente riconducibili al convenuto, e nel qual caso, in ragione dell'operatività della polizza
[...] da ogni e Controparte_2 a manlevare e tenere indenne il convenuto Controparte_1 qualsivoglia responsabilità patrimoniale eventualmente allo stesso attribuita in dipendenza e/o in relazione al fatto per cui è causa.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge."
Per la terza chiamata:
,,Voglia l'Illustre Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
IN VIA PRINCIPALE
Accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in atti, l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata da parte del convenuto chiamante, respingere integralmente la domanda di garanzia e manleva proposta dallo stesso, perché infondata in fatto e in diritto o, quanto meno, non provata.
Con vittoria di spese e competenze di lite in favore di Controparte_2.
IN VIA SUBORDINATA
Accogliere la domanda di garanzia e manleva nei limiti dei danni effettivamente imputabili al convenuto chiamante Controparte 1 e, comunque, visto l'art. 1910 cc, nei limiti di Euro
7.540,36, respingendo, per converso, ogni altra domanda da chiunque e a qualunque titolo proposta nei confronti di Controparte 2 .
Spese di lite almeno in parte compensate".
FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento del proprio appartamento, dovuto alla fuoriuscita d'acqua proveniente da una tubazione posta nell'immobile di proprietà di CP 1
[...] .
Quest'ultimo si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, eccepiva in ogni caso che il danno prodotto fosse stato aggravato dal ritardo con il quale la Sig.ra Parte_1 vi aveva posto rimedio, in ogni caso riteneva eccessiva la richiesta economica. Il convenuto chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, la quale si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza, in quanto nell'appartamento del Sig. P_ erano in corso lavori di ristrutturazione e tale evento costituiva espressa causa di esclusione dell'operatività della polizza.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU.
Si ritiene che all'esito dell'istruttoria sia stato confermato che, all'interno dell'appartamento posto al piano secondo del condominio sito in La Spezia, Viale Italia n. 343, di proprietà della Sig.ra [...] Pt 1, in data 04 gennaio 2019 ( circostanza non contestata ), si siano verificate infiltrazioni d'acqua provenienti da una tubazione di portata dell'acqua, posta nell'appartamento soprastante, di proprietà di Controparte 1 Il teste Testimone 1 idraulico, giunto sul posto in data 7/1/2019, chiamato dall'amministratore del condominio, ha dichiarato che lo spargimento d'acqua all'interno dell'appartamento del sig. CP 1 proveniva da una tubazione del vano cucina che si trovava fuori dal muro. A conferma, ha specificato che la perdita d'acqua è cessata al momento in cui ha chiuso la valvola "radice” che sovrintendeva alla distribuzione dell'acqua all'appartamento del sig. P_ . Il teste Testimone 2 perito assicurativo della terza chiamata, ha riferito che, durante il sopralluogo nell'immobile del convenuto, effettuato nel mese di marzo 2019, c'erano i tubi a vista e che la tubazione dalla quale proveniva la perdita era "priva di tappo", ha inoltre confermato che detta tubazione non fosse condominiale, ma di pertinenza dell'appartamento del Sig. P_ .
Testimone 3La teste all'epoca dei fatti amministratrice del condominio, ha confermato di essere intervenuta in data 7/1/2019, su richiesta di un condomino senza ricordare di chi si trattasse, chiamando con urgenza l'idraulico, intervenuto immediatamente sul posto ( si veda teste Tes_1 citato).
E' risultata altresì circostanza pacifica che la perdita d'acqua sia stata così copiosa da arrecare danno anche ad altro appartamento sottostante quello di proprietà dell'attrice.
Si deve pertanto ritenere dimostrato che la perdita d'acqua, iniziata in data 4/1/2019, sia proseguita fino al 7/1/2019.
Si deve altresì ritenere accertato che in data 4/1/2019 ed anche al momento dell'intervento dell'idraulico in data 7/1/2019, l'appartamento del Sig P_ fosse vuoto e disabitato, visto che sebbene non sia stato dimostrato se i lavori di ristrutturazione fossero in corso in quel momento- sicuramente erano stati iniziati in data antecedente, poiché i testimoni hanno riferito che erano stati asportati sanitari e rivestimenti del bagno e della cucina e che i tubi dell'acqua della cucina si trovavano fuori dal muro, ciò a prescindere dal fatto che, per motivi del tutto estranei alla presente controversia, detti lavori fossero stati interrotti, per poi riprendere formalmente nel mese di giugno 2019, dopo i fatti per cui è causa.
Alla luce di quanto esposto si deve pertanto ritenere pienamente provata la responsabilità ex art. 2051 cc del Sig P_ quale proprietario e custode dell'appartamento, per i danni cagionati
,
all'immobile ed agli arredi della Sig.ra Parte_1 .
Si deve altresì ritenere che non assuma alcun rilievo la circostanza che, al momento del verificarsi dell'evento, la sig.ra Parte 1 non fosse presente a casa poiché si trovava “fuori Spezia" e nemmeno appare dirimente la circostanza che il di lei fratello Sig. fosse Parte 2 effettivamente rientrato presso l'appartamento la mattina successiva, ovvero in altro momento, poiché l'assenza del proprietario o di altri soggetti, al momento del verificarsi del sinistro, non ha alcuna valenza al fine di escludere il nesso causale tra la perdita d'acqua proveniente dall'appartamento del convenuto e l'allagamento verificatosi. Si deve infatti a tale proposito osservare che - semmai proprio l'assenza sul posto del custode della cosa che ha cagionato il
- danno abbia determinato l'impossibilità di intervenire immediatamente al fine di verificare la
-
sussistenza della perdita e limitare così lo spargimento d'acqua ed i danni all'appartamento sottostante.
Al fine della quantificazione del danno il CTU nominato, con metodo e conclusioni condivise e fatte proprie da questo giudicante, e da intendersi qui integralmente richiamate, sulla base della documentazione anche fotografica agli atti, ha ritenuto congrue le seguenti spese sostenute e
-
documentate da parte attrice:
-€ 7.442,00 per la riqualificazione dell'appartamento con smontaggio e rimontaggio mobili e trasporto alla pubblica discarica del materiale/mobilio deteriorato,
-€ 552,72 per canoni di locazione, per il tempo di esecuzione dei lavori,
- € 1.300,00 per l'acquisto del materasso nuovo, -€ 3.800,00 per l'acquisto di mobilio,
-€190,00 per spese di lavanderia,
- €1.500,00 a corpo per danni vari e ripristini non contabilizzati nelle precedenti spese, così concludendo: "l'ammontare delle precedenti spese calcolate dal CTU, relative al rimborso dei danni patiti dall'attrice, ripristini ed acquisto mobilio, risulta di € 14.784,72".
In relazione alle spese sostenute per canoni di locazione di un alloggio della Marina Militare per due persone, si deve osservare che, nonostante la congruità dell'importo rilevata dal CTU in quanto inferiore rispetto ad un canone di locazione ordinario, non risulta tuttavia essere stato dimostrato da parte attrice unica proprietaria dell'immobile che il proprio nucleo familiare fosse composto dalla medesima e dal fratello, quando si è verificato l'allagamento e che -pertanto- le spese sostenute per l'alloggio di una seconda persona siano state conseguenza diretta di tale evento.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto essere riconosciuto in favore dell'attrice, unicamente l'importo corrispondente alle spese sostenute per l'alloggio di una persona, pari ad € 276,36.
Pertanto il danno complessivamente accertato e riconosciuto è pari ad € 14.508,36.
In relazione all'eccepito aggravamento del danno ex art. 1227 cc.
Dalla documentazione depositata da parte attrice si evince che le spese sostenute per la lavanderia e l'acquisto di deumidificatori risalgono alla prima metà del mese di gennaio, pertanto quest'ultima si è fin da subito attivata al fine di ridurre i danni cagionati dall'allagamento, conseguentemente non può esserle imputata alcuna responsabilità ex art 1227 cc.
Si deve altresì evidenziare che, stante la portata dell'allagamento verificatosi, la formazione di muffe e gli ulteriori danni prodotti all'immobile, fossero inevitabili, anche in caso di intervento immediato della proprietaria al fine di porvi rimedio, ciò a causa dei tempi tecnici comunque necessari per fare asciugare le pareti intrise d'acqua, soprattutto in un mese freddo e piovoso quale quello in cui si è verificato l'evento e dei mesi immediatamente successivi.
Nel corso del giudizio è stato accertato che la parte danneggiata ha ricevuto a titolo di risarcimento dei danni la somma di € 1.646,69 da parte della Compagnia assicuratrice del CP_3 che, come espressamente richiesto dall'attrice, dovrà essere sottratta dal maggior avere, residuando pertanto la somma di € 12.861,67.
Per quanto riguarda l'operatività della polizza stipulata da Controparte_1
Si deve osservare che, a fronte dell'invocata clausola di polizza contenuta a pagina 3 delle condizioni di assicurazione (doc. 1 fascicolo di parte Controparte 2 ), secondo la quale: "la copertura assicurativa sui fabbricati è operante a condizione che...i fabbricati non siano in corso di costruzione o ristrutturazione" e che “i locali siano in buone condizioni di manutenzione”. ., parte convenuta si è limitata ad affermare che al momento del sinistro i lavori di ristrutturazione non potessero definirsi in corso, in quanto, sebbene nell'anno 2017 fossero state effettuate opere di manutenzione ordinaria inerenti il bagno e la cucina, queste erano terminate fin dal mese di ottobre
2017 ed i lavori di ristrutturazione dell'appartamento erano iniziati solo nel mese di giugno 2019, come da documentazione agli atti.
Si deve a tale proposito osservare che, proprio dalla documentazione depositata da parte convenuta e dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio ed esaminate ai punti che precedono, è possibile ritenere dimostrato che fossero state fatte opere di demolizione inerenti il bagno e la cucina, certamente non rientranti in una manutenzione ordinaria. Il fatto che i lavori fossero stati interrotti e successivamente ripresi nel 2019, non esclude che il danno sia stata conseguenza proprio delle opere definibili di ristrutturazione, iniziate e non portate a compimento e che l'appartamento - al momento del sinistro - non si trovasse in buono stato di manutenzione.
La contestazione effettuata dalla difesa di parte convenuta circa l'atteggiamento non coerente della propria Compagnia Assicurativa, che avrebbe erogato all'attrice ed all'altro soggetto danneggiato, somme di denaro non satisfattive ( quanto meno per la prima ) dei danni subiti, prima del presente come detto ai giudizio, per poi negare l'operatività della polizza, non coglie nel segno in quanto punti che precedono - nel corso del giudizio è emerso che tali somme sono state erogate dalla diversa compagnia Controparte_4 nell'ambito dell'assicurazione globale fabbricati "
del condominio all'interno del quale sono ubicati gli appartamenti oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertata la non operatività della polizza stipulata da
Controparte 1
Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della somma € 12861,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quanto alle spese, dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo, per le somme residue dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo nei valori medi, seguono la soccombenza tra parte attrice e convenuto e tra quest'ultimo e la terza chiamata, con spese di CTU definitivamente poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-accerta la responsabilità ex art. 2051 cc di per i danni subiti da [...] Controparte 1
e quantificati nella somma di € 12.861,67 Parte 1
per l'effetto,
Controparte 1 al pagamento in favore di Parte 1 della
-condanna somma di € 12.861,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
Controparte 1 al pagamento a favore di Parte 1 delle spese
-condanna del presente giudizio pari ad € 5077,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
-accerta l'inoperatività della polizza stipulata da Controparte 1 con la terza chiamata
Controparte_5
E per l'effetto
-condanna Controparte 1 al pagamento a favore della CREDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI spa delle spese del presente giudizio pari ad € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 6/2/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi