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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dr. Riccardo MELE - Presidente
2) dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 766 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Gianni M. Zecca;
-ATTORE in RIASSUNZIONE-
E
(C.F ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv. ti Alfredo Caggiula e Antonio Scalcione;
- CONVENUTO in RIASSUNZIONE-
All'udienza del 26 ottobre 2022 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.07.1988 proprietario di un immobile adibito a civile abitazione Parte_1
sito in Leverano e posto al piano terreno di un edificio, proponeva ricorso per denuncia di nuova opera citando in giudizio innanzi il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di
Nardò - , proprietario dell'immobile posto al primo piano e del relativo Controparte_1
lastrico solare, sul quale vi erano due lucernari in vetrocemento posti a servizio della proprietà di L'odierno attore deduceva che aveva parzialmente Pt_1 CP_1
occupato il lastrico con una sopraelevazione, occludendo in tal modo uno dei due lucernari.
All'esito del procedimento, in data 06.03.2002 il Tribunale di Lecce con sentenza n. 594 rigettava la domanda proposta dal osservando, fra l'altro, in motivazione, che Pt_1
“dai sopradetti atti pubblici di compravendita risulta che, in caso di copertura dei lastricati solari, oggi di proprietà all'acquirente non era consentito costruire sulla cucina di cui sopra è cenno poiché CP_1
tenuto al rispetto del lucernario ivi esistente che doveva essere lasciato completamente nello stato in cui si trovava, in quanto serviva a dare luce al piano terra, mentre veniva consentita la chiusura dell'altro lucernario, ossia quello di oggetto del presente giudizio come tale individuato dal CTU”. Tale sentenza, in assenza di impugnazione, passava in giudicato.
Successivamente, in relazione ad una rilevante diminuzione della luminosità del vano cucina, constatava la chiusura del secondo lucernario e, pertanto, chiedeva, con Pt_1
autonomo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la reintegrazione nell'esercizio del proprio diritto di servitù di luce relativa al secondo lucernario, diritto – a suo dire – derivante dai contenuti della sentenza n. 594/02 del Tribunale di Lecce.
Con ordinanza del 12.04.2012, il Tribunale accoglieva tale domanda, ritenendo che la decisione assunta con la sentenza n. 594/02 riguardasse non solo il lucernario precedentemente (asseritamente) occluso dallo , ma anche l'altro, e affermava CP_1
che il aveva diritto di mantenerlo in base al suo titolo di acquisto. Pt_1
Il Giudice di prime cure ravvisava la sussistenza di un giudicato esterno derivante dalla citata sentenza e, conseguentemente, riteneva che, con il posizionamento di un pannello solare sul lastrico solare del sig. l'odierno convenuto fosse venuto meno Pt_1
all'obbligo di “rispetto del lucernario ivi esistente”, sancito nella medesima sentenza.
2 La predetta decisione veniva impugnata innanzi la Corte D'Appello di Lecce dall'odierno convenuto, il quale deduceva che la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecce in data
06.03.2002 non costituisse giudicato sul diritto azionato dal sig. in quanto riferita Pt_1
ad altro lucernario ed inoltre, in via subordinata, nel merito, che l'apposizione di un pannello fotovoltaico di modeste dimensioni ad un'altezza di più di 3 metri dalla porzione di lastricato solare ove esisteva il lucernario in vetrocemento non integrava uno spossessamento dall'esercizio della servitù di luce consentita dall'apertura del lucernario stesso.
La prima censura veniva ritenuta fondata dalla Corte di Appello, la quale, con sentenza n.
770/2015 depositata il 09.06.2015, affermava che “la sentenza n. 594/02… ha autorità di giudicato tra le parti soltanto per quanto attiene all'oggetto di quella controversia (nella quale è stato affermato il diritto di ad edificare sopra un lucernario diverso da quello per cui qui è causa), CP_1
mentre la stessa autorità non può estendersi a mere argomentazioni o considerazioni incidentali relative alla funzione di un lucernario estraneo alla materia del contendere in quel giudizio”.
Nella medesima sentenza, la Corte d'appello ha deciso anche sul motivo d'impugnazione proposto da in via subordinata, nei seguenti termini: “Corrisponde, Controparte_1
peraltro, alla situazione dei luoghi, documentata in atti mediante fotografie, la circostanza, dedotta dall'appellante, che il lucernario per cui è causa non è stato, comunque, occluso, perché già al momento della edificazione del primo piano è stata realizzata intorno ad esso una “chiostrina”, chiusa nella parte superiore da lastre di vetro che continuano a consentire il passaggio della luce anche all'esito dell'apposizione, sul lastrico solare del primo piano, del pannello fotovoltaico”
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'odierno attore, il quale con un unico motivo, deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere, la Corte d'Appello, escluso la sussistenza del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 594/2002 del Tribunale di Lecce – Sezione
Distaccata di Nardò.
Tale doglianza veniva ritenuta fondata dalla Suprema Corte, la quale cassava l'impugnata sentenza, rinviando per un nuovo esame del merito della causa alla medesima Corte
3 territoriale sulla base del seguente principio di diritto: “l'accertamento del diritto del di Pt_1
mantenere integro il diritto di servitù di luce derivante dal lucernario posto a servizio del locale cucina della propria abitazione, contenuto nella decisione del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò n. 594 del 2002 è idoneo a spiegare effetti di giudicato esterno nel presente giudizio”.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 26.07.2021, conveniva Pt_1
in giudizio innanzi la Corte d'Appello di Lecce chiedendo di “riformare Controparte_1
integralmente la sentenza n. 770/2015 emessa da questa Corte D'Appello Sezione Civile, in data
7/10/2015, conseguentemente, accogliere la domanda proposta dal in forza del su Parte_1
spiegato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 1145/21 emessa in data 30/04/2021 nell'ambito del procedimento avente n. 9547/16”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 16.11.2021, si è costituito , il quale ha concluso per il rigetto Controparte_1
delle richieste della controparte.
All'esito del procedimento, con ordinanza del 26.10.2022, la Corte ha introitato la causa per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante, odierno attore in riassunzione, chiede la riforma integrale della sentenza n. 770/2015 emessa da questa Corte d'Appello – Seconda
Sezione Civile – in data 07.10.2015 e, conseguentemente, la reintegrazione nel possesso della servitù di luce nell'immobile di sua proprietà e relativo al vano cucina sottostante, in forza del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di specie, “l'accertamento del diritto del di mantenere integro il diritto di Pt_1
servitù di luce derivante dal lucernario posto a servizio del locale cucina della propria abitazione, contenuto nella decisione del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò n. 594 del 2002 è idoneo a spiegare effetti di giudicato esterno nel presente giudizio”.
1.1. Nella comparsa di costituzione fa presente che il principio di diritto Controparte_1
affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia di cassazione con rinvio emessa in accoglimento del ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte Parte_1
4 d'appello n. 770/2015 nella parte in cui quest'ultima aveva escluso l'esistenza di un giudicato esterno sulla vicenda dedotta nel presente giudizio, contenuto nella sentenza n.
549/02 del Tribunale di Lecce, ove doverosamente inserito all'interno dell'impianto argomentativo della sentenza investita dalla pronuncia, non sarebbe in ogni caso idoneo ad imporre l'accoglimento del ricorso originariamente proposto dal E questo, Pt_1
perché la sentenza emessa dalla Corte d'appello non è stata impugnata nella parte in cui, decidendo su un ulteriore motivo d'appello formulato in via subordinata, afferma ed accerta che il secondo lucernario non risultava occluso, avendo l'ing. posto in CP_1
essere un'opera che, comunque, manteneva assolutamente inalterata l'immissione di luce.
1.1.1. Ed infatti - precisa il convenuto in riassunzione - la corte d'appello nella sentenza n. 770/2015, dopo avere affermato che “La sentenza n.549/02…ha autorità di giudicato tra le parti solo per quanto attiene l'oggetto di quella controversia (nella quale è stato affermato il diritto di ad edificare sopra un lucernario diverso da quello per cui è causa), mentre la stessa autorità non CP_1
può estendersi a mere argomentazioni o considerazioni incidentali relative alla funzione di un lucernario estraneo alla materia del contendere in quel giudizio”, ha di seguito affermato, all'esito dell'esame dei motivi d'appello sub III b) e III c) formulati dall'ing. nel suo atto d'appello CP_1
dell'11.5.2012, anche: “Corrisponde, peraltro, alla situazione dei luoghi, documentata in atti mediante fotografie, la circostanza, dedotta dall'appellante, che il lucernario per cui è causa non è stato, comunque, occluso, perché già al momento della edificazione del primo piano è stata realizzata intorno ad esso una
“chiostrina”, chiusa nella parte superiore da lastre di vetro che continuano a consentire il passaggio della luce anche all'esito dell'apposizione, sul lastrico solare del primo piano, del pannello fotovoltaico”.
Ebbene, questa corte ritiene che il passaggio appena riportato, contenga, indubbiamente, come dedotto dall'odierno riassumente, un accertamento in fatto, richiesto con un apposito motivo d'appello proposto da in via subordinata (per il caso Controparte_1
di rigetto del primo motivo), idoneo, di per sé, a fondare, sotto un ulteriore profilo, diverso da quello afferente la questione dell'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 549/02, il rigetto dell'originario ricorso proposto da il 19.3.2011. Parte_1
E poiché un tale accertamento non risulta essere stato successivamente impugnato sotto alcun profilo dal – che ha proposto ricorso in Cassazione avverso le statuizioni Pt_1
sull'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 549/02 - non si vede come possa
5 negarsi ad un tale accertamento l'efficacia della “cosa giudicata”. Con la conseguenza che la cassazione, da parte della Suprema Corte, della sentenza n. 770/2015 emessa dalla Corte
d'appello di Lecce - in quanto quest'ultima ha erroneamente riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso per reintegra nel possesso di servitù di luce proposto dal ritenendo operante il giudicato esterno - affermando, invece, l'insussistenza Pt_1
di detto giudicato esterno, lascia impregiudicato il giudicato sull'accertamento, nel merito, dell'insussistenza del denunciato spossessamento intervenuto nel presente procedimento, che vale, quale ratio decidendi alternativa ed autonoma, ad imporre la conferma - per motivi diversi - del rigetto dell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da Parte_1
Ed infatti, la sentenza del giudice di merito la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. 10815/2019).
In definitiva, imponendosi, nella presente fase, l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella propria pronuncia n. 9547/16 circa l'efficacia di giudicato (esterno) - nella presente vicenda processuale - dell'accertamento del diritto di servitù di luce dal cui esercizio il ha denunciato lo spossessamento, rinvenibile Pt_1
nella sentenza del Tribunale di Lecce n. 549/02 del 6.3.2002, tuttavia, in considerazione dell'accertamento negativo – passato in giudicato – nel presente procedimento, della condotta lesiva attribuita a , ad avviso della Corte, resta preclusa, nella Controparte_1
presente fase, una diversa decisione sul motivo d'appello al riguardo proposto da e di cui sub 3.b) e 3.c) dell'atto d'impugnazione 11.5.2012. Controparte_1
La condanna alle spese processuali sostenute da nelle precedenti fasi di Controparte_1
giudizio va posta a carico di nella liquidazione di cui al dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, decidendo in sede di rinvio sull'appello proposto avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Lecce- sez. distaccata di Nardò in data 12.4.2012 così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, rigetta il ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. il 19.3.2011 da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
nelle diverse fasi del presente procedimento che liquida, quanto Controparte_1
a quelle del primo grado, in complessivi € 975,00 (€ 505,00 per diritti ed € 470,00 per onorari) oltre rimborso forfettario per spese generali al tasso dovuto ed accessori di legge, quanto a quelle della fase d'appello in complessivi € 1.065,50 (di cui € 65,50 per spese) oltre rimborso forfettario spese generali al 12,5 % ed accessori di legge;
quanto a quelle del giudizio in Cassazione in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 12,5 % ed accessori di legge e, quanto a quelle della presente fase di rinvio, in complessivi € 1000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 12,5 % ed accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 24.01.2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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