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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2024, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Alessandra Frasca - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1372/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Francesca Assennato.
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...], il [...]. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni della ricorrente: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della sentenza;
confermare le condizioni dell'accordo di separazione del 04/10/2022, come omologate dal Tribunale di Caltanissetta con Decreto N. Cronol. 6392/2022 emesso in data 11.11.2022”.
Il P.M. nulla ha osservato.
1 2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 19 luglio 2024, Parte_1
esponeva:
- di avere contratto matrimonio con , a Caltanissetta il 13 Controparte_1 febbraio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno
1998, parte I, vol. 2, n. 4;
- che dal matrimonio erano nati cinque figli: Persona_1
(Caltanissetta, 06/12/1995), (Caltanissetta, 05/05/1997), Persona_2 Per_3
(Caltanissetta, 02/11/1999), (Caltanissetta, 22/02/2004) e
[...] Persona_4
(Caltanissetta, 12/12/2008); Persona_5
- che, con decreto in data 11 novembre 2022, il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, la ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni previste nell'accordo di separazione consensuale omologato, con cui era stato previsto quanto segue: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della facoltà del padre, secondo l'accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà e delle esigenze del figlio, con la previsione di un regime di visita subordinato, da applicare in caso di eventuale disaccordo tra i genitori;
assegnazione alla moglie della casa familiare;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie la somma mensile complessiva di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, , oltre al cinquanta per cento delle spese sanitarie Per_4 non coperte dal SSN nell'interesse dei predetti.
Il convenuto non si costituiva, né compariva alla prima udienza.
Alla suddetta udienza, del 26 novembre 2024, il presidente, sentita la ricorrente e dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, stante l'assenza del marito, e del fatto che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, su istanza della difesa, che concludeva come da ricorso, poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
Il P.M. nulla opponeva.
2 3
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito, nonostante la rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Sempre in via preliminare, si ritiene di confermare la valutazione del presidente in ordine alla inopportunità dell'audizione del figlio minore, non richiesto dalla madre, in ragione della insussistenza di contrasti tra le parti su questioni che lo riguardano.
Nel merito, il collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo decorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale, ed essendo evidente, in base alle allegazioni della ricorrente, suffragate dalla documentazione prodotta (comprensiva del certificato di residenza e stato di famiglia, dal quale emerge che il non risiede con la ricorrente e non fa parte del suo nucleo familiare), oltre che CP_1
dalla mancata comparizione del predetto in udienza, che non è possibile ricostituire tra i coniugi la comunione di vita materiale e spirituale.
Alla luce di quanto sopra, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod.
Per quanto riguarda il figlio minore, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, ne va confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà di visita del padre, che appare opportuno rimettere all'accordo tra le parti ed alla volontà del figlio, tenuto conto dell'età raggiunta.
Va, altresì, confermata l'assegnazione alla moglie della casa familiare.
Per quanto riguarda l'onere del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore e di quella maggiorenne non economicamente indipendente - che vive con la madre
- in mancanza di allegazioni di parte in ordine ad un mutamento delle reciproche condizioni economico patrimoniali dei coniugi, ma anche delle esigenze dei figli, si ritiene che vada confermata la misura dell'assegno disposto in sede di separazione in favore dei predetti, con obbligo, però, a carico del padre, di contribuire a tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli, e non solo alle spese sanitarie, come previsto in sede di separazione.
Le suddette spese vanno individuate sulla base del protocollo d'intesa concluso da questo
Tribunale con il COA di Caltanissetta.
In forza del principio legale della soccombenza, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano
3 4
come in dispositivo, con distrazione in favore dello Stato, essendo stata la predetta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del convenuto , pronuncia lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto dal predetto con , a Parte_1
Caltanissetta il 13 febbraio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Caltanissetta dell'anno 1998, parte I, n. 4, Vol. 2; affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_5
prevalente presso la madre e con facoltà di visita del padre nei suoi confronti in base all'accordo con la madre e nel rispetto della volontà del figlio;
assegna a la casa familiare;
Parte_1 pone a carico del l'obbligo di versare a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 250,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia , da ripartire tra i predetti in parti Per_4
uguali, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, da individuare in base al protocollo d'intesa concluso da questo Tribunale con il COA di Caltanissetta;
condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1
euro in euro 2.906,00, da versare in favore dello Stato.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Alessandra Frasca - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1372/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Francesca Assennato.
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...], il [...]. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni della ricorrente: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della sentenza;
confermare le condizioni dell'accordo di separazione del 04/10/2022, come omologate dal Tribunale di Caltanissetta con Decreto N. Cronol. 6392/2022 emesso in data 11.11.2022”.
Il P.M. nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 19 luglio 2024, Parte_1
esponeva:
- di avere contratto matrimonio con , a Caltanissetta il 13 Controparte_1 febbraio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno
1998, parte I, vol. 2, n. 4;
- che dal matrimonio erano nati cinque figli: Persona_1
(Caltanissetta, 06/12/1995), (Caltanissetta, 05/05/1997), Persona_2 Per_3
(Caltanissetta, 02/11/1999), (Caltanissetta, 22/02/2004) e
[...] Persona_4
(Caltanissetta, 12/12/2008); Persona_5
- che, con decreto in data 11 novembre 2022, il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, la ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni previste nell'accordo di separazione consensuale omologato, con cui era stato previsto quanto segue: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della facoltà del padre, secondo l'accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà e delle esigenze del figlio, con la previsione di un regime di visita subordinato, da applicare in caso di eventuale disaccordo tra i genitori;
assegnazione alla moglie della casa familiare;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie la somma mensile complessiva di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, , oltre al cinquanta per cento delle spese sanitarie Per_4 non coperte dal SSN nell'interesse dei predetti.
Il convenuto non si costituiva, né compariva alla prima udienza.
Alla suddetta udienza, del 26 novembre 2024, il presidente, sentita la ricorrente e dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, stante l'assenza del marito, e del fatto che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, su istanza della difesa, che concludeva come da ricorso, poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
Il P.M. nulla opponeva.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito, nonostante la rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Sempre in via preliminare, si ritiene di confermare la valutazione del presidente in ordine alla inopportunità dell'audizione del figlio minore, non richiesto dalla madre, in ragione della insussistenza di contrasti tra le parti su questioni che lo riguardano.
Nel merito, il collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo decorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale, ed essendo evidente, in base alle allegazioni della ricorrente, suffragate dalla documentazione prodotta (comprensiva del certificato di residenza e stato di famiglia, dal quale emerge che il non risiede con la ricorrente e non fa parte del suo nucleo familiare), oltre che CP_1
dalla mancata comparizione del predetto in udienza, che non è possibile ricostituire tra i coniugi la comunione di vita materiale e spirituale.
Alla luce di quanto sopra, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod.
Per quanto riguarda il figlio minore, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, ne va confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà di visita del padre, che appare opportuno rimettere all'accordo tra le parti ed alla volontà del figlio, tenuto conto dell'età raggiunta.
Va, altresì, confermata l'assegnazione alla moglie della casa familiare.
Per quanto riguarda l'onere del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore e di quella maggiorenne non economicamente indipendente - che vive con la madre
- in mancanza di allegazioni di parte in ordine ad un mutamento delle reciproche condizioni economico patrimoniali dei coniugi, ma anche delle esigenze dei figli, si ritiene che vada confermata la misura dell'assegno disposto in sede di separazione in favore dei predetti, con obbligo, però, a carico del padre, di contribuire a tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli, e non solo alle spese sanitarie, come previsto in sede di separazione.
Le suddette spese vanno individuate sulla base del protocollo d'intesa concluso da questo
Tribunale con il COA di Caltanissetta.
In forza del principio legale della soccombenza, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano
3 4
come in dispositivo, con distrazione in favore dello Stato, essendo stata la predetta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del convenuto , pronuncia lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto dal predetto con , a Parte_1
Caltanissetta il 13 febbraio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Caltanissetta dell'anno 1998, parte I, n. 4, Vol. 2; affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_5
prevalente presso la madre e con facoltà di visita del padre nei suoi confronti in base all'accordo con la madre e nel rispetto della volontà del figlio;
assegna a la casa familiare;
Parte_1 pone a carico del l'obbligo di versare a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 250,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia , da ripartire tra i predetti in parti Per_4
uguali, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, da individuare in base al protocollo d'intesa concluso da questo Tribunale con il COA di Caltanissetta;
condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1
euro in euro 2.906,00, da versare in favore dello Stato.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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