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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1560/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rapp.to e difeso disgiuntamente e C.F._1 congiuntamente - giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado R.G. n. R.G. n. 4922/2021 – dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo ( e Francesco C.F._2
Cirillo ( , con studio in Napoli, via Benedetto C.F._3
Cariteo, 8, dove è elett. dom.to (PEC di riferimento:
Email_1
fax: 0815640644) Email_2
APPELLANTE
Contro
: (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Riccardo Fuso (C.F.
- P.E.C. CodiceFiscale_4
1 ), elett.te dom.ta presso lo Email_3
Studio dell'Avv. Giovanni Manna in Via Roma 148/E, Casalnuovo di Napoli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro il giorno 13.12.2023 n. 7538/2023, depositata in Cancelleria in pari data nel giudizio recante n. 4922/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2021presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il premettendo di Parte_1 lavorare alle dipendenze della convenuta dal 07/08/2014, inquadrato nel livello 4° del CCNL di categoria, a Napoli presso il Centro Direzionale isola F6 in ambito HRO.RE/S di svolgere il ruolo di SITE MANAGER (o BUSINESS MANAGER) delle sedi di: CP_1
Napoli, centro Direzionale isola B1, isola A4 (con un'estensione di circa 40.000 mq di locali con oltre 1400 dipendenti); Napoli, via De ET (9000 mq con circa 396 dipendenti); Napoli, negozio di piazza EL (800 mq con circa 10 dipendenti); di avere la diretta responsabilità dei locali aziendali sotto l'aspetto della manutenzione delle infrastrutture sia impiantistiche (condizionatori, impianti elettrici, gruppi di continuità ecc.) che civili (manutenzione dei locali anche sotto l'aspetto edile, pulizia, cura delle parti verdi, gestione dei rifiuti nonché la movimentazione degli arredi in caso di traslochi, spostamenti ecc. il cd. Piano Spazi); di gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali (residui di lavorazioni, oli, ecc.); di coordinare attività che coinvolgono diversi soggetti come le ditte esterne appaltatrici dei servizi di manutenzione, pulizia, smaltimento rifiuti, manutenzione ecc.; di rispondere alle richieste di intervento provenienti dagli uffici interni alla e dai suoi dipendenti;
di gestire budget di spesa, CP_1 di verificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, di valutare la congruità dei preventivi delle ditte, il rispetto dei contratti di appalto ed altro;
di relazionarsi con i reparti interni alla che si occupano di effettuare pagamenti, stoccaggio CP_1
2 materiale, logistica, engineering, direttori dei lavori ecc.; di avere gestito negli anni 2016 – 2018 anche i siti del Centro Direzionale isola F6 (60.000 mq e 1800 dipendenti); via Stadera (10.000 mq e 1.000 dipendenti); di occuparsi del Car Sharing aziendale ovverosia del parco auto dei dipendenti sia sotto l'aspetto della manutenzione che amministrativo (assicurazioni, autorizzazioni ZTL, revisioni ecc.), attività che prevede la pianificazione delle attività manutentive, il coordinamento con le officine convenzionate, l'analisi dei preventivi nell'ottica del rispetto del budget;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la in persona dell.r.p.t., per sentire Controparte_1
“Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 6° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2 In via gradata accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 5° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire al ricorrente il relativo inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3 Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari
Segnatamente il ricorrente si duole dell'inquadramento al IV livello asserendo che il ruolo e le mansioni svolte trovano corrispondenza nel VI livello che riporta testualmente: “Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate. Tali funzioni sono svolte con 3 facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” stigmatizzando tra l'altro che quello è il livello riconosciuto ad altri suoi colleghi BUSINESS MANAGER e producendo in giudizio anche schede aziendali di valutazione attestanti il riconoscimento di competenze di Pianificazione e organizzazione;
Lavoro di squadra;
Creatività e Innovazione e l'assegnazione del Cluster Role di ordinariamente riservato al VII Parte_2
Livello del CCNL.
In via gradata l'istante chiede vedersi attribuire il livello 5° riservato al personale che opera con adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività; in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche;
Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Con la sentenza gravata n. 7538/2023 pubblicata il 13.12.2023 il primo giudice respingeva il ricorso per infondatezza della domanda e compensava le spese tra le parti.
Deduceva il primo giudice che oggetto precipuo del giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento, è l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore: accertamento che non può che fondarsi sulle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo. Ma perché la prova risulti ammissibile, prima ancora che rilevante, è necessario che dette allegazioni concernano fatti specifici sfrondati da attività valutative o di giudizio. Fermo restando che, se le allegazioni vertono su fatti storici, le possibili conseguenze sono quelle stabilite agli artt. 115 comma 1 e 416 c.p.c., se, per contro, le allegazioni vertono su un'attività di giudizio, o se i fatti sono riportati in modo generico, non solo non operano tali principi ma a monte la prova sul fatto diviene inammissibile. Secondo, infatti, quanto insegna il noto brocardo, da mihi factum dabo tibi ius, l'efficacia probatoria delle
4 allegazioni delle parti può vertere esclusivamente su fatti storici, purché essi siano sufficientemente circostanziati, ma non anche sulla qualificazione giuridica di quei fatti o su mere attività di giudizio di valutazione. Osserva ancora il Giudice “Nella specie, il ricorrente limita le allegazioni in ordine alle mansioni svolte, ad una serie di espressioni che individuano mere attività di giudizio, del tutto prive di concreti contenuti fattuali, risultando omesso qualunque concreto riferimento alle modalità effettive di svolgimento dei compiti, individuati esclusivamente mediante il ricorso a definizioni di sintesi, peraltro a loro volta incentrate su elementi valutativi, come i concetti di “gestione”,
“direzione”, “coordinamento”, del tutto privi di significato se ad essi non si accompagna la specificazione dei fatti che sarebbero riconducibili a tali elementi di giudizio o a tali azioni.
Per questi motivi
, ritenute generiche le allegazioni e di conseguenza non ammissibili le prove, dichiarava la radicale infondatezza, nel merito, della pretesa.
Avverso detta decisione propone appello il con atto del Parte_1
07.06.2024 per eccepire il vizio di motivazione apparente della sentenza e contestare l'avversa eccezione di genericità delle allegazioni opponendo la completezza dell'esposizione dei fatti e la puntualità e la precisione delle allegazioni al ricorso introduttivo, la dettagliata descrizione delle attività svolte nel concreto e il raffronto tra queste e quanto previsto nella declaratoria del VI livello, i contenuti delle schede aziendali di valutazione e, in sintesi, la presenza in ricorso di tutti i requisiti per la piena ammissibilità dell'atto introduttivo. In via residuale, contestava l'inammissibilità a favore, semmai, della nullità che, rilevata di ufficio, avrebbe consentito la rinnovazione e/o l'integrazione della domanda, in applicazione dell'art. 164 cpc, trovando ingresso nel processo del lavoro le norme stabilite nel processo civile.
Concludeva dunque per la riforma integrale della sentenza gravata e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 6° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per
5 quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire al ricorrente il relativo inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via gradata accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 5° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire al ricorrente il relativo inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Si costituiva la , in persona del l.r.p.t., per Controparte_1 contestare in fatto e in diritto la fondatezza delle domande proposte, chiedendone il rigetto. Vinte le spese.
All'esito dell'udienza del 30.1.2025, la Corte ammetteva la prova per testi con escussione di un teste per parte.
Indi, disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato limitatamente al riconoscimento del V livello del CCNL di categoria.
Esaminato l'unico articolato motivo di appello, va preliminarmente dichiarata fondata la doglianza relativa al giudizio di inammissibilità che ha falcidiato il ricorso introduttivo decretandone il rigetto.
Il Collegio non condivide le ragioni addotte dal primo giudice riguardo la genericità delle allegazioni e la conseguente inammissibilità delle
6 prove ritenendo, al contrario, che la domanda introduttiva contenga tutti gli elementi necessari per un corretto scrutinio delle ragioni di fatto e di diritto ivi esposte a sostegno della pretesa avanzata e in ragione di ciò ha ammesso le istanze istruttorie come avanzate dalle Parti.
I capitoli di prova non erano carenti degli elementi di specificità richiesti dall'art.244 c.p.c., come ritenuto dal primo Giudice, indicando circostanze di fatto decisive in rapporto ai termini della controversia .
La specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti (come avvenuto nel caso di specie) nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado l'altra parte di proporre istanza di prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253 co. 10 c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi (Cass. n. 2149/21; Cass. n. 17981/2020; Cass. n.22254/21).
A ciò si aggiunga che la prova di determinate mansioni deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento e non sui connotati valutativi che costituiranno l'esito dell'istruttoria e che, in una controversia come quella in discorso, consentiranno poi di orientare la esatta qualificazione dell'attività lavorativa, operazione quest'ultima - interpretativa e, in quanto tale, demandata non certo ai testi, ma al giudice nel contraddittorio fra le parti.
Quanto al merito, deve premettersi che, in applicazione dei principi generali in materia di art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
7 caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Va ancora evidenziato, al fine della delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia del ricorrente, consistente in un'autonomia di natura operativa, nonché sulla assenza di attività di coordinamento o di supporto di altro personale;
dall'altro, nella previsione di attività tecniche specialistiche e di adeguata complessità già nell'ambito della declaratoria del 4° livello in cui è inquadrato il
. Dato pacifico in causa è che l'appellato svolga fin dalla Parte_1 data indicata in ricorso le medesime mansioni.
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo.
Appartengono al 4° livello (in possesso del "... le Parte_1 lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
Tra i profili del 4° livello c' è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla "... Lavoratrice/re che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, 8 svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”.
Appartengono al 6^ livello (rivendicato) “… le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Appartengono al 5^ livello (rivendicato in subordine) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Il proprium del livello 6 risiede, dunque, nello svolgimento di “funzioni direttive” e non di semplici “funzioni”- come quelle inerenti il livello 5- per l'esercizio delle quali è richiesto “decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali” per la guida di settori operativi e lo svolgimento di funzioni specialistiche richiedenti un apporto professionale autonomo ed innovativo, caratteri tutti assenti nel contenuto delle mansioni del 5 livello, che è invece contraddistinto dal “coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate” ovvero dallo “svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
All'esito della prova, si ritiene di non poter riconoscere all'odierno appellante il reclamato 6^ livello essenzialmente in ragione della circostanza che ogni attività asseritamente dallo stesso svolta necessita dell'autorizzazione del responsabile gerarchicamente
9 superiore e ciò depone a sfavore del riconoscimento del superiore livello reclamato in via principale.
Non così per il 5^ livello.
Infatti, ciò che contraddistingue la declaratoria dello specialista di attività tecniche integrate (5° livello), riferibile, quanto quella del 4°, a professionalità del settore tecnico, è l'adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano…. funzioni tutte esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Risultano perfettamente aderenti alla definizione testè riportata le attività svolte dal come, a titolo esemplificativo e non Parte_1 esaustivo, la verifica della conformità dei preventivi rispetto al tipo di intervento e ai costi e la valutazione della congruità, la diretta responsabilità dei locali aziendali sotto l'aspetto della manutenzione delle infrastrutture sia impiantistiche (condizionatori, impianti elettrici, gruppi di continuità ecc.) che civili (manutenzione dei locali anche sotto l'aspetto edile, pulizia, cura delle parti verdi, gestione dei rifiuti movimentazione degli arredi in caso di traslochi, spostamenti ecc. il cd. Piano Spazi); la gestione dello smaltimento di rifiuti speciali, del coordinamento delle attività delle ditte esterne appaltatrici dei servizi di manutenzione, pulizia, smaltimento rifiuti, manutenzione ecc., delle richieste di intervento provenienti dagli uffici interni alla
, del controllo del budget di spesa e delle attività che vanno CP_1 pianificate, autorizzate e verificate che presuppongono - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche.
Tanto risulta confermato dalle dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 20.02.2025.
Il teste ha riferito: “Sono collega dell'appellante Testimone_1
…lavoriamo e svolgiamo le stesse mansioni dal 2014 nello stesso ufficio….Il city manager è il responsabile di un immobile aziendale e in tale qualità gestisce la manutenzione degli impianti e delle strutture esterne, si occupa della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti…..per questi servizi la si avvale di società esterne con cui il city CP_1
10 manager si deve relazionare di volta in volta….quanto al budget di spesa occorre verificare la congruità dei preventivi relativi alle attività straordinarie che si rendono necessarie sia sotto il profilo economico che tecnico. Una volta che si dà l'ok si sottopone al responsabile per l'approvazione definitiva …..il city manager dà l'ok al pagamento perché senza la nostra autorizzazione il programma non prevede la possibilità di avanzamento autorizzando il pagamento”.
Il teste ha precisato meglio: “Sono stato collega del Testimone_2
dal 2014 al 2022 in particolare suo responsabile. …..Il Parte_1 [...] in questo periodo ha sempre svolto il ruolo di city manager…..Il Pt_1
nella sua qualità, una volta ricevuta la segnalazione di un Parte_1 guasto poteva valutarla direttamente tramite sopralluogo oppure tramite l'azienda appaltatrice dei servizi che poi provvedeva a redigere un preventivo per i lavori da fare…Il effettuava una Parte_1 valutazione tecnico-economica e ne dava poi l'assenso. Una volta approvato dal la pratica passava a me che dovevo Parte_1 autorizzarne il pagamento”.
L'istruttoria ha consentito di escludere che il abbia svolto Parte_1 funzioni direttive e che, invece, ha operato nell'ambito di processi predefiniti e sulla base di istruzioni operative, dunque sostanzialmente senza “autonomia di iniziativa” e decisionale (seppure nei limiti delle sole direttive generali) e senza poter apportare un “un contributo professionale autonomo e innovativo”, in linea, in definitiva, con le caratteristiche prescritte dalla declaratoria professionale per il riconoscimento del 5^ livello.
Quanto alle eccezioni sollevate dalla società datrice in relazione al super-minimo assorbibile, si rileva che le stesse attengono alla quantificazione degli importi dovuti in forza del superiore inquadramento, quantificazione riservata ad un successivo giudizio.
Del pari alcuna incidenza assume in questo giudizio la circostanza - emersa nel corso dell'istruttoria - che dal 1.7.2024 il sia Parte_1 transitato alle dipendenze della Fibercop s.p.a. in esito alla cessione da parte della società datrice del ramo d'azienda che comprende l'infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale, atteso che
11 l'accertamento in questo giudizio è cristallizzato al momento del deposito del ricorso introduttivo.
Ritenuta fondata, all'esito di quanto sin qui detto, la domanda occorre ora esaminare, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sin dal primo grado. CP_1
Ed invero la società datrice, fin dal primo grado, sul notorio presupposto di occupare sul territorio nazionale oltre 60 dipendenti - ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale di eventuali e contestati crediti maturati antecedentemente al 27 aprile 2013, ossia oltre un quinquennio prima della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (avvenuta il 04.01.2022) ovvero, in subordine, al 10.12.2015 (quinquennio antecedente alla notifica della lettera di messa in mora pervenuta alla società in data 10.12.2020).
Parte appellante ha dedotto l'irrilevanza del requisito dimensionale ai fini della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro alla luce del fatto che, a seguito della graduazione delle tutele introdotte con le modifiche all'art. 18 St. lav. dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero) e del D. Lgs. n. 23/, la stabilità reale non è più collegata al requisito dimensionale dell'impresa datoriale.
Ebbene, sul punto questa Corte intende aderire all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di merito che qui viene richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c.
In particolare, in tema di eccezione di prescrizione la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2070/2019 del 07.02.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela
“forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della
12 prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Secondo la Corte Costituzionale "In un rapporto non dotato di quella resi- stenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costitu- zione"(sent.n.63/1966;id.sent.n.174/72).
Partendo da tali arresti ed esaminando il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, è agevole notare che questo, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il pre-statore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È, pertanto, ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di 13 rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Anche questa Corte (n. 3611/2020), ha affermato “come l'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria”. Pertanto è evidente nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si puo' non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
Dunque, non può più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie.
Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo, con la conseguenza che l'eccezione dell'appellante non è accoglibile, essendosi la parte limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai risalenti e non più adeguati alla evoluzione normativa nel frattempo intervenuta”.
Del medesimo avviso, v. anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 480/2019 del 30.05.2019; Corte d'Appello di Roma sentenza del 26.03.2021, che hanno ritenuto incompatibile con l'assetto delineato dal nuovo articolo 18 SL il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in corso di rapporto, con conseguente necessaria reviviscenza dell'originario orientamento espresso dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale.
In conclusione, la sentenza gravata va riformata e l'appello parzialmente accolto limitatamente al riconoscimento del V Livello.
14
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e previa riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento della qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL a far data dal 07.08.2014 con condanna della al pagamento delle relative differenze e CP_1 al versamento in favore dell'ente previdenziale competente dei relativi contributi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, in favore di parte appellante, che liquida in complessivi euro 2.600,00 per il primo grado ed euro 3900,00 per oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto- Così deciso in Napoli il 26.06.2025
Il Presidente Est. Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1560/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rapp.to e difeso disgiuntamente e C.F._1 congiuntamente - giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado R.G. n. R.G. n. 4922/2021 – dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo ( e Francesco C.F._2
Cirillo ( , con studio in Napoli, via Benedetto C.F._3
Cariteo, 8, dove è elett. dom.to (PEC di riferimento:
Email_1
fax: 0815640644) Email_2
APPELLANTE
Contro
: (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Riccardo Fuso (C.F.
- P.E.C. CodiceFiscale_4
1 ), elett.te dom.ta presso lo Email_3
Studio dell'Avv. Giovanni Manna in Via Roma 148/E, Casalnuovo di Napoli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro il giorno 13.12.2023 n. 7538/2023, depositata in Cancelleria in pari data nel giudizio recante n. 4922/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2021presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il premettendo di Parte_1 lavorare alle dipendenze della convenuta dal 07/08/2014, inquadrato nel livello 4° del CCNL di categoria, a Napoli presso il Centro Direzionale isola F6 in ambito HRO.RE/S di svolgere il ruolo di SITE MANAGER (o BUSINESS MANAGER) delle sedi di: CP_1
Napoli, centro Direzionale isola B1, isola A4 (con un'estensione di circa 40.000 mq di locali con oltre 1400 dipendenti); Napoli, via De ET (9000 mq con circa 396 dipendenti); Napoli, negozio di piazza EL (800 mq con circa 10 dipendenti); di avere la diretta responsabilità dei locali aziendali sotto l'aspetto della manutenzione delle infrastrutture sia impiantistiche (condizionatori, impianti elettrici, gruppi di continuità ecc.) che civili (manutenzione dei locali anche sotto l'aspetto edile, pulizia, cura delle parti verdi, gestione dei rifiuti nonché la movimentazione degli arredi in caso di traslochi, spostamenti ecc. il cd. Piano Spazi); di gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali (residui di lavorazioni, oli, ecc.); di coordinare attività che coinvolgono diversi soggetti come le ditte esterne appaltatrici dei servizi di manutenzione, pulizia, smaltimento rifiuti, manutenzione ecc.; di rispondere alle richieste di intervento provenienti dagli uffici interni alla e dai suoi dipendenti;
di gestire budget di spesa, CP_1 di verificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, di valutare la congruità dei preventivi delle ditte, il rispetto dei contratti di appalto ed altro;
di relazionarsi con i reparti interni alla che si occupano di effettuare pagamenti, stoccaggio CP_1
2 materiale, logistica, engineering, direttori dei lavori ecc.; di avere gestito negli anni 2016 – 2018 anche i siti del Centro Direzionale isola F6 (60.000 mq e 1800 dipendenti); via Stadera (10.000 mq e 1.000 dipendenti); di occuparsi del Car Sharing aziendale ovverosia del parco auto dei dipendenti sia sotto l'aspetto della manutenzione che amministrativo (assicurazioni, autorizzazioni ZTL, revisioni ecc.), attività che prevede la pianificazione delle attività manutentive, il coordinamento con le officine convenzionate, l'analisi dei preventivi nell'ottica del rispetto del budget;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la in persona dell.r.p.t., per sentire Controparte_1
“Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 6° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2 In via gradata accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 5° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire al ricorrente il relativo inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3 Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari
Segnatamente il ricorrente si duole dell'inquadramento al IV livello asserendo che il ruolo e le mansioni svolte trovano corrispondenza nel VI livello che riporta testualmente: “Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate. Tali funzioni sono svolte con 3 facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” stigmatizzando tra l'altro che quello è il livello riconosciuto ad altri suoi colleghi BUSINESS MANAGER e producendo in giudizio anche schede aziendali di valutazione attestanti il riconoscimento di competenze di Pianificazione e organizzazione;
Lavoro di squadra;
Creatività e Innovazione e l'assegnazione del Cluster Role di ordinariamente riservato al VII Parte_2
Livello del CCNL.
In via gradata l'istante chiede vedersi attribuire il livello 5° riservato al personale che opera con adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività; in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche;
Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Con la sentenza gravata n. 7538/2023 pubblicata il 13.12.2023 il primo giudice respingeva il ricorso per infondatezza della domanda e compensava le spese tra le parti.
Deduceva il primo giudice che oggetto precipuo del giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento, è l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore: accertamento che non può che fondarsi sulle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo. Ma perché la prova risulti ammissibile, prima ancora che rilevante, è necessario che dette allegazioni concernano fatti specifici sfrondati da attività valutative o di giudizio. Fermo restando che, se le allegazioni vertono su fatti storici, le possibili conseguenze sono quelle stabilite agli artt. 115 comma 1 e 416 c.p.c., se, per contro, le allegazioni vertono su un'attività di giudizio, o se i fatti sono riportati in modo generico, non solo non operano tali principi ma a monte la prova sul fatto diviene inammissibile. Secondo, infatti, quanto insegna il noto brocardo, da mihi factum dabo tibi ius, l'efficacia probatoria delle
4 allegazioni delle parti può vertere esclusivamente su fatti storici, purché essi siano sufficientemente circostanziati, ma non anche sulla qualificazione giuridica di quei fatti o su mere attività di giudizio di valutazione. Osserva ancora il Giudice “Nella specie, il ricorrente limita le allegazioni in ordine alle mansioni svolte, ad una serie di espressioni che individuano mere attività di giudizio, del tutto prive di concreti contenuti fattuali, risultando omesso qualunque concreto riferimento alle modalità effettive di svolgimento dei compiti, individuati esclusivamente mediante il ricorso a definizioni di sintesi, peraltro a loro volta incentrate su elementi valutativi, come i concetti di “gestione”,
“direzione”, “coordinamento”, del tutto privi di significato se ad essi non si accompagna la specificazione dei fatti che sarebbero riconducibili a tali elementi di giudizio o a tali azioni.
Per questi motivi
, ritenute generiche le allegazioni e di conseguenza non ammissibili le prove, dichiarava la radicale infondatezza, nel merito, della pretesa.
Avverso detta decisione propone appello il con atto del Parte_1
07.06.2024 per eccepire il vizio di motivazione apparente della sentenza e contestare l'avversa eccezione di genericità delle allegazioni opponendo la completezza dell'esposizione dei fatti e la puntualità e la precisione delle allegazioni al ricorso introduttivo, la dettagliata descrizione delle attività svolte nel concreto e il raffronto tra queste e quanto previsto nella declaratoria del VI livello, i contenuti delle schede aziendali di valutazione e, in sintesi, la presenza in ricorso di tutti i requisiti per la piena ammissibilità dell'atto introduttivo. In via residuale, contestava l'inammissibilità a favore, semmai, della nullità che, rilevata di ufficio, avrebbe consentito la rinnovazione e/o l'integrazione della domanda, in applicazione dell'art. 164 cpc, trovando ingresso nel processo del lavoro le norme stabilite nel processo civile.
Concludeva dunque per la riforma integrale della sentenza gravata e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 6° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per
5 quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire al ricorrente il relativo inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via gradata accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a vedersi inquadrato nel livello 5° livello del CCNL di categoria, a far data dal 07.08.2014 ovvero per quella diversa che stabilirà il giudicante, condannando, per l'effetto, la resistente ad attribuire al ricorrente il relativo inquadramento con il pagamento delle differenze retributive e contributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Si costituiva la , in persona del l.r.p.t., per Controparte_1 contestare in fatto e in diritto la fondatezza delle domande proposte, chiedendone il rigetto. Vinte le spese.
All'esito dell'udienza del 30.1.2025, la Corte ammetteva la prova per testi con escussione di un teste per parte.
Indi, disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato limitatamente al riconoscimento del V livello del CCNL di categoria.
Esaminato l'unico articolato motivo di appello, va preliminarmente dichiarata fondata la doglianza relativa al giudizio di inammissibilità che ha falcidiato il ricorso introduttivo decretandone il rigetto.
Il Collegio non condivide le ragioni addotte dal primo giudice riguardo la genericità delle allegazioni e la conseguente inammissibilità delle
6 prove ritenendo, al contrario, che la domanda introduttiva contenga tutti gli elementi necessari per un corretto scrutinio delle ragioni di fatto e di diritto ivi esposte a sostegno della pretesa avanzata e in ragione di ciò ha ammesso le istanze istruttorie come avanzate dalle Parti.
I capitoli di prova non erano carenti degli elementi di specificità richiesti dall'art.244 c.p.c., come ritenuto dal primo Giudice, indicando circostanze di fatto decisive in rapporto ai termini della controversia .
La specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti (come avvenuto nel caso di specie) nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado l'altra parte di proporre istanza di prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253 co. 10 c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi (Cass. n. 2149/21; Cass. n. 17981/2020; Cass. n.22254/21).
A ciò si aggiunga che la prova di determinate mansioni deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento e non sui connotati valutativi che costituiranno l'esito dell'istruttoria e che, in una controversia come quella in discorso, consentiranno poi di orientare la esatta qualificazione dell'attività lavorativa, operazione quest'ultima - interpretativa e, in quanto tale, demandata non certo ai testi, ma al giudice nel contraddittorio fra le parti.
Quanto al merito, deve premettersi che, in applicazione dei principi generali in materia di art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
7 caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Va ancora evidenziato, al fine della delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia del ricorrente, consistente in un'autonomia di natura operativa, nonché sulla assenza di attività di coordinamento o di supporto di altro personale;
dall'altro, nella previsione di attività tecniche specialistiche e di adeguata complessità già nell'ambito della declaratoria del 4° livello in cui è inquadrato il
. Dato pacifico in causa è che l'appellato svolga fin dalla Parte_1 data indicata in ricorso le medesime mansioni.
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo.
Appartengono al 4° livello (in possesso del "... le Parte_1 lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
Tra i profili del 4° livello c' è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla "... Lavoratrice/re che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, 8 svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”.
Appartengono al 6^ livello (rivendicato) “… le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Appartengono al 5^ livello (rivendicato in subordine) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Il proprium del livello 6 risiede, dunque, nello svolgimento di “funzioni direttive” e non di semplici “funzioni”- come quelle inerenti il livello 5- per l'esercizio delle quali è richiesto “decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali” per la guida di settori operativi e lo svolgimento di funzioni specialistiche richiedenti un apporto professionale autonomo ed innovativo, caratteri tutti assenti nel contenuto delle mansioni del 5 livello, che è invece contraddistinto dal “coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate” ovvero dallo “svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
All'esito della prova, si ritiene di non poter riconoscere all'odierno appellante il reclamato 6^ livello essenzialmente in ragione della circostanza che ogni attività asseritamente dallo stesso svolta necessita dell'autorizzazione del responsabile gerarchicamente
9 superiore e ciò depone a sfavore del riconoscimento del superiore livello reclamato in via principale.
Non così per il 5^ livello.
Infatti, ciò che contraddistingue la declaratoria dello specialista di attività tecniche integrate (5° livello), riferibile, quanto quella del 4°, a professionalità del settore tecnico, è l'adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano…. funzioni tutte esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Risultano perfettamente aderenti alla definizione testè riportata le attività svolte dal come, a titolo esemplificativo e non Parte_1 esaustivo, la verifica della conformità dei preventivi rispetto al tipo di intervento e ai costi e la valutazione della congruità, la diretta responsabilità dei locali aziendali sotto l'aspetto della manutenzione delle infrastrutture sia impiantistiche (condizionatori, impianti elettrici, gruppi di continuità ecc.) che civili (manutenzione dei locali anche sotto l'aspetto edile, pulizia, cura delle parti verdi, gestione dei rifiuti movimentazione degli arredi in caso di traslochi, spostamenti ecc. il cd. Piano Spazi); la gestione dello smaltimento di rifiuti speciali, del coordinamento delle attività delle ditte esterne appaltatrici dei servizi di manutenzione, pulizia, smaltimento rifiuti, manutenzione ecc., delle richieste di intervento provenienti dagli uffici interni alla
, del controllo del budget di spesa e delle attività che vanno CP_1 pianificate, autorizzate e verificate che presuppongono - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche.
Tanto risulta confermato dalle dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 20.02.2025.
Il teste ha riferito: “Sono collega dell'appellante Testimone_1
…lavoriamo e svolgiamo le stesse mansioni dal 2014 nello stesso ufficio….Il city manager è il responsabile di un immobile aziendale e in tale qualità gestisce la manutenzione degli impianti e delle strutture esterne, si occupa della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti…..per questi servizi la si avvale di società esterne con cui il city CP_1
10 manager si deve relazionare di volta in volta….quanto al budget di spesa occorre verificare la congruità dei preventivi relativi alle attività straordinarie che si rendono necessarie sia sotto il profilo economico che tecnico. Una volta che si dà l'ok si sottopone al responsabile per l'approvazione definitiva …..il city manager dà l'ok al pagamento perché senza la nostra autorizzazione il programma non prevede la possibilità di avanzamento autorizzando il pagamento”.
Il teste ha precisato meglio: “Sono stato collega del Testimone_2
dal 2014 al 2022 in particolare suo responsabile. …..Il Parte_1 [...] in questo periodo ha sempre svolto il ruolo di city manager…..Il Pt_1
nella sua qualità, una volta ricevuta la segnalazione di un Parte_1 guasto poteva valutarla direttamente tramite sopralluogo oppure tramite l'azienda appaltatrice dei servizi che poi provvedeva a redigere un preventivo per i lavori da fare…Il effettuava una Parte_1 valutazione tecnico-economica e ne dava poi l'assenso. Una volta approvato dal la pratica passava a me che dovevo Parte_1 autorizzarne il pagamento”.
L'istruttoria ha consentito di escludere che il abbia svolto Parte_1 funzioni direttive e che, invece, ha operato nell'ambito di processi predefiniti e sulla base di istruzioni operative, dunque sostanzialmente senza “autonomia di iniziativa” e decisionale (seppure nei limiti delle sole direttive generali) e senza poter apportare un “un contributo professionale autonomo e innovativo”, in linea, in definitiva, con le caratteristiche prescritte dalla declaratoria professionale per il riconoscimento del 5^ livello.
Quanto alle eccezioni sollevate dalla società datrice in relazione al super-minimo assorbibile, si rileva che le stesse attengono alla quantificazione degli importi dovuti in forza del superiore inquadramento, quantificazione riservata ad un successivo giudizio.
Del pari alcuna incidenza assume in questo giudizio la circostanza - emersa nel corso dell'istruttoria - che dal 1.7.2024 il sia Parte_1 transitato alle dipendenze della Fibercop s.p.a. in esito alla cessione da parte della società datrice del ramo d'azienda che comprende l'infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale, atteso che
11 l'accertamento in questo giudizio è cristallizzato al momento del deposito del ricorso introduttivo.
Ritenuta fondata, all'esito di quanto sin qui detto, la domanda occorre ora esaminare, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sin dal primo grado. CP_1
Ed invero la società datrice, fin dal primo grado, sul notorio presupposto di occupare sul territorio nazionale oltre 60 dipendenti - ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale di eventuali e contestati crediti maturati antecedentemente al 27 aprile 2013, ossia oltre un quinquennio prima della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (avvenuta il 04.01.2022) ovvero, in subordine, al 10.12.2015 (quinquennio antecedente alla notifica della lettera di messa in mora pervenuta alla società in data 10.12.2020).
Parte appellante ha dedotto l'irrilevanza del requisito dimensionale ai fini della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro alla luce del fatto che, a seguito della graduazione delle tutele introdotte con le modifiche all'art. 18 St. lav. dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero) e del D. Lgs. n. 23/, la stabilità reale non è più collegata al requisito dimensionale dell'impresa datoriale.
Ebbene, sul punto questa Corte intende aderire all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di merito che qui viene richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c.
In particolare, in tema di eccezione di prescrizione la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2070/2019 del 07.02.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela
“forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della
12 prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Secondo la Corte Costituzionale "In un rapporto non dotato di quella resi- stenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costitu- zione"(sent.n.63/1966;id.sent.n.174/72).
Partendo da tali arresti ed esaminando il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, è agevole notare che questo, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il pre-statore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È, pertanto, ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di 13 rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Anche questa Corte (n. 3611/2020), ha affermato “come l'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria”. Pertanto è evidente nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si puo' non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
Dunque, non può più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie.
Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo, con la conseguenza che l'eccezione dell'appellante non è accoglibile, essendosi la parte limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai risalenti e non più adeguati alla evoluzione normativa nel frattempo intervenuta”.
Del medesimo avviso, v. anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 480/2019 del 30.05.2019; Corte d'Appello di Roma sentenza del 26.03.2021, che hanno ritenuto incompatibile con l'assetto delineato dal nuovo articolo 18 SL il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in corso di rapporto, con conseguente necessaria reviviscenza dell'originario orientamento espresso dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale.
In conclusione, la sentenza gravata va riformata e l'appello parzialmente accolto limitatamente al riconoscimento del V Livello.
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P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e previa riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento della qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL a far data dal 07.08.2014 con condanna della al pagamento delle relative differenze e CP_1 al versamento in favore dell'ente previdenziale competente dei relativi contributi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, in favore di parte appellante, che liquida in complessivi euro 2.600,00 per il primo grado ed euro 3900,00 per oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto- Così deciso in Napoli il 26.06.2025
Il Presidente Est. Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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