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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G: 1930/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria TA Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1930/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tadini Giovanni, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Serafino Pasquale, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) in data 11.06.1981 e dalla loro unione erano nati tre figli, di cui due, e economicamente autosufficienti, e la terza, TA, Per_1 Per_2 nata il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Le parti avevano adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. RG 8847/2014) affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi, divenuta nel corso del giudizio consensuale e definita in data
08.05.2015.
Con ricorso, ritualmente depositato il 22.02.2017, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, chiedendo altresì la diminuzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 400,00 da versarsi direttamente in favore della figlia TA, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, parte ricorrente chiedeva nulla versarsi a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente, deducendo un mutamento in peius della propria condizione economica.
Parte resistente, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva parimenti confermarsi le condizioni della separazione, in particolare per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale e il versamento dell'assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 400,00 mensili e avanzava richiesta di aumento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente pari a euro 700,00 mensili a carico del ricorrente.
In data 14.02.2018 il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la perdurante assenza di parte resistente, la quale più volte non compariva personalmente in udienza per motivi di salute, confermava la disciplina della separazione e nominava il G.I. per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
In data 27.04.2021 il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio relativamente alla pronuncia sullo status.
In data 04.06.2021 il Collegio pronunciava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I. per le statuizioni accessorie.
In data 19.01.2023 il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della figlia TA, essendo la stessa divenuta nelle more del giudizio economicamente indipendente. In data 15.10.2024 il G.I. introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulle statuizioni accessorie del divorzio, quali l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno divorzile da corrispondersi in favore di parte resistente.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
Parte resistente in sede di comparsa conclusionale ha insistito per la corresponsione di un importo a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia TA, infermiera presso la Villa del Sole, attesa la situazione di precarietà economica in cui verserebbe.
Orbene, si richiamano le medesime ragioni di cui all'ordinanza del 19.1.2023 con cui è stata disposta la revoca dell'assegno in corso di causa, atteso che la figlia ha ormai raggiunto un'età adulta (27 anni) ed ha già fatto ingresso nel mondo lavorativo come da ampia documentazione versata in atti.
In virtù di ciò, considerato che conseguentemente all'inserimento lavorativo della figlia può residuare un mero obbligo alimentare in capo al genitore, ove sempre ne ricorrano i presupposti (domanda che in ogni caso andrebbe promossa in un giudizio autonomo), si conferma la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In relazione alla casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi) parte resistente ne chiede l'assegnazione, come stabilito in sede di separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente, d'altro canto, non si oppone.
Orbene in questa sede nulla può disporsi in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, essendo il provvedimento di assegnazione della casa nell'esclusivo superiore interesse della prole e non essendovi figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Sulla domanda di assegno divorzile in favore di parte resistente
La disciplina legislativa sull' assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile mira, infatti, a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale. Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L.
n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata trentennale (1981 anno di matrimonio,
2014 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente ai fini della separazione), dal quale sono nati tre figli, e il resistente, dotato di una maggiore disponibilità economica, ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
In sede di separazione consensuale veniva concordato un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie pari a euro 400,00 mensili.
Attualmente, parte ricorrente chiede nulla versarsi a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente, deducendo un mutamento in peius delle proprie condizioni economico-reddituali.
Parte resistente, d'altro canto, si oppone, chiedendo confermarsi la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 400,00 mensili.
Orbene, nel caso di specie tra le parti risulta ex actis una significativa disparità reddituale in quanto dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è attualmente pensionato, mentre la resistente ha sempre svolto l'attività di casalinga ed è attualmente disoccupata. Inoltre, la resistente è affetta da varie patologie, tra cui un ipotiroidismo post-chirurgico a seguito di tiroidectomia totale, faringite cronica e broncopatia asmatica cronica, come da documentazione allegata, ed ha altresì un'età che di concerto con le succitate patologie, è ostativa all'ingresso nel mondo lavorativo.
È dunque da riscontarsi un consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio.
Pertanto, va riconosciuto alla resistente il versamento di un assegno divorzile in un'ottica assistenziale.
In relazione al quantum di tale assegno, va tenuto conto delle condizioni economico-reddituali in cui versa il ricorrente.
Difatti, quest'ultimo percepisce una pensione che nel mese di luglio 2016 era pari a circa euro 1.700,00; tuttavia, come da documentazione depositata nel mese di settembre del medesimo anno, l'importo risulta essere diminuito a 1.300,00 euro circa, in virtù dei prestiti contratti.
Inoltre, quest'ultimo versa un canone di locazione per l'appartamento in cui vive pari a 550,00 euro mensili e ha contratto finanziamenti come da documentazione versata in atti.
Pertanto, considerate le attuali condizioni economico-reddituali di parte ricorrente, e la situazione economica in cui versa parte resistente, sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore di quest'ultima nella misura di euro 250,00 mensili in una ottica assistenziale con rivalutazione automatica secondo gli Indici Istat a partire dal mese di maggio 2026.
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, in particolare in relazione alle statuizioni accessorie, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, così provvede:
1. Rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne;
2. Nulla dispone sulla assegnazione della ex casa coniugale;
3. Pone a carico del ricorrente l'assegno divorzile in favore di parte resistente che si determina nella misura di euro 250,00 mensili da versarsi entro il cinque di ogni mese con rivalutazione automatica secondo gli Indici Istat a partire dal mese di maggio 2026;
4. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
5.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria TA Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria TA Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1930/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tadini Giovanni, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Serafino Pasquale, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) in data 11.06.1981 e dalla loro unione erano nati tre figli, di cui due, e economicamente autosufficienti, e la terza, TA, Per_1 Per_2 nata il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Le parti avevano adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. RG 8847/2014) affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi, divenuta nel corso del giudizio consensuale e definita in data
08.05.2015.
Con ricorso, ritualmente depositato il 22.02.2017, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, chiedendo altresì la diminuzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 400,00 da versarsi direttamente in favore della figlia TA, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, parte ricorrente chiedeva nulla versarsi a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente, deducendo un mutamento in peius della propria condizione economica.
Parte resistente, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva parimenti confermarsi le condizioni della separazione, in particolare per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale e il versamento dell'assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 400,00 mensili e avanzava richiesta di aumento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente pari a euro 700,00 mensili a carico del ricorrente.
In data 14.02.2018 il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la perdurante assenza di parte resistente, la quale più volte non compariva personalmente in udienza per motivi di salute, confermava la disciplina della separazione e nominava il G.I. per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
In data 27.04.2021 il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio relativamente alla pronuncia sullo status.
In data 04.06.2021 il Collegio pronunciava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio dinnanzi al G.I. per le statuizioni accessorie.
In data 19.01.2023 il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della figlia TA, essendo la stessa divenuta nelle more del giudizio economicamente indipendente. In data 15.10.2024 il G.I. introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulle statuizioni accessorie del divorzio, quali l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno divorzile da corrispondersi in favore di parte resistente.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
Parte resistente in sede di comparsa conclusionale ha insistito per la corresponsione di un importo a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia TA, infermiera presso la Villa del Sole, attesa la situazione di precarietà economica in cui verserebbe.
Orbene, si richiamano le medesime ragioni di cui all'ordinanza del 19.1.2023 con cui è stata disposta la revoca dell'assegno in corso di causa, atteso che la figlia ha ormai raggiunto un'età adulta (27 anni) ed ha già fatto ingresso nel mondo lavorativo come da ampia documentazione versata in atti.
In virtù di ciò, considerato che conseguentemente all'inserimento lavorativo della figlia può residuare un mero obbligo alimentare in capo al genitore, ove sempre ne ricorrano i presupposti (domanda che in ogni caso andrebbe promossa in un giudizio autonomo), si conferma la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In relazione alla casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi) parte resistente ne chiede l'assegnazione, come stabilito in sede di separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente, d'altro canto, non si oppone.
Orbene in questa sede nulla può disporsi in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, essendo il provvedimento di assegnazione della casa nell'esclusivo superiore interesse della prole e non essendovi figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Sulla domanda di assegno divorzile in favore di parte resistente
La disciplina legislativa sull' assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile mira, infatti, a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale. Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div. che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003).
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione. Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell' an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L.
n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata trentennale (1981 anno di matrimonio,
2014 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente ai fini della separazione), dal quale sono nati tre figli, e il resistente, dotato di una maggiore disponibilità economica, ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
In sede di separazione consensuale veniva concordato un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie pari a euro 400,00 mensili.
Attualmente, parte ricorrente chiede nulla versarsi a titolo di assegno divorzile nei confronti della resistente, deducendo un mutamento in peius delle proprie condizioni economico-reddituali.
Parte resistente, d'altro canto, si oppone, chiedendo confermarsi la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a euro 400,00 mensili.
Orbene, nel caso di specie tra le parti risulta ex actis una significativa disparità reddituale in quanto dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è attualmente pensionato, mentre la resistente ha sempre svolto l'attività di casalinga ed è attualmente disoccupata. Inoltre, la resistente è affetta da varie patologie, tra cui un ipotiroidismo post-chirurgico a seguito di tiroidectomia totale, faringite cronica e broncopatia asmatica cronica, come da documentazione allegata, ed ha altresì un'età che di concerto con le succitate patologie, è ostativa all'ingresso nel mondo lavorativo.
È dunque da riscontarsi un consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio.
Pertanto, va riconosciuto alla resistente il versamento di un assegno divorzile in un'ottica assistenziale.
In relazione al quantum di tale assegno, va tenuto conto delle condizioni economico-reddituali in cui versa il ricorrente.
Difatti, quest'ultimo percepisce una pensione che nel mese di luglio 2016 era pari a circa euro 1.700,00; tuttavia, come da documentazione depositata nel mese di settembre del medesimo anno, l'importo risulta essere diminuito a 1.300,00 euro circa, in virtù dei prestiti contratti.
Inoltre, quest'ultimo versa un canone di locazione per l'appartamento in cui vive pari a 550,00 euro mensili e ha contratto finanziamenti come da documentazione versata in atti.
Pertanto, considerate le attuali condizioni economico-reddituali di parte ricorrente, e la situazione economica in cui versa parte resistente, sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore di quest'ultima nella misura di euro 250,00 mensili in una ottica assistenziale con rivalutazione automatica secondo gli Indici Istat a partire dal mese di maggio 2026.
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, in particolare in relazione alle statuizioni accessorie, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, così provvede:
1. Rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne;
2. Nulla dispone sulla assegnazione della ex casa coniugale;
3. Pone a carico del ricorrente l'assegno divorzile in favore di parte resistente che si determina nella misura di euro 250,00 mensili da versarsi entro il cinque di ogni mese con rivalutazione automatica secondo gli Indici Istat a partire dal mese di maggio 2026;
4. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
5.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria TA Guarino dott. Giovanni D'Onofrio