Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2015/24 R.G. n. 2015-1/24
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle magistrate: Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, promosso da:
Parte_1 ROCCO) in data 1.01.1984, rappresentato e difeso dall'Avvocata Giulia De Domenico del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), al viale Regina Margherita, n. 41, ha eletto domicilio – come da procura in atti - persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente 1) In fatto. In data 23.09.2022, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche. Con decreto del 24.11.2023, notificato il 13.12.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo rilevando che l'istante:
“• è stato raggiunto dal provvedimento di cumulo pene n. 321/2016 emesso il 20/09/2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per complessivi anni 2 (due) di reclusione da scontare ed Euro 3.200 di multa (relativo a due sentenze di condanna del 2015 e del 2016 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90);
• è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Lodi con sentenza n. 222/19 del 9/07/2019 ad anni 4 (quattro) di reclusione ed Euro 18.000 di multa, con l'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata;
posto inoltre:
• che in ragione delle condanne riportate questa Amministrazione aveva dichiarato soggetto disinteressato Parte_1 all'integrazione in questo Paese e dedito a reati di particolare allarme sociale;
• che nella sentenza del 2019 il G.I.P. del Tribunale di Lodi aveva così argomentato: “L'imputato si trova in Italia privo di permesso di soggiorno. È soggetto pluripregiudicato per gravi reati, non risulta avere né mai avere avuto una attività lavorativa ed è quindi evidente che trae i mezzi per il proprio sostentamento solo dalla attività criminosa (in particolare dallo spaccio di stupefacenti). Si tratta pertanto di un soggetto pericoloso socialmente essendo elevata la probabilità di reiterazione di reati della stessa specie di quello oggi giudicato nel momento in cui la pena sarà espiata. Condizione questa che giustifica l'applicazione del disposto dell'art. 86 D.P.R. 309/90 e quindi l'ordine di espulsione dell'imputato dal territorio nazionale dopo espiata la pena” (sic); […] ritenuto tuttavia che le circostanze esposte dal legale – in particolare l'asserita carenza dei “caratteri di attualità e concretezza necessari per fondare il provvedimento di diniego” (sic) – sono contraddette dal fatto che è stato nuovamente Parte_1 condannato dal Tribunale di Milano – Sezione Direttissime con sentenza n. 12471/2022 de i 6 (sei) di reclusione ed Euro 2.000 di multa poiché riconosciuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90; valutato:
1
• che nella più recente sentenza di condanna a è stato riconosciuto come soggetto recidivo;
Parte_1
• che le numerose condanne riportate impedisc iudizio prognostico positivo in ordine alla non reiterazione di analoghe condotte illecite;
riscontrato infine che le lamentate condizioni di salute del richiedente (poste a fondamento dell'attuale istanza) non hanno impedito che questi fosse nuovamente arrestato il 18/10/2022 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di tre confezioni in cellophane contenenti cocaina e di Euro 330 in contanti (fatti per i quali è stata emessa condanna il successivo 15/11/2022)”. Con ricorso tempestivamente depositato il 12.01.2024, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche richiesto, ovvero in subordine, per protezione speciale e, con atto allegato al ricorso, ha proposto istanza cautelare di sospensione del provvedimento negativo impugnato in questa sede. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi il 2.10.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato che: “Si eccepisce anzitutto l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la protezione speciale. Noto è che a tal fine il ricorrente avrebbe dovuto inoltrata una apposita domanda in quanto trattasi di un iter particolare, che coinvolge necessariamente anche la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e che, nella disciplina Per_ vigente dopo l'entrata in vigore del cd decreto rientra a tutti gli effetti nel procedimento volto alla valutazione di requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, petenza esclusiva e integrale della predetta Commissione, senza che sia neppure più possibile presentare la relativa domanda al Questore. Quanto invece alla richiesta di un titolo di soggiorno per cure mediche si rileva quanto segue. Si rammenta che, con riferimento al permesso di soggiorno per cure mediche, l'art. 36 del D.Lgs. 286/1998 è chiaro nel prevedere che: “Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse”. Nel caso di specie sono risultati carenti i requisiti specificamente previsti dalla normativa. Inoltre non può non attribuirsi rilievo determinante alla circostanza che il ricorrente è da considerare soggetto socialmente pericoloso e, come è noto, la pericolosità sociale è una delle principali cause ostative all'ingresso e al soggiorno nello Stato […] Il giudizio di pericolosità espresso e ritenuto prevalente sulla tutela del diritto soggettivo è fondato su oggettivi elementi di fatto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, teso a sminuire la gravità dei fatti reato e ad enfatizzare le precarie condizioni di salute. La P.A. nella valutazione degli interessi in causa ha tenuto conto della complessiva condotta del ricorrente, in proporzione alla tutela del diritto reclamato, considerando le condotte già censurate penalmente, di elevato allarme sociale, infatti il disvalore delle recidive condotte tenute in violazione della normativa sugli stupefacenti ed il perdurante stato di nullafacenza del ricorrente, sono elementi indicativi oltrechè della derivazione illecita delle sue fonti di guadagno, anche del contatto con ambienti della criminalità organizzata. […] Si ritiene dunque che la decisione di attribuire prevalenza alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblici rispetto alle lamentate precarie condizioni di salute del ricorrente, soprattutto visti i precedenti dello stesso e l'assenza di concreti ed effettivi elementi di integrazione sociale che rendano possibile una prognosi favorevole per il futuro, sia del tutto corretta e meritevole di conferma”. La p.c. ha, dunque, richiesto che fosse rigettata la domanda cautelare ed emessa una pronuncia di inammissibilità o di rigetto della domanda della persona ricorrente e, dunque, che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con decreto del 26.11.2024, la Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti per la data del 13.02.2025. All'udienza del 13.02.2025, l'Avvocata della persona ricorrente ha chiesto un rinvio per produrre la documentazione indicata nel decreto di fissazione udienza e nella ordinanza del 8.10.2024, depositata nel procedimento cautelare. In data 7.03.2025, la difesa della persona ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione afferente alle condizioni medico-sanitarie di quest'ultima. All'udienza del 13.03.2025, è comparsa la sostituta dell'Avvocata della parte ricorrente e quest'ultima personalmente, mentre nessuno è comparso per la p.c. In tale sede la persona ricorrente si è resa disponibile a rendere interrogatorio libero e ha fornito informazioni attuali circa la propria condizione di salute, abitativa, familiare/affettiva, lavorativa e sociale in Italia. Per completezza, si riporta qui di seguito il contenuto dell'intero verbale di udienza:
“D.: Buongiorno Signor Come sta? Pt_1
2 R.: Un po' bene.
D.: Ha qualche problema di salute? Se si, di che tipo e da quanto? Ha documentazione in merito?
R.: Si, mi è stata amputata la gamba e ho subito un'operazione al gomito a seguito dell'incidente che ho avuto.
D.: Come si trova in Italia?
R.: Bene, è il mio secondo Paese.
D.: Dove abita e con chi? L'immobile è nella sua disponibilità?
R.: A Rozzano, non ricordo l'indirizzo; ho appena trovato un posto letto in una casa con altri due uomini.
D.: Ha qualche documento in merito?
R.: No.
D.: Ha vissuto in strutture pubbliche o in altre abitazioni da quando vive in Italia? Se si, dove?
R.: Prima abitavo in giro, non avevo una dimora fissa.
D.: Svolge un'attività lavorativa? Se si, di che tipo e da quanto?
R.: Qualche volta lavoro al mercato di Rozzano, la domenica, sto al banco.
D.: A quanto ammonta la sua retribuzione mensile?
R.: Dipende dal giorno, 30/40 euro ogni giornata di lavoro.
D.: Ha svolto altre attività lavorative da quando vive in Italia? Se si, di che tipo, per quali datrici/datori di lavoro?
R.: Si, sempre al mercato, l'ultimo rapporto lavorativo risale al 2015. Non avendo mai avuto un p.d.s. non potevo avere un rapporto lavorativo in regola.
D.: Ha familiari in vita?
R.: I miei genitori, le mie due sorelle e i miei sette fratelli vivono in Marocco;
un altro mio fratello vive in Italia da cinque, sei mesi, credo abbia un p.d.s. per motivi di lavoro.
D.: È sposato, ha figlie/i?
R.: No.
D.: Ha relazioni affettive e/o amicali in Italia?
R.: Non ho una relazione amorosa. Ho delle amicizie.
D.: Vuole parlarmi di qualcuno in particolare?
R.: Uno si chiama ha un bar, l'ho conosciuto perché frequentavo il suo bar, credo abbia 36/37 anni, è calabrese o CP_2
. Per_2
D.: Ma è un suo amico o un conoscente?
R.: Conoscente.
D.: Ha qualche amico?
R.: Un mio compaesano, si chiama SS, ha quasi 30 anni, è un muratore;
l'ho conosciuto nel 2015 perché lavoravamo entrambi al mercato.
D.: Professa qualche religione?
R.: Sono musulmano.
D.: Frequenta qualche moschea)
R.: Raramente, non ci vado da molti mesi.
D.: Cosa le piace fare nel tempo libero?
R.: Mi piace uscire e stare all'aria aperta.
D.: Ha seguito qualche corso di lingua italiana o altro?
R.: Si, quando sono stato in galera.
D.: Ha pregiudizi definitivi a suo carico? Se si, di che tipo?
R.: Si, per reati di spaccio;
ho avuto quattro condanne.
D.: Ha subito periodi di carcerazione? Se si, da quando a quando e per quali reati?
R.: Nel 2016, per circa un anno e nove mesi;
nel 2019, per circa tre anni e tre mesi;
nel 2024, per circa dieci mesi e quindici giorni. L'ultima volta nel 2025, per 19 giorni.
D.: Quando è stato scarcerato?
R.: Il 19.02.2025.
D.: Ha processi pendenti a suo carico?
R.: No.
D.: Attualmente fa uso di stupefacenti?
R.: No, dal 19.02.2025 no, neppure di alcool.
D.: A gennaio 2025 aveva fatto uso di stupefacenti?
R.: Si.
3 D.: Di che tipo?
R.: Cocaina e alcool. Qualche volta anche cannabis.
D.: Come mai lei si è rifiutato di sottoporsi all'esame delle urine il 3.02.2025?
R.: Forse il Dottore ha sentito male.
D.: Signor oggi è importante che lei mi dica la verità. Pt_1
R.: Non sto dicendo bugie.
D.: L'ultima volta che è stato in carcere le hanno dato metadone o qualche altro farmaco per aiutarla nella sua dipendenza?
R.: No, solo il Valium per dormire. E poi una bottiglietta tutti i giorni, due volte al giorno, per la mia dipendenza dall'alcool, non ricordo cosa fosse.
D.: Come va la gamba?
R.: Mi fa male, sento freddo all'osso quando dormo;
ho una visita il 16.03.2025.
D.: Lei ha una protesi?
R.: Si, dal 2022.
D.: Sempre la stessa?
R.: Non proprio, ne hanno cambiato un pezzo nel 2024, credo a dicembre.
D.: Quando le fa male?
R.: Praticamente sempre, salvo quando tolgo la protesi e sto a riposo.
D.: Sta frequentando il SER.D.?
R.: No, perché a Rozzano non mi hanno accettato perché è pieno;
mi hanno mandato in un altro SER.D. di Milano, ma sono sottoposto all'obbligo di dimora a Rozzano.
D.: Beh, ma può fare richiesta per motivi di salute. Deve chiamare il suo Avvocato nel penale e dirgli di fare istanza al Giudice.
D.: Si ricorda a quando risale l'ultimo percorso di cura presso il SER.D.?
R.: Avevo preso appuntamento ma mi hanno arrestato;
ho fatto il primo colloquio a gennaio 2024 ma mi hanno arrestato. Anche prima ci sono andato ma non riuscivo a portare a termine il percorso perché cadevo nuovamente nell'alcool e nella droga.
D.: Suo fratello dove abita?
R.: A L'Aquila.
D.: Che lavoro fa suo fratello?
R.: Agricoltore, alle dipendenze di un'altra persona.
D.: Suo fratello è a conoscenza della sua dipendenza da sostanze stupefacenti?
R.: Si.
D.: E cosa le dice?
R.: Di allontanarmi dalla droga.
D.: Sa che ha avuto problemi con la giustizia?
R.: Si.
D.: Vuole aggiungere qualcosa sulla sua vita in Italia?
R.: No.
D.: La ringrazio di avere risposto alle mie domande e le auguro una buona giornata. Si dà atto che la persona ricorrente parla in modo buono la lingua italiana”. Al termine dell'udienza, la difesa della persona ricorrente ha richiesto un termine per depositare ulteriori documenti, poi effettivamente depositati il 28.03.2025. Con ordinanza del 7.04.2025, la Giudice ha invitato la persona ricorrente a produrre: “la documentazione sanitaria contenente un'eventuale chiara diagnosi e un'eventuale cura entro il 13.04.2025”. Nel termine assegnato sono state prodotte una relazione clinica e due ricette. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 14.04.2025.
2) In diritto. Preliminarmente, occorre evidenziare che, l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis) del D. Lgs. n. 286/1998 (di seguito T.U.I.), è stata formulata il 23.09.2022 e, pertanto, la disciplina applicabile è costituita dalla versione antecedente al D.L. n. 20 del 10.03.2023 che, modificando la disposizione, ha inserito l'inadeguatezza delle cure nel Paese di origine e la non convertibilità in motivi di lavoro. In particolare, l'art. 7 comma 2 del predetto D.L. ha disposto che: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
4 Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, la novella legislativa ha mantenuto la figura del permesso di soggiorno per cure mediche, previsto dall'art 19 comma 2 lett. d-bis) del T.U.I., sebbene abbia introdotto alcune modifiche di rilievo. Nella versione applicabile al caso di specie – come detto, quella previgente alla novella operata con D.L. 20/23
– la norma prevedeva che non fosse consentita l'espulsione “degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”. Svolte tali opportune premesse circa la disciplina applicabile, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, non può che rigettare il proposto ricorso, non potendosi ravvisare i presupposti di legge dell'invocato p.d.s. Nel dettaglio, dalla documentazione in atti, si evince che la persona ricorrente, nel corso di una fuga dalle forze dell'ordine, nell'anno 2018, è stata investita da un treno e ha riportato politraumi con successiva amputazione traumatica dell'arto inferiore destro e conseguente protesizzazione (cfr. docc. 3-6, allegati al ricorso;
doc. 3, allegato alla nota di deposito nel procedimento cautelare del 26.09.2024; doc. 8, allegato alla nota di deposito nel procedimento cautelare del 22.11.2024; docc. allegati alla nota di deposito del 7.03.2025 e docc. allegati alla nota di deposito del 28.03.2025). Tuttavia, nonostante tale condizione abbia in passato comportato alla stessa dolori e difficoltà di deambulazione, a causa della necessità di modificare la protesi in uso, non risulta dagli atti che la persona ricorrente sia mai stata affetta da alcuna patologia in senso tecnico o che versi in gravi condizioni psico-fisiche, così come richiesto dalla legge (cfr., da ultimo, relazione clinica datata al 11.04.2025, allegata alle note depositate in pari data). A ciò si aggiunge che la stessa persona ricorrente ha riferito in udienza che la protesi che utilizzava è stata parzialmente sostituita nel dicembre 2024, al fine di adeguarla alle sue necessità, in precedenza espresse ai sanitari e risultanti dai documenti medici in atti. Difatti, la recentissima relazione clinica prodotta dà atto del fatto che la persona ricorrente ha riferito di avvertire ancora, nell'atto della deambulazione, solo un “lieve dolore” (cfr. succitata relazione del 11.04.2025). Resta da osservare che risulta per tabulas che la persona ricorrente non necessita di alcun tipo di cura, essendo stato esclusivamente ritenuto “Utile ciclo di FKT per rieducazione alla deambulazione con utilizzo di protesi” (cfr. relazione del 11.04.2025). Alla luce di tutti i fatti esposti e delle valutazioni svolte, non può in alcun modo sostenersi né che la persona ricorrente versi in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie né che subirebbe un pregiudizio in caso di rimpatrio in quanto non risulta che necessiti di cure mediche. Resta da osservare che la grave condizione fisica della persona ricorrente, solo asserita dalla difesa, è sconfessata dalla circostanza che ella non ha interrotto la sua carriera criminale neppure dopo l'incidente occorsole nel 2018, così come dimostrano i diversi pregiudizi definitivi a carico della persona ricorrente – dei quali l'ultimo risalente all'anno 2020 – oltre alle due recenti condanne, riportate il 15.01.2024 e il 19.02.2025 (per fatti datati, rispettivamente, al 15.12.2023 e al 1.02.2025; cfr. sentenze del 15.01.2024 e del 19.02.2025, docc. 6 e 7 allegati alla nota del 22.11.2024 depositata nell'ambito del sub-procedimento cautelare e doc. allegato alla nota di deposito del 7.03.2025). Condanne per le quali la stessa persona ricorrente ha riferito di avere subito plurimi periodi di carcerazione, dei quali l'ultimo terminato il 19.02.2025 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso;
docc. 3 e 4 allegati alla costituzione della controparte;
docc. 4-7, allegati alla nota di deposito nel procedimento cautelare del 22.11.2024; doc. denominato “sentenza emessa dal Tribunale di Lodi in composizione monocratica”, allegato alla nota di deposito del 7.03.2025; verbale di udienza). Per quanto concerne, poi, la richiesta, formulata in subordine, di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione cd. speciale, la stessa non può che essere ritenuta inammissibile, in quanto proposta solo ed esclusivamente in sede di ricorso avverso il provvedimento impugnato, di talché alla Questura è stata preclusa qualsivoglia interlocuzione, così come la compente C.T. non è stata posta in condizione di esprimere il necessario parere. Neppure può assumere rilievo in questa sede la condizione di alcooldipendenza e di tossicodipendenza di cui ha sofferto la persona ricorrente (cfr. docc. 7 e 8, allegati al ricorso). Difatti, da un lato, ella ha riferito in udienza di non avere più fatto uso di sostanze alcoliche e stupefacenti negli ultimi mesi (cfr. verbale di udienza); dall'altro lato, non solo non è attualmente in atto (e neppure previsto) alcun ipotetico programma di disintossicazione che la riguardi), ma ella ha chiaramente dimostrato nel tempo di non intendere impiegare alcuno sforzo nel disintossicarsi, avendo ella continuato a fare uso di sostanze stupefacenti e
5 alcoliche, risultando positiva a tutti gli esami tossicologici (cfr. doc. 2, allegato alla nota di deposito nel procedimento cautelare del 26.09.2024), avendo dichiarato di avere proseguito nell'uso di stupefacenti alcool ancora nel gennaio/febbraio 2025 e avendo rifiutato di sottoporsi alla “catena di custodia per la ricerca delle sostanze stupefacenti” (cfr. doc. denominato “Rifiuto di sottoporsi al test” e relazione sanitaria, allegati alla nota di deposito del 7.03.2025 e verbale di udienza). Di talché appare chiaro che la totale mancanza di volontà di disintossicazione impedisce al Collegio di fondare una decisione di accoglimento del ricorso, neppure sotto il profilo dell'accesso alle cure nel Paese di origine, cure che
– si ribadisce – la persona ricorrente ha costantemente rifiutato (“Rientra in carcere a Lodi il 03/02/2025 e riferisce di essere senza fissa dimora. Non ha documenti […] dichiara un utilizzo di alcol e sporadicamente cocaina-dichiara circa 20 birre al giorno durante la permanenza presso il Carcere di Lodi si è sottoposto ad esame ematico-chimico e, rifiuta di sottoporsi alla catena di Pt_1 er la ricerca delle sostanze stupefacenti”; cfr. doc. denominato “Relazione serd”, allegato alla nota di deposito del 7.03.2025). Infine, si osserva che, nel caso di specie, non sussistono fondati motivi per ritenere che, nel Paese di origine della persona ricorrente, siano riscontrabili violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani cui la medesima possa essere esposta in caso di rimpatrio né che ella ivi rischierebbe di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Difatti, dalle informazioni sul Paese di origine emerge che, benché siano riscontrate in Marocco violazioni atte a compromettere l'esercizio del diritto di espressione e di assemblea e siano stati riportati arresti arbitrari di persone attiviste politiche, rappresentanti delle istanze indipendentiste e che esercitano l'attività di giornalista1, esse Per_3 non assumono per intensità e peculiarità un rilievo tale da es sonalmente la persona ricorrente, in caso di rimpatrio, al rischio di esserne vittima. Infine, in merito all'istanza di sospensione cautelare degli effettivi del provvedimento impugnato, presentata dalla difesa in data 12.01.2024, la questione resta assorbita dalla decisione di rigetto (sebbene essa sarebbe stata inammissibile, in caso di valutazione, a norma dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, che richiama la procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011).
3) Circa le spese di lite. Nulla sulle spese, considerato che la persona ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese all'Amministrazione tramite fondi dell'Amministrazione stessa. Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocata della persona ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- rigetta il ricorso presentato da , nato a [...] in data [...], avverso il Parte_1 provvedimento emesso dal Ques ata 24.11.2023, notificato il 13.12.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche presentata il 23.09.2022;
- nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.04.2025. La Presidente - Dott.ssa Elisabetta Meyer
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. The State of the World's Human Rights;
2023, 24 April 2024, Controparte_3 Parte_2 https:// nt/2108009.html; Department of Sta Human Rights Practices: CP_4 Morocco, 23 April 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107779.html; Freedom House: Freedom in the World 2024 - Morocco, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2108054.html.