Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 560
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per inesistenza/nullità della notifica

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la regolarità delle notifiche per la maggior parte delle cartelle, con specifiche modalità di consegna o ritiro.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19 (542 giorni), la prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni non sia maturata. Pertanto, l'annullamento parziale della cartella n. 29320150031583431000 richiesto per questo motivo non è accolto.

  • Accolto
    Mancata documentazione della notifica

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia adeguatamente documentato la regolare notifica della cartella n. 29320190002188277000, in quanto la ricevuta postale allegata non era riconducibile a tale cartella. Di conseguenza, la cartella viene annullata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 560
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 560
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo