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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS RE MA MA, Presidente
US NN, LA
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150031583431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062936340000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062936340000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062936340000 IRPEF-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003608467000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003608467000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003608467000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005298222000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022826601000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente si riporta al ricorso, alle successive memorie e deposita giurisprudenza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.02.2024 parte ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento n.
29320150031583431000, 29320160015458628000, 29320160062936340000, 29320170004882281000,
29320170044417288000, 29320180003608467000, 29320190002188277000, 29320190005298222000,
29320190022826601000 conosciute dal ricorrente solo attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229018061191000 ricevuta in data 18/08/2023.
Censura
1. Nullità delle cartella di pagamento impugnate e dei ruoli in esse incorporati per inesistenza e/o nullità della relativa notifica in violazione di art. 25-26 D.P.R. 602/73.
2. Nullità delle cartelle di pagamento impugnate e dei ruoli incorporati per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria richiesta: prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione da art. 20 D.Lgs 472/97, del tributo e degli interessi (e delle sanzioni) da art. 2948 c.c. nonché del diritto di riscossione legato alla conservazione della relata di notifica della cartella ex. art. 26 D.P.R. 602, prescrizione quinquennale della cartella di pagamento dettata dalla pronuncia delle sezioni Unite, prescrizione decennale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la 1) inammissibilità del ricorso, perchè proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione delle cartelle impugnate, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 21 comma 1 d. lgs. 31.12.1992, n. 546 , produce documentazione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Con memorie di repliche depositate il 13.11.2025 contesta la regolarità delle notifiche a mezzo servizio postale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
In merito alla prima eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento risulta in atti che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha documentato la regolarità delle notificazioni come di seguito si elencano: la cartella n. 029329320150031583431000 è stata consegnata in data 16.03 2016 al ricorrente personalmente;
la cartella n. 29320160015458628000 ritirata in data 07.12.2016 allo sportello postale con delega alla moglie
, la cartella n. 029329320160062936340000 è stata depositata nella casa comunale, ed è stata allegata la raccomandata informativa.
Per quanto concerne la cartella n. 29320170004882281000 è stata ritirata allo sportello dal cugino;
la cartella n. 29320170044417288000 è stata delegata al ritiro la moglie.; la cartella n.29320180003608467000 consegnata al domicilio alla moglie, anche la cartella n.29320190022826601000 è stata consegnata alla moglie. Non risulta che sia stato contestato dal ricorrente il vincolo coniugale.
Infine per quanto concerne la cartella n. 29320190005298222000 è stata consegnata allo stesso ricorrente.
Per quanto concerne la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni, tale termine non è maturato attesa l'emergenza Covid 19.
Tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di fine dell'emergenza pandemica) si è verificato un blocco pressoché totale delle notifiche di cartelle e atti.
Considerando i vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati (a partire dal Decreto “Rilancio”) e si sono susseguiti durante il periodo emergenziale, con successive conferme e ulteriori proroghe, si è arrivatiad una complessiva estensione di 542 giorni di sospensione dei termini di prescrizione generali. Pertanto
l'annullamento parziale della Cartella di pagamento n. 29320150031583431000 come richiesto non è meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la ricevuta postale n. 8-45963557-S425351151-14 (all. 7 in atti) tale ricevuta non è riconducibile alla cartella n. 29320190002188277000 come sostenuto da DE , pertanto l'Agenzia di riscossione non ha adeguatamente documentato la regolare notifica della cartella impugnata , che va quindi annullata.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 29320190002188277000 e per l'effetto annulla parzialmente la intimazione di pagamento impugnata limitatamente all'importo contenuto nella suddetta cartella, per il resto rigetta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS RE MA MA, Presidente
US NN, LA
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150031583431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160015458628000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062936340000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062936340000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062936340000 IRPEF-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170004882281000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170044417288000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003608467000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003608467000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003608467000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002188277000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190005298222000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022826601000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente si riporta al ricorso, alle successive memorie e deposita giurisprudenza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.02.2024 parte ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento n.
29320150031583431000, 29320160015458628000, 29320160062936340000, 29320170004882281000,
29320170044417288000, 29320180003608467000, 29320190002188277000, 29320190005298222000,
29320190022826601000 conosciute dal ricorrente solo attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229018061191000 ricevuta in data 18/08/2023.
Censura
1. Nullità delle cartella di pagamento impugnate e dei ruoli in esse incorporati per inesistenza e/o nullità della relativa notifica in violazione di art. 25-26 D.P.R. 602/73.
2. Nullità delle cartelle di pagamento impugnate e dei ruoli incorporati per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria richiesta: prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione da art. 20 D.Lgs 472/97, del tributo e degli interessi (e delle sanzioni) da art. 2948 c.c. nonché del diritto di riscossione legato alla conservazione della relata di notifica della cartella ex. art. 26 D.P.R. 602, prescrizione quinquennale della cartella di pagamento dettata dalla pronuncia delle sezioni Unite, prescrizione decennale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la 1) inammissibilità del ricorso, perchè proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione delle cartelle impugnate, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 21 comma 1 d. lgs. 31.12.1992, n. 546 , produce documentazione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Con memorie di repliche depositate il 13.11.2025 contesta la regolarità delle notifiche a mezzo servizio postale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
In merito alla prima eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento risulta in atti che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha documentato la regolarità delle notificazioni come di seguito si elencano: la cartella n. 029329320150031583431000 è stata consegnata in data 16.03 2016 al ricorrente personalmente;
la cartella n. 29320160015458628000 ritirata in data 07.12.2016 allo sportello postale con delega alla moglie
, la cartella n. 029329320160062936340000 è stata depositata nella casa comunale, ed è stata allegata la raccomandata informativa.
Per quanto concerne la cartella n. 29320170004882281000 è stata ritirata allo sportello dal cugino;
la cartella n. 29320170044417288000 è stata delegata al ritiro la moglie.; la cartella n.29320180003608467000 consegnata al domicilio alla moglie, anche la cartella n.29320190022826601000 è stata consegnata alla moglie. Non risulta che sia stato contestato dal ricorrente il vincolo coniugale.
Infine per quanto concerne la cartella n. 29320190005298222000 è stata consegnata allo stesso ricorrente.
Per quanto concerne la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni, tale termine non è maturato attesa l'emergenza Covid 19.
Tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di fine dell'emergenza pandemica) si è verificato un blocco pressoché totale delle notifiche di cartelle e atti.
Considerando i vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati (a partire dal Decreto “Rilancio”) e si sono susseguiti durante il periodo emergenziale, con successive conferme e ulteriori proroghe, si è arrivatiad una complessiva estensione di 542 giorni di sospensione dei termini di prescrizione generali. Pertanto
l'annullamento parziale della Cartella di pagamento n. 29320150031583431000 come richiesto non è meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la ricevuta postale n. 8-45963557-S425351151-14 (all. 7 in atti) tale ricevuta non è riconducibile alla cartella n. 29320190002188277000 come sostenuto da DE , pertanto l'Agenzia di riscossione non ha adeguatamente documentato la regolare notifica della cartella impugnata , che va quindi annullata.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 29320190002188277000 e per l'effetto annulla parzialmente la intimazione di pagamento impugnata limitatamente all'importo contenuto nella suddetta cartella, per il resto rigetta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE IL RELATORE