Articolo 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 199
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 aprile 1968
Art. 3.
Lo Stato corrispondera' annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno per il suo mantenimento un contributo annuo non inferiore a lire 40.000.000.
Con apposite convenzioni, che saranno stipulate tra l'Istituto universitario di magistero ed il comune di Salerno e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sara' stabilito il contributo che il comune di Salerno versera' annualmente per le spese di mantenimento al magistero statale, nonche' il passaggio in proprieta' del magistero statale di un'apposita area donata dal comune e da destinare alla costruzione della nuova sede dell'istituto stesso.
Entrata in vigore il 9 aprile 1968