TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa MA Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa MA Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4812/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 4933/2023, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA RT AR, nata in data [...] a [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Vairano Patenora, fraz. Scalo, in Via Leonardo Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'Avv. Massimo Taffuri che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti I. Verrengia, D. Catalano, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 1.7.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., le parti ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 4933/2023 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell'Inps al pagamento dei relativi ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l'Istituto convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Spese vinte. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, acquisita la documentazione depositata ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale osserva.
1 Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall'INPS. Nel merito, occorre rilevare che l'istante ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, sottolineando la gravità delle proprie condizioni di salute tenendo conto della concomitante presenza di patologie osteoarticolari e neurologiche attestate dalla documentazione medica depositata nella fase di atp, non opportunamente valutata e ha dedotto l'aggravamento delle proprie patologie. Ebbene questo giudice condivide l'esegesi formulata dal ctu in fase di atp e tuttavia ritiene per le motivazioni di cui appresso, che il beneficio possa essere riconosciuto sulla base della documentazione versata in atti recante data successiva alla visita medica peritale effettuata il 31.1.2024. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla parte attrice la perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP valuta adeguatamente tutte le patologie da cui era affetta la NE al momento della visita anche sulla base della documentazione agli atti. In primo luogo, il CTU descrive in modo chiaro nell'esame obiettivo le condizioni della paziente: “Deambulazione autonoma anche se con appoggio a carrellino. Discretamente orientata nel tempo e nello spazio. Qualche lacuna mnesica per il vissuto recente. Di umore deflesso. Esegue regolarmente gli ordini che le vengono impartiti. Blefarospasmo (la luce intensa le da fastidio). Attività cardiaca ritmica e valida. Non edemi declivi. Non dispnea. Passaggi posturali autonomi. Note di spondiloartrosi diffusa con modesta limitazione funzionale a livello lombare. Ginocchia lievemente tumefatte e dolenti ma tolleranti il carico e con flessione possibile a 90°. Nulla di rilevante a carico di altri organi ed apparati”. Mentre nelle conclusioni contenuta nella relazione, in cui il consulente descrive accuratamente la diagnosi affermando che la perizianda risulta affetta da: “Note di vasculopatia cerebrale cronica. Spondiloartrosi diffusa e gonartrosi bilaterale senza rilevante impegno funzionale. Diabete Mellito tipo 2 in terapia con ipoorali. Blefarospasmo cronico in trattamento con tossina botulinica. Le note di vasculopatia cerebrale cronica hanno quale espressione clinica solo qualche defaillance nelle memoria per il vissuto recente e sporadica insonnia, associata ad una deflessione dell'umore. Conservate sono le capacità intellettive che le consentono evidentemente di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Anche una TAC encefalo effettuata nel 2021 deponeva per una condizione dell'organo abbastanza soddisfacente. Capacità conservata anche per un apparato locomotore che non le impedisce la deambulazione autonoma e le escursioni articolari principali degli arti sono utili;
ciononostante una diffusa osteoartrosi. Nel complesso ritengo che il soggetto sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e sia in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Il Diabete Mellito ed il Blefarospasmo sono assolutamente irrilevanti ai fini della domanda”.
2 Il quadro patologico descritto appare tuttavia mutato sulla base della documentazione medica allegata al ricorso in opposizione che attesta a partire dal marzo 2024 un aggravamento delle condizioni della ricorrente tali da soddisfare i requisiti sanitari necessari ai fini dell'accompagnamento attestando una impossibilità di deambulare autonomamente e svolgere gli atti della vita quotidiana tenuto conto che già nella fase di atp il ctu attestava che la deambulazione risultava possibile con girello. In particolare, la relazione medico legale dell'Asl di Casal Di Principe del 14.3.2024 attesta:
“Paziente non orientata nel tempo e nello spazio …. Non provvede in modo autonomo né all'igiene personale né alla terapia medica. Deambulazione possibile con appoggio. Sindrome vertiginosa con vari episodi di caduta a terra.… Paziente poco collaborante- paziente allo stato non autonomo” e viene confermata anche dalla consulenza medico-legale della specialista in geriatria dell'11 aprile del 2024 descrive che la ricorrente tra le varie patologie è affetta anche da “disturbo psicotico cronico. Sindrome depressiva. Incontinenza urinaria con uso di presidi per assorbenza. Spondiloartrosi di grado severo con gonartrosi bilaterale.”. All'esame obiettivo descrive paziente “disorientata nel tempo e nello spazio. .... Tono dell'umore depresso in trattamento con antidepressivi. Tremore alle mani difficoltà nei cambi posturali, deambulazione possibile solo con l'aiuto di due accompagnatori a domicilio fa uso del deambulatore prescritto dall'Asl. Assenti le autonomie” e ai test funzionali attesta: “BADL 1/6 e IADL 0/8”. La suddetta visita geriatrica documenta dunque un decadimento cognitivo importante cui consegue una importante riduzione delle autonomie di base (infatti le BADL sono risultante essere di 1/6) e l'assenza di autonomia nelle attività strumentale (IADL 0/8). L'aggravamento delle patologie da cui è affetta la ricorrente trova riscontro anche nel registro sanitario domiciliare rilasciato dell'ASL Caserta-ADI da cui si evince che le stesse hanno reso necessaria il 2024 l'assistenza domiciliare. L'opposizione va, dunque, accolta e NE MA va dichiarata beneficiaria dell'indennità di accompagnamento da marzo 2024. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione e che il requisito sanitario è maturato dopo la visita peritale espletata in atpo, le spese di lite sono compensate integralmente.
Le spese della CTU redatta in sede di ATP sono poste a carico dell'Inps e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara NE MA beneficiaria dell'indennità di accompagnamento da marzo 2024;
2) dichiara le spese di lite compensate;
3) pone le spese di Ctu , redatta in sede di ATP, a carico dell'Inps e liquidate con separato decreto. Santa MA Capua Vetere, 1.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite
3 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
4