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Ordinanza 1 giugno 2025
Ordinanza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 01/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice assegnatario del ricorso ex art. 700 c.p.c. Dott. Mattia Caputo, all'esito della riserva formulata il
29/5/2025, letti gli atti delle parti ed esaminata la documentazione di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al N.R.G. 3081/2025, avente ad oggetto: ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Caceci, presso il cui studio, sito in
PA TU al viale della Repubblica n. 18, elettivamente domicilia;
- PARTE RICORRENTE
E
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dagli Avv.ti Luigi Punzo e Viviana Cornacchia, con i quali elettivamente domicilia presso la sede legale dell in Napoli alla via Domenico Morelli n. 75; CP_1
NONCHE'
Controparte_2
- PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 23/4/2025 la sig.ra ha dedotto: che Parte_1
in data 26/3/2025 il le comunicava Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. l'ordinanza n. 30 del 25/3/2025, con la quale chiedeva lo sgombero entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'alloggio ERP di proprietà , sito in CP_1
PA TU (SA) alla via Fornilli n. 12, scala C int. 14 – cod alloggio
5551184936; che, successivamente in data 07/4/2025 il Controparte_3
inviava comunicazione Prot. 0003651/2025, con la quale notiziava
[...]
l'interruzione della fornitura idro potabile n. 107826 riferita all'immobile oggetto di sgombero;
che ella, fin dalla data delle prime comunicazioni intervenute con l' CP_1
ha sempre riscontrato e documentato l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di legge per essere titolare dell'immobile oggetto di causa fino all'emissione dell'ordinanza oggi impugnata, oltre ad essere affetta da gravi patologie ed invalidità; che sussiste il “fumus boni iuris”, atteso che la sig.ra , in possesso dei Pt_1
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia alla morte del marito sig.
[...]
, avanzava istanza di subentro in ordine all'immobile sito in Persona_1
PA TU (SA) alla via Fornilli n. 12, Scala C int. 14, immobile che era stato assegnato al di lei marito con contratto di locazione – registrato presso l'Ufficio del registro di Salerno al n. 1504 serie 2 a seguito di provvedimento di assegnazione del
04/12/1980; che con missiva del 02/5/2024 l' affermava che la sig.ra CP_1
era titolare di altro immobile ad uso abitativo e che, pertanto, ciò faceva Pt_1
venire meno il diritto all'assegnazione per subentro;
che tale missiva prontamente contestata perveniva a delle conclusioni del tutto non rispondenti alla realtà fattuale, poiché l'unico immobile detenuto era stato donato con atto del Notar in data Per_2
05/8/2021, Rep. n. 14575 e comunque lo stesso – così come evidenziato nella PEC del 08/7/2024 anche con allegazione di CTP a firma del Geom. – non Per_3
poteva né può essere adibito a civile abitazione con la diretta ed immediata che per caratteristiche urbanistiche non poteva essere in alcun modo utilizzato dalla ricorrente per abitarci;
che si rileva la tardività delle contestazioni che, dovevano essere effettuate, qualora fondate, in precedenza avendo l'immobile una assegnazione senza soluzione di continuità dal lontano 1980 senza sottacere che i beneficiari hanno sempre onorato tutti i pagamenti in favore dell , senza che vi fosse da parte di CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. quest'ultima alcuna doglianza;
che, infatti, il sig. (defunto) e la sig.ra _1
, nel corso degli anni non hanno mai modificato le loro posizioni Pt_1
patrimoniali e reddituali, tanto è vero che sin dal lontano 1980 (epoca in cui il sig.
fu ritenuto meritevole dell'assegnazione dell'alloggio) nessuna contestazione _1
e/o comunicazione da parte dell'Ente proprietario è mai pervenuta, a riprova che vi erano così come vi sono gli elementi di fatto e di diritto necessari per godere del beneficio anche in considerazione della ininterrotta coabitazione tra i coniugi nell'immobile assegnato;
che a fronte delle contestazioni avanzate dalla sig.ra a tutte le missive dell' , quest'ultima ha continuato a mandare i Pt_1 CP_1
bollettini di pagamento – peraltro tutti prontamente onorati – senza più far riferimento allo sgombero dell'immobile, salvo poi ricevere l'ordinanza del
; che tutte le comunicazioni dell erano Controparte_2 CP_1
meramente interlocutorie ed avevano aperto il campo all'avvio di un procedimento amministrativo, che di fatto non si è mai concluso rispetto alle doglianze mosse dalla sig.ra , senza sottacere che nessuno dei documenti inviati indicava Pt_1
espressamente la possibilità di poter ricorrere alla compente A.G. per la tutela e l'impugnazione degli stessi che di fatto si mostravano come meramente propedeutici rispetto ad un provvedimento finale che non è mai stato redatto dall' con ogni CP_1
conseguenza e declaratoria di legge;
che la sig.ra è una donna anziana con gravi patologie e gravi deficit Pt_1
invalidanti che non le consentono di poter trovare diversa occupazione essendo anche l'unica occupante l'immobile; che la ricorrente, insieme al marito, ha sempre vissuto dal lontano 1980 nell'abitazione all'epoca assegnata al marito, e la stessa proprio per la sua tarda età e le condizioni fisiche non è nelle condizioni di poter trovare una diversa sistemazione rispetto alla propria abitazione che ha regolarmente e puntualmente pagato anche all'attualità; che ad aggravare la situazione è intervenuta anche la missiva del che ha intimato l'interruzione dell'erogazione della CP_3
acqua potabile con gravissime ed evidenti ripercussioni per una pensiona anziana in quelle condizioni di salute;
che ricorre anche il “periculum in mora”, poiché il
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. perdurare di questa situazione pregiudizievole ha arrecato ed arreca una gravissima situazione sol che si consideri come detto che lo stato di salute ed i deficit della sig.ra non le consentono di muoversi dalla attuale abitazione non avendo altro Pt_1
alloggio su cui poter contare con tutto ciò che da questo ne deriva;
che, infatti, in difetto di emissione del provvedimento, la ricorrente dovrà subire un pregiudizio irreparabile;
che l'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda richiesta di assegnazione dell'immobile oggetto del presente giudizio atteso che la sig.ra si Parte_1
trova in possesso di tutte le condizioni e presupposti di legge per beneficiare del subentro, così come richiesto rispetto all'immobile assegnato al defunto marito
, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e _1
subendi che derivano dalla situazione venutasi a determinare
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: 1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, ordinare/sospendere/revocare l'ordinanza di sgombero n. 30 del 25/3/2025 resa dal Controparte_2
(protocollo 0011838/2025) e, comunque, disporre ogni altro
[...]
provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo PEC, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare con urgenza la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere ordinando/sospendendo/revocando revocando l'ordinanza di sgombero n. 30 del
25/3/2025 resa dal (protocollo Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 0011838/2025) e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Con decreto del 29/4/2025 questo Giudice sospendeva “inaudita altera parte”
l'ordinanza di sgombero n. 30 del 25/3/2025 resa dal Controparte_2
(protocollo 0011838/2025) nei confronti di , fissando
[...] Parte_1
l'udienza del 29/5/2025 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
- Si costituiva l Controparte_4
deducendo: che il ricorso è inammissibile, non avendo la sig.ra
[...]
i requisiti per il subentro nell'immobile precedentemente assegnato al Pt_1
marito defunto;
che essa è priva della legittimazione passiva, in quanto in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, ancorché disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, perché gli attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare l'assegnatario stesso, di talché, in caso di morte dell'assegnatario originario, si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione e il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti e secondo le modalità previste dal Regolamento Regione Campania n. 11 / 2019, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico, vale a dire che la successione nel contratto non può avvenire in modo tacito per acquiescenza o fatti concludenti, ma richiede sempre un provvedimento formale di voltura del contratto;
che l'art. 19 del Regolamento Regionale 11/2019, rubricato “Subentro nell'assegnazione” prevede che (comma 4) “Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al
Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato.”; che ciò significa che la nota in atti di causa dell , ente di gestione, nella parte in cui, CP_1
all'esito dell'istruttoria, dà atto della inesistenza dei requisiti per il subentro, non è autonomamente lesivo e non è di per sé impugnabile, e che ogni decisione definiva in merito alla richiesta di subentro spetta al , Controparte_2
come del resto era specificato nel contesto del preavviso di diniego di in atti di CP_1
causa; che, in altri termini, l'accertamento dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, che comprendono anche i requisiti legali di reddito prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio, spetta unicamente al Comune, e, in difetto di un provvedimento di riconoscimento in tal senso da parte dell'ente locale, nessun subentro può prodursi, mentre all' compete solo CP_1
l'istruttoria; che ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente e difetto di legittimazione passiva dell che il CP_1
ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è altresì inammissibile per carenza di residualità; che, infatti, ai sensi dell'art. 30 e altri del Regolamento Regionale 28/10/2019 n. 11, il provvedimento di rilascio (e gli altri provvedimenti aventi natura esecutiva) dell'alloggio popolare costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. nei confronti dell'occupante senza titolo;
che, in tale prospettiva, va da sé che il soggetto che intenda reagire alla minacciata esecuzione, debba ricorrere allo strumento dell'opposizione e segnatamente alla speciale tutela cautelare tipica costituita dalla sospensione, per gravi motivi, dell'efficacia esecutiva del titolo (art. 615 comma 1, seconda parte, c.p.c.) o del processo esecutivo (art. 624 c.p.c.); che, in ogni caso, il ricorso è infondato e va rigettato;
che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui è titolare l sono qualificabili come beni pubblici e fanno parte del CP_1
patrimonio
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. indisponibile dell'Amministrazione; che tale qualificazione consente alla P.A. di tutelare il bene in via di autotutela, attraverso l'adozione di un'ordinanza di rilascio nei confronti di chi lo occupi abusivamente, senza dover provare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c. o all'art. 1170 c.c. o all'art. 948 c.c.; che la ricorrente sig.ra , come provato dagli atti di causa, non risulta essere in Pt_1
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento della Regione Campania n.11 / 2019 per accedere all'ERP; che la circostanza, appurata dall , che la ricorrente ed il CP_1
di lei marito, sig. , originariamente assegnatario dell'immobile di edilizia _1
residenziale pubblica, fossero titolari di un altro cespite immobiliare che, ancorchè donato nel 2021, con diritto di abitazione in capo all'assegnatario sig. , _1
costituisce causa di occupazione senza titolo e diniego al subentro ai sensi degli articoli 9 e 19 del Regolamento Regione Campania n. 11/2019; che, infatti, l'istanza di subentro e la relativa domanda non è accoglibile proprio per l'assenza ed il venir meno dei presupposti per accedere all'ERP così come previsto dal Regolamento
Regione Campania n. 11/2019; che è evidente che i provvedimenti impugnati da parte ricorrente non solo sono legittimi, ma sostanziano la mancanza di plurimi requisiti per accedere all'ERP e necessari per vedersi accolte le infondate istanze e richiesta di essa ricorrente a subentrare nell'alloggio ERP per cui è causa occupato senza tiolo e originariamente assegnato al sig. ; che, infatti, l'articolo 9 Persona_1
del R.R. n. 11/2019 individua tra i requisiti richiesti per l'assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, il non essere titolari nell'ambito della
Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere k) e l), la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi la cui superficie complessiva supera il limite di cui all'articolo 6 comma 3 il cui valore complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. territoriale di riferimento, nonché l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento;
che l'articolo 19 del Regolamento Regionale n.
11/2019 della Regione Campania sancisce al comma quarto che “Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al
Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato.”; che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi e temporali, per vedere accolte le domande avanzate con il ricorso;
che il Regolamento Regionale della
Campania n. 11/2019, infatti, richiede espressamente e senza possibilità di interpretazioni estensive o analogiche che i requisiti per accedere all'ERP (come nel caso in esame) oltre a quelli temporali ed altri di natura soggettiva ed oggettiva richiedono la prova della conformità al Regolamento Regione Campania n. 11/2019; che non rileva il fatto che l'Ente gestore continui a chiedere il canone per il godimento dell'immobile alla sig.ra , essendo questo dovuto anche in Pt_1
caso di occupazione abusiva;
che parte ricorrente in relazione ai fatti allegati e non provati, in ricorso, invoca la tutela cautelare a distanza di molto tempo, ragion per cui appare decorso altresì un apprezzabile lasso di tempo dall'insorgenza della situazione asseritamente pregiudizievole ed il deposito del ricorso d'urgenza, tale da dimostrare l'assenza del “periculum in mora”.
In virtù di quanto innanzi esposto l Controparte_4
ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile
[...]
e/o rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
- Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_2
notificazione del ricorso e del decreto non si è costituito e non è comparso.
- Letti gli atti delle parti ed esaminata la documentazione di causa;
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Ritenuto, innanzitutto, che nel caso di specie sussista la giurisdizione del Giudice
Ordinario e, dunque, del Tribunale di Salerno adito. Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza delle Sezioni Unite quale Giudice regolatore del riparto,
Cass. Civ., SS.UU., n. 621/2021: "Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico
(Cass., Sez. un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. un., 20 aprile 2018, n. 9918;
Cass., Sez. un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. un., 26 febbraio 2020, n.
5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi
l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio
e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass.,
Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass.,
Sez. un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. un., 24 maggio 2019, n. 14267).”;
- Considerato, infatti, che nel caso di specie si esula dal procedimento
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria, avendo invece la controversia ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo da parte della sig.ra ; Pt_1
- Ritenuta, altresì, infondata l'eccezione sollevata dalla parte resistente circa la carenza di residualità del rimedio d'urgenza cautelare atipico della sospensiva dell'ordinanza di sgombero emessa dall invocato dalla sig.ra , CP_1 Pt_1
atteso che l'articolo 700 c.p.c. stabilisce che “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo…”, cioè del Capo III del Titolo I° del Libro IV° del Codice di rito, di talché il concetto di residualità va riferito ai rimedi cautelari tipici previsti dagli articoli 670-699 c.p.c., tra cui non rientra evidentemente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. al cui interno può innestarsi a sua volta l'istanza cautelare della sospensiva;
- Ritenuto, ad ogni modo, alla luce delle difese spiegate dalla resistente ed CP_1
all'esito del contraddittorio tra le parti, che nel caso di specie non sussista il requisito, indefettibile per l'accoglimento del ricorso, del “fumus boni iuris”;
- Osservato, infatti, che nella vicenda in esame, onde valutare la fondatezza, sia pure in chiave prognostica e di semplice verosimiglianza, della pretesa della parte ricorrente, occorre valutare se, allo stato degli atti, la sig.ra sia Parte_1
titolare oppure no di un diritto soggettivo al subentro nell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in PA TU (SA) alla via Fornilli n.12, scala C, int. n. 14, originariamente assegnato al di lei marito sig. Persona_1
con contratto di locazione – registrato presso l'Ufficio del registro di Salerno al n.
1504, serie 2, a seguito di provvedimento del 04/12/1980, poi deceduto;
- Ritenuto che dagli atti di causa non appare sussistere il diritto della sig.ra al subentro nel predetto immobile, atteso: Parte_1
che il Regolamento regionale Campania n. 11 del 28/10/2019, pubblicato in G.U. del
28/10/2019, all'articolo 8, rubricato “Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Pubblica”, stabilisce: “
1. I requisiti per l'assegnazione di alloggi ERP, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono: … b. Non essere titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo
10, comma 4, lettere k) e l)”; che nel caso di specie risulta documentalmente provato che sia l'originario assegnatario sig. , poi deceduto, sia la di lui moglie sig.ra , _1 Parte_1
erano proprietari fino al 2021 del Fabbricato sito nel Comune di PA TU
(SA) al foglio n. 13, p.lla n. 85, sub n.
8 - Cat. A/3, classe 5, vani 6,5 abitazione di tipo economico sita in Strada Statale, 18, di mq. 133 - rendita catastale € 335,70 (cfr. atto notarile allegato al ricorso), tant'è che con atto per Notar Dott.ssa
[...]
del 04/8/2021, Rep. n. 25600, Racc. n. 14575, essi hanno disposto con Per_4
donazione in favore dei loro figli minori, nonché del sig. di tale Controparte_5
cespite immobiliare, riservando peraltro a quest'ultimo, vita sua natural durante, il diritto di abitazione su tale immobile, diritto di abitazione che ai sensi della definizione offerta dal Codice Civile all'articolo 1022 consente a “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”; che tale immobile, di proprietà dell'originario assegnatario dell'immobile di edilizia residenziale pubblica e della moglie sig.ra , poteva e può Parte_1
assolvere alla funzione di abitazione, atteso che da un lato ciò appare dimostrato proprio dal trasferimento “donandi causa”, da parte di questi ultimi, del diritto reale di godimento di abitazione ex art. 1022 c.c. sul cespite di loro proprietà al sig.
, non avendo alcun senso disporre di un diritto proprio di abitazione Controparte_5
su un immobile se esso, appunto, non può svolgere alle funzioni corrispondenti al diritto reale di godimento su cosa altrui (ovvero abitare una casa per i bisogni propri e della sua famiglia) e, dall'altro lato, che la consulenza tecnica di parte prodotta dalla ricorrente (cfr.) volta a dimostrare l'inidoneità a destinazione ad uso abitativo
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dell'immobile donato nel 2021, costituisce un mero atto di parte, inidoneo a provare alcunché (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 2980/2023); che, dunque, il “de cuius” sig. , originariamente assegnatario Persona_1
dell'immobile oggetto dell'ordinanza di sgombero contestata dapprima, non aveva i requisiti sanciti dal R.R. n. 11/2019 per essere assegnatario del cespite di edilizia residenziale pubblica e, quindi, che poi neppure la di lui moglie odierna ricorrente sig.ra aveva né ha diritto al subentro nello stesso, non potendo in Parte_1
alcun modo, da una situazione originaria di occupazione abusiva, che abilitava all'adozione del provvedimento vincolato di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, scaturire il diritto soggettivo, tutelato dall'ordinamento, della sig.ra a subentrare in tale immobile;
Pt_1
che, peraltro, a nulla rileva che siano stati continuati ad essere inviati i bollettini di pagamento alla sig.ra , essendo dovuto un canone o indennità per il Pt_1
godimento dell'immobile di proprietà pubblica anche in caso di occupazione abusiva dello stesso;
- Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato;
- Considerato, quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l , che attesa la natura degli interessi dedotti in giudizio (diritto CP_1
all'abitazione) sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, per compensare integralmente le stesse tra le parti;
- Considerato, quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed il , che non essendosi la parte Controparte_2
vittoriosa costituita, non si dispone alcunché sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) Rigetta il ricorso;
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 2) Compensa integralmente le spese di lite tra e l' Parte_1 CP_1
( ); Controparte_1
3) Nulla sulle spese tra ed il Parte_1 Controparte_2
;
[...]
4) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Salerno il 01/6/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3081/2025 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.