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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1757 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1757 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. LASCARI MAURO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. LASCARI MAURO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla IG.ra e il IG. Parte_1 Pt_3
il 16 settembre 2010, alle seguenti condizioni:
[...]
• Disposizioni patrimoniali sull'immobile sito nel Comune di Riccione alla Via Caravaggio n. 4 angolo
Via Brescia n.10:
Il sig. avendo causa negoziale nel presente ricorso per scioglimento del matrimonio, Parte_3
SI IMPEGNA A CEDERE E TRASFERIRE
alla IG.ra , nata a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 C.F._5
residente a [...], la quale accetta e si impegna ad acquistare, entro e non oltre un mese dal momento della comparizione dei coniugi avanti all'intestato Tribunale, tramite rogito notarile, la piena proprietà della seguente porzione di immobile:
- quota di ½ pro indiviso dell'immobile sito in Riccione (RN) Via Caravaggio n.4 (Edificio B, interno 5, piano 1) costituito da appartamento e relativa pertinenza-garage (avente accesso da Viale Brescia n.10,
Edificio B, piano S1), meglio identificati al catasto del predetto comune al Foglio 9, particella 2542, sub.
73, categoria A3, classe 4, consistenza 4 vani, ed al Foglio 9, particella 2542, sub. 29, categoria C/6, classe 2, consistenza 20mq.;
- l'acquisto da parte della IG.ra della predetta porzione di immobile avverrà mediante Parte_1
integrale accollo (liberatorio o non liberatorio) comprensivo delle rate scadute, degli interessi di mora maturati, spese commissioni ed ogni onere accessorio connesso, ovvero alla preventiva estinzione, del mutuo ipotecario predetto, ed in ogni caso
SI IMPEGNA
pagina 2 di 4 a tenere indenne e manlevato il sig. da qualsiasi obbligo e/o garanzia derivante dal Parte_3
contratto di mutuo fondiario, a rogito del notaio Dott. Notaio in Riccione, rep. 67516, Persona_1 reg. part. 3393, reg. gen. 13655, con per l'importo residuo portato Controparte_1
dal richiamato mutuo fondiario pari, ad oggi ad € 151.252,34 (SE&O), come attestato dalla società
[...]
ora cessionaria del credito originariamente intestato alla citata CP_2 Controparte_3
(Doc. 7).
[...]
Le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali sopra descritte, e dunque l'impegno al trasferimento in favore della signora e l'accollo del residuo debito connesso al su descritto mutuo da Parte_1
parte della medesima, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione dei contrasti coniugali e del raggiungimento di condizioni congiunte di divorzio;
le parti stesse chiedono, pertanto, in relazione al già menzionato impegno di natura obbligatoria, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e della circolare
21 giugno 2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate.
B) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia.
C) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al punto “A”, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, dandosi reciprocamente atto che con l'esatto adempimento delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra.
D) Le spese del presente giudizio sono equamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 16.09.2010 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 26 Parte I Anno 2010 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.02.2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1757 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. LASCARI MAURO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. LASCARI MAURO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla IG.ra e il IG. Parte_1 Pt_3
il 16 settembre 2010, alle seguenti condizioni:
[...]
• Disposizioni patrimoniali sull'immobile sito nel Comune di Riccione alla Via Caravaggio n. 4 angolo
Via Brescia n.10:
Il sig. avendo causa negoziale nel presente ricorso per scioglimento del matrimonio, Parte_3
SI IMPEGNA A CEDERE E TRASFERIRE
alla IG.ra , nata a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 C.F._5
residente a [...], la quale accetta e si impegna ad acquistare, entro e non oltre un mese dal momento della comparizione dei coniugi avanti all'intestato Tribunale, tramite rogito notarile, la piena proprietà della seguente porzione di immobile:
- quota di ½ pro indiviso dell'immobile sito in Riccione (RN) Via Caravaggio n.4 (Edificio B, interno 5, piano 1) costituito da appartamento e relativa pertinenza-garage (avente accesso da Viale Brescia n.10,
Edificio B, piano S1), meglio identificati al catasto del predetto comune al Foglio 9, particella 2542, sub.
73, categoria A3, classe 4, consistenza 4 vani, ed al Foglio 9, particella 2542, sub. 29, categoria C/6, classe 2, consistenza 20mq.;
- l'acquisto da parte della IG.ra della predetta porzione di immobile avverrà mediante Parte_1
integrale accollo (liberatorio o non liberatorio) comprensivo delle rate scadute, degli interessi di mora maturati, spese commissioni ed ogni onere accessorio connesso, ovvero alla preventiva estinzione, del mutuo ipotecario predetto, ed in ogni caso
SI IMPEGNA
pagina 2 di 4 a tenere indenne e manlevato il sig. da qualsiasi obbligo e/o garanzia derivante dal Parte_3
contratto di mutuo fondiario, a rogito del notaio Dott. Notaio in Riccione, rep. 67516, Persona_1 reg. part. 3393, reg. gen. 13655, con per l'importo residuo portato Controparte_1
dal richiamato mutuo fondiario pari, ad oggi ad € 151.252,34 (SE&O), come attestato dalla società
[...]
ora cessionaria del credito originariamente intestato alla citata CP_2 Controparte_3
(Doc. 7).
[...]
Le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali sopra descritte, e dunque l'impegno al trasferimento in favore della signora e l'accollo del residuo debito connesso al su descritto mutuo da Parte_1
parte della medesima, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione dei contrasti coniugali e del raggiungimento di condizioni congiunte di divorzio;
le parti stesse chiedono, pertanto, in relazione al già menzionato impegno di natura obbligatoria, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e della circolare
21 giugno 2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate.
B) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia.
C) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al punto “A”, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, dandosi reciprocamente atto che con l'esatto adempimento delle presenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra.
D) Le spese del presente giudizio sono equamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 16.09.2010 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 26 Parte I Anno 2010 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.02.2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4