Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10422
CASS
Sentenza 19 aprile 2023

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Massime1

In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale posta in essere tra società del medesimo gruppo aventi sede in Italia, ai fini del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal valore normale del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro meramente indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione posta in essere, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, sì da giustificare l'accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente, senza che per ciò sia violato il criterio della neutralità del tributo armonizzato, né la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 147 del 2015, la quale è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al trasfer pricing interno, ma non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 citato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari2

  • 1Accertamento Induttivo Per Costi “fuori Mercato”: Come Rispondere E Difendersi Bene
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 dicembre 2025

    L'accertamento induttivo per costi “fuori mercato” è una delle contestazioni più frequenti e più insidiose utilizzate dall'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio sostiene che alcuni costi sostenuti dall'impresa o dal professionista siano antieconomici, sproporzionati o non coerenti con i prezzi di mercato, e da questa valutazione trae la presunzione di ricavi occultati o costi inesistenti. È fondamentale chiarirlo subito: 👉 un costo elevato o atipico non è automaticamente illegittimo. Il Fisco non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte economiche, salvo prova rigorosa di evasione. Difendersi è possibile, ma serve una risposta tecnica, tempestiva e ben impostata. Cosa si intende per …

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  • 2Cass. 10422/2023
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 12 maggio 2023

    La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 10422 depositata il 19 aprile 2023, si è occupata delle operazioni poste in essere tra società aventi sede in Italia e appartenenti al medesimo gruppo. Per tali casi ha fissato il principio di diritto secondo cui lo scostamento dal valore normale di cui all'art. 9 del TUIR “può assumere rilievo quale parametro meramente indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione posta in essere, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, sì da giustificare l'accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente, senza che per ciò sia violato il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10422
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

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