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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Giuliano Tartaglione Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 101 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2020, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 2263 pubblicata il 20 dicembre 2018 nel giudizio rg
2528/2008 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo-onorari professionali, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Soprano (cf ), elettivamente domiciliato in Nola, Via G. Bruno, C.F._2
50, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec - fax Email_1
0815123117);
appellante
e
(cf rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro CP_1 C.F._3
Lanzieri (cf , elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, C.F._4
1 Via S. Francesco di Paola, 78, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- fax 0818590395); Email_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 luglio 2023, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. richiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 42/2008 dal Tribunale Parte_1 di Nola, dell'importo di € 8.423,84, già detratti gli acconti percepiti, a titolo di onorari professionali per la difesa prestata in favore di nel processo penale CP_1 celebratosi dinnanzi al Tribunale di Firenze e concluso con sentenza di assoluzione dell'imputato.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione deducendo CP_1
l'incongruità della parcella come liquidata dal competente Ordine di appartenenza e l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto.
Il legale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, respinti con ordinanza del 24 febbraio 2011 i mezzi istruttori articolati dalle parti poiché superflui, accoglieva parzialmente l'opposizione ritenendo che l'attività difensiva espletata dall'opposto non fosse stata di particolare complessità, dunque ingiustificato l'aumento del triplo degli onorari come operato dal Consiglio dell'Ordine, riconoscendo in favore del professionista l'importo di € 4.749,10 oltre €
1.400,00 per spese vive, oltre accessori, nonché l'importo di € 266,12 a titolo di esborsi per ottenere il parere di congruità, dunque, detratto l'acconto di € 5.631,66 già pagato, condannava il a versare in favore dell'avvocato la somma di € 1.439,34, CP_1 compensando tra le parti le spese del grado.
Avverso la decisione interponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec in data 8 gennaio 2020, invocandone la riforma sul quantum, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2 Acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, l'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il 1 marzo 2022, subiva rinvio d'ufficio per il carico dei ruoli.
Con comparsa depositata il 27 giugno 2023 si costituiva chiedendo CP_1 il rigetto del gravame.
All'udienza dell'11 luglio 2023, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellante anche memoria di replica conclusionale, che non presentano carattere di novità.
L'appellante formula due motivi di impugnazione così rubricati:
1) Violazione artt. 115 e 116 cpc in relazione ali artt. 2697 e segg. cc – Violazione DM
585/1994: errato diniego della triplicazione degli onorari;
2) Violazione artt. 115 e 229 cpc in relazione all'art. 2730 e segg. cc;
Omessa valorizzazione da parte del giudice di I grado di fatti non contestati emersi dal processo.
Con primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha statuito che non fosse giustificata la triplicazione degli onorari, argomentando che le questioni processuali trattate e l'attività difensiva svolta furono, invece, di particolare impegno e complessità. In particolare, l'udienza “topica” del processo penale venne celebrata in data 1 giugno 2000, rimanendo irrilevante la circostanza che il difensore aveva partecipato solo a 4 delle 13 udienze del processo, giacché le rimanenti 9 udienze non furono particolarmente significative o, comunque, di mero rinvio. Erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che la prova dell'innocenza dell'imputato era già emersa dall'esame del PM della persona offesa e su impulso del collegio giudicante, poiché dall'esame obiettivo delle risultanze del processo emergerebbe, invece, che il Pubblico Ministero contestò alla parte offesa la dichiarazione resa alla polizia giudiziaria, contestazione alla quale questa non replicò sostanzialmente confermandole, e solo dopo un serrato controesame del difensore la parte offesa avrebbe riferito la verità, affermando di non poter riconoscere l'imputato in colui che aveva commesso il reato. Il contro esame sarebbe stato, quindi decisivo tanto che la sentenza di assoluzione era fondata proprio sulla circostanza che la persona offesa non avesse visto la persona che l'aveva molestata. La complessità delle
3 questioni giuridiche trattate andava, poi, valutata anche con riferimento al ruolo di
Pubblico Ufficiale svolto dal rinviato a giudizio per reati gravissimi, tra i quali CP_1 gli “atti di libidine”, e andava anche tenuto conto del risultato conseguito.
Con secondo motivo di appello, che può essere trattato congiuntamente, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia conferito il giusto valore alla pacifica circostanza, emersa in corso di causa, che il Ministero di appartenenza rimborsò al per la CP_1 difesa in giudizio l'importo, comprensivo di oneri, di € 11.756,95, mentre questi pagò al difensore solo € 5.681,00, locupletando la differenza che non poteva essere ascritta, come dedotto dal al costo del collegio difensivo poiché è noto che il CP_1 CP_2 provvede al rimborso per uno solo dei difensori. Dunque, il Tribunale non avrebbe potuto procedere a una riliquidazione in misura inferiore, invocando, in via subordinata, la liquidazione del compenso in detta misura oltre a € 1.400,00 per spese vive.
Sempre in via subordinata, nelle sole conclusioni, l'appellante chiede “ammettere le richieste istruttorie formulate dall'Avv. (interrogatorio formale e prova per Pt_1 testi) contenute nella I memoria 183 cpc i cui capitoli devono ritenersi per ripetuti e trascritti e con riferimento alla cui richiesta (almeno quella formulata dall'avv. ) Pt_1 il primo giudice ha omesso ogni motivazione”.
Va immediatamente chiarito che la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, in carenza di qualsiasi censura all'ordinanza di rigetto del 24 febbraio 2011 e, altresì, di qualsiasi argomentazione afferente alla rilevanza ai fini della decisione delle prove articolate, è inammissibile.
Prima di procedere all'esame dei motivi giova precisare che fu tratto CP_1
a giudizio per i reati di cui agli artt. 521 e 527 cp, nonché 323 cp, fatti avvenuti in danno, rispettivamente, di il primo, e in CP_3 CP_4 Persona_1 questo ultimo caso in concorso con . I fatti sarebbero avvenuti sul treno Persona_2 nel quale gli imputati, appartenenti alla Polizia di Stato, viaggiano in servizio di scorta a un gruppo di tifosi della squadra del Napoli e sarebbero consistiti nell'aver introdotto un dito tra le natiche della nell'aver costretto l' a inginocchiarsi CP_3 CP_4 malmenandolo, nell'aver percosso il , apostrofandolo con epiteti ingiuriosi. Per_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, nel corso del quale venivano ascoltate le persone offese e gli altri poliziotti in servizio sul medesimo treno, nessuno dei quali aveva materialmente assistito ad alcuno dei fatti contestati, ritenuti complessivamente 4 inattendibili i testimoni, sia oggettivamente che soggettivamente, nonché, con riguardo alla che la stessa aveva chiaramente affermato di non aver visto la CP_3 persona che aveva compiuto il gesto e di aver meramente supposto che fosse stato il poliziotto, assolveva entrambi gli imputati dai reati a loro ascritti perché i fatti non sussistono.
Il risulta essere stato assistito, oltre che dall'Avv. , anche dall'Avv. CP_1 Pt_1
Valerio De Sanctis del Foro di Firenze, il quale ha pacificamente ricevuto il pagamento della somma di € 4.131,65 a saldo dei propri onorari.
Non vi è dubbio che la natura dei reati contestati al e asseritamente CP_1 commessi in servizio fosse di particolare serietà per l'imputato, accusato anche di abuso d'ufficio.
A differenza, però, di quanto dedotto dall'odierno appellante va certamente escluso che il processo abbia comportato la trattazione di questioni giuridiche di particolare complessità, delle quali non vi è traccia nei verbali ovvero nella sentenza che ha definito il processo penale in termini di eccezioni processuali ovvero interpretazione e applicazione di norme, né che l'impegno del difensore sia stato particolarmente gravoso.
È provato per tabulas e non contestato che l'Avv. abbia partecipato solo a 4 delle Pt_1
13 udienze di trattazione del processo e, a differenza di quanto affermato dalla difesa appellante, varie udienze, alle quali egli non era presente, furono dedicate all'audizione di testimoni. In particolare, dai verbali prodotti in atti, risulta che, addirittura, all'udienza del 27 novembre 2002, dedicata all'escussione degli altri poliziotti in servizio il giorno dei fatti, all'imputato presente, venne assegnato un CP_1 difensore d'ufficio e dalle trascrizioni della fonoregistrazione emerge che il Presidente affermò: “ c'è? È lei? Presente. Il suo avvocato non è più venuto ...”, CP_1 dunque un sostanziale abbandono della difesa da parte di entrambi i difensori di fiducia che conferma la correttezza della statuizione del primo giudice laddove ha sottolineato, in sentenza, “la documentata scarsa partecipazione del alle udienze Pt_1 celebratesi nel processo penale contro il ulteriore elemento da cui può ben CP_1 desumersi – contrariamente a quanto ritenuto nel parere del competente Consiglio dell'ordine – la limitata complessità dell'attività difensiva svolta dall'Avv. . È Pt_1 appena il caso di rilevare, infatti, che a fronte di una fattispecie di particolare
5 difficoltà questi avrebbe presumibilmente profuso un maggiore impegno, sub specie di più assidua partecipazione alle udienze dibattimentali svoltesi”.
All'udienza che l'odierno appellante definisce “topica”, quella di ascolto della CP_3 in relazione a uno dei tre capi di imputazione contestati, l'esame diretto della persona offesa da parte del Pubblico Ministero è contenuto nelle pagine da 1 a 18 delle trascrizioni, dalle quali emerge chiaramente, sin da subito, che la persona offesa riferisce di non aver visto colui che l'ha materialmente molestata e di aver unicamente supposto che fosse stato il poliziotto, accompagnato da un altro tifoso. Al controesame della persona offesa da parte dell'Avv. sono dedicate le pagine da 18 a 24 delle Pt_1 trascrizioni, controesame volto prevalentemente a chiarire più puntualmente la circostanza, già emersa, della presenza di un altro tifoso che era stato allontanato dallo scompartimento dai compagni ed era tornato con il poliziotto, chiedendo di rientrare,
e la posizione in cui la si trovava nello scompartimento, controesame nel corso CP_3 del quale il difensore ha reiterato la domanda, già più volte posta in sede di esame diretto, se avesse o meno visto che il gesto era stato compito proprio dal poliziotto, domanda alla quale la rispose “Penso di sì ... perché si trovava lui alla porta”. CP_3
Va, per tali ragioni, condivisa la statuizione del primo giudice laddove ha affermato che “deve evidenziarsi come in detta occasione, la persona offesa, già all'atto dell'esame da parte del PM, e segnatamente su impulso del Presidente del collegio giudicante, dovette riconoscere di poter solo supporre che fosse stato il a CP_1 molestarla, sicché l'Avv. svolse il controesame della stessa muovendosi sulla Pt_1 medesima scia di quanto in realtà già stava emergendo in sede dibattimentale (ossia
l'incertezza della persona offesa in ordine all'identità del molestatore) con la conseguenza di doversi ritenere che l'operato dell'odierno opposto abbia solo cooperato ai risultati probatori già emersi nel corso della più volte citata udienza dell'1.6.2000. Tanto premesso, non può cionondimeno essere del tutto obliterato il contributo difensivo del ai fini della positiva definizione del processo a carico del Pt_1
dal momento che l'avv. , come testé rilevato, in ogni caso provvide a CP_1 Pt_1 valorizzare un dato decisivo per l'assoluzione dell'imputato - quantunque tale elemento fosse già emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e non per merito diretto dell'opposto”.
L'esito favorevole al cliente del processo non può, dunque, da solo giustificare un aumento del triplo dell'onorario in assenza dell'elemento, che l'istruttoria ha escluso,
6 del “particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate”, così come previsto dal dm 585/1994.
Da ultimo, dalla circostanza che il Ministero di appartenenza abbia rimborsato al l'importo di € 11.756,95, su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, non CP_1 può inferirsi alcun elemento utile, tenuto conto che non è stato prodotto in atti né l'atto ministeriale né il parere menzionato. In ogni caso l'esborso complessivo del cliente per fare fronte alla difesa è stato complessivamente superiore a € 12.000,00 ed è circostanza che rileva, semmai, nei rapporti tra il dipendente e l'amministrazione, destando, anzi, qualche perplessità il fatto che l'Avv. ha emesso una fattura Pt_1 nell'anno 2003 per € 14.995,37, per consentire al cliente di chiedere il rimborso all'amministrazione di appartenenza, come risulta dalla nota dell'Avv. Soprano del 10 novembre 2006, per poi chiedere, in sede di ingiunzione, l'onorario vistato dall'Ordine di € 9.482,21, detratto l'acconto percepito, dunque € 4.798,77, oltre a € 3.059,05 “a titolo di iva sulla fattura n. 44/2003” ed € 299,90 “a titolo di CPA sulla fattura n.
44/2003” (ricorso per decreto ingiuntivo).
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 7.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Mauro Lanzieri, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 2263 pubblicata il 20 dicembre 2018, proposto da nei Parte_1 confronti di così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
7 2) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Mauro Lanzieri, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2023
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Giuliano Tartaglione Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 101 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2020, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 2263 pubblicata il 20 dicembre 2018 nel giudizio rg
2528/2008 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo-onorari professionali, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Soprano (cf ), elettivamente domiciliato in Nola, Via G. Bruno, C.F._2
50, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec - fax Email_1
0815123117);
appellante
e
(cf rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro CP_1 C.F._3
Lanzieri (cf , elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, C.F._4
1 Via S. Francesco di Paola, 78, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- fax 0818590395); Email_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 luglio 2023, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. richiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 42/2008 dal Tribunale Parte_1 di Nola, dell'importo di € 8.423,84, già detratti gli acconti percepiti, a titolo di onorari professionali per la difesa prestata in favore di nel processo penale CP_1 celebratosi dinnanzi al Tribunale di Firenze e concluso con sentenza di assoluzione dell'imputato.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione deducendo CP_1
l'incongruità della parcella come liquidata dal competente Ordine di appartenenza e l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto.
Il legale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, respinti con ordinanza del 24 febbraio 2011 i mezzi istruttori articolati dalle parti poiché superflui, accoglieva parzialmente l'opposizione ritenendo che l'attività difensiva espletata dall'opposto non fosse stata di particolare complessità, dunque ingiustificato l'aumento del triplo degli onorari come operato dal Consiglio dell'Ordine, riconoscendo in favore del professionista l'importo di € 4.749,10 oltre €
1.400,00 per spese vive, oltre accessori, nonché l'importo di € 266,12 a titolo di esborsi per ottenere il parere di congruità, dunque, detratto l'acconto di € 5.631,66 già pagato, condannava il a versare in favore dell'avvocato la somma di € 1.439,34, CP_1 compensando tra le parti le spese del grado.
Avverso la decisione interponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec in data 8 gennaio 2020, invocandone la riforma sul quantum, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2 Acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, l'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il 1 marzo 2022, subiva rinvio d'ufficio per il carico dei ruoli.
Con comparsa depositata il 27 giugno 2023 si costituiva chiedendo CP_1 il rigetto del gravame.
All'udienza dell'11 luglio 2023, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellante anche memoria di replica conclusionale, che non presentano carattere di novità.
L'appellante formula due motivi di impugnazione così rubricati:
1) Violazione artt. 115 e 116 cpc in relazione ali artt. 2697 e segg. cc – Violazione DM
585/1994: errato diniego della triplicazione degli onorari;
2) Violazione artt. 115 e 229 cpc in relazione all'art. 2730 e segg. cc;
Omessa valorizzazione da parte del giudice di I grado di fatti non contestati emersi dal processo.
Con primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha statuito che non fosse giustificata la triplicazione degli onorari, argomentando che le questioni processuali trattate e l'attività difensiva svolta furono, invece, di particolare impegno e complessità. In particolare, l'udienza “topica” del processo penale venne celebrata in data 1 giugno 2000, rimanendo irrilevante la circostanza che il difensore aveva partecipato solo a 4 delle 13 udienze del processo, giacché le rimanenti 9 udienze non furono particolarmente significative o, comunque, di mero rinvio. Erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che la prova dell'innocenza dell'imputato era già emersa dall'esame del PM della persona offesa e su impulso del collegio giudicante, poiché dall'esame obiettivo delle risultanze del processo emergerebbe, invece, che il Pubblico Ministero contestò alla parte offesa la dichiarazione resa alla polizia giudiziaria, contestazione alla quale questa non replicò sostanzialmente confermandole, e solo dopo un serrato controesame del difensore la parte offesa avrebbe riferito la verità, affermando di non poter riconoscere l'imputato in colui che aveva commesso il reato. Il contro esame sarebbe stato, quindi decisivo tanto che la sentenza di assoluzione era fondata proprio sulla circostanza che la persona offesa non avesse visto la persona che l'aveva molestata. La complessità delle
3 questioni giuridiche trattate andava, poi, valutata anche con riferimento al ruolo di
Pubblico Ufficiale svolto dal rinviato a giudizio per reati gravissimi, tra i quali CP_1 gli “atti di libidine”, e andava anche tenuto conto del risultato conseguito.
Con secondo motivo di appello, che può essere trattato congiuntamente, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia conferito il giusto valore alla pacifica circostanza, emersa in corso di causa, che il Ministero di appartenenza rimborsò al per la CP_1 difesa in giudizio l'importo, comprensivo di oneri, di € 11.756,95, mentre questi pagò al difensore solo € 5.681,00, locupletando la differenza che non poteva essere ascritta, come dedotto dal al costo del collegio difensivo poiché è noto che il CP_1 CP_2 provvede al rimborso per uno solo dei difensori. Dunque, il Tribunale non avrebbe potuto procedere a una riliquidazione in misura inferiore, invocando, in via subordinata, la liquidazione del compenso in detta misura oltre a € 1.400,00 per spese vive.
Sempre in via subordinata, nelle sole conclusioni, l'appellante chiede “ammettere le richieste istruttorie formulate dall'Avv. (interrogatorio formale e prova per Pt_1 testi) contenute nella I memoria 183 cpc i cui capitoli devono ritenersi per ripetuti e trascritti e con riferimento alla cui richiesta (almeno quella formulata dall'avv. ) Pt_1 il primo giudice ha omesso ogni motivazione”.
Va immediatamente chiarito che la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, in carenza di qualsiasi censura all'ordinanza di rigetto del 24 febbraio 2011 e, altresì, di qualsiasi argomentazione afferente alla rilevanza ai fini della decisione delle prove articolate, è inammissibile.
Prima di procedere all'esame dei motivi giova precisare che fu tratto CP_1
a giudizio per i reati di cui agli artt. 521 e 527 cp, nonché 323 cp, fatti avvenuti in danno, rispettivamente, di il primo, e in CP_3 CP_4 Persona_1 questo ultimo caso in concorso con . I fatti sarebbero avvenuti sul treno Persona_2 nel quale gli imputati, appartenenti alla Polizia di Stato, viaggiano in servizio di scorta a un gruppo di tifosi della squadra del Napoli e sarebbero consistiti nell'aver introdotto un dito tra le natiche della nell'aver costretto l' a inginocchiarsi CP_3 CP_4 malmenandolo, nell'aver percosso il , apostrofandolo con epiteti ingiuriosi. Per_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, nel corso del quale venivano ascoltate le persone offese e gli altri poliziotti in servizio sul medesimo treno, nessuno dei quali aveva materialmente assistito ad alcuno dei fatti contestati, ritenuti complessivamente 4 inattendibili i testimoni, sia oggettivamente che soggettivamente, nonché, con riguardo alla che la stessa aveva chiaramente affermato di non aver visto la CP_3 persona che aveva compiuto il gesto e di aver meramente supposto che fosse stato il poliziotto, assolveva entrambi gli imputati dai reati a loro ascritti perché i fatti non sussistono.
Il risulta essere stato assistito, oltre che dall'Avv. , anche dall'Avv. CP_1 Pt_1
Valerio De Sanctis del Foro di Firenze, il quale ha pacificamente ricevuto il pagamento della somma di € 4.131,65 a saldo dei propri onorari.
Non vi è dubbio che la natura dei reati contestati al e asseritamente CP_1 commessi in servizio fosse di particolare serietà per l'imputato, accusato anche di abuso d'ufficio.
A differenza, però, di quanto dedotto dall'odierno appellante va certamente escluso che il processo abbia comportato la trattazione di questioni giuridiche di particolare complessità, delle quali non vi è traccia nei verbali ovvero nella sentenza che ha definito il processo penale in termini di eccezioni processuali ovvero interpretazione e applicazione di norme, né che l'impegno del difensore sia stato particolarmente gravoso.
È provato per tabulas e non contestato che l'Avv. abbia partecipato solo a 4 delle Pt_1
13 udienze di trattazione del processo e, a differenza di quanto affermato dalla difesa appellante, varie udienze, alle quali egli non era presente, furono dedicate all'audizione di testimoni. In particolare, dai verbali prodotti in atti, risulta che, addirittura, all'udienza del 27 novembre 2002, dedicata all'escussione degli altri poliziotti in servizio il giorno dei fatti, all'imputato presente, venne assegnato un CP_1 difensore d'ufficio e dalle trascrizioni della fonoregistrazione emerge che il Presidente affermò: “ c'è? È lei? Presente. Il suo avvocato non è più venuto ...”, CP_1 dunque un sostanziale abbandono della difesa da parte di entrambi i difensori di fiducia che conferma la correttezza della statuizione del primo giudice laddove ha sottolineato, in sentenza, “la documentata scarsa partecipazione del alle udienze Pt_1 celebratesi nel processo penale contro il ulteriore elemento da cui può ben CP_1 desumersi – contrariamente a quanto ritenuto nel parere del competente Consiglio dell'ordine – la limitata complessità dell'attività difensiva svolta dall'Avv. . È Pt_1 appena il caso di rilevare, infatti, che a fronte di una fattispecie di particolare
5 difficoltà questi avrebbe presumibilmente profuso un maggiore impegno, sub specie di più assidua partecipazione alle udienze dibattimentali svoltesi”.
All'udienza che l'odierno appellante definisce “topica”, quella di ascolto della CP_3 in relazione a uno dei tre capi di imputazione contestati, l'esame diretto della persona offesa da parte del Pubblico Ministero è contenuto nelle pagine da 1 a 18 delle trascrizioni, dalle quali emerge chiaramente, sin da subito, che la persona offesa riferisce di non aver visto colui che l'ha materialmente molestata e di aver unicamente supposto che fosse stato il poliziotto, accompagnato da un altro tifoso. Al controesame della persona offesa da parte dell'Avv. sono dedicate le pagine da 18 a 24 delle Pt_1 trascrizioni, controesame volto prevalentemente a chiarire più puntualmente la circostanza, già emersa, della presenza di un altro tifoso che era stato allontanato dallo scompartimento dai compagni ed era tornato con il poliziotto, chiedendo di rientrare,
e la posizione in cui la si trovava nello scompartimento, controesame nel corso CP_3 del quale il difensore ha reiterato la domanda, già più volte posta in sede di esame diretto, se avesse o meno visto che il gesto era stato compito proprio dal poliziotto, domanda alla quale la rispose “Penso di sì ... perché si trovava lui alla porta”. CP_3
Va, per tali ragioni, condivisa la statuizione del primo giudice laddove ha affermato che “deve evidenziarsi come in detta occasione, la persona offesa, già all'atto dell'esame da parte del PM, e segnatamente su impulso del Presidente del collegio giudicante, dovette riconoscere di poter solo supporre che fosse stato il a CP_1 molestarla, sicché l'Avv. svolse il controesame della stessa muovendosi sulla Pt_1 medesima scia di quanto in realtà già stava emergendo in sede dibattimentale (ossia
l'incertezza della persona offesa in ordine all'identità del molestatore) con la conseguenza di doversi ritenere che l'operato dell'odierno opposto abbia solo cooperato ai risultati probatori già emersi nel corso della più volte citata udienza dell'1.6.2000. Tanto premesso, non può cionondimeno essere del tutto obliterato il contributo difensivo del ai fini della positiva definizione del processo a carico del Pt_1
dal momento che l'avv. , come testé rilevato, in ogni caso provvide a CP_1 Pt_1 valorizzare un dato decisivo per l'assoluzione dell'imputato - quantunque tale elemento fosse già emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e non per merito diretto dell'opposto”.
L'esito favorevole al cliente del processo non può, dunque, da solo giustificare un aumento del triplo dell'onorario in assenza dell'elemento, che l'istruttoria ha escluso,
6 del “particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate”, così come previsto dal dm 585/1994.
Da ultimo, dalla circostanza che il Ministero di appartenenza abbia rimborsato al l'importo di € 11.756,95, su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, non CP_1 può inferirsi alcun elemento utile, tenuto conto che non è stato prodotto in atti né l'atto ministeriale né il parere menzionato. In ogni caso l'esborso complessivo del cliente per fare fronte alla difesa è stato complessivamente superiore a € 12.000,00 ed è circostanza che rileva, semmai, nei rapporti tra il dipendente e l'amministrazione, destando, anzi, qualche perplessità il fatto che l'Avv. ha emesso una fattura Pt_1 nell'anno 2003 per € 14.995,37, per consentire al cliente di chiedere il rimborso all'amministrazione di appartenenza, come risulta dalla nota dell'Avv. Soprano del 10 novembre 2006, per poi chiedere, in sede di ingiunzione, l'onorario vistato dall'Ordine di € 9.482,21, detratto l'acconto percepito, dunque € 4.798,77, oltre a € 3.059,05 “a titolo di iva sulla fattura n. 44/2003” ed € 299,90 “a titolo di CPA sulla fattura n.
44/2003” (ricorso per decreto ingiuntivo).
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 7.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Mauro Lanzieri, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 2263 pubblicata il 20 dicembre 2018, proposto da nei Parte_1 confronti di così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
7 2) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Mauro Lanzieri, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2023
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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