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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1985/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTAGNANI KATIE, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a NOVENTA VICENTINA (VI) in [...] C.F._2
data 8.1.2001, rappresentata e difesa dall'avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA e dall'avv.
ROSSETTO MASSIMO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per le parti: “affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre
; Parte_1
salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
-tre pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel lunedì, nel mercoledì e nel venerdì dalle ore 16 alle ore 20.30 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 20.30);
1 -a fine settimana alternati, dalle ore 9 alle ore 20:30, alternativamente il sabato o la domenica
(ossia se in un fine settimana il minore sta con il padre il sabato, in quello successivo da trascorrere con il padre starà con lui la domenica);
-il giorno di Pasqua2025;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio 2025;
a partire dal terzo anno di età di , il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: Per_1
-tre pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel lunedì, nel mercoledì e nel venerdì dalle ore 16 alle ore 20.30 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 20.30);
-a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 20:30 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
-per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
-il minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
si impegna a corrispondere ad , entro il giorno 5 di ogni _1 Parte_1
mese e con decorrenza del mese di aprile 2025, l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di , con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre alla quota di Per_1
metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
2 -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo a verrà percepito Persona_2
per intero da;
Parte_1
spese di lite vengano compensate integralmente tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla legge professionale;
si impegna a rilasciare il consenso per il documento valido per l'espatrio per _1
, entro il termine di trenta giorni;
si impegna, sin d'ora, a comunicare e Per_1 Parte_1 concordare preventivamente con eventuali viaggi all'estero di ” _1 Per_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio allegando di avere Parte_1 _1
intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio e che dalla loro unione è nato , in [...]_1
29.10.2022.
La ricorrente ha dedotto che la convivenza è cessata a causa delle condotte del Bossone, il quale ha cominciato ad avere strani atteggiamenti, risultando sempre più facilmente irritabile ed aggressivo.
La ha precisato di avere saputo dallo stesso resistente che questi, in passato, ha avuto Pt_1
problemi di tossicodipendenza, tuttavia superati grazie al sostegno dei genitori e di un percorso in due comunità terapeutiche.
La ricorrente ha poi dedotto di non avere mai impedito al di vedere il figlio, purché alla CP_1
presenza dei nonni paterni.
Tanto premesso, ha chiesto l'adozione degli opportuni provvedimenti Parte_1
analiticamente indicati in ricorso
Si è costituito il , il quale ha contestato di avere mai fatto uso di sostanze _1
stupefacenti nel corso di tutta la relazione con la ricorrente, pur non negando di avere avuto in passato un problema di dipendenza, superato all'esito di un serio percorso di disintossicazione.
3 Inoltre, il resistente ha allegato di seguire uno stile di vita ordinario, evidenziando come le parti siano già state in grado di trovare accordi e soluzioni in relazione a questioni di primario interesse del figlio . Per_1
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti _1
indicati in comparsa.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 25.3.2025, sentite le parti, il giudice designato ha formulato una proposta conciliativa, alle condizioni riportate in epigrafe, cui le parti hanno aderito.
Dunque, il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alla proposta conciliativa, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
3. Nel merito
Gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore;
pertanto, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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