Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso -Presidente- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice rel- dott. Marco Pesoli -Giudice- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 137/2025 del ruolo generale
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Zambon, elettivamente C.F._2
domiciliati come in atti con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:“ pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Comune di AR
NA (LI) in data 30/08/2011 con atto trascritto nei registri del citato Comune al N. 20 Parte 2
Serie C, anno 2011, e regolarmente trascritto nei registri del Comune di Villanova del Gebbo (RO) in data 8/09/2011, al N. 1 Parte 2 Serie C, anno 2011, con trasmissione dell'emananda sentenza all'ufficiale dello stato civile dei citati Comuni ai fini della trascrizione ai margini dell'atto di matrimonio ed ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza delle parti, alle seguenti
CONDIZIONI 1) Il figlio minore nato il [...], è affidato congiuntamente ai genitori Per_1
con collocamento paritetico presso entrambi, con domiciliazione e residenza privilegiata presso la madre e obbligo dei genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'educazione e all'istruzione del figlio. 2) I signori e Parte_2 Parte_1
prevedono il collocamento del figlio minore, in via indicativa, secondo il calendario che
[...]
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e degli impegni lavorativi di entrambi. Per quanto concerne le festività natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni alternando di anno in anno Natale e Capodanno, in ogni caso, prevedendo che il minore stia il pranzo di Natale con il genitore con cui trascorrerà la settimana e la sera della Vigilia con il genitore a cui spetterà la settimana del Capodanno, tre giorni alternando tra genitori la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo in ogni caso la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà quindici giorni con la madre e quindici giorni con il padre, in periodi da concordare tra genitori compatibilmente con i periodi di ferie da questi decisi e preventivamente comunicati, in modo tempestivo, all'altro al fine di evitare sovrapposizioni. 3) Poiché il minore è collocato in modo paritario presso Per_1
entrambi i genitori secondo il calendario definito al punto 2), i signori e Parte_2 Parte_1
prevedono il mantenimento diretto quale forma di contribuzione economica dello stesso
[...]
durante i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. 4) I signori e Parte_2
contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute Parte_1
per il figlio come di seguito specificate. SPESE MEDICHE Che non richiedono il Per_1
preventivo accordo:- Visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritte dal medico curante;
cure dentistiche nel limite di euro
500,00 annui complessivi per entrambe le figlie, da ripartire fra i genitori;
trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
ticket sanitari.Che richiedono il preventivo accordo: - Cure dentistiche e ortodontiche che superino il costo di Euro 500,00 annui complessivi;
cure fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale. SPESE SCOLASTICHE Che non richiedono il preventivo accordo:- Tasse scolastiche, assicurazione obbligatoria annuale e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale didattico richiesto dalla scuola o dall'università; gite scolastiche senza pernottamento;
mezzi pubblici per recarsi a scuola o
2 all'università. Che richiedono il preventivo accordo:- Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria. SPESE EXTRA SCOLASTICHE Che non richiedono il preventivo accordo: - Un'attività sportiva e la pertinente attrezzatura. Che richiedono il preventivo accordo: - Corsi di istruzione;
attività sportiva (oltre un primo sport) ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
spese di babysitteraggio. 5) L'assegno unico sarà percepito dai signori e nella misura del 50%, salvo diversi Parte_2 Parte_1 accordi tra loro che ne prevedano l'attribuzione per intero ad un coniuge in base alle spese sostenute per il mantenimento.6) Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno effettuate in proporzione alle spese straordinarie sostenute da ciascuno di essi. 7) I signori e Parte_2 Parte_1
si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a
[...]
qualsivoglia assegno divorzile. 8) Le parti danno atto che le questioni economiche sono state risolte e che, pertanto, le medesime nulla hanno a pretendere reciprocamente per alcuna ragione o causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9.1.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in AR NA (LI) il
30.8.2011 con atto trascritto nei registri del citato Comune al n. 20 Parte 2 Serie C, anno 2011, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
Nello specifico, i ricorrenti ha allegato che dalla unione, in data 6.1.2014, è nato già Per_1
affidato in via congiunta ai genitori, residente con la madre ed avente collocazione cd paritetica presso i genitori, che provvedono in via diretta al suo mantenimento e suddividono al 50% le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
I comparenti hanno chiesto la pronuncia sullo status adducendo come la convivenza non sia mai ripresa dalla comparizione dei medesimi avanti il Presidente del Tribunale di Rovigo, avvenuta in data 10.7.2020, nel procedimento n. 2774/2019 RG definito con decreto di omologa delle condizioni del 22.7.2020
Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione personale, allegando di percepire ciascuno una media di euro 24.00,00 euro annui dalla rispettiva attività lavorativa.
Con decreto del 15.1.2025 il Presidente ha nominato il giudice delegato e fissato l'udienza di comparizione delle parti, contestualmente fissando il termine per il deposito delle note scritte di trattazione dell'udienza, giusta richiesta delle parti medesime, e disponendo la trasmissione telematica degli atti al PM.
3 All'udienza di comparizione delle parti, il Giudice, preso atto del deposito delle note per la trattazione cartolare dell'udienza e della espressa volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito il Collegio osserva quanto segue.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con decreto di omologa del 22.7.2020 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale del 10.7.2020, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, contratto in IA IN (LI) 30/08/2011 con atto trascritto nei Parte_2
registri del citato Comune al n. 20, Parte II, Serie C, anno 2011; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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