Sentenza breve 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 07/05/2026, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02920/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02424/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2026, proposto da
Fi.Gi.Fra Scuola Formazione S.r.l. in qualità di gestore della Istituzione Scolastica Paritaria Denominata M.M. Kolbe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della Nota prot.n. AOOUSPNA 7234 del 27/03/2026 dell'USR Campania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa NA Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo, è stato impugnato il rigetto, per l’anno scolastico 2025/2026, della domanda di attivazione delle classi collaterali terminali, in ragione della mancata formulazione, entro il 31 luglio 2025, della relativa istanza da parte dell’Istituto scolastico interessato;
-tale termine perentorio è stato introdotto dall’art. 5 del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, che ha introdotto il comma 6-bis all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (“ Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento ”);
-tuttavia, con successivo provvedimento prot. n. 0009211 del 29.4.2026, l’Ufficio regionale scolastico ha autorizzato l’attivazione delle due classi collaterali per ciascun indirizzo, come richiesto, e con memoria del 30 aprile 2026, richiamando tale atto sopravvenuto, ha
ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso “per integrale soddisfazione dell’interesse attoreo” con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che la sopravvenuta autorizzazione, ritualmente documentata in giudizio, costituisce integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, che determina, pertanto, la cessata materia del contendere ex art. 34, ultimo comma, c.p.a. (e non la decisione in rito di improcedibilità);
Considerato peraltro che le spese debbano essere regolate secondo il principio di soccombenza virtuale, la quale può fondarsi sulla fondatezza del vizio concernente la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/90 (richiamandosi, in tal senso, i precedenti specifici della Sezione, tra cui T.A.R. IV sez., 13 aprile 2026, n. 2348), anche a prescindere dalla natura comunque innovativa della disposizione invocata dall’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
NA Lo AP, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NA Lo AP | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO