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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Salvatore Barberi,
letti gli atti del procedimento n. 12799/24 R.G., viste l'intimazione di sfratto per morosità che precede e la regolarità della relativa notifica;
visto il registrato contratto di locazione in questione;
rilevato che entro il termine di grazia non si è provveduto al pagamento di quanto disposto con l'ordinanza giudiziale del 18/12/24;
ritenuto che
, «in tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un
giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. “termine di grazia”,
manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi
alla convalida» (Cass. Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11704);
P.Q.M.
1) convalida l'intimato sfratto per morosità;
2) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e come tale potrà essere eseguito senza ulteriore dilazione;
3) condanna parte intimata al rimborso in favore di parte intimante delle spese del procedimento che liquida in 90,00 per spese vive ed euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Catania 22/3/25
Il Giudice
Salvatore Barberi
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Salvatore Barberi,
letti gli atti del procedimento n. 12799/24 R.G., viste l'intimazione di sfratto per morosità che precede e la regolarità della relativa notifica;
visto il registrato contratto di locazione in questione;
rilevato che entro il termine di grazia non si è provveduto al pagamento di quanto disposto con l'ordinanza giudiziale del 18/12/24;
ritenuto che
, «in tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un
giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. “termine di grazia”,
manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi
alla convalida» (Cass. Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11704);
P.Q.M.
1) convalida l'intimato sfratto per morosità;
2) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e come tale potrà essere eseguito senza ulteriore dilazione;
3) condanna parte intimata al rimborso in favore di parte intimante delle spese del procedimento che liquida in 90,00 per spese vive ed euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Catania 22/3/25
Il Giudice
Salvatore Barberi