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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 10508/2022
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania via G. Simili, n. 14, presso lo studio Parte_1
dell'avv.to Salvatore Novello, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Catania, viale A. Alagona n. 27/H, presso lo studio degli avv.ti Paolo Cappellani, Barbara Cappellani
e Gabriella Lupo, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta alla memoria.
Resistente
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della CP_2
Repubblica, n. 26, presso l'Avvocatura Distrettuale, presso gli avv.ti Francesco Velardi e Alessandra
Vetri, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti;
Resistente
Oggetto: lavoro subordinato;
mansioni superiori;
differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 31 ottobre 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della (p.i. ) Via Strada n. Controparte_1 P.IVA_1
8, Malpassoti, Riposto (CT), dall'11.10.2011 con mansioni di operaio addetto alle linee di produzione;
1 - che per il periodo dall'11.10.2011 al 13.12.2013 era stato assunto con contratto di prestazione occasionale e con contratto a progetto e il rapporto era stato fittiziamente qualificato come «lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa» con qualifica professionale «operatori di macchinari per la produzione di prodotti derivati dalla chimica»;
- che, senza soluzione di continuità, per il periodo dall'1.1.2013 al 12.12.2013 aveva svolto la propria attività mediante prestazioni qualificate «occasionali», come risultante da ricevute di compenso prodotte in atti;
- che, invero, durante i suddetti periodi aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata;
-che il rapporto era stato regolarizzato ai fini previdenziali solo a partire dal 12.12.2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, con qualifica di «operaio di livello B» del
CCNL chimica farmaceutica piccola industria e con «mansioni di addetto alla produzione»;
- che dal 12.12.2013 aveva svolto nuove e diverse mansioni di impiegato amministrativo, prestando l'attività lavorativa presso una postazione dotata di scrivania, pc, telefono, con uso di stampante centralizzata e ogni altro strumento informatico utile e necessario per lo svolgimento delle mansioni impiegatizie promiscue di impiegato commerciale (aggiornamento listini, formulazione preventivi, redazione offerte e conferme d'ordine), di impiegato amministrativo (fatturazione, tenuta conti dei clienti), di tecnico regolatorio (quale addetto alla redazione di fogli di miscela, elaborazione etichette, liste ingredienti e tabelle delle informazioni nutrizionali con relativo adeguamento alle normative vigenti e verifica della corrispondenza dei dosaggi degli ingredienti base ai valori ministeriali di assunzione), di addetto ufficio acquisti (quale addetto ai rapporti con i fornitori dei principi attivi e degli estratti vegetali utilizzati nella composizione degli integratori alimentari prodotti dalla convenuta), di addetto alla logistica (gestione archivio magazzino materie prime, bollettazione, gestione ritiri materie prime e spedizione prodotti finiti) e di tecnico informatico (quale addetto alla manutenzione di computer, stampanti, software, etc.);
- che tali mansioni erano state svolte in modo continuativo, con autonomia e professionalità, sino alla data delle dimissioni rassegnate per giusta causa a mezzo pec il 2.7.2021;
- che dal 12.12.2013 aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.00 per complessive 40 ore settimanali, svolgendo, inoltre, lavoro straordinario almeno 3 volte alla settimana, per complessive 4,5 ore settimanali, con inizio dell'attività lavorativa alle ore
0.30, ragione per la quale era in possesso delle chiavi dello stabilimento, consegnategli dal legale rappresentante della società sin dal gennaio 2013;
- che dall'ottobre 2011 al dicembre 2013 aveva percepito a titolo retributivo il compenso medio mensile di euro 800,00, mentre nulla aveva ricevuto per la tredicesima mensilità, né aveva goduto di ferie e festività soppresse e quant'altro previsto dal CCNL di settore;
2 - che dal 12.12.2013 aveva ricevuto la retribuzione media mensile di euro 1.530,00 lordi prevista per il livello B e aveva goduto, fino al 2020, di soli n. 15 giorni effettivi di ferie all'anno, fruiti di norma n. 10 gg nelle settimane centrali di agosto e n. 5 gg nel periodo natalizio di ciascun anno, mentre nell'anno 2021 non aveva fruito di giorni di ferie;
- che l'azienda nel foglio paga di luglio 2021 aveva trattenuto indebitamente sotto la voce «mancato preavviso» l'importo di € 2.434,77, laddove, invero, le sue dimissioni erano state giustificate dagli inadempimenti datoriali con conseguente diritto, ai sensi dell'art. 62 del richiamato accordo collettivo, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di mesi 3 pari ad € 5.356,26;
- di avere ricevuto a titolo di TFR la somma di euro 11.096,99 al lordo delle ritenute;
- che la retribuzione percepita nel corso dell'unico rapporto di lavoro dal 2011 al 2.7.2021 era stata inferiore a quella prevista dall'accordo collettivo di settore, tenuto conto sia dell'erronea qualificazione del rapporto di lavoro (progetto/collaborazione dal 2011 al 2013) sia del successivo disimpegno delle superiori mansioni di impiegato sussumibili nel superiore livello/parametro funzionale C.
Tanto premesso, ha dedotto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo dall'11.10.2011 all'11.12.2013, evidenziando come egli fosse tenuto al rispetto di un preciso orario lavorativo imposto dal datore di lavoro, svolgendo la propria prestazione dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.00 per complessive 40 ore settimanali e rilevando, inoltre, la sua sottoposizione al potere di direttiva, controllo, vigilanza e disciplinare dell'amministratore e del suo coadiutore, , ai quali doveva rivolgersi per poter fruire Parte_2
di eventuali permessi, per anticipare di qualche ora la fine del turno di lavoro, giustificando agli stessi assenze e/o ritardi.
Ha affermato di non aver mai svolto le mansioni indicate nel progetto allegato al contratto di prestazione occasionale e nel contratto a progetto avente ad oggetto «manutenzione e pulizia macchinari e area produzione», avendo in realtà disimpegnato dall'11.10.2011 all'11.12.2013 le mansioni di operaio addetto alle linee di produzione consistenti nella realizzazione di integratori alimentari e richiedenti la conoscenza e l'utilizzo dei macchinari delle diverse linee di produzione e confezionamento primario e secondario utilizzate nelle singole fasi di realizzazione (segnatamente, miscelazione dei vari principi attivi ed estratti vegetali mediante l'utilizzo di apposito miscelatore, trasformazione in compresse mediante l'utilizzo di apposita comprimitrice, incapsulamento mediante l'utilizzo di apposita opercolatrice, confezionamento primario delle compresse in blister o in bustine mediante l'utilizzo di apposita blisteratrice o imbustinatrice, confezionamento primario di liquidi in flacone mediante l'utilizzo di apposita inflaconatrice, confezionamento secondario in astucci e incartonamento mediante l'utilizzo di apposite astucciatrice e incartonatrice, formazione dei pallet
3 contenenti i cartoni dei prodotti finiti), evidenziando la loro sussumibilità nel livello B drel CCNL di settore.
Ha dedotto, inoltre, che dalla data di avvenuta formalizzazione del rapporto di lavoro sino alla risoluzione dello stesso, egli non aveva mai svolto le mansioni di addetto alla produzione per le quali era stato assunto, svolgendo, piuttosto, con autonomia e continuità, mansioni impiegatizie promiscue di impiegato commerciale, impiegato amministrativo, tecnico regolatorio, addetto ufficio acquisti, addetto alla logistica e tecnico informatico, come risultanti dalla copiosa corrispondenza email versata in atti.
Richiamate le declaratorie contrattuali previste per i profili del parametro B e del parametro C, ha, quindi, affermato di aver disimpegnato le mansioni di «addetto ad uffici amministrativi» di cui al parametro C lettera a), essendosi, in particolare, occupato della compilazione dei cd. «fogli miscela»
e della predisposizione del contenuto di foglietti illustrativi (cd. «bugiardini») e di astucci consistente in etichette, liste ingredienti e tabelle delle informazioni nutrizionali con relativo adeguamento alle normative vigenti e verifica della corrispondenza dei dosaggi degli ingredienti base ai valori ministeriali di assunzione.
Ha quindi affermato di avere diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento al livello B, lett. b) quale operaio addetto alla produzione per il periodo dall'11.10.2011 all'11.12.2013 e a quelle conseguenti al corretto inquadramento al livello C, lett. a) quale addetto ad uffici amministrativi per il periodo dal 12.12.2013 al 2.7.2021, nonché per scatti di anzianità, indennità sostitutiva ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso con ripetizione delle somme illegittimamente trattenute dalla società per «mancato preavviso», lavoro straordinario, differenze sul TFR, ammontanti a complessivi euro 75.293,60.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: «DICHIARI Che tra il sig. la Parte_1 [...]
(p.i. ) in persona del legale rapp.te in carica con sede in Via Strada Controparte_1 P.IVA_1
n. 8 Malpassoti Riposto - (CT) è intercorso – senza soluzione di continuità – un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 11/10/2011 al 02/07/21; DICHIARI Il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello funzionale/parametro C lettera “a” (addetto ad uffici amministrativi) del CCNL settore Chimica Farmaceutica vigente dal 12/12/2013 al 02/07/2021 con il diritto al trattamento giuridico ed economico corrispondente al superiore livello funzionale predetto ed in conseguenza, CO (p.i. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te in carica con sede in Via Strada n. 8 Malpassoti Riposto - (CT) alla corresponsione in favore del sig. delle differenze retributive per complessive € 75.293,60 Parte_1
anche in ordine a tutti gli istituti contrattuali – nella misura prevista dal richiamato accordo collettivo per tutte le causali dedotte in ricorso, afferenti all'unico rapporto di lavoro subordinato a
4 tempo indeterminato full time intercorso dal 11/10/2011 al 02/07/2021 per cui è controversia, oltre ogni ulteriore e conseguente integrazione retributiva – oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo;
STATUISCA il diritto del ricorrente alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa a carico della
(p.i. ) in persona del legale rapp.te in carica con sede in Via Controparte_1 P.IVA_1
CP_ Strada n. 8 Malpassoti Riposto - (CT) nei confronti nell' sulle ulteriori somme derivanti dalle differenze retributive che il Decidente riterrà di riconoscere in favore del ricorrente. Spese e compensi del giudizio da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc.».
Con memoria depositata il 10.2.2023 si è costituita la contestando la Controparte_1
fondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
La società, premesso di essere una piccola impresa che si occupa di produzione e commercializzazione di integratori alimentari in bustina, in flacone e in compressa, attiva dal 2007, ha affermato di non avere mai avuto dipendenti nel periodo 2011-11.12.2013, occupandosi della produzione , figlio del titolare della ditta, che da solo era in grado di gestire l'intero Parte_2
ciclo – essendo la produzione esigua nel periodo iniziale dell'attività per mancanza di clienti e dunque di ordinazioni, lavorando essa su commessa – avvalendosi soltanto occasionalmente del lavoro di terzi soggetti per l'attività di manutenzione e di pulizie delle macchine, necessaria soltanto qualora, in seguito a un ordine di acquisto, occorreva rimettere in funzione i macchinari di produzione.
Ha quindi affermato che nel periodo ottobre 2011- luglio 2012 (eccetto gennaio 2012) e poi nel mese di ottobre 2012, di aprile 2013 e di maggio 2013, il ricorrente, previa conferma della sua disponibilità, aveva prestato attività lavorativa autonoma e occasionale in favore della società, ricevendo il relativo compenso previa emissione di «Ricevuta di compenso per prestazione occasionale», a cadenza non fissa e per importi sempre diversi in base alla quantità e qualità degli interventi effettuati, senza obbligo di presenza, né di osservanza di un orario di lavoro, potendo egli decidere autonomamente, secondo la sua discrezionale valutazione o disponibilità, di prestare la sua opera e senza che fosse tenuto a giustificare le proprie assenze, non essendo sottoposto al potere direttivo, di controllo e disciplinare della Società.
Ha aggiunto che per il periodo 28.7.2012-10.8.2012 e per il periodo del 14.11.2012-31.12.2012 aveva stipulato con il ricorrente contratti di lavoro a progetto nell'ambito del Progetto per la Ricerca e lo
Sviluppo Industriale dal titolo «Integratori alimentari con ingredienti attivi ad elevata biodisponibilità», di cui al bando « Nuove tecnologie per il Made in Italy», emanato con decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, al quale essa società aveva partecipato, prestando il lavoratore attività di manutenzione e pulizia dei macchinari che servivano per la fase propedeutica e funzionale del progetto, in autonomia, senza obbligo di orario, pur coordinandosi con
5 il e dietro corresponsione di un compenso predeterminato fisso pari a €. 1.700,00 per il primo Pt_2 periodo e in €. 4.000,00 per il secondo periodo.
Evidenziata l'interruzione di ogni rapporto di lavoro con il ricorrente nei periodi gennaio - marzo
2013 e giugno – 11.12.2013, ha affermato di avere poi assunto in data Parte_1
11.12.2013 con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alla produzione e inquadramento al livello B del CCNL Chimica Farmaceutica Piccola industria.
Ha, quindi, riferito che il lavoratore aveva prestato la propria attività esclusivamente da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, svolgendo per l'intera durata del rapporto di lavoro subordinato mansioni di addetto alla produzione, sotto le direttive del titolare della ditta, contestando lo svolgimento di mansioni impiegatizie promiscue sin dal 12.12.2013, come anche comprovato dalla documentazione in atti e, segnatamente dai «fogli di lavoro» della produzione relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e dai DPI per l'attività di produzione consegnati al lavoratore.
Ha poi evidenziato che a partire dall'anno 2014, nei momenti in cui la produzione era del tutto ferma o comunque lenta, anche per evitare il licenziamento del lavoratore, questi era stato sporadicamente chiamato a dare un aiuto all'ufficio di segreteria, svolgendo la mansione semplice e ripetitiva di trasmissione di e-mail, senza una propria postazione, né account di posta elettronica, attivato solo dal mese di novembre 2015.
Ha riferito che solo nel 2019 aveva assegnato il ricorrente a mansioni promiscue anche in aiuto all'ufficio di segreteria per lo svolgimento di mansioni semplici e ripetitive, senza alcuna autonomia in quanto sottoposto all'addetta alle informazioni e assistenza clienti della Società, IA AR, che gli impartiva direttive, e ottemperando, in altri casi, ai compiti di segreteria assegnati dallo stesso
, occupandosi della preparazione di preventivi, limitandosi all'applicazione del prezzo di Pt_2
vendita, già predisposto, alla quantità di prodotti indicati dal cliente nella richiesta di quotazione, senza provvedere a redigere autonomamente offerte, né conferme d'ordine, bensì compilando moduli con dati comunicati da terzi.
Ha evidenziato che il ricorrente, oltre a non essere un impiegato amministrativo né commerciale, non era neanche un tecnico regolatorio, non svolgendo alcuna delle relative attività elencate in ricorso ed essendo, in particolare, l'attività di Eccipientistica di esclusiva competenza di;
né lo Parte_2 stesso aveva mai svolto attività di addetto all'ufficio acquisti, operando quale assistente di IA
AR, che si occupava di negoziare i prezzi con i fornitori, né di addetto alla logistica, avendo solo compilato qualche modulo indicando la quantità di un prodotto prelevato dal magazzino e comunque potendo chiunque in Azienda ritirare i pacchi consegnati dai corrieri;
né, ancora, di tecnico informatico.
6 In diritto, ha dedotto la mancanza di allegazione e prova circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso nel periodo ottobre 2011 –
11.12.2013, durante i quali, invero, il ricorrente aveva svolto lavoro autonomo occasionale o lavoro a progetto, non avendo lo stesso dimostrato di avere mai ricevuto specifiche direttive, controlli o richiami dal presunto datore di lavoro, né che la Società avesse esercitato un controllo sull'entità oraria e giornaliera della prestazione lavorativa, in particolare, rilevando, con specifico riguardo al periodo di lavoro autonomo, che il ricorrente aveva emesso ricevute per prestazioni occasionali con regolare ritenuta d'acconto specificando l'attività svolta e decidendo di volta in volta l'importo del suo compenso, provvedendo la società, solo successivamente all'emissione delle stesse, a corrispondere quanto richiesto;
quanto al periodo di lavoro a progetto, ha evidenziato come alcuna contestazione in ordine all'esistenza, veridicità e specificità del Progetto era stata avanzata da controparte.
Ha, quindi, contestato nell'an e nel quantum le somme pretese in ricorso per differenze retributive, indennità per ferie non godute e T.F.R. per il periodo 11.10.2011-11.12.2013, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei crediti decorrente dalla fine di ogni rapporto.
Richiamate le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza e di quello rivendicato, ha dedotto il corretto inquadramento del lavoratore nel profilo B) di cui all'art. 11 del CCNL applicato, sia con riferimento al periodo in cui egli aveva svolto soltanto elementari mansioni di operaio addetto alla produzione (12.12.2013-2018/2019) sia con riferimento al successivo periodo in cui aveva svolto semplici mansioni d'ordine di segreteria di natura meramente esecutiva, ulteriormente osservando l'assenza di allegazione e prova da parte del ricorrente circa una presunta specifica preparazione professionale, circa il coordinamento di sottoposti o circa il compimento di lavori delicati e complessi la cui esecuzione richiedeva specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità.
Ha contestato lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, lo stesso avendo disimpegnato la propria attività, nel periodo dal 12.12.2013 al 05.7.2021, da lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, tenuto conto, peraltro, che il ridotto carico di lavoro nei primi anni di attività della società, così come dal 2013 al 2018/2019, non avrebbe giustificato la necessità dello svolgimento di attività lavorativa ulteriore a quella ordinaria, inoltre, evidenziando, quanto all'asserito inizio, almeno tre volte alla settimana, di attività lavorativa alle ore
7,30, che invero il dipendente raggiungeva la sede di lavoro per mezzo del treno e che, a volte arrivando con notevole anticipo presso la sede di lavoro, il datore di lavoro, per gentilezza e in ragione dei rapporti di amicizia tra lo e il figlio, gli aveva consegnato le chiavi dello stabilimento per Pt_1 consentirgli di attendere al riparo l'inizio della giornata lavorativa, senza, tuttavia, che lo stesso, avesse mai iniziato il proprio lavoro prima delle ore 9.00.
7 Ha affermato che nulla spettava al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie sia con riguardo al periodo compreso tra il 10.10.2011 e l'11.12.2013, non essendo l'istituto in questione previsto per il lavoro autonomo né per il lavoro a progetto, sia con riguardo al periodo di lavoro subordinato, avendo lo stesso regolarmente fruito dei giorni di ferie, ulteriormente avendogli l'Azienda corrisposto, in seguito alle dimissioni, l'indennità in questione pari a 30 giorni di lavoro.
Rilevata, infine l'infondatezza della pretesa attorea di restituzione dell'indennità di mancato preavviso, invero legittimamente trattenuta dalla Società attesa l'insussistenza di una giusta causa di dimissioni, ha concluso chiedendo: «in via principale, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, ridurre le somme richieste alle minori somme eventualmente accertate all'esito del presente giudizio. Con piena vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
CP_ In data 7.2.2023 si è costituito l' il quale ha chiesto di «…pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento
–in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
omessi e degli accessori di legge sino al saldo. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge».
Esperito infruttuosamente il tentativo di componimento bonario della lite, è stato espletato l'interrogatorio libero del ricorrente e la prova orale.
Con ordinanza del 15.11.2023 parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dal potere di escutere tutti i testi diversi da quelli citati per l'udienza all'uopo fissata;
la causa è stata poi rinviata all'udienza di discussione del 21.5.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dallo e dalla società datrice di Pt_1 lavoro, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time intercorso tra e la società Parte_1 [...] dall'11.10.2011 al 2.7.2021, nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento Controparte_1
al livello funzionale/parametro C lettera «a» del CCNL settore Chimica Farmaceutica in relazione al periodo dal 12.12.2013 al 2.7.2021 in ragione delle superiori mansioni di «addetto ad uffici
8 amministrativi» asseritamente espletate, con condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 75.293,60 a titolo di differenze retributive, scatti di anzianità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, lavoro straordinario, differenze sul TFR, oltre ripetizione di quanto trattenuto dalla resistente a titolo di «mancato preavviso» e regolarizzazione contributiva.
Parte ricorrente, dipendente della dal 12.12.2013 al 2.7.2021 con mansioni Controparte_1
di operaio addetto alle linee di produzione di cui al livello B del CCNL Chimica Farmaceutica, ha lamentato, in primo luogo, il carattere fittizio dell'attività lavorativa prestata in favore della resistente in forza di contratti di prestazione occasionale e lavoro a progetto nel periodo dall'11.10.2011 sino al
13.12.2013, assumendo, invero, lo svolgimento di lavoro subordinato, essendo stato egli sottoposto al potere di vigilanza, controllo e disciplinare del datore di lavoro, al rispetto di orari di lavoro predeterminati, nonché all'obbligo di giustificare assenze e ritardi.
Ha, inoltre, affermato di avere svolto dal 12.12.2013 al 2.7.2021 mansioni superiori di «addetto ad uffici amministrativi» riconducibili al livello C lettera «a» del CCNL Chimica Farmaceutica, avendo disimpegnato, con continuità e autonomia, mansioni impiegatizie promiscue di impiegato commerciale impiegato amministrativo, tecnico regolatorio, addetto ufficio acquisti, addetto alla logistica e tecnico informatico.
Ha, altresì, lamentato, con riguardo al periodo regolarizzato, di non aver ricevuto nulla per il lavoro straordinario svolto per complessive 4,5 ore settimanali e di aver goduto di soli 15 giorni di ferie all'anno, inoltre affermando di avere diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, essendo il rapporto di lavoro cessato in data 2.7.2021 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa in conseguenza dell'inadempimento di parte datoriale.
Ha quindi chiesto il pagamento di quanto spettante a titolo di differenze retributive, scatti di anzianità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, lavoro straordinario, differenze sul TFR, con ripetizione di quanto trattenuto dalla resistente a titolo di «mancato preavviso» e regolarizzazione contributiva.
3. Ciò posto, tenuto conto della proposizione di plurime domande cumulate, occorre procedere all'esame separato di ciascuna pretesa avanzata dal ricorrente.
4. In quest'ottica, esaminando in primo luogo la domanda di accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dall'11.10.2011 al 2.7.2021, osserva il Tribunale che lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della resistente è pacifica, oltre CP_3
che documentalmente provata con riguardo al periodo 12.12.2013 – 2.7.2021.
9 Ed infatti, dalla documentazione in atti (contratto di lavoro, certificazioni uniche, buste paga, lettera di dimissioni, estratto contributivo) emerge la stipulazione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 12.12.2013 con qualifica di «Operaio di livello
B» e mansioni di «Addetto alla produzione» del CCNL per gli addetti all'industria Chimica, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Tale rapporto di lavoro si è protratto sino al 2.7.2021, data nella quale il ricorrente, a mezzo pec, ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, in ragione del «non corretto inquadramento funzionale così come previsto dal ccnl di settore applicabile e dalla mancata corresponsione del compenso per il lavoro straordinario svolto» (cfr. modulo di recesso on line, doc, n. 7 fascicolo ricorrente).
4.1. Non è, invece, emersa l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato con riguardo al periodo antecedente l'assunzione dello alle dipendenze della società resistente e, Pt_1 segnatamente a far data già dall'11.10.2011, e ciò neppure con riguardo ai periodi, specificamente indicati in memoria, in relazione ai quali parte resistente ha ammesso di aver intrattenuto con il ricorrente rapporti di natura lavorativa.
In particolare, la società, premesso di non aver avuto dipendenti nel periodo 2011-11/12/2013, occupandosi della produzione, esigua nella fase di start up, solo , figlio del titolare, Parte_2
ha rilevato di avere proposto nel 2011 allo di occuparsi, quando necessario, della manutenzione Pt_1
e della pulizia dei macchinari, così avvalendosi, nel periodo ottobre 2011- luglio 2012 (eccetto gennaio 2012) e poi nel mese di ottobre 2012, di aprile 2013 e di maggio 2013, dell'attività del ricorrente, il quale, su richiesta della società e previa disponibilità dello stesso, ha occasionalmente prestato attività di lavoro autonomo, provvedendo alla manutenzione e pulizia delle macchine di produzione, senza obbligo di osservanza di orari di lavoro predeterminati e senza sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del titolare dell'azienda.
Ha aggiunto che nel periodo 28 luglio 2012-10 agosto 2012 e per il periodo del 14 novembre 2012-
31 dicembre 2012 ha stipulato con il ricorrente contratti di lavoro a progetto nell'ambito del Progetto per la Ricerca e lo Sviluppo Industriale dal titolo «Integratori alimentari con ingredienti attivi ad elevata biodisponibilità», di cui al bando «Nuove tecnologie per il Made in Italy» emanato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, al quale la società aveva preso parte, prestando lo di attività di supporto al Progetto, segnatamente occupandosi della Pt_1
manutenzione e pulizia dei macchinari utilizzati nella fase propedeutica e funzionale al Progetto stesso, anche in tal caso operando con autonomia e coordinandosi nello svolgimento dell'attività con il . Pt_2
10 Orbene, dalla documentazione in atti e, segnatamente dalle «Ricevute di compenso per prestazione occasionale», allegate al ricorso, emerge che nei mesi di novembre e dicembre 2011, nei mesi da febbraio a luglio 2012 e nei mesi di aprile e maggio 2013 ha svolto in via Parte_1
occasionale attività di «Aiuto fase produttiva Manutenzione e pulizia macchinari e area produzione», per la quale ha ricevuto il relativo compenso a mezzo di assegni bancari emessi dalla committente
(cfr. ricevuta del 10.11.2011, del 5.12.2011, del 30.12.2011, del 6.2.2012, del 12.3.2012, del
16.4.2012, del 25.5.2012, del 28.6.2012 del 20.7.2012, dell'1.4.2013, del 2.5.2013 e del 15.5.2013, doc. nn. 1 e 2 ricorso).
Parte ricorrente ha, inoltre, versato in atti n. 2 contratti di lavoro a progetto - peraltro privi di sottoscrizione - per il periodo 28.7.2012 – 10.10.2012 e per il periodo 14.11.2012 – 31.12.2012
(allegando, con riguardo a quest'ultimo periodo, anche comunicazione Unilav e relativa busta paga di dicembre 2012) nell'ambito del programma «Nuove Tecnologie per il Made in Italy» e del progetto di Ricerca e Sviluppo Industriale dal titolo «INTEGRATORI ALIMENTARI CON INGREDIENTI
ATTIVI AD ELEVATA BIODISPONIBILITA'» presentato dalla convenuta al Ministero dello Sviluppo
Economico, aventi ad oggetto «l'incarico destinato alla realizzazione della fase lavorativa quale risulta dal progetto allegato» (lett. a), disciplinato dagli artt. 61-69 del D. Lgs. n. 276/2003 (lett.b), in relazione al quale era stato espressamente escluso l'esercizio da parte del committente del «potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato» (lett. c), di contro, riconoscendo lo svolgimento autonomo dell'attività (lett. d), (cfr. doc. n. 2 ricorso).
4.2. Tanto rilevato, si tratta di accertare se tali rapporti si siano in concreto svolti con le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato e, in ogni caso, se la sua sussistenza possa collocarsi già a far data dall'11.10.2011, sì come allegato in ricorso.
4.3. Osserva il Tribunale che secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per far valere diritti derivanti dal medesimo l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso e, in particolare, grava sul lavoratore l'onere della prova del requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ed invero, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore. 11 L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Costante è l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n.
2439 /2019).
In quest'ordine idee, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n. 326/1996; Cass. n. 2728/2010).
Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza 12 in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016,
Cass. n. 11572/2017, Cass. n. 1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Coordinando, quindi, i suesposti principi con l'illustrata regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ossia dell'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Assolto tale onere, spetterà alla parte resistente l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi discendenti da un rapporto di lavoro subordinato e gravanti in capo al datore di lavoro.
Ove poi all'esito dell'istruttoria permangano dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio, il mancato assolvimento all'onere della prova condurrà, in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., al rigetto della domanda il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
4.4. Ebbene, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale espletata non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine alla natura subordinata della prestazione resa dallo a far data Pt_1 dall'11.10.2011 sino alla sua assunzione alle dipendenze della resistente.
4.5. Prima di procedere all'esame delle risultanze dell'espletata istruttoria orale, è opportuno evidenziare che le circostanze dedotte da parte ricorrente nelle note autorizzate e nelle note sostitutive dell'udienza del 22.5.2025 al fine di minare l'attendibilità della teste e, in particolare, Testimone_1
l'aver sporto nei confronti della stessa denuncia querela non possono assumere rilievo dirimente in 13 questa sede, non risultando definito l'eventuale procedimento penale instaurato e rimanendo rimessa la valutazione dell'attendibilità della teste al libero apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c.
Osserva inoltre il Tribunale che i messaggi e-mail prodotti in atti in data 19.5.2025 e, dunque, all'esito del giudizio, non sono ammissibili, trattandosi di documentazione precostituita di cui il ricorrente già era nella disponibilità all'atto del deposito del ricorso introduttivo, tenuto conto che trattasi di corrispondenza che, fatta salva ogni valutazione in ordine alla genuinità della sua provenienza e formazione, risulta relativa al periodo dal 2016 al 2021, antecedente all'introduzione del presente giudizio, con la conseguenza che risultano maturate le preclusioni istruttorie.
4.6. Ciò posto, dall'istruttoria orale è emerso che , nel periodo Parte_1 dall'11.10.2011 sino al momento dell'assunzione, ha svolto in favore della società resistente attività lavorativa autonoma, in via occasionale e saltuaria, di manutenzione e pulizia dei macchinari di produzione, nonché attività di collaborazione nell'ambito del progetti di ricerca e sviluppo attinenti alle nuove tecnologie per il Made in Italy alle quali la società aveva partecipato, operando in autonomia, rendendo la prestazione secondo la propria disponibilità, in assenza di vincoli di orario e di sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del titolare dell'azienda.
Il teste , dopo aver confermato la circostanza per cui nella fase iniziale di attività della Parte_2
società, e certamente ancora al dicembre 2013, la produzione, organizzata solo su commessa, era esigua, ha dichiarato di essere stato l'unico, nel periodo in questione, ad occuparsi dell'attività di produzione, avvalendosi la società per l'attività di pulizia e manutenzione delle macchine, eseguita
«soltanto qualora, in seguito a un ordine di acquisto si rendeva necessario rimettere in funzione i macchinari di produzione», di soggetti terzi, che rendevano l'attività «a secondo della loro disponibilità», e tra questi il ricorrente, il quale «sia la prima volta nel mese di ottobre 2011 sia in tutte le altre occasioni nell'arco del periodo 2011-2013, dava di volta in volta la propria disponibilità alla per espletare la manutenzione e la pulizia dei macchinari della Controparte_1
che lo contattava in previsione di un ciclo produttivo da avviare per un lotto di prodotti;
e in CP_3
caso di mancata disponibilità dello , la Società si rivolgeva ad altri lavoratori autonomi». Pt_1
Ha poi confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività di supporto al progetto «Nuove tecnologie per il made in Italy» nei due periodi dedotti in memoria e documentalmente provati
(segnatamente dal 28.7.2012 al 10.8.2012 e dal 14.11.2012 al 31.12.2012), occupandosi anche in tal caso della manutenzione e pulizia dei macchinari che servivano per l'attuazione della fase propedeutica e funzionale alla realizzazione del Progetto, con la precisazione che la «realizzazione negli aspetti fondamentali della ricerca e dello sviluppo attinenti alle nuove tecnologie per il Made in Italy restava in capo a me».
14 Anche la teste , premesso di essere dipendente della società dal 2019 e di Testimone_2 averne frequentato i locali, già all'epoca dei fatti di causa, per motivi familiari e lavorativi, ha confermato che sino al 2018 i clienti erano «pochissimi» e la produzione «davvero bassa», precisando che l'attività era organizzata solo su commessa e che solo si occupava della Parte_2
produzione, mentre «la manutenzione e la pulizia la facevano o altri chiamati a Parte_1
coadiuvare il lavoro del . Lui si faceva coadiuvare da saltuari, che si occupavano, dando la Pt_2 disponibilità, di pulire le macchine. (…)il ricorrente prestava attività lavorativa in forza delle notule, quando si accordavano e quando c'era bisogno della pulizia e della manutenzione delle macchine», ulteriormente confermando l'impegno del ricorrente, quale manutentore di macchinari, nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo «Made in Italy» nel periodo 2011-2012.
A fronte di quanto emerso, giova precisare che lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa per la resistente rappresenta, in ogni caso, una circostanza neutra ai fini dell'accertamento cui è chiamato questo Tribunale: ed invero, anche a voler ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di natura lavorativa tra le parti, tale dato non sarebbe di per sé solo sufficiente a comprovare l'esistenza dei sintomatici della subordinazione, ciò tenuto conto del consolidato principio secondo cui «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n.
21074/2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n. 2439/2019 sopra citate).
Peraltro, i suddetti testi, come anzidetto, hanno indicato con precisione diversi elementi attinenti alle concrete modalità di svolgimento della prestazione tali da escluderne la qualificazione in termini di lavoro subordinato (assenza di predeterminazione degli orari di lavoro, svolgimento dell'attività secondo richiesta e disponibilità, mancata fruizione di giorni di ferie…), risultando non raggiunta la prova dell'etero conformazione della prestazione lavorativa del ricorrente, né l'inserimento stabile, continuativo ed ininterrotto dello stesso nell'organizzazione aziendale, né l'assoggettamento al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del titolare della società.
Ed invero, dalle succitate dichiarazioni è emerso che il ricorrente, nel suddetto periodo, ha svolto la propria attività lavorativa in piena autonomia, essendo rimesso allo stesso non solo la scelta se e quando svolgere la prestazione (in base alla propria disponibilità), ma anche in ordine agli orari e alle modalità di esecuzione della stessa.
In particolare, la teste IA ha evidenziato l'assenza di alcun vincolo orario da parte del lavoratore nell'esecuzione della prestazione, dichiarando, sul punto, che il ricorrente «si metteva d'accordo con il dott. , in base a quello che c'era da fare», con ciò evidenziando un'assoluta flessibilità e Pt_2 modulazione dello svolgimento dell'attività sulla base di quanto, di volta in volta, si rendeva
15 necessario, non potendo, in senso contrario, attribuirsi alcuna rilevanza ai prospetti di presenza versati in atti da parte ricorrente (peraltro limitati ai soli mesi di ottobre e novembre 2011), i quali, oltre ad essere privi di data certa e di immediata riferibilità alla società resistente, neppure contengono alcuna specifica indicazione dell'orario di lavoro eventualmente osservato, potendo dagli stessi, al più, evincersi solo la presenza del ricorrente sul posto di lavoro.
Allo stesso modo, non è emersa la sottoposizione dello al potere di vigilanza e controllo, né al Pt_1 potere organizzativo e direttivo esercitato da parte dell'ipotetico datore di lavoro, risultando piuttosto lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nell'ambito di un rapporto di mero coordinamento - compatibile anche nel rapporto libero professionale (Cass. n.29646/2018; conf., tra le tante, Cass. n.26986/2009; Cass. n. 5645/2009; Cass. n.29646/2018; Cass. n.5436/2019) – con
, con il quale egli «si concertava» e collaborava (cfr. deposizione IA). Parte_2
Né, tantomeno, è emerso l'esercizio da parte datoriale di potere disciplinare, rimanendo sul piano delle mere allegazioni assertive l'assunto attoreo relativo ad un asserito obbligo di «richiedere all'amministratore o al figlio di quest'ultimo sig. la fruizione di eventuali permessi Parte_2 per il disbrigo di affari personali e/o per anticipare di qualche ora la fine del turno di lavoro, (…) a giustificare ai predetti assenze e/o ritardi ed era sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro» (cfr. ricorso pag. 5), non corredato da idonei elementi fattuali di riscontro, né risultando la richiesta di fruizione di giorni di ferie, invero incompatibili con lo svolgimento in modalità autonoma del rapporto di lavoro.
Tanto evidenziato, in senso contrario, non può assumere rilevanza la deposizione della teste Tes_3
, le cui dichiarazioni, peraltro limitate ad un arco temporale di appena sette mesi a fronte di
[...]
un presunto rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato di oltre due anni, risultano connotate da estrema genericità in punto di eterodirezione.
Ed invero, la suddetta teste, seppur ha confermato i capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo, riconoscendo lo svolgimento tra le parti, a decorrere dall'ottobre 2011 e sino a maggio 2012, di un rapporto di lavoro subordinato, con le mansioni e gli orari dedotti in ricorso (« è stato Parte_1 assunto dall'amministratore unico della società sig. Controparte_1 CP_4 nell'ottobre 2011, una settimana dopo la mia assunzione ed ha lavorato alle sue dipendenze con mansioni di addetto al confezionamento di integratori alimentari nelle varie forme farmaceutiche commercializzate dalla convenuta (compresse, capsule, granulati, liquidi) mediante l'utilizzo dei macchinari delle diverse linee di produzione e confezionamento primario e secondario utilizzate nelle singole fasi di realizzazione dei suddetti integratori … ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per complessive 40 ore settimanali … dall'ottobre 2011 al maggio 2012 era addetto, quale operaio, alla produzione di
16 integratori alimentari mediante l'utilizzo di specifici macchinari (comprimitrice, opercolatrice, blisteratrice, imbustinatrice, inflaconatrice, astucciatrice e incartonatrice) e alla formazione dei pallet contenenti i cartoni dei prodotti confezionati»), tuttavia, nulla ha riferito in ordine ad eventuali elementi di fatto specifici tale da connotare o identificare le modalità di esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro, limitandosi a fare riferimento ad un mero svolgimento della prestazione alle «dipendenze» del e alla generica sottoposizione «al potere Pt_2 di direttiva, controllo, vigilanza e disciplinare dell'amministratore unico della Società e del suo coadiutore sig. ». Parte_2
La circostanza poi che la teste fosse, nel periodo di riferimento, responsabile di produzione, come dalla stessa dichiarato, non rappresenta un elemento di per sé solo sufficiente a far assumere particolare rilievo alle dichiarazioni dalla medesima rese, laddove non corredato dall'indicazione di ulteriori elementi di fatto, quali il luogo ove la stessa rendeva la propria prestazione e la coincidenza con quelli ove operava il ricorrente, così privando di valore anche l'affermazione relativa alla sussistenza di un obbligo dello di «osservare un preciso orario lavorativo» imposto dal datore Pt_1
di lavoro.
Per completezza, si rileva che alcun elemento di rilievo ai fini della presente indagine può rinvenirsi nella deposizione della teste , collaboratrice della società sino a prima dell'estate MO
del 2013, la quale non risulta aver avuto cognizione diretta dei fatti, svolgendo la propria attività presso i locali di segreteria disposti al piano superiore dello stabilimento, operando, invece lo Pt_1
in produzione, posta al piano inferiore («lavorava [il ricorrente n.d.r.] in produzione … non mi trovavo nei locali della produzione … lavoravo al piano di sopra, mentre la produzione era sotto. Entrati, nella , c'è un corridoio che porta alla produzione e scale che portano al piano Controparte_1 di sopra, dove c'è un openspace con dei computer. Io lavoravo in questa zona. … non si vedeva la produzione».
4.7. Alla stregua di tali considerazioni, non sono emersi elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo compreso tra l'11.10.2011 e l'11.12.2013 con rigetto della relativa domanda e di quella, ad essa conseguente, avente ad oggetto le pretese creditorie afferenti tale periodo.
5. Esaurito l'esame della domanda relativa all'accertamento dell'esistenza di attività di lavoro subordinato dall'11.10.2011 sino alla data dell'assunzione del ricorrente alle dipendenze della società convenuta, occorre ora procedere, con riguardo al periodo in cui appare pacifica e documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (segnatamente dal 12.12.2013 al 2.7.2021), all'esame della fondatezza della domanda del ricorrente avente ad oggetto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento in ragione delle mansioni di «addetto ad uffici amministrativi» asseritamente
17 espletate, nonché di quella avente ad oggetto la corresponsione di quanto allo stesso spettante a titolo differenze retributive, lavoro straordinario, indennità per ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e differenze sul TFR, reclamati in ricorso.
6. Reputa il Tribunale procedere, dapprima, al vaglio della domanda avente ad oggetto l'asserito svolgimento di mansioni superiori.
6.1. In punto di diritto, osserva il Tribunale che consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava, inoltre, sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda
(cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli
18 inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato
(cfr. Cass. n. 11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n. 4561/1995).
Tracciando, quindi, le fila della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
6.2. Ciò chiarito e venendo ora all'esame delle declaratorie contrattuali di riferimento, osserva il
Tribunale che l'art. 11 del CCNL di categoria applicato al rapporto per cui è causa prevede, con riguardo al settore «Chimica – Concia e settori accorpati», che appartengono alla I Area «…i lavoratori con mansioni amministrative d'ordine che richiedono generiche conoscenze professionali
o specifica pratica di ufficio (Parametro B); - i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità pratiche e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite (parametro B)».
Tra i profili esemplificativi del Parametro B le parti sociali hanno ricompreso:
«a) stenodattilografi;
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla perforazione e/o verifica di schede meccanografiche e/o archivi magnetici;
- addetti al controllo fatture e/o documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetti a lavori di dattilografia;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
19 - addetti a semplici mansioni di archivio;
- addetti a mansioni di semplici registrazioni statistiche;
b) personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurare il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso non è affidata la conduzione;
(…);
- personale operaio che esegue in base a metodi di lavoro prestabiliti, determinazioni correnti, non configurabili come vere e proprie analisi, anche con attrezzature di semplice uso;
(…);
- personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito;
- conduttore di impianti comuni, o addetti a cicli di lavorazione costituenti parti di un grande impianto con responsabilità del ciclo;
- coadiutore di conduttori di parametro Cb) con l'incarico di singole operazioni afferenti gli impianti;
(…);
- addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento, inscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei prodotti;
- addetti in modo permanente ad una singola operazione di confezionamento su nastro o catena di prodotti medicinali;
…»
Appartengono, invece, alla II Area «- i lavoratori con mansioni d'ordine sia tecniche che amministrative che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro (Parametro C); - i lavoratori che coordinano semplicemente squadre di lavoratori sottoposti
(parametro C); - i lavoratori che compiono lavori ed operazioni delicati o complessi, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche (Parametro C)».
Segnatamente, sono ricompresi nell'ambito del rivendicato Parametro C i seguenti profili esemplificativi:
«a) addetto ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione note di credito e di addebito, compilazione fatture, rilevazione ed elaborazione di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi;
- addetto ad uffici vendite con compiti di corrispondenza di routine, compilazione ordini e/o copie commissioni, tenuta delle schede commerciali della clientela;
(…);
- operatore su elaboratore elettronico con conoscenza dell'organizzazione delle procedure;
20 - programmatore di elaboratore elettronico con capacità di formulazione di programmi semplici;
»
6.3. Dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che le differenze tra le diverse aree - e con specifico riferimento, per ciò che qui rileva, alle mansioni di natura amministrativa – risiedono essenzialmente nella maggiore specializzazione delle conoscenze ed esperienza posseduta dai dipendenti dell'Area II rispetto a quelle proprie dei lavoratori inquadrati nell'Area I, svolgendo i primi anche attività di coordinamento di squadre di sottoposti e compiti delicati e complessi, non contemplati per i lavoratori di prima area.
6.4. Così ricostruito il quadro normativo e contrattual-collettivo che regolamenta il caso posto all'attenzione del Tribunale, occorre ora verificare se le mansioni svolte dal ricorrente possano dirsi riconducili al preteso parametro C lettera a) di cui al CCNL in atti e se le stesse siano state espletate in maniera prevalente.
6.5. Ebbene, l'istruttoria condotta non ha dimostrato lo svolgimento in via prevalente di mansioni sussumibili nel livello rivendicato dal ricorrente già a far data dall'assunzione dello stesso alle dipendenze della avendo, di contro, trovato riscontro la prospettazione di Controparte_1
parte resistente secondo cui lo dal 2014 e sino al 2018 era impegnato principalmente nello Pt_1 svolgimento di attività di produzione e solo saltuariamente chiamato all'espletamento di mansioni d'ufficio, aventi, peraltro, carattere semplice («a partire dall'anno 2014, capitava che il ricorrente, soltanto sporadicamente, in alcuni dei momenti in cui la produzione era del tutto ferma o comunque lenta, anche per evitare il licenziamento veniva chiamato al piano di sopra dell'edificio aziendale, nell'ufficio di segreteria, per dare un aiuto all'ufficio di segreteria di cui si occupava la sig.ra
, svolgendo sempre, comunque, una mansione semplice e ripetitiva, qual era la MO
trasmissione di e-mail.», cfr. memoria di costituzione pag. 9). Controparte_1
In particolare, il teste , confermando i capitoli di prova di cui alla memoria difensiva, Parte_2
ha dichiarato che «Il ricorrente nel corso del rapporto di lavoro dal 12/12/2013 fino al periodo 2018-
2019 presso la sottostando alle direttive del dott. , svolgeva Controparte_1 CP_4
mansioni di operaio addetto alla produzione consistenti in operazioni semplici di regolazione e controllo di macchinari di produzione per la semplice pesatura, miscelazione e confezionamento anche manuale, ad esempio nel caso della produzione di integratori in compresse, secondo indicazioni prestabilite, pesava la materia prima in polvere, trasferiva il materiale pesato nella tramoggia della comprimitrice (che realizza le compresse) e le compresse nella tramoggia della confezionatrice, sistemava le confezioni nelle scatole e queste nei pallet”; … nel periodo 2014 -
2018/2019 capitava che il ricorrente, nell'arco della sua giornata lavorativa in produzione, soltanto sporadicamente, in alcuni dei momenti in cui la produzione della era del Controparte_1
tutto ferma o notevolmente rallentata, anche per evitare il licenziamento veniva chiamato al piano di
21 sopra dell'edificio aziendale, nell'ufficio di segreteria, per dare un aiuto all'ufficio di segreteria di cui si occupava la sig.ra , inviando e-mail su indicazioni di quest'ultima o del dott. MO
, ma non aveva una sua postazione». CP_4
Allo stesso modo la teste ha confermato che il ricorrente si è occupato Testimone_2
«prima di produzione, poi, siccome fino al 2019 la produzione era davvero scarsa, il ricorrente a volte faceva dei lavori in segreteria di invio offerte, di invio fatture elettroniche, di invio al portale.
Svolgeva mansioni di segreteria, perché fino al 2019-2020 c'erano poche commesse, per cui, diversamente, il ricorrente sarebbe rimasto senza fare nulla, in quanto la produzione, quando non ci sono commesse, rimane ferma (…) saliva sporadicamente ad aiutare (…) quella MO
[il confezionamento n.d.r.] era la mansione del ricorrente. Se era necessario provvedeva anche al confezionamento manuale (…) fino al 2019 lo vedevo più in produzione e sporadicamente in segreteria».
Anche la documentazione in atti comprova che, almeno sino al maggio 2018, ha Parte_1
operato prevalentemente in produzione, emergendo dai fogli di lavoro, versati in atti dalla CP_3
resistente in relazione al periodo dal 2014 sino al maggio 2018 e sottoscritti anche dal dipendente, che questi operava, in seno al settore della produzione, occupandosi della fase di miscelazione, confezionamento primario e secondario e controllo qualità, a tal fine utilizzando gli appositi macchinari aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la comprimitrice, l'astucciatrice e la blisteratrice
(cfr. doc. n. 6 fascicolo , restando impegnato in tali attività talvolta anche Controparte_1
per più settimane (cfr., a titolo esemplificativo, foglio lavoro n. 6/14). Tali attività, peraltro, sono chiaramente riconducibili all'Area I parametro B (come, peraltro, ammesso dallo stesso ricorrente in ricorso seppur con riguardo alle attività asseritamente disimpegnate nel periodo antecedente all'assunzione, cfr. ricorso pag. 6), che, infatti, acclude tra i profili esemplificativi anche il «personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito;
- personale operaio addetto a compiti di alimentazione, di controllo - con semplici interventi – della regolarità del flusso di lavoro delle macchine, che compiono operazioni di riempimento e confezionamento in genere, con interventi di manutenzione ordinaria e pulizia sulle macchine;
- addetti a compiti di alimentazione, di controllo, con semplici interventi su: macchine inflaconatrici, saldatrici e per il riempimento di vasetti e tubetti (…); - addetti in modo permanente ad una singola operazione di confezionamento su nastro o catena di prodotti medicinali».
Né le email versate in atti da parte ricorrente comprovano che questi fosse impegnato in via prevalente a svolgere attività di segreteria, attesa l'esiguità della suddetta produzione documentale (appena n. 33 email in circa 7 anni di rapporto), dalla quale, peraltro, emerge la non sussumibilità delle mansioni
22 nel livello superiore, risolvendosi l'attività, per la maggior parte, nel mero invio di offerte, nonché di fatture e ordini a clienti e fornitori, laddove le isolate richieste di quotazioni e di preventivi provenienti dai responsabili non assumono rilevanza in senso contrario, non potendosi dalle stesse neppure desumere elementi concreti in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie e documentali, deve ritenersi che l'attività di segreteria svolta dal ricorrente nel periodo in esame non richiedeva il possesso di quella «specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro» prevista per l'inquadramento al parametro C, di contro, risultando le mansioni assolutamente riconducibili al parametro B, tra i cui profili sono inclusi gli «addetti a mansioni semplici di segreteria».
6.6. Discorso diverso va fatto, invece, con riguardo al periodo 2019-2020, per il quale è emerso lo svolgimento da parte del ricorrente, in via prevalente, di mansioni sussumibili al parametro C dell'Area II del CCNL di settore.
Tanto trova conferma, invero, non solo nell'istruttoria orale, ma anche nelle stesse allegazioni di parte resistente contenute nella memoria di costituzione ove procede alla ricostruzione delle mansioni effettivamente disimpegnate dallo , alla luce del semplice raffronto delle stesse con le Pt_1
declaratorie contrattuali di cui al citato art. 11 del CCNL.
Ed infatti, si osserva che la società convenuta, ammettendo di avere assegnato dal 2019 il ricorrente allo svolgimento di mansioni di segreteria (occupandosi lo stesso solo «di tanto in tanto» di attività di produzione e, segnatamente, del confezionamento dei prodotti), ha indicato le attività disimpegnate dal dipendente, dettagliatamente specificandone il contenuto e le modalità di esecuzione e, segnatamente, precisando che questi, sotto le direttive delle responsabile IA o dello stesso
, si occupava di: preparare preventivi, in tal caso limitandosi lo stesso «ad applicare il prezzo Pt_2
di vendita, predisposto già ed esclusivamente dal dott. , alla quantità di prodotti indicati dal Pt_2
cliente nella richiesta di quotazione»; compilare la modulistica di offerta e conferma di ordine, provvedendo il lavoratore solo a ricopiare nel riquadro della «Composizione» le richieste effettive dei clienti, contenendo, invece, i restanti riquadri restanti del modulo «Confezionamento» e
«Condizioni», dati standard da non modificare, escludendo, pertanto, in capo al dipendente l'attività di aggiornamento dei listini;
di compilare, all'occorrenza, i moduli predisposti per l'emissione delle fatture telematiche;
di telefonare a più fornitori per scoprire se questi trattassero un certo prodotto o per conoscerne i vari prezzi al chilo, provvedendo alla contrattazione con gli stessi solo la responsabile e limitandosi il ricorrente, in seguito, a recepire i dati che gli venivano comu nicati dal suo superiore per compilare l'ordine nel quale indicare la quantità e il prezzo al chilo;
di compilare,
a volte, previa direttiva, qualche modulo indicando la quantità di un prodotto prelevato dal magazzino,
23 non essendovi in azienda un addetto alla logistica e atteso che chiunque poteva ricevere i pacchi consegnati dal corriere (cfr. memoria di costituzione pagg. 12 e 13). Controparte_1
Quanto sopra ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni del teste , che invero ha ribadito Pt_2
il contenuto dei capitoli di prova, nonché in quelle della teste IA, la quale ha riferito che il ricorrente «inviava e compilava offerte e conferme d'ordine, che poi sono i contratti che si fanno firmare al cliente. Si tratta di contratti predisposti da un avvocato, che contengono dei campi da compilare per esempio a seconda della forma farmaceutica c'è un format specifico, poi per le bustine
c'è la descrizione packaging, l'indicazione della grammatura della carta, dell'astuccio e infine sono indicate le condizioni di vendita, che sono standard e variate solo se l'accordo con il cliente è diverso.
I prezzi erano quelli indicati dal . Poi il ricorrente si occupava di chiedere ai fornitori il Pt_2
prezzo al chilo delle materie prime, che i clienti ci chiedevano di quotare. Siccome si tratta di materie prime il cui prezzo varia a seconda del raccolto, noi chiedevamo a più fornitori i prezzi. Talvolta era il ricorrente a scrivere ai fornitori per chiedergli di indicare il prezzo al chilo della materia prima da quotare. Poi io contattavo i fornitori e contrattavo il prezzo. Una volta scelto il fornitore, si procedeva con l'ordine. Il ricorrente trasmetteva l'ordine, io gli indicavo prezzo al chilo concordato con il fornitore da inserire nella mail. A volte compilava le fatture elettroniche da inserire nel portale.
A volte mandava le tabelle ai clienti. Le tabelle sono quelle che si trovano negli integratori alimentari per dosi e per 100gr. Queste erano le attività principali che svolgeva il ricorrente. Stampava anche il foglio delle materie prime da provare in produzione per definire la formula finale, secondo le prove in macchina che faceva . Questo accadeva ogni qual volta c'era un prodotto nuovo, Parte_2 perché la formula, una volta definita, rimaneva la stessa. (…)Ciò che il ricorrente faceva in ufficio era guidato da noi. In produzione era guidato da ». Parte_2
Alla stregua di quanto dedotto in memoria dalla resistente e confermato dall'istruttoria orale può, quindi, affermarsi che nel periodo 2019-2021 il ricorrente ha svolto in via prevalente mansioni d'ufficio, principalmente di natura amministrativa e commerciale, occupandosi, sotto le direttive dei superiori, segnatamente della compilazione di preventivi, di moduli di offerte e conferme d'ordine, della corrispondenza, dei contatti telefonici con i fornitori, talora anche compilando fatture telematiche. Non è emerso, invece, lo svolgimento di mansioni di tecnico regolatorio, essendo l'attività di eccipientistica riservata solo al , né mansioni relative alla logistica, essendosi lo Pt_2
solo occasionalmente occupato di ricevere in consegna pacchi dai corrieri (su quest'ultimo Pt_1
punto, la teste IA ha affermato che «Chiunque può ritirare i pacchi, occorre compilare la modulistica, indicando cosa si è ritirato e il corriere che l'ha portato»).
Ebbene, comparando le mansioni svolte dal ricorrente, sì come elencate dalla società resistente e risultate dall'istruttoria orale, alle declaratorie contrattuali del CCNL, risulta con evidenza come le
24 stesse siano perfettamente sussumibili nel livello superiore preteso, tra i cui profili professionali sono, infatti, ricompresi l' «addetto ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione note di credito e di addebito, compilazione fatture, rilevazione …; - addetto ad uffici vendite con compiti di corrispondenza di routine, compilazione ordini e/o copie commissioni, tenuta delle schede commerciali della clientela», non potendo, in senso contrario, sì come vorrebbe la resistente, assumere valore dirimente la circostanza relativa all'assenza di autonomia nello svolgimento dell'attività e il suo espletamento sotto le direttive dei superiori, atteso che è la stessa declaratoria del parametro C, lett. a) ad escludere ogni autonomia in capo al lavoratore, sancendone lo svolgimento «nel rispetto delle procedure prestabilite».
Ed infatti, la società ha affermato che il ricorrente «era un mero esecutore di direttive, che gli venivano impartite dalla suddetta dott.ssa IA, che a sua volta faceva capo all'Amministratore
Unico della Società, dott. , o che gli venivano impartite da quest'ultimo, e non aveva CP_4
alcuna autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni» ( cfr. memoria di costituzione, pag. 11)
e l'istruttoria ha confermato che lo operava solo su indicazione della responsabile Pt_1 amministrativa e commerciali, IA AR, nonché del titolare dell'azienda, , che CP_4
gli impartivano le direttive, risultando tali modalità assolutamente coerenti e confacenti con quelle previste per il livello superiore, che non contempla tra i suoi tratti caratterizzanti l'autonomia dell'attività.
Alla luce di quanto accertato, deve quindi ritenersi lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di «addetto ad uffici amministrativi» di cui all'Area II, parametro C, lett. a) del CCNL applicato, già
a partire dal 2019 e sino alla cessazione, in data 2.7.2021, del rapporto di lavoro.
Con riguardo all'esatta collocazione temporale dell'inizio dell'attività di «addetto ad uffici amministrativi» da parte dello , peraltro, occorre precisare che non v'è dubbio che il suo inizio Pt_1
vada fissato al 2019, come confermato dai testi e IA e ciò sebbene il teste Pt_2 [...]
anticipi già al settembre 2018 lo svolgimento in via prevalente di attività di Testimone_5
segreteria da parte del ricorrente, senza però specificare le attività in concreto disimpegnate, circostanza quest'ultima che osta alla qualificazione di tale attività come propria e sussumibile nell'Area II, parametro C, lett. a), del CCNL di riferimento («Ogni tanto salivo in segreteria a portargli i DDT delle materie prime che arrivavano o per fare fotocopie. A volte lo aiutavo a fare scansione i DDT delle materie prime che arrivavano. Poi per il resto non lo so. (…) aveva dei documenti che compilava, però se collaborava con chi stava sopra e in che termini non lo so, perché io stavo in produzione. (…) parlavo a volte con il ricorrente del suo lavoro, ma non so in concreto e in che termini venissero svolti questi lavori, in base a quali accordi presi con chi stava sopra con lui.
25 Ricordo che lui portava i DDT, ma per il resto in parte non ricordo e in parte non so in concreto cosa facesse il ricorrente»).
Alla stregua delle superiori considerazioni va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'inquadramento all'Area II, parametro C, lett. a), del CCNL applicato al rapporto dall'1.1.2019 al
2.7.2021, in ragione delle mansioni di «addetto ad uffici amministrativi» dallo stesso espletate nel suddetto periodo, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione delle relative differenze retributive.
7. Procedendo nell'esame delle domande attoree, occorre adesso valutare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte ricorrente in ragione del lavoro straordinario asseritamente svolto sin dal
2013.
Parte ricorrente, assunto con contratto di lavoro full time, con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, deduce una maggiore durata dell'orario di lavoro, sostenendo di avere iniziato, almeno 3 volte alla settimana, la propria attività lavorativa alle ore 07.30, precisando che proprio per tale motivo «era in possesso delle chiavi dello stabilimento e degli uffici consegnategli dal legale rappresentante della Società sig. sin dal gennaio 2013 ed CP_4
apriva gli uffici e lo stabilimento anche per gli addetti alla produzione e ciò sino al luglio 2021».
7.1. Trattasi di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. n. 16150/2018; Cass.n. 12434
/2006, Cass. n. 1389 /2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, applicabile - per identità di ratio - anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993
n. 739)» (così Cass. n. 3714/2019).
26 7.2. Ebbene, le risultanze offerte dall'espletata prova testimoniale non hanno fornito elementi sufficienti a ritenere provata la prestazione di attività lavorativa con un orario diverso e maggiore da quello di 40 ore contrattualmente convenuto.
Ed infatti, tutti i testi escussi sul punto hanno confermato che lo lavorava dal lunedì al venerdì, Pt_1 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, secondo l'orario previsto per tutti i dipendenti. Inoltre, seppure sia emerso che il ricorrente già prima delle ore 9.00 era presente nei locali aziendali, essendo questi in possesso delle chiavi dello stabilimento e provvedendo all'apertura ( e chiusura) dello stesso, tuttavia non è stato dimostrato che anticipasse l'inizio dell'attività lavorativa e che eventualmente ciò avveniva a seguito di apposita richiesta datoriale.
Il teste ha affermato che «Il ricorrente che abitava a Catania, solitamente raggiungeva la Pt_2 sede di lavoro dell'azienda della ubicata in Riposto per mezzo del treno e Controparte_1 per questo a volte arrivava in loco con notevole anticipo rispetto all'orario di inizio della sua giornata lavorativa e il dott. nel periodo 2014-2015 dava le chiavi al sig. per Pt_2 Pt_1 consentirgli, nell'attesa delle ore 9.00, di attendere presso gli spogliatoi dell' al riparo Pt_3
piuttosto che fuori, dato che più di una volta lo aveva trovato davanti all'ingresso dello stabilimento sotto la pioggia (…) non è vero che in aggiunta per tre volte la settimana apriva gli uffici e lo stabilimento anche per gli addetti alla produzione alle ore 7,30 (…)».
Altresì inidonea a comprovare l'inizio anticipato dell'attività lavorativa è la dichiarazione del teste
, il quale seppur ha confermato la presenza in azienda del ricorrente già prima delle ore 9.00 Tes_5
(invero senza fornirne un'indicazione precisa, avendo affermato che «Quando arrivavo a lavoro, lo trovavo lì, ma non so dire a che ora di preciso arrivasse»), in ogni caso si è limitato a dichiarare che il ricorrente era in possesso delle chiavi «perché veniva considerato persona di fiducia», così avvalorando più la tesi per cui ciò sia stato motivato dalla scelta del datore di venire incontro alle esigenze personali e ai disagi nella mobilità del dipendente, più che per soddisfare bisogni aziendali.
Peraltro, anche il ricorrente, liberamente interrogato all'udienza de 22.2.2023, ha affermato che era lui stesso che decideva di anticipare lo svolgimento della propria attività lavorativa per adempiere alle varie incombenze che non riusciva a gestire nell'ordinario orario di lavoro, chiarendo che mai il datore di lavoro aveva avanzato simili richieste.
7.3. Alla luce di quanto emerso, non può, dunque, dirsi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento della prestazione in misura superiore all'orario di lavoro pattuito nel contratto, con la conseguenza che la domanda per il pagamento del lavoro straordinario non può trovare accoglimento.
8. Quanto alla pretesa indennità sostitutiva delle ferie non godute, osserva il Tribunale che l'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate a titolo di mancato godimento delle ferie impone di verificare l'adempimento della parte datoriale all'obbligo
27 di assicurare al lavoratore il godimento del riposo annuale. Ciò in quanto, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, le conseguenze sfavorevoli derivanti dal mancato raggiungimento in ordine al godimento delle ferie gravano sul datore di lavoro.
8.1. Condivide il Tribunale l'orientamento recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza del 25 luglio 2022, n. 23153 ove si evidenzia che “Di recente la S.C. ha affermato (si vedano
Cass. n. 21609/2022 e Cass. n. 21780/2022, nonché la precedente Cass. n. 14268/2022) che va operata una (re)interpretazione [del] diritto interno in materia di ferie retribuite e della corrispondente indennità sostitutiva che si conformi ai principi enunziati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle tre sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite
C-569 e C-570 Stadt Wuppertal;
in causa C-619/2016 e in causa C-684/2016 Persona_1
. CP_5
10. La giurisprudenza della S.C. aveva infatti in passato affermato (si vedano tra le tante Cass. n.
10701/2015; Cass. n. 8791/2015 e Cass. n. 4855/2014) che incombe a carico del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie un duplice onere della prova: 1) dell'esecuzione della prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo;
2) della sussistenza di eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore alla base del mancato godimento del periodo di riposo annuale.
10.1. Nello specifico, quanto al primo aspetto (onere della prova della esecuzione della prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo), si rappresentava (cfr. Cass. n. 9791/2020, ma anche Cass.
n. 7696/2020) che esso era da ritenersi sussistente in capo al lavoratore, in quanto fatto costitutivo della indennità per ferie non godute, sicché occorreva che il prestatore provasse l'espletamento della prestazione anche nel periodo destinato alle ferie, mentre sul datore incombeva l'opposto onere di offrire prova del pagamento.
10.2. In relazione alla prova delle ragioni di servizio ostative al godimento delle ferie (eccezionali e motivate esigenze, cause di forza maggiore), alla stessa stregua si è ritenuto, nei rapporti di lavoro con le PP.A.A., che esse andassero provate dal prestatore (cfr. Cass. n. 20091/2018; Cass. n.
4855/2014).
10.3. Ritiene il Collegio, invece, di dare continuità alle pronunzie già innanzi ricordate (le già citate
Cass. n. 21609/2022 e Cass. n. 21780/2022, nonché Cass. n. 14268/2022), alle cui motivazioni ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendo la necessità e gli esiti della operata rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l'interpretazione del diritto dell'Unione - nello specifico dell'art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - offerta dalla Curia Europea (il rinvio è ancora alle tre sentenze della Corte
28 di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016).
10.4. In piena consonanza con gli approdi delle pronunzie richiamate al punto che precede, va quindi ribadito che i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata.
Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
10.5. La Suprema Corte ha conclusivamente affermato (così Cass. n. 21780/2022 cit.) che
l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 conv. con modif. in L. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che:
"a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore
e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n.
15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
8.2. Alla stregua dei riportati principi di diritto, che il Tribunale condivide, gravava dunque sulla parte datoriale la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere e di remunerare le ferie.
Nel caso alla mano, l'istruttoria orale condotta sul punto ha confermato la prassi aziendale di concedere ai dipendenti giorni di ferie durante i periodi di chiusura dell'azienda coincidenti con le
29 due settimane centrali di agosto e la settimana tra Natale e Capodanno;
non è invece emerso che il ricorrente abbia goduto delle ferie nella misura di cui all'art. 21 del contratto collettivo, stabilita, per i lavoratori del settore «Chimica - Concia e settori accorpati» con anzianità fino a 11 anni, in 4 settimane di riposo annuale.
Il teste , in particolare, ha dichiarato: «noi avevamo le ferie nel periodo in cui l'azienda Tes_5 chiudeva: due settimane nel periodo di agosto. Nell'ultimissimo periodo avevamo due turni: una settimana l'azienda era chiusa ed eravamo tutti in ferie e poi ci alternavamo andando in ferie chi la settimana precedente, chi quella successiva. Non ricordo se nel periodo di Natale abbiamo avuto le ferie, ma mi pare di si per circa quattro giorni. Noi avevamo le ferie e penso che le avesse anche il ricorrente».
Anche la teste IA ha confermato quanto sopra, riferendo che «l'azienda chiude una settimana tra Natale e Capodanno e due settimane d'estate. In questi periodi anche i dipendenti prendono ferie.
Poi rimane un'altra settimana, che ognuno prende secondo necessità (…) questi sono i giorni della chiusura aziendale. Poi c'erano i restanti giorni di ferie fruiti a richiesta, dei quali però nulla so», precisando, inoltre, che «i giorni di ferie non fruiti nell'anno confluiscono nella busta paga di gennaio dell'anno successivo. Si sommano».
Inidonea a comprovare il godimento integrale delle ferie da parte del ricorrente nella misura fissata dalla contrattazione collettiva è la dichiarazione dl teste , il quale dopo aver dichiarato di non Pt_2
ricordare con precisione, in maniera vaga e generica ha aggiunto che «comunque tutti i dipendenti ivi compreso il ricorrente hanno fruito delle ferie regolarmente».
8.3. A fronte di quanto emerso, parte resistente ha dimostrato di aver erogato allo con l'ultima Pt_1
busta paga di luglio 2021, la somma di euro 1.978,98 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per n. 30,48 giorni (cfr. doc. n. 8 ricorso), circostanza pacificamente ammessa dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio.
8.4. Tanto considerato, alla stregua dei riportati principi di diritto, deve ritenersi, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e della busta paga del mese di luglio 2021 in atti, il diritto del ricorrente ad avere corrisposta l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, nella misura della eventuale differenza tra quanto dovuto e quanto allo stesso corrisposto come da busta paga.
9. Passando all'esame della domanda volta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dalla documentazione in atti emerge che il rapporto di lavoro è cessato in data 2.7.2021 a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente in ragione del «non corretto inquadramento funzionale così come previsto dal ccnl di settore applicabile e dalla mancata corresponsione del
30 compenso per il lavoro straordinario svolto» (cfr. modulo di recesso on line, doc, n. 7 fascicolo ricorrente).
Di contro, parte resistente ha contestato l'assenza di giusta causa delle dimissioni, così trattenendo con la busta paga di luglio 2021 la somma di euro 2.434,77 a titolo di «mancato preavviso» (cfr. doc.
n. 8 ricorso).
Ebbene, reputa inoltre il Tribunale che l'impiego del ricorrente per oltre due anni e mezzo (dal 2019 al luglio 2021) in mansioni superiori a quelle di inquadramento contrattuale conducono a ritenere certamente esistente, nel caso di specie, una giusta causa di recesso del lavoratore dal contratto di lavoro.
Siffatto potere unilaterale è stato dal ricorrente esercitato proprio a fronte del mancato adeguamento della retribuzione (e della contribuzione) alla qualità e quantità del lavoro svolto, che costituisce obbligazione fondamentale gravante a carico del datore di lavoro, il cui mancato adempimento, protrattosi per un rilevante arco temporale, integra fatto che non ha consentito «la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto».
L'esistenza della giusta causa del recesso del ricorrente determina pertanto l'insorgenza del diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, con la conseguenza che la società datrice di lavoro deve essere condannata a corrispondere al lavoratore detta indennità, computata alla luce di quanto previsto dall'art. 62 CCNL applicabile al rapporto, con restituzione dell'importo illegittimamente trattenuto nella busta paga di luglio 2021 a titolo di «mancato preavviso».
10. In ragione della maggiore retribuzione spettante al ricorrente secondo quanto accertato nel presente giudizio, parte ricorrente ha diritto alla corresponsione delle eventuali differenze sul TFR.
11. Va riconosciuto, altresì, il diritto il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva con versamento in favore dell' della contribuzione non versata e connessa con l'accertato diritto alle CP_2
differenze retributive entro i limiti della eccepita prescrizione dei contributi maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo all'Ente previdenziale, non potendosi attribuire alcuna efficacia interruttiva della prescrizione alla missiva del ricorrente, datata
22.7.2021, in assenza di prova della consegna all'Istituto (cfr. doc. n. 10 ricorso).
12. In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento al parametro C lett. a) dell'Area II in ragione delle mansioni di «addetto ad uffici amministrativi» del CCNL Chimici farmaceutici dal 2019 al 2.7.2021, con conseguente diritto dello stesso a ricevere le relative differenze retributive, ivi incluso il compenso spettante per indennità sostitutiva delle ferie non godute (detratto quanto percepito a tale titolo con la busta paga di luglio
2021), per l'indennità sostitutiva del preavviso e per le differenze sul TFR, oltre rivalutazione
31 monetaria ed interessi legali, con ripetizione delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta a titolo di mancato preavviso con la busta paga di luglio 2021 e regolarizzazione contributiva.
Devono, invece, essere rigettate le ulteriori domande non accolte.
13. Al fine di procedere all'accertamento delle differenze retributive dovute al ricorrente, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnico contabile, tenuto conto della necessità di computare la retribuzione dovuta in relazione ad un livello di inquadramento contrattuale diverso da quello richiesto dall'istante in ricorso e rispetto al quale sono stati formulati i conteggi attorei, che, pertanto, sebbene non specificamente contestati da parte resistente, non possono essere posti a base della decisione in ordine alla quantificazione delle pretese creditorie.
14. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione ed eccezione, così provvede:
A) in parziale accoglimento del ricorso
1. dichiara il diritto di all'inquadramento al parametro C, lett. a), dell'Area Parte_1
II in ragione delle mansioni di «addetto ad uffici amministrativi» del CCNL Chimici farmaceutici dall'1.1.2019 al 2.7.2021, e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire le Parte_1
relative differenze retributive, anche a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e non retribuite (tenuto conto quindi del versamento della somma di euro 1.978,98 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per n. 30,48 giorni, come da busta paga del mese di luglio 2021) e di differenze sul TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo, il tutto detratto quanto già percepito dallo , nella misura indicata in ricorso;
Pt_1
2. accerta la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire la relativa indennità sostitutiva, con diritto alla ripetizione di quanto trattenuto dalla a titolo di «mancato preavviso» nella Controparte_1
busta paga di luglio 2021;
3. ordina alla di versare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti Controparte_1
in conseguenza del superiore accertamento;
B) rigetta per il resto il ricorso;
C) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'accertamento delle differenze retributive sopra indicate;
D) spese al definitivo;
32 Così deciso in Catania, il 22 maggio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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