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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 606 /2024
Oggi 21/01/2025 innanzi al giudice dr Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per , l'avv.to EDOARDO BIANCHI in sost LIDEO Parte_1
Contr per , nessuno
Il giudice invita il difensore alla discussione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606/2024 promossa da:
(C. F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LIDEO FRANCESCA e dagli Avv.ti MICELI WALTER, RINALDI
GIOVANNI, GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Lideo sito in Verbania, Viale Azari n. 9
RICORRENTE
Contro
(C. F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO FRANCESCO
e dall'AVV: , funzionario in servizio presso l'Ambito Controparte_3
territoriale di Milano, legalmente domiciliato in Milano, Via Soderini, n. 24, Pec:
Email_1
RESISTENTE
Conclusioni di parte ricorrente
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, Contr 2019/20, 2020/21 condannarsi il . Al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.
Conclusioni di parte resistente
Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2019/2020 2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015.
Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
La disposizione richiamata individua quali destinatari del bonus economico solo i docenti di ruolo, per i quali prescrive, al comma 124, la formazione come obbligatoria.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il
DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali. Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva.
Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto(- dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo
Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64
CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00. Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che : 1) la Carta
Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, fino al 30.06, Per_1
ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento in relazione agli a. s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, i quali risultano documentalmente attestati (all. n. 1.1).
Non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per le motivazioni di seguito esposte. L'art. 2935 c. c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che la registrazione sul portale web dedicato per la richiesta della carta del docente è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, pertanto, in astratto, il diritto può essere fatto valere dal 1° settembre di ogni anno. Nel caso di specie, il contratto relativo all'a. s. 2018/2019 è stato stipulato in data 12/09/2018, per cui la prescrizione
è cominciata a decorre da detto giorno e si è interrotta il 06/07/2023 (all. 7), con la notifica dell'atto di diffida, che ha contenuto tipico di atto interruttivo della prescrizione. Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, dunque, non rileva la successiva notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal
D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per gli a. s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro Controparte_2 CP_4
tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 600 per compenso professionale, € 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 606 /2024
Oggi 21/01/2025 innanzi al giudice dr Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per , l'avv.to EDOARDO BIANCHI in sost LIDEO Parte_1
Contr per , nessuno
Il giudice invita il difensore alla discussione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606/2024 promossa da:
(C. F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LIDEO FRANCESCA e dagli Avv.ti MICELI WALTER, RINALDI
GIOVANNI, GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Lideo sito in Verbania, Viale Azari n. 9
RICORRENTE
Contro
(C. F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO FRANCESCO
e dall'AVV: , funzionario in servizio presso l'Ambito Controparte_3
territoriale di Milano, legalmente domiciliato in Milano, Via Soderini, n. 24, Pec:
Email_1
RESISTENTE
Conclusioni di parte ricorrente
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, Contr 2019/20, 2020/21 condannarsi il . Al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.
Conclusioni di parte resistente
Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2019/2020 2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015.
Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
La disposizione richiamata individua quali destinatari del bonus economico solo i docenti di ruolo, per i quali prescrive, al comma 124, la formazione come obbligatoria.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il
DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali. Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva.
Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto(- dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo
Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64
CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00. Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che : 1) la Carta
Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, fino al 30.06, Per_1
ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
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2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento in relazione agli a. s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, i quali risultano documentalmente attestati (all. n. 1.1).
Non può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per le motivazioni di seguito esposte. L'art. 2935 c. c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che la registrazione sul portale web dedicato per la richiesta della carta del docente è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, pertanto, in astratto, il diritto può essere fatto valere dal 1° settembre di ogni anno. Nel caso di specie, il contratto relativo all'a. s. 2018/2019 è stato stipulato in data 12/09/2018, per cui la prescrizione
è cominciata a decorre da detto giorno e si è interrotta il 06/07/2023 (all. 7), con la notifica dell'atto di diffida, che ha contenuto tipico di atto interruttivo della prescrizione. Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, dunque, non rileva la successiva notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal
D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per gli a. s.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro Controparte_2 CP_4
tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 600 per compenso professionale, € 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
Pavia, 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari