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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, Parte_1
difeso dall'Avv. Marchese Fabio;
Appellante
E
(C.F. , CP_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Neri Maurizio;
Appellato
E
(C.F. ), CP_2 C.F._2
difesa dall'Avv. Rossi Valeria e dall'Avv. Neri Maurizio
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19664/2024 emessa dal Tribunale di Roma
dd 30/12/2024.
1 FATTO E DIRITTO
§1. Con atto di citazione conveniva in giudizio l' CP_2 Parte_1
per sentir dichiarare l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie di € 192.501,68
[...] sulla quota di 1/6 di , suo figlio, di un immobile sito in Roma ( via CP_1
Romagnoli n. 81), per la restante parte di sua proprietà ,di un valore complessivo di €
300.000 e per l'effetto pronunciare sentenza con cui si procedeva alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria , ex artt. 2874 e 2875 cc, sull'unità immobiliare in questione.
L' , costituitasi, contestava le allegazioni deducendo Parte_1 che le ipoteche erano stato iscritte per valori pari al doppio ma che gli importi delle ipoteche da avere a riferimento erano pari ai debiti ascrivibili al ( di € CP_1
30.941,00 e di € 66.792,09) e che, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i preavvisi di ipoteca erano stati notificati.
interveniva in corso di causa rappresentando il proprio interesse, in CP_1 quanto soggetto debitore e destinatario dell'ipoteca sulla quota della immobile di sua proprietà, sostanzialmente al fine di estinguere l'ipoteca di e rendere l'immobile CP_3 più commercializzabile, alla riduzione delle iscrizioni ipotecarie entro i limiti di valore della quota del cespite di sua proprietà ( € 50.000).
Il Tribunale di Roma, con la sentenza gravata, ha statuito quanto segue:
“Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
considerato che
dall'istruttoria svolta è emerso che 1) la ipoteca è stata ridotta a seguito dell'intervento del Giudice che ha sollecitato l'Agenzia convenuta a precisare l'ammontare della somma oggetto di vincolo, non essendo riuscita in ciò la parte attrice in via stragiudiziale;
2)
l'avvenuta corresponsione dell'importo precisato a titolo di ipoteca all'avente diritto,
l'odierna convenuta. Da questi elementi consegue in sostanza la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la statuizione in ordine alle spese di lite.
Posto ciò, richiamati i provvedimenti istruttori e le osservazioni di cui ai punti 1 e 2 della presente parte premessa, la soccombenza alle spese di lite deve essere posta nei confronti della convenuta , essendo evidente che la parte attrice onde ottenere l'oggetto Pt_1 della domanda, ha dovuto intraprendere un giudizio ed è stato necessario precisare la somma oggetto di ipoteca, posto poi che il valore dell'immobile complessivamente considerato non fosse sufficientemente provato dall'allegazione della parte attrice consistente in una documentazione dell' (mentre, come è noto, Parte_1
2 occorre fare riferimento a numerosi altri elementi di valutazione, come la zona e le condizioni dell'immobile medesimo) ed in ogni caso non adeguatamente contestato dalla stessa convenuta odierna.
Al giudizio poi ha partecipato anche il figlio dell'attrice il cui debito era oggetto di contestazione nella misura del 1/6.
Si aggiunga, inoltre, che la parte attrice ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e tale circostanza è effettivamente verificabile dai documenti prodotti dalla stessa convenuta, ove si vede come le notifiche delle cartelle sono state negative per non essere stato il destinatario rinvenuto al civico né la documentazione fornita dall'Ufficio di Poste ha valore sufficiente di ricezione positiva della notifica.,
Da quanto sin qui considerato, emerge che, in ragione della soccombenza, la società convenuta sia tenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice e dell'intervenuto, tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna altresì la parte convenuta, l' a Parte_1 rimborsare alla parte attrice, , ed all'intervenuto, , le spese CP_2 CP_1 di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 7.200,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
L' ) ha proposto appello esclusivamente Pt_1 Parte_2 avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite, sulla base dei seguenti motivi: 1) Il Giudice ha (erroneamente) riconosciuto in capo ad
[...]
una inerzia in via stragiudiziale che ha obbligato il contribuente ad Parte_1 instaurare il giudizio. 2) Il Giudice ha (erroneamente) ritenuto che le notifiche delle cartelle esattoriali prodotte da parte convenuta fossero negative.
Parte appellante ha chiesto anche la sospensione dell'esecutività motivandola anche sulla base di un'istanza al Tribunale di correzione di errore materiale della sentenza in punto di spese legali.
Le parti appellate si sono costituite istando per il rigetto dell'appello.
L'istanza ex art. 283 cpc veniva respinta.
3 La causa veniva decisa all'esito di discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
10.9.2025.
§2. Va preliminarmente osservato che vertendosi in tema di regolamentazione delle spese legali a fronte della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, i temi sollevati in primo grado e sostanzialmente sottesi agli odierni motivi di appello vanno esaminati alla luce del principio della soccombenza virtuale.
Quanto al primo motivo di appello, contesta la statuizione di una sua inerzia in CP_3 sede stragiudiziale alla richiesta di parte attrice di riduzione dell'ipoteca ritenendo che: a)
l'unica procedura di vendita percorribile dopo l'iscrizione ipotecaria per la riscossione fosse quella della vendita contestuale di cui all'art. 52 co 2 bis DPR 602/1973.
La parziale estinzione del più ampio debito con il ricavato della vendita della quota di 1/6
( per almeno € 62.389,53) avrebbe comunque consentito la cancellazione dell'ipoteca.
b) In alternativa, il pagamento immediato delle somme oggetto di ipoteca avrebbe consentito una rapida cancellazione delle iscrizioni.
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente evidenziato che la domanda avanzata dalla e supportata CP_2 con intervento ad adiuvandum del , si sostanziava nella richiesta di riduzione di CP_1 ipoteca ex artt 2874 e 2875 cc.
Ai sensi dell'Art. 2874 cc: Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se
i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Ai sensi dell'Art. 2875 cc: Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855.
Nel caso di specie, la doglianza di parte attrice formulata con l'atto di citazione riguarda un'ipotesi sostanzialmente inversa ai presupposti normativi di cui sopra.
Ed invero, nel caso di specie non ricorrono le condizioni della riduzione per eccesso di valore del bene vincolato, posto che, secondo le allegazioni della medesima parte attrice,
4 il bene vincolato ( 1/6 dell'immobile in comproprietà ) valeva € 50.000, Parte_3 quindi meno della cautela da somministrarsi;
né ricorrevano le condizioni di un'iscrizione da parte del creditore di somma maggiore di quella fissata dal giudice, posto che l'ipoteca in questione costituisce specifico strumento di recupero dell'Agente riscossione, in virtù del quale l'iscrizione può essere eseguita fino al doppio del capitale ai sensi dell'art. 77 dpr 603/1972; cosa verificatasi nel caso di specie, in cui emerge dalle stesse iscrizioni ipotecarie una differente cifra a titolo di capitale, inferiore a quella totale iscritta.
Invero, secondo quanto emerge dal verbale di udienza del 24.10.2019, l'attività del giudice, che – secondo quanto statuito in sentenza- sarebbe stata determinante nel sollecitare l' ad adempiere, in realtà è consistita solo in un invito all' a CP_3 CP_3
“collaborare” affinché nell'interesse della stessa agenzia possa procedersi alla alienazione della quota ipotecata di 1/6 che permetta, con il consenso dell'agenzia alla cancellazione dell'ipoteca, a quest'ultima di recuperare la quota parte del corrispettivo.
Il credito di fondate sulle cartelle, per come risultante dalle ispezioni ipotecarie CP_3 in atti era effettivamente quello iscritto come corrispondente al capitale ( € 65.946,09 e €
30.305,75) -benché iscritto anche con la cifra maggiore ex lege ( art. 77)- e non avrebbe potuto essere iscritto per una cifra inferiore al titolo.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va rilevato che il tribunale di prime cure non si è pronunciato espressamente – anche solo incidentalmente ed a fini di valutazione della soccombenza virtuale – sulla fondatezza della domanda originaria di riduzione dell'ipoteca ex artt.. 2874 e 2875 cc, limitandosi a dare atto della riduzione dell'ipoteca da parte di a seguito dell'intervento del giudice, e la condotta tenuta da in CP_3 CP_3 corso di causa dietro invito del giudice, di sostanziale riduzione della somma ritenuta accettabile ( inferiore al suo stesso credito) in cambio della cancellazione dell'ipoteca e pur di consentire la vendita per il recupero di una minor somma, appare sussumibile nell'ambito di una soluzione transattiva e di bonario componimento della causa.
Pertanto, rilevata, in virtù delle menzionate argomentazioni, l'insussistenza dei presupposti di una riduzione di ipoteca come originariamente azionata in causa, la domanda di parte appellante, sotto il primo profilo, deve essere accolta.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, si osserva, in primo luogo, che la sentenza di prime cure, rappresentando che non era stata fornita prova della notifica, ha sostanzialmente preso posizione sul punto per farne argomento ad ulteriore supporto delle statuizioni conclusive in merito alle spese,
5 benché il tema non fosse oggetto di specifica domanda attorea;
e comunque tale tema era stato dall'attrice formulato in maniera molto embrionale senza tradurlo ina una specifica domanda, e comunque con riguardo all'avviso sull'iscrizione ipotecaria e non alle cartelle prodromiche.
Tuttavia, proprio a fronte di una specifica statuizione, espressamente impugnata da parte appellante, la Corte non può esimersi dal rilevare che le statuizioni di prime cure sul punto non possono essere condivise, per la duplice ragione che il tema non era oggetto di espressa richiesta attorea e che, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata – attrice in primo grado ( v. atto di citazione pp 3-4 sub § 9 (“che l'odierna attrice non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito dalla ex EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA”)
e §16 (ex EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, oggi Controparte_4 non ha mai notificato alcun atto all'odierna attrice n.q. di proprietaria di 4/6 dell'immobile ipotecato))- il preavviso di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 dpr 603/1972 ( co.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.) va inviato solo al contribuente secondo il principio per cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del
1973, necessaria in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, non deve essere inviata anche al comproprietario del bene oggetto della garanzia, ove non sia anche obbligato al pagamento del debito, giacché la funzione della comunicazione consiste nel consentire allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto “ ( v.
Cassaz. ord. n. 25161 del 16/09/2021); ciò in quanto l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del
d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni ( v. Cassaz. Sent. n. 23875 del 23/11/2015).
Pertanto, posto che le notifiche all'attrice, comproprietaria ma non debitrice, non erano dovute, il motivo di appello relativo anche a questo secondo profilo deve ritenersi fondato.
Conclusivamente, l'appello va accolto sotto tutti profili sollevati con una conseguente
6 riformulazione delle spese di lite per il primo grado, che quindi vanno poste a carico dell'appellata (attrice e interveniente in primo grado), soccombente virtuale, nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di lite del grado di appello vanno poste a carico di parte appellata secondo il principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla
, dispone a carico di parte appellata, Pt_1 Parte_1
e , CP_2 CP_1
-la rifusione delle spese di lite del primo grado, nella misura di € 6.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti;
- la rifusione delle spese di lite del secondo grado, nella misura di € 2.900, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 10.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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