Articolo 20 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 marzo 1973
Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973