Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PDM Infrastrutture e Perforazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9814600024, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alezio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
nei confronti
Calora S.u.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 568 del 16.07.2024, con cui il Comune di Alezio ha annullato la determinazione dirigenziale n. 361 del 09.06.2023 recante aggiudicazione in favore della PDM Infrastrutture e Perforazioni S.r.l. della gara indetta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico di via San Pancrazio (scuola dell’infanzia);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ivi compresi la nota prot. n. 9914 del 23.07.2024, con cui il Comune di Alezio ha comunicato l’adozione della predetta determinazione dirigenziale n. 568 del 16.07.2024, la nota comunale prot. n. 13020 del 17.10.2023 di comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento della determinazione dirigenziale n. 361 del 09.06.2023, nonché gli atti relativi al nuovo procedimento che sia stata eventualmente posto in essere per l’affidamento dei medesimi lavori con particolare riguardo agli eventuali approvazione di un nuovo progetto, indizione di una nuova gara e aggiudicazione in favore di altro operatore economico;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Alezio di procedere alla stipula del contratto di appalto con la PDM e di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico nell’ambito della nuova gara eventualmente indetta per l’affidamento dei medesimi lavori;
e, in subordine, per la condanna del Comune di Alezio al risarcimento del danno per equivalente per la denegata ipotesi di impossibilità di realizzazione dei lavori da parte della PDM quale conseguenza del contegno illegittimo tenuto dal Comune di Alezio con l’annullamento dell’aggiudicazione in danno della PDM e con gli eventuali atti di approvazione di un nuovo progetto, indizione di una nuova gara e affidamento dei medesimi lavori ad altro operatore economico, anche a titolo di perdita di chance , nonché in relazione al danno curriculare e/o di immagine.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PDM Infrastrutture e Perforazioni S.r.l. in data 17 ottobre 2024:
- della deliberazione n. 111 dell’11.09.2024, con cui la Giunta del Comune di Alezio ha approvato il nuovo progetto esecutivo dell’intervento denominato “ Riqualificazione dell’edificio scolastico di via San Pancrazio ”;
- della nuova manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Alezio in data 25.09.2024 per acquisire la disponibilità di operatori economici ad una nuova procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di cui al numero che precede;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto;
e con reiterazione e/o autonoma proposizione delle domande di accertamento e di condanna già formulate unitamente al ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PDM Infrastrutture e Perforazioni S.r.l. in data 19 novembre 2024:
- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;
e con reiterazione e/o autonoma proposizione delle domande di accertamento e di condanna già avanzate con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PDM Infrastrutture e Perforazioni S.r.l. in data 10 maggio 2025:
- della determinazione n. 60 del 21.01.2025 – depositata in giudizio dalla difesa comunale in data 09.04.2025 - con cui il Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Alezio ha aggiudicato in via definitiva in favore della CALORA s.u.r.l. la nuova gara indetta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico di via San Pancrazio;
- dei medesimi atti già impugnati con i precedenti gravami, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo;
e con reiterazione e/o autonoma proposizione delle domande di accertamento e di condanna già avanzate con il ricorso introduttivo e con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alezio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con atto dirigenziale n. 361 del 9 giugno 2023, risultava aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Alezio con determina a contrarre n. 307 del 9 maggio 2023 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di un edificio scolastico sito nel territorio comunale e adibito a scuola per l’infanzia.
1.2. Con nota prot. 13020 del 17 ottobre 2023, intervenuta prima della stipula del contratto, l’Amministrazione comunale comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, in considerazione, da una parte, di sopravvenute difficoltà nell’esecuzione del progetto (non risultando più possibile lo spostamento degli alunni presso altro plesso nel periodo di svolgimento dei lavori e dovendosi, al contempo, necessariamente garantire il servizio di scuola per l’infanzia) e, dall’altra, non avendo la Regione Puglia, finanziatrice del progetto, assicurato il mantenimento dei fondi stanziati in caso di slittamento dei lavori.
1.3. Il Comune di Alezio, quindi, con nota prot. n. 9914 del 23 luglio 2024 comunicava alla ricorrente di aver provveduto, con determinazione dirigenziale n. 568 del 16 luglio 2024, all’annullamento del precedente provvedimento di aggiudicazione del 9 giugno 2023.
2. La ricorrente, pertanto, con istanza del 16 settembre 2024, ha richiesto all’Amministrazione la trasmissione della determina del 16 luglio 2024 (in quanto non allegata alla comunicazione del 23 luglio 2024) e della correlata documentazione e, nelle more del riscontro da parte del Comune, con ricorso notificato in data 23 settembre 2024 e depositato in data 30 settembre 2024, ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, sulla base dei seguenti motivi:
- “ Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione della lex specialis (in particolare, delle prescrizioni relative agli accorgimenti da adottarsi in ragione della natura del luogo di svolgimento dei lavori); eccesso di potere per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, nonché di buona fede, correttezza e leale collaborazione, nonché per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e/o erroneo apprezzamento dei fatti, sviamento ”.
Con il primo motivo di censura la ricorrente, pur premettendo di non aver ancora ricevuto copia del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e, quindi, di non conoscerne l’esatto contenuto, ne ha contestato l’illegittimità prendendo spunto dalle ragioni manifestate dal Comune nella comunicazione di avvio del procedimento ed eccependone l’inidoneità a giustificare la determinazione assunta, in quanto, invece che procedere all’annullamento dell’aggiudicazione, sarebbe stato sufficiente attendere un nuovo finanziamento o provvedere alla rimodulazione dell’intervento.
2.1. In via conseguenziale alla domanda di annullamento, la ricorrente ha richiesto anche l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di procedere alla stipula del contratto di appalto e di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico. In subordine, ha formulato domanda di risarcimento del danno per equivalente.
2.2. Il Comune di Alezio si è costituito in giudizio in data 3 ottobre 2024 e in data 7 ottobre 2024 ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha, in primo luogo, eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività in quanto, da una parte, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, seppur non materialmente allegato alla comunicazione inviata alla ricorrente, era stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente e, dall’altra, l’istanza di accesso documentale del 16 settembre 2024 era stata evasa in data 20 settembre 2024. Il Comune, inoltre, ha evidenziato che, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, con delibera dell’11 settembre 2024, è stato approvato un nuovo progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia e, in data 25 settembre 2025, è stata avviata la nuova procedura di scelta del contraente, alla quale la ricorrente non ha partecipato. Ciò premesso, l’Amministrazione, ha eccepito in via preliminare, oltre alla tardività dell’impugnazione, anche: il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, stante la mancata impugnazione degli atti di indizione della nuova gara; l’inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente partecipato alla nuova procedura; l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, in quanto la lettera di invito della procedura ad esito della quale la ricorrente è risultata aggiudicataria prevedeva che “ la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura ”; e l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a causa della mancata integrale censura delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione. Nel merito, il Comune ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’insussistenza di un obbligo di procedere alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione, potendo l’amministrazione legittimamente procedere l’esercizio dei propri poteri di autotutela, come nel caso di specie avvenuto.
2.3. Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 parte ricorrente, in replica alle deduzioni del Comune contenute nella memoria del 7 ottobre 2024, ha precisato di non aver ricevuto riscontro alla richiesta di accesso documentale del 16 settembre 2024 e, inoltre, ha chiesto il rinvio della discussione, stante l’intenzione di proporre motivi aggiunti. Il Collegio, pertanto, preso atto della richiesta di parte ricorrente, ha disposto rinvio alla camera di consiglio del 6 novembre 2024.
3. Con atto notificato in 11 ottobre 2024 e depositato in data 17 ottobre 2024, parte ricorrente ha proposti motivi aggiunti a mezzo dei quali, oltre a richiamare le domande già formulate con il ricorso introduttivo, ha provveduto all’impugnazione degli atti, come meglio indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Alezio ha approvato il nuovo progetto esecutivo per la riqualificazione dell’edificio scolastico e avviato la nuova procedura di selezione del contraente. A sostegno della nuova domanda di annullamento, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di censura:
“ Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7, 8, 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione della lex specialis (in particolare, delle prescrizioni relative agli accorgimenti da adottarsi in ragione della natura del luogo di svolgimento dei lavori); eccesso di potere per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, nonché di buona fede, correttezza e leale collaborazione, nonché per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e/o erroneo apprezzamento dei fatti, sviamento ”.
Con il primo motivo aggiunto, proposto anche in contestazione della precedente determina di. 568 del 16 luglio 2024, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità di detti provvedimenti, evidenziando, in primo luogo, l’infondatezza della ragione di annullamento dell’aggiudicazione per possibile indisponibilità di adeguate risorse economiche, in quanto la nuova gara sarebbe stata finanziata con i medesimi fondi di cui al precedente progetto. La ricorrente ha dedotto, inoltre, la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, in quanto, mentre nella comunicazione di avvio del procedimento il Comune avrebbe valorizzato, quale ragione dirimente ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, il profilo dell’indisponibilità delle risorse economiche, la ragione fondante l’annullamento sarebbe da ravvisarsi nel sopravvenuto mutamento delle esigenze tecniche sottese all’intervento, questione, tuttavia, non evidenziata nel precedente contradittorio e in relazione al quale la ricorrente, qualora richiesto nel corso del procedimento, avrebbe potuto rappresentare la possibilità di soddisfare le mutate esigenze dell’Amministrazione, anche mediante l’adozione di una variante al progetto e contestando, quindi, la fondatezza della scelta di procedere con una nuova gara.
“ Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990; violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, nonché di buona fede, correttezza e leale collaborazione, nonché per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e/o erroneo apprezzamento dei fatti, sviamento ”.
Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente ha censurato la legittimità della delibera n. 111/2024 (di avvio della nuova procedura) per violazione dell’art. 42, co. 4, d. lgs. 36/2023, in quanto il progetto posto alla base della gara sarebbe stato fatto oggetto solamente di verifica e non anche di validazione, come invece richiesto dalla richiamata disciplina.
3.1. Il Comune di Alezio in data 4 novembre 2024 ha prodotto documentazione e una memoria difensiva, con la quale ha, in primo luogo, riconosciuto che la prima risposta fornita all’istanza di accesso agli atti non era stata correttamente consegnata alla ricorrente e ha precisato, pertanto, di aver provveduto nuovamente all’invio della documentazione in data 14 ottobre 2024. Il Comune ha, quindi, ribadito le precedenti difese ed eccezioni e replicato ai motivi aggiunti, eccependo l’inammissibilità della prima censura formulata, in quanto sostanzialmente rivolta avverso l’originario provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e, per tale ragione, inidonea a determinare, anche qualora ipoteticamente fondata, la caducazione della nuova gara, trattandosi di procedimenti autonomi in relazione ai quali non potrebbe configurarsi un automatico effetto viziante. Il Comune ha, inoltre, contestato l’infondatezza nel merito delle contestazioni della ricorrente, precisando, in particolare, l’impossibilità di procedere mediante semplice rimodulazione del precedente progetto o adozione di una variante. Quanto, invece, al secondo motivo aggiunto, il Comune ha rilevato di aver prodotto, unitamente alla memoria, la documentazione attestante l’avvenuta validazione del progetto.
3.2. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024, il Collegio ha disposto il rinvio della discussione, avendo parte ricorrente rappresentato l’imminente proposizione di ulteriori motivi aggiunti.
4. Con atto notificato in data 13 novembre 2024 e depositato in data 19 novembre 2024, parte ricorrente ha proposto nuovi motivi aggiunti, con i quali, premesso di aver ottenuto copia integrale della determinazione dirigenziale n. 568 del 16 luglio 2024 solo a seguito del deposito documentale effettuato dal Comune in data 4 novembre 2024, ha ampliato le ragioni di contestazione formulate avverso gli atti già precedentemente impugnati, proponendo, in particolare, i seguenti motivi di contestazione:
- “ Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 bis, 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione della lex specialis (in particolare, delle prescrizioni relative agli accorgimenti da adottarsi in ragione della natura del luogo di svolgimento dei lavori); eccesso di potere per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, nonché di buona fede, correttezza e leale collaborazione, nonché per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e/o erroneo apprezzamento dei fatti, sviamento ”.
A mezzo del primo motivo parte ricorrente ha ribadito e ulteriormente articolato le censure in punto di manifesta erroneità e infondatezza delle ragioni poste a fondamento della determinazione di annullamento dell’aggiudicazione e della scelta di procedere a mezzo di un nuovo progetto.
- “ Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990; violazione degli artt. da 19 a 36 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 36/2023 e del d.lgs. 82/2005; eccesso di potere per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, nonché di buona fede, correttezza e leale collaborazione, nonché per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e/o erroneo apprezzamento dei fatti, sviamento ”.
Con il secondo motivo la ricorrente ha reiterato la contestazione di illegittimità della delibera n. 111/2024 per violazione dell’art. 42, co. 4, d. lgs. 36/2023, deducendo, in particolare, l’inidoneità della documentazione prodotta dal Comune di Alezio unitamente alla memoria del 4 novembre 2024 a dimostrare l’avvenuta esecuzione della validazione, essendo stato depositato in giudizio unicamente un atto in copia semplice, privo di data certa, sottoscritto con firma autografa e non digitale, recante timbro privo di data e protocollo e di cui non risulta la pubblicazione.
4.1. In data 7 dicembre 2024, il Comune di Alezio ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha richiamato le precedenti eccezioni e difese e, in replica alle contestazioni della ricorrente in punto di validità della documentazione concernente la validazione del progetto, ha dato atto di aver allegato alla memoria copia conforme del verbale di validazione.
4.2 Ad esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2024, il Collegio, con ordinanza n. 770 del 12 dicembre 2024, ha rigetto la richiesta di misure cautelari formulata da parte della ricorrente, ritenendo non sussistente il requisito del fumus bonis iuris quanto alla domanda di annullamento e non ravvisando ragioni di urgenza ai fini della valutazione della richiesta risarcitoria.
4.3 In data 9 aprile 2024, il Comune di Alezio ha provveduto a depositare in giudizio copia del provvedimento di aggiudicazione della nuova gara e il consequenziale contratto stipulato con l’aggiudicataria.
5. La ricorrente, con atto notificato (anche nei confronti della società aggiudicataria) in data 9 maggio 2025 e depositato in data 10 maggio 2025, ha proposto ulteriori motivi aggiunti, con i quali ha impugnato gli atti prodotti da parte dell’Amministrazione comunale in data 9 aprile 2025, riproponendo i motivi di censura e le domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e con i precedenti motivi aggiunti.
5.2. Il Comune di Alezio ha depositato una memoria difensiva in data 23 maggio 2025, con la quale ha riepilogato e ribadito le precedenti difese.
5.3. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 23 maggio 2025, con la quale, oltre a richiamare le argomentazioni e le richieste già esposte, ha ulteriormente argomentato in ordine alla domanda di risarcimento del danno, specificando le modalità di calcolo degli importi di cui ha richiesto il riconoscimento.
5.4. Con ulteriore memoria del 30 maggio 2025, il Comune di Alezio ha ribadito le precedenti difese, replicando, altresì, alle deduzioni relative alla domanda risarcitoria formulate dalla ricorrente nella memoria del 23 maggio 2025.
5.5. La società controinteressata, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5.6. Ad esito dell’udienza pubblica del 10 giugno 2025, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda risarcitoria e, in subordine, la rinuncia agli atti relativamente a tale domanda (e fatta salva l’eventuale riproposizione della stessa in separata sede), il Collegio, previo avviso di possibile irricevibilità dei motivi aggiungi del 10 maggio 2025 per tardività, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Deve in primo luogo procedersi all’esame delle eccezioni preliminari formulate da parte della difesa del Comune di Alezio.
6.1. L’eccezione di tardività del ricorso con riferimento all’impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è infondata.
6.2. Sul punto è sufficiente evidenziare che il ricorso è stato notificato in data 23 settembre 2024, mentre parte ricorrente è venuta a conoscenza dell’esistenza del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione n. 568 del 16 luglio 2024, a mezzo della nota prot. n. 9914 del 23 luglio 2024, sicché, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto e della necessità di prorogare il termine al trentunesimo giorno, cadendo il 22 settembre 2023 di domenica, l’impugnazione risulta tempestiva.
6.3. Né può ritenersi che il dies a quo ai fini della valutazione della tempestività del ricorso dovesse farsi retroagire alla data di pubblicazione del provvedimento sull’albo pretorio, potendo rilevare tale forma di pubblicità legale unicamente nei confronti della generalità dei consociati e non anche per il diretto destinatario del provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5411 del 31 ottobre 2014: “ secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 31 luglio 2013, n.4036) e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, il dies a quo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso va identificato in quello della comunicazione individuale per i soggetti espressamente contemplati nel provvedimento e nei confronti dei quali lo stesso produce una lesione immediata e diretta e in quello della pubblicazione nell’albo pretorio per i soggetti che, non essendo individuati nell’atto o comunque, non avendo partecipato al procedimento, non hanno titolo alla notifica personale ”).
6.4. L’eccezione di tardività è infondata anche con riferimento alle ulteriori censure proposte avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione a mezzo dei successivi motivi aggiunti notificati da parte della ricorrente.
6.5. A tale riguardo, deve rilevarsi che a mezzo della nota del 23 luglio 2024 la ricorrente ha acquisito conoscenza unicamente dell’esistenza della deliberazione n. 568 del 16 luglio 2024 e non anche del suo esatto contenuto, non avendo il Comune provveduto ad allegarne copia. Inoltre, come confermato dalla stessa difesa dell’Amministrazione comunale con la memoria del 4 novembre 2024, la richiesta di accesso documentale formulata dalla ricorrente al fine di ottenere copia della deliberazione n. 568/2024 è stata effettivamente riscontrata solo in data 14 ottobre 2024, mentre, al contempo, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione è stato depositato in giudizio dal Comune per la prima volta in allegato a detta memoria.
6.6. Di conseguenza, parte ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione solo in data 4 novembre 2024, sicché le censure proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti del 17 ottobre 2024 e del 18 novembre 2024 devono ritenersi tempestive.
6.7. Peraltro, l’intervenuta integrazione delle ragioni di censura effettuata da parte della ricorrente a mezzo dei motivi aggiunti consente di concludere per l’infondatezza anche dell’ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, con la quale il Comune ha contestato la mancata censura integrale delle plurime ragioni fondanti il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, non residuando, a seguito dei motivi aggiunti, profili motivazionali che non siano stati fatti oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
6.8. Parimenti infondata è l’eccezione, formulata dall’Amministrazione comunale già con la memoria del 7 ottobre 2024, di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso per non aver la ricorrente impugnato gli atti con i quali è stata indetta la nuova procedura di selezione del contraente, risultando a tal fine sufficiente rilevare che, a mezzo dei motivi aggiunti notificati in data 11 ottobre 2024, parte ricorrente ha esteso la domanda di annullamento anche nei confronti della deliberazione della Giunta Comunale n. 111 dell’11 settembre 2024 e degli atti allo stessa connessi.
6.9. Quanto, invece, all’eccezione di inammissibilità del ricorso e dell’impugnativa degli atti della nuova procedura in ragione della mancata partecipazione alla stessa da parte della ricorrente, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento secondo cui deve considerarsi ammissibile il ricorso finalizzato a contestare in radice l’indizione di una gara pubblica da parte del soggetto che, pur non avendovi preso parte, rivesta una posizione qualificata di carattere oppositivo rispetto al suo svolgimento (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., sent. n. 4 del 7 aprile 2011). Poiché nel caso di specie la ricorrente non ha chiesto unicamente la rimozione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, ma anche il riconoscimento dell’obbligo del Comune di Alezio di procedere stipula del contratto, è evidente che la sussistenza dell’interesse a contestare la nuova gara bandita dall’Amministrazione, in quanto finalizzata alla realizzazione di un progetto alternativo rispetto a quello oggetto dell’originaria aggiudicazione e, pertanto, preclusivo all’accoglimento della richiesta fatta valere in via principale.
6.10. Per quanto detto, pertanto, l’eccezione formulata dal Comune è infondata, dovendosi concludere per l’ammissibilità dell’estensione della domanda di annullamento avverso gli atti di indizione della nuova gara, ferma restando in ogni caso la necessità di procedere (come si provvederà nel prosieguo) alla valutazione della sussistenza dell’interesse con riferimenti ai singoli motivi di censura formulati, potendosi ritenere ammissibili, alla luce di quanto sopra evidenziato, unicamente le contestazioni relative alla scelta dell’Amministrazione di indire la gara (ossia il profilo da cui discende l’interesse di parte ricorrente) e non anche quelle semplicemente volte a censure singoli atti della procedura.
6.11. Infine, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso in quanto in contrasto con il contenuto della lettera di invio alla gara di cui la ricorrente risultava aggiudicataria, ove era precisato che “ la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura ”.
6.12. Sul punto, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine all’esatta portata di tale clausola, è sufficiente rilevare che la valutazione degli effetti di tale clausola non può incidere sulla possibilità di impugnare gli atti adottati dall’Amministrazione in esplicazione dei diritti di cui agli artt. 24 e 113 Cost., rilevando unicamente ai fini della valutazione di merito in ordine alla fondatezza o meno delle censure proposte.
7. Tanto premesso, quanto al merito, le domande di annullamento formulate da parte della ricorrente nel ricorso e nei motivi aggiunti sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
8. Le censure a mezzo delle quali la ricorrente ha contestato la legittimità della scelta del Comune di Alezio di procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’indizione di una nuova gara (contenute, nello specifico, nel ricorso originario, nel primo motivo aggiunto del 17 ottobre 2024 e nel primo motivo aggiunto del 19 novembre 2024) possono essere trattate congiuntamente, in quanto di carattere sostanzialmente unitario.
8.1. Le contestazioni sono infondate.
8.2. Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, non vantando l’aggiudicatario alcun diritto alla stipulazione del contratto, deve ritenersi consentito all’amministrazione di intervenire, mediante l’esercizio dei propri poteri di autotutela e sussistendone le condizioni di legge, sugli atti precedentemente emanati, facendo venire meno l’intera gara e, conseguentemente, anche l’aggiudicazione ( ex multis TAR Roma, Sez. III, sent. n. 3095 del 15 febbraio 2024: “ Va in generale evidenziato che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (ad esempio Consiglio di Stato sez. III, 16/06/2023, n.2452), la revoca degli atti di gara è legittima fino all'aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, interesse di per sé superiore a quello particolare dell'impresa a conservare l'aggiudicazione ”). Tale principio trova, peraltro, espressa conferma anche nel testo dell’art. 17, co. 6, d.lgs. 36/2023, secondo cui “ L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ”.
8.3. Nel caso di specie il Comune di Alezio, a mezzo della determinazione dirigenziale n. 568 del 16 luglio 2024, formalmente qualificata come di annullamento, ma nella sostanza implicante una revoca (in quanto meglio riconducibile al modello di cui all’art. 21 quinquies l. 241/1990, non fondandosi su profili di illegittimità del provvedimento originario, ma sul rilievo di circostanze sopravvenute), ha, quindi, esercitato il suddetto potere di autotutela, provvedendo alla rivalutazione dell’interesse pubblico mediante l’applicazione di un giudizio cui deve riconoscersi carattere eminentemente discrezionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 10265 del 20 dicembre 2024: “ il potere di revoca è connotato da un'ampia discrezionalità, dal momento che, a differenza del potere di annullamento di ufficio, che postula anche l'illegittimità dell'atto da rimuovere, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppure ancorata alle condizioni legittimanti espresse dalla norma succitata, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente ”), risultando, pertanto, sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o irragionevolezza e non anche con riferimento alla soluzione nel merito ritenuta più opportuna da parte dell’Amministrazione.
8.4. Ciò premesso, il Collegio non ritiene che le valutazioni poste dal Comune di Alezio a fondamento della decisione di annullare l’aggiudicazione e indire una nuova gara siano fondate su presupposti erronei in punto di fatto o siano manifestamente irragionevoli.
8.5. Il Comune, infatti, già nell’originaria comunicazione di avvio del procedimento aveva rappresentato il sopravvenuto verificarsi di una problematica organizzativa tale da compromettere l’eseguibilità dell’intervento per come originariamente concepito, stante l’imprevista indisponibilità della struttura alternativa presso la quale avrebbero dovuto essere collocati gli alunni della scuola dell’infanzia (l’unica del territorio comunale) durante l’esecuzione dei lavori, peraltro non risolvibile mediante il semplice rinvio dell’intervento, non avendo la Regione Puglia assicurato il mantenimento dei relativi fondi oltre l’esercizio di riferimento. Nel successivo provvedimento di annullamento, il Comune ha, quindi, confermato le circostanze precedentemente rappresentate, evidenziando la persistente insussistenza di garanzie da parte della Regione Puglia in ordine alla possibilità di ottenere una proroga del programma di finanziamento posto a base della prima gara e la persistenza della problematica relativa alla collocazione degli alunni nell’edificio, ragione per cui ha ritenuto che la scelta più opportuna fosse quella di annullare la prima procedura di gara e di avviare, al contempo, le attività per lo studio di un nuovo progetto.
8.6. Trattasi, quindi, di valutazioni sicuramente contenute nei limiti della ragionevolezza e conseguentemente idonee a legittimare la scelta adottata dall’Amministrazione comunale, fondandosi la revoca dell’aggiudicazione, da una parte, sulla sopravvenuta impossibilità di eseguire i lavori per come originariamente prospettati (anche alla luce della necessità di garantire il servizio di scuola per l’infanzia e la sicurezza degli alunni) e, dall’altra, concernenti il rischio di perdere la disponibilità dei fondi stanziati.
8.7. Né le circostanze rappresentate dall’Amministrazione risultano essere state adeguatamente smentite in punto di fatto.
8.8. La ricorrente non ha, infatti, negato la circostanza relativa alla sopravvenuta indisponibilità della struttura ove gli alunni della scuola per l’infanzia avrebbero dovuto essere collocati durante lo svolgimento dei lavori, limitandosi, nella sostanza, a sostenere la possibilità di eseguire l’intervento senza intaccare lo svolgimento dell’attività didattica o al massimo procedendo a mezzo di una variante.
8.9. Tuttavia, il dato fattuale posto dall’Amministrazione a fondamento della determina di annullamento dell’aggiudicazione (ossia l’impossibilità di eseguire i lavori in un edificio libero da alunni) risulta incontestato e tale sola circostanza non può che ritenersi idonea a legittimare la scelta adottata dal Comune, trattandosi della valorizzazione di un rilevante mutamento della prospettiva fattuale in base alla quale era stato elaborato il progetto di cui alla prima aggiudicazione. Al contempo, le ulteriori deduzioni della ricorrente volte a sostenere la possibilità di eseguire comunque i lavori si risolvono, di fatto, nella contestazione della scelta di merito adottata da parte dell’Amministrazione e, pertanto, esulano dai limiti del sindacato sull’esercizio della discrezionalità.
8.10. A ciò deve aggiungersi, peraltro, che, come emerge dalla relazione di chiarimenti dei progettisti del 27 ottobre 2024 (depositata dalla difesa dell’Amministrazione comunale unitamente alla memoria del 4 novembre 2024), le lavorazioni previste nel progetto originario e incompatibili con la presenza degli alunni nell’edificio si caratterizzano per la non irrilevante consistenza, risultando per tale ragione ulteriormente confermata la legittimità della scelta di merito dell’Amministrazione di procedere con un nuovo progetto.
8.11. Quanto, invece, alle contestazioni di parte ricorrente, con le quali è stata censurata la fondatezza dell’ulteriore ragione posta dal Comune a fondamento dell’annullamento dell’aggiudicazione, ossia il rischio di perdere la disponibilità delle risorse economiche stanziate dall’Amministrazione regionale in caso di slittamento dell’esecuzione, in quanto smentita dal rilievo per cui il progetto approvato con successiva deliberazione n. 111/2024 attingerebbe agli stessi fondi di cui al precedente, è dirimente rilevare che l’Amministrazione comunale non ha fondato l’esercizio dell’autotutela sulla constatazione dell’intervenuta perdita delle risorse economiche, ma unicamente in considerazione della sussistenza di tale rischio, non avendo la Regione assicurato il mantenimento dei fondi in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori.
8.12. Di conseguenza, la scelta del Comune di annullare l’aggiudicazione a fronte dell’impossibilità, da una parte, di eseguire i lavori con le modalità originariamente concepite e, dall’altra, di procedere mediante semplice slittamento temporale del loro svolgimento (non essendovi certezza sul mantenimento dei fondi) può ritenersi sicuramente giustificata, risultando, al contempo, irrilevante che poi, in sede di elaborazione del nuovo progetto (il cui importo è comunque differente rispetto a quello aggiudicato alla ricorrente), l’Amministrazione abbia potuto comunque avere accesso a risorse stanziate da parte della Regione Puglia, trattandosi di un profilo diverso da quello fondante l’esercizio dell’autotutela.
8.13. Da quanto evidenziato discende, inoltre, anche l’infondatezza delle ulteriori contestazioni di parte ricorrente a mezzo delle quali è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 per aver il Comune di Alezio posto a fondamento del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione delle ragioni diverse da quelle rappresentate nella comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.
8.14. Dalla comparazione delle motivazioni dei due provvedimenti, come sopra compendiate, risulta, infatti, evidente la sostanziale sovrapponibilità e continuità delle evenienze dedotte dall’Amministrazione e poste a fondamento della determinazione assunta, essendosi provveduto nel provvedimento finale unicamente ad aggiornare quanto già rappresentato nella prima comunicazione alla luce del tempo decorso, sicché la violazione dedotta da parte della ricorrente sul punto non trova riscontro nel contenuto degli atti impugnati.
8.15. Inoltre, anche a voler prescindere da quanto sopra evidenziato, deve comunque rilevarsi che la comunicazione del 17 ottobre 2023 non è qualificabile come preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, trattandosi, piuttosto, dell’atto di avvio di un procedimento ex officio , ragione per cui la norma la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente è irrilevante per il caso di specie, con conseguente infondatezza della relativa censura.
8.16. Per quanto detto, pertanto, deve concludersi per la legittimità dei provvedimenti a mezzo dei quali il Comune di Alezio ha provveduto ad annullare l’aggiudicazione emessa in favore della ricorrente e, successivamente, ha indetto una nuova gara sulla base di un nuovo progetto, non risultando le censure proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti idonee a dimostrare il non corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
9. Con il secondo motivo formulato nell’atto di motivi aggiunti del 17 ottobre 2024 (e reiterato poi anche nel secondo dei motivi aggiunti del 19 novembre 2024) parte ricorrente ha censurato l’illegittimità della deliberazione della Giunta comunale n. 111/2024, con la quale l’Amministrazione avviava la nuova procedura selettiva, deducendo la violazione dell’art. 42, co. 4, d.lgs. 36/2023, in quanto il progetto posto a base della gara sarebbe stato solamente oggetto di verifica e non anche di validazione.
9.1. Il Collegio rileva, in primo luogo, l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto avente ad oggetto un vizio formale di una procedura selettiva alla quale parte ricorrente non ha partecipato.
9.2. Come precedentemente evidenziato in sede di esame dell’eccezione formulata dalla difesa del Comune di Alezio, pur dovendosi ritenere consentita al soggetto destinatario di un provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione la contestazione degli atti di indizione di una nuova gara anche senza avervi partecipato, ciò non implica che debba ritenersi ammessa ogni tipologia di censura avverso gli atti della nuova procedura, potendosi ravvisare l’interesse a un siffatto ricorso solo ove volto a contestare la scelta di indire la gara.
9.3. Ove, invece, la censura abbia ad oggetto (come nell’ipotesi in esame) eventuali profili di illegittimità di singoli atti della procedura, non può ravvisarsi alcun interesse giuridicamente qualificato alla proposizione del motivo di ricorso, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza comporterebbe unicamente l’annullamento del singolo atto viziato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla riedizione dell’attività amministrativa emendando il vizio riscontrato, senza, tuttavia, che ne risulti intaccata la scelta di avviare la nuova gara, risolvendosi, pertanto, l’accoglimento in una pronuncia priva di effettiva utilità per il ricorrente, da ciò discendendo il difetto di interesse al motivo di ricorso.
9.4. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, le contestazioni di parte ricorrente sono comunque infondate nel merito.
9.5. Il Comune, unitamente alla memoria depositato in data 4 novembre 2024, ha prodotto in atti il “ verbale di verifica e validazione ex d.lgs. 36/2023 ” del 5 settembre 2023, a firma del responsabile unico del procedimento, da da cui risulta l’intervenuta validazione del progetto.
9.6. Il Collegio, peraltro, non ritiene che le censure svolte da parte ricorrente con i secondi motivi aggiunti in ordine alla valenza probatoria del documento prodotto dalla difesa dell’Amministrazione comunale possono ritenersi idonee a superare quanto dallo stesso attestato.
9.7. Ed invero, la circostanza che si tratti della scansione digitale di un documento autografo (e, quindi, non formato digitalmente o digitalizzato) non è circostanza idonea a superare l’attestazione ivi contenuta e sottoscritta da parte del RUP in ordine all’intervenuta validazione del progetto, fermo restano, da una parte, che il Comune, con successivo depositato del 7 dicembre 2024, ha prodotto copia del verbale con timbro datato 6 dicembre 2024 e con attestazione di conformità all’originale depositato presso la casa comunale e, dall’altra, che parte ricorrente non ha dedotto ragione alcuna per cui possa effettivamente dubitarsi della genuinità di detto documento.
9.8. Né assume rilevanza la questione relativa all’assenza di data certa, non trattandosi di una scrittura privata da far valere verso terzi (profilo in relazione al quale, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva il profilo della certezza della data), ma di un atto amministrativo interno alla procedura di gara.
10. Per quanto detto, pertanto, le domande di annullamento degli atti impugnati formulate a mezzo del ricorso e dei motivi aggiunti sono infondate e devono essere rigettate, non risultando i motivi di ricorso proposto idonei a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti oggetto di contestazione. Da quanto evidenziato discende anche il rigetto dei motivi aggiunti del 10 maggio 2025, proposti per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione della nuova gara e del conseguente contratto stipulato tra il Comune di Alezio e la società aggiudicataria, trattandosi di impugnazione fondata unicamente sulla riproposizione delle censure contenute negli atti precedenti.
11. Conseguentemente al rigetto delle domande di annullamento devono essere respinte, altresì, le domande di accertamento dell’obbligo del Comune di stipulare il contratto e la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato ad esito della nuova gara, in quanto formulate in via consequenziale e derivata rispetto alle domande di annullamento.
12. Per quanto concerne, invece, l’ulteriore domanda subordinata di risarcimento del danno, il Collegio, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendere atto della dichiarazione resa dal difensore di parte ricorrente all’udienza pubblica del 10 giugno 2025, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
13. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiare complessità delle vicende oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di risarcimento del danno e rigetta, per il resto, il ricorso e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO