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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2024 promossa da: in p.l.r.p.t. (P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Angelo Riccio, elettivamente domiciliata in Amorosi, via IV
Novembre n. 6, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Bianca Dama, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Panfili n. 104, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 18.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in p.l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale
[...] di Latina n. 589/2024 emesso il 20 maggio 2024 (R.g. 1952/2024), con cui le era stato ingiunto di pagare alla la somma di €83.124,00 oltre interessi Controparte_1
e spese della procedura monitoria, quale importo dovuto a saldo delle fatture in atti,
pagina 1 di 5 esponendo che le somme poste alla base del decreto ingiuntivo erano state parzialmente soddisfatte mediante compensazione e pagamenti, che in particolare a seguito di nota del 25.11.2023 le parti avevano sottoscritto “…l'avvenuta compensazione di alcuni crediti derivanti da fattura n° 265 del 05 luglio 2023 compensata per intero, fattura n° 195 del 05 luglio 23 compensata per euro 752,26 residuo euro 6.567,44; fattura 186 del 29.giugno 23 di € 37740,00 e fattura n° 159 del 25 maggio 23 €17.080,00 a fronte del credito di € 4.656,56, fattura n° 81-E del 26 ottobre 2023” e che in seguito “a suddetto giroconto” essa opponente risultava debitrice nei confronti della soc. EO per €61.387,44 e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo perché “infondato, ingiusto e illegittimo”.
La costituitasi in giudizio, confermava che per mero errore di Controparte_1 calcolo non era stata sottratta dalla somma oggetto della procedura monitoria l'ulteriore importo di €17.080,00 pagato dalla per cui Parte_1 ad oggi la somma da questa dovuta era di €61.387,44, oltre interessi moratori, ma deduceva che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, notificato il 18.6.2024, era nullo ex art. 164 c.p.c. in quanto redatto in violazione all'art 163 c.p.c., così come riformato dal D lgs 149/22 convertito il L. 197/22 in vigore dal 28.2.2022, che in esso mancava l'avvertimento di cui al punto 7 art.163 cpc ovvero l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo
166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini avrebbe implicato le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato era obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, avrebbe potuto presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La società opposta concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Dichiarare nullo ex art. 164 cpc l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio per violazione del punto 7 dell'art.163 cpc;
2) In via subordinata, rigettare la spiegata opposizione e dichiarare
pagina 2 di 5 che la è creditrice nei confronti della della CP_1 Parte_1 somma di €61.387,44, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al soddisfo;
3)
Condannare al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 lite, oltre rimborso spese generali, iva e cpa con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo”.
Era respinta l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione, era assegnato il termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria e all'esito la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 18.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
In via preliminare, non può trovare accoglimento la domanda di parte opposta, volta all'accertamento e alla declaratoria di nullità dell'atto di opposizione, al riguardo dovendo confermarsi quanto rilevato nell'ordinanza del 10.12.2024 e, cioè, che parte opponente ha rispettato i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e che la costituzione di parte opposta ha effetto sanante circa la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., con ciò confermandosi il tenore dell'ordinanza del tribunale in data 10.12.2024.
Venendo al merito, è noto che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04;
Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca per l'adempimento
è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e che graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
E' principio, del pari, pacifico che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Tornando al caso che ci occupa, pacifico tra le parti il titolo della pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, la società opponente si è riconosciuta pagina 3 di 5 debitrice della sola somma di €61.387,44 e la società opposta ha confermato che, per mero errore di calcolo, non è stata sottratta dalla somma oggetto della procedura monitoria l'ulteriore importo di €17.080,00 pagato dalla Parte_1
e che, di conseguenza, la somma da questa dovuta è di €61.387,44, oltre
[...] interessi moratori come liquidati in decreto.
In definitiva, accertata e dichiarata la spettanza del credito di €61.387,44 in capo alla previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Controparte_1 [...] in p.l.r.p.t. dovrà essere condannata alla Parte_1 corresponsione, in favore di parte opposta, della suddetta somma di €61.387,44, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza reciproca e l'erroneità della somma ingiunta, che ha costretto la a proporre la presente opposizione Parte_1 inducono, infine, questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la spettanza, in capo alla del credito di Controparte_1
€61.387,44, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo, nei confronti della Parte_1 in p.l.r.p.t.;
[...]
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 589/24 del
20.05.2024 e condanna la società opponente a corrispondere alla società opposta il suddetto importo di €61.387,44, oltre agli interessi moratori ex
D.Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 18/12/2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2024 promossa da: in p.l.r.p.t. (P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Angelo Riccio, elettivamente domiciliata in Amorosi, via IV
Novembre n. 6, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Bianca Dama, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Panfili n. 104, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 18.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in p.l.r.p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale
[...] di Latina n. 589/2024 emesso il 20 maggio 2024 (R.g. 1952/2024), con cui le era stato ingiunto di pagare alla la somma di €83.124,00 oltre interessi Controparte_1
e spese della procedura monitoria, quale importo dovuto a saldo delle fatture in atti,
pagina 1 di 5 esponendo che le somme poste alla base del decreto ingiuntivo erano state parzialmente soddisfatte mediante compensazione e pagamenti, che in particolare a seguito di nota del 25.11.2023 le parti avevano sottoscritto “…l'avvenuta compensazione di alcuni crediti derivanti da fattura n° 265 del 05 luglio 2023 compensata per intero, fattura n° 195 del 05 luglio 23 compensata per euro 752,26 residuo euro 6.567,44; fattura 186 del 29.giugno 23 di € 37740,00 e fattura n° 159 del 25 maggio 23 €17.080,00 a fronte del credito di € 4.656,56, fattura n° 81-E del 26 ottobre 2023” e che in seguito “a suddetto giroconto” essa opponente risultava debitrice nei confronti della soc. EO per €61.387,44 e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo perché “infondato, ingiusto e illegittimo”.
La costituitasi in giudizio, confermava che per mero errore di Controparte_1 calcolo non era stata sottratta dalla somma oggetto della procedura monitoria l'ulteriore importo di €17.080,00 pagato dalla per cui Parte_1 ad oggi la somma da questa dovuta era di €61.387,44, oltre interessi moratori, ma deduceva che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, notificato il 18.6.2024, era nullo ex art. 164 c.p.c. in quanto redatto in violazione all'art 163 c.p.c., così come riformato dal D lgs 149/22 convertito il L. 197/22 in vigore dal 28.2.2022, che in esso mancava l'avvertimento di cui al punto 7 art.163 cpc ovvero l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo
166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini avrebbe implicato le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato era obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, avrebbe potuto presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La società opposta concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Dichiarare nullo ex art. 164 cpc l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio per violazione del punto 7 dell'art.163 cpc;
2) In via subordinata, rigettare la spiegata opposizione e dichiarare
pagina 2 di 5 che la è creditrice nei confronti della della CP_1 Parte_1 somma di €61.387,44, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al soddisfo;
3)
Condannare al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 lite, oltre rimborso spese generali, iva e cpa con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo”.
Era respinta l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione, era assegnato il termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria e all'esito la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 18.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
In via preliminare, non può trovare accoglimento la domanda di parte opposta, volta all'accertamento e alla declaratoria di nullità dell'atto di opposizione, al riguardo dovendo confermarsi quanto rilevato nell'ordinanza del 10.12.2024 e, cioè, che parte opponente ha rispettato i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e che la costituzione di parte opposta ha effetto sanante circa la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., con ciò confermandosi il tenore dell'ordinanza del tribunale in data 10.12.2024.
Venendo al merito, è noto che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04;
Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07), il creditore che agisca per l'adempimento
è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e che graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
E' principio, del pari, pacifico che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Tornando al caso che ci occupa, pacifico tra le parti il titolo della pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, la società opponente si è riconosciuta pagina 3 di 5 debitrice della sola somma di €61.387,44 e la società opposta ha confermato che, per mero errore di calcolo, non è stata sottratta dalla somma oggetto della procedura monitoria l'ulteriore importo di €17.080,00 pagato dalla Parte_1
e che, di conseguenza, la somma da questa dovuta è di €61.387,44, oltre
[...] interessi moratori come liquidati in decreto.
In definitiva, accertata e dichiarata la spettanza del credito di €61.387,44 in capo alla previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Controparte_1 [...] in p.l.r.p.t. dovrà essere condannata alla Parte_1 corresponsione, in favore di parte opposta, della suddetta somma di €61.387,44, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza reciproca e l'erroneità della somma ingiunta, che ha costretto la a proporre la presente opposizione Parte_1 inducono, infine, questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la spettanza, in capo alla del credito di Controparte_1
€61.387,44, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo, nei confronti della Parte_1 in p.l.r.p.t.;
[...]
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 589/24 del
20.05.2024 e condanna la società opponente a corrispondere alla società opposta il suddetto importo di €61.387,44, oltre agli interessi moratori ex
D.Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 18/12/2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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