Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lucca
Il giudice istruttore dott. Enrico Fontanini, all'esito dell'udienza del 7.1.2025, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte di parte, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.,
nel procedimento RG 2014 / 2024
promosso da
(GIA' Avv. G. Puri Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
contro
Avv. S. Magnani Controparte_1 P.IVA_2
oggetto: contratto di sponsorizzazione conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 7.1.2025
la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°479/2024 ottenuto in data Parte_1
29.4.2024, per la somma di € 48.800, da Controparte_1
L'opponente ha eccepito la pregressa pattuizione contrattuale di arbitrato irrituale e contestato comunque nel merito la pretesa creditoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di impropronibilità della domanda.
La convenuta opposta ha aderito all'eccezione preliminare, riconoscendo la sussistenza della clausola arbitrale, ma invocando la compensazione delle spese processuali.
L'eccezione preliminare è fondata.
Come detto, è pacifico (e anche documentato) che le parti avessero pattuito clausola di arbitrato irrituale
(cfr. doc. 2 opponente, art. 15).
In tale contesto, e in conformità alla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. 5265/11, Cass.
3246/89), il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda fatta valere in sede monitoria dichiarata improponibile.
Le spese processuali possono essere compensate, stante la pronta adesione della convenuta opposta all'eccezione sollevata e stante la costante legittimazione da parte della Suprema Corte nei confronti del creditore a far valere la pretesa creditoria in sede monitoria pur in presenza di clausola arbitrale (salvo l'esito come qui richiesto dall'opponente, in caso di formulazione della relativa eccezione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo). Del resto molteplici sentenze di giudici di merito opinano nel senso della compensazione
(ovviamente, sul presupposto, qui presente, della pronta adesione del convenuto opposto all'eccezione).
PQM
1) revoca il decreto ingiuntivo 479/2024 emesso da questo tribunale in favore di
[...]
e opposto da Controparte_1 Parte_1
3) compensa le spese processuali.
Lucca, 8 gennaio 2025 il giudice