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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 3577/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 14.11.2024 da
(avv. ti Panico e Rambone) Parte_1
contro
(Avv. Regionale ) Controparte_1
oggetto: Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) Motivi della decisione La domanda, volta all'ottenimento delle differenze retributive relative all'emolumento in oggetto in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024, non è fondata. La questione, che aveva dato luogo a contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito, va definita sulla scia del condiviso recentissimo orientamento del giudice di legittimità che, con sentenze nn.5511, 5512 e 5513/2025 le quali a differenza di quanto sostiene parte ricorrente hanno ricaduta determinante anche nel presente giudizio, ha escluso che in materia sia dovuto alcuno scatto a decorrere dal 1°gennaio 1989 in quanto:
“La retribuzione di anzianità già maturata per effetto del DPR 347/1983 e del DPR 268/1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1°gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del Comparto Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l'ordinanza n.263 del 2002 e la sentenza n.4 del 2024 della Corte Costituzionale”. Consegue da quanto precede il rigetto del ricorso. Spese compensate trattandosi di vertenza decisa in forza di orientamento di legittimità successivo all'instaurazione del giudizio.
PQM
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 14.11.2024 da
(avv. ti Panico e Rambone) Parte_1
contro
(Avv. Regionale ) Controparte_1
oggetto: Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) Motivi della decisione La domanda, volta all'ottenimento delle differenze retributive relative all'emolumento in oggetto in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024, non è fondata. La questione, che aveva dato luogo a contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito, va definita sulla scia del condiviso recentissimo orientamento del giudice di legittimità che, con sentenze nn.5511, 5512 e 5513/2025 le quali a differenza di quanto sostiene parte ricorrente hanno ricaduta determinante anche nel presente giudizio, ha escluso che in materia sia dovuto alcuno scatto a decorrere dal 1°gennaio 1989 in quanto:
“La retribuzione di anzianità già maturata per effetto del DPR 347/1983 e del DPR 268/1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1°gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del Comparto Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l'ordinanza n.263 del 2002 e la sentenza n.4 del 2024 della Corte Costituzionale”. Consegue da quanto precede il rigetto del ricorso. Spese compensate trattandosi di vertenza decisa in forza di orientamento di legittimità successivo all'instaurazione del giudizio.
PQM
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti