CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2024, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 18/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Fabio Falco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da MA NE avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 17 marzo 2023, Penale Sent. Sez. 6 Num. 1753 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 06/10/2023 con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e art. 73 stesso decreto (capi 5, 9, 11, e 12). 2. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge. E' stata ritenuta la gravità indiziaria della condotta di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico facente capo a PP RO, individuandosi nel ricorrente uno dei rivenditori al dettaglio delle piazze di spaccio del Comune di Sava, senza che, tuttavia, egli abbia avuto rapporti con altri sodali se non con ON TI, il quale curava gli approvvigionamenti per conto del gruppo. L'esistenza di uno stabile rapporto di fornitura di sostanze stupefacenti instaurato con il detto non permette di affermare la consapevole adesione del ricorrente alla consorteria RO-TI, in difetto di elementi dimostrativi di "affectio societatis". Priva di ogni valenza indiziaria è la intercettazione del 17 luglio 2020 in cui la voce femminile, rispondendo alla domanda di ON TI, esclude che al momento "Massimo" (NE) si trovi in quel luogo. La circostanza che i! 16 novembre 2020 il ricorrente avesse incontrato la EL di TI non è riscontrata da videoriprese, da cui possa evincersi che NE conosceva il luogo di occultamento della droga. Anche le propalazioni dei collaboratori sono inconferenti, ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio, in quanto: --nelle dichiarazioni rese in data 14 dicembre 2020, il collaboratore SA ha individuato nel NE uno degli spacciatori che operavano per conto dei fratelli Malandrino, i quali erano antagonisti di ER ( tant'è che questi aveva imposto loro di non spacciare in Sava). ME D'EN ha confermato che lo stesso spacciava da moltissimo tempo, dalla mattina fino alle 18,00 al chiosco, e nelle ore successive, nella propria abitazione, senza tuttavia riferire alcunchè dei rapporti tra il ricorrente stesso e RO o ON TI, altro esponente di primo piano di quella associazione. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto senza l'intervento delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, e successive modifiche, ed il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso come in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, reiterativo e proposto per motivi non consentiti. 2. Va premesso che l'ordinanza impugnata ha esaminato un ampio compendio indiziario - costituito dagli esiti della attività intercettiva, dai correlati servizi di osservazione, talora culminati in sequestri di cocaina, e dalle videoriprese eseguite dagli inquirenti presso l'ufficio cimiteriale di Sava e presso l'abitazione di NT TI - per evincerne l'esistenza di un sodalizio dedito ai narcotraffico, operante nel comune di Sava, al vertice del quale era PP RO, che gestiva in regime sostanzialmente monopolistico il mercato degli stupefacenti locale, ed era connotato da un "modus operandi" costante: su indicazione di RO, che autorizzava la chiusura delle trattative, ON TI curava le operazioni di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, recandosi in trasferta presso i fornitori MA e LE Di AL, in Francavilla Fontana, e riportando la merce in Sala, ove provvedeva a distribuirla tra i gli spacciatori - tra quali era MA NE - che la immettevano nel mercato. locale. Sono stati ritenuti significativi della esistenza della struttura associativa e della sua organizzazione: a) la suddivisione dei compiti tra gli associati (con i diversi ruoli di approvvigionamento, riscossione dei crediti, trasporto e distribuzione della droga;
immissione nel mercato locale); b) la disponibilità di ingenti liquidità rivenienti dalla attività di spaccio e la tenuta di una contabilità; c) la disponibilità di luoghi (le abitazioni dei fratelli IC TI e NT TI) ove lo stupefacente veniva stoccato, tagliato e suddiviso in dosi;
d) il numero degli episodi di spaccio accertati, riproducenti il medesimo schema operativo;
e) l'assistenza legale garantita agli affiliati attinti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 3. Ciò posto, va evidenziato che, pur deducendo il vizio di violazione di legge - senza peraltro indicare le norme asseritamente violate - la difesa si duole, a ben vedere, di carenze della motivazione che impedirebbero di ravvisare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, limitatamente alla partecipazione dei ricorrente al reato di associazione finalizzata al narcotraffico. In ogni caso, per giurisprudenza assolutamente consolidata;
il ricorso per cassazione che, in tema di misure cautelari personali, deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze di cautela, è ammissilbile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le molte, v. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Quando, in particolare, sia denunciato il vizio di motivazione, alla Corte di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Non è dunque consentito che, anche attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si ponga in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri ricostruttivi dei fatti. 4. Tanto precisato, le argomentazioni difensive, che contestano la configurabilità a carico del ricorrente .della condotta di partecipazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. cit., piuttosto che del mero concorso nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. cit., sono reiterative di quelle già proposte al Tribunale e dallo stesso congruamente e compiutamente disattese La giurisprudenza di legittimità ha delineato la differenza ontologica tra il reato associativo e le condotte di cessione, ancorché reiterate nel tempo, individuandola nell'elemento organizzativo, atteso che il reato associativo postula l'esistenza di una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ma avente carattere di stabilità, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tali connotazioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 - 01). Con riferimento al ricorrente, il Tribunale del riesame ha ricostruito, senza illogicità ed in termini compiuti, il ruolo di un soggetto dedito continuativamente allo spaccio - come evidenziato dalle condotte di cui ai capi 5, 9, 11, e 12, episodi sul cui accadimento la difesa non muove formali contestazioni - organicamente inserito in un gruppo criminale strutturato. L' intraneità del medesimo è stata correlata alla lunga teoria di incontri, monitorati alle pagg. da 5 a 7 della ordinanza impugnata, con ON TI, il quale previamente si recava a prelevare lo stupefacente presso l'abitazione della 4 EL NT TI;
ed è fondata altresì sulle conversazioni - il cui tenore criptico non dà adito a dubbi, quanto al loro effettivo oggetto - in cui i due prendevano accordi per saggiare la qualità della sostanza stupefacente, o per saldare i conti rimasti in sospeso con gli acquirenti e per i cui recuperi NE prometteva di attivarsi, ovvero quella in cui lo stesso ricorrente commentava l'eccellente qualità del fumo venduto dal sodale QU Storino. I Giudici del riesame hanno poi già precisato come NE - partecipe di un collaudato sistema operativo - non intrattenesse rapporti con il solo ON TI e che, al di là delle volte in cui si è recato presso l'abitazione della EL di lui, NT, nelle pertinenze della quale lo stupefacente era stoccato, abbia incontrato in varie occasioni anche il capo indiscusso del sodalizio, PP RO (benché questi, per ridurre i rischi personali, dopo la lunga detenzione espiata, evitasse, di norma, di rapportarsi direttamente ai "pusher") Rileva, poi, quale dato significativo di appartenenza alla realtà associativa, la sequenza dei reati-scopo accertati, in applicazione del consolidato principio per cui è consentito al giudice, pur nella riconosciuta autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376). In ogni caso, tutte le censure proposte sono, all'evidenza, versate interamente in fatto, ponendosi in discussione, dalla difesa, l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una diversa e non consentita lettura. 5. Parimenti, costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 dei 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ne consegue che è inammissibile la contestazione - peraltro formulata in termini del tutto generici - sulla presenza del ricorrente nel contesto in cui si trovava la interlocutrice, con riguardo al colloquio del 17 luglio 2020; e così pure la dedotta mancanza di riscontri - invero non necessari - nelle videoriprese acquisite, ritraenti un segmento della condotta, al contatto che, sempre sulla base dell'attività intercettiva, il Tribunale ha ricostruito essere avvenuto il 16 novembre 2020 presso l'abitazione di NT TI. Si tratta di censure che - a fronte di un compendio indiziarlo basato su una pluralità di elementi - sono riferite a parcellizzate risultanze, di cui non viene minimamente prospettata la rilevanza decisiva ai fini della decisione che la difesa assume essere viziata. 6. Parimenti inammissibili, per lo stesso ordine di ragioni, e dunque perché reiterative di temi già vagliati dai Giudici di merito, e sostanzialmente versate in fatto, devono ritenersi anche le censure rivolte alle propalazioni accusatorie dei collaboratori. Quanto alle dichiarazioni di SA, il Tribunale ha spiegato che, laddove egli ha individuato nei Malandrino il referente di NE, si è riferito ad un periodo antecedente a quello in cui RO aveva imposto la propria gestione monopolistica, e che, dopo quella fase, i colloqui avevano evidenziato che NE aveva preso ad operare per conto del nuovo vertice. Del pari inconferenti sono state ritenute le censure di scarsa precisione del narrato di ME D'EN, il quale ha confermato il nucleo sostanziale delle propalazioni di SA, specificando che il ricorrente spacciava da anni, indicando gli orari e i luoghi in cui svolgeva la sua attività. 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determina in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). 8. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Fabio Falco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da MA NE avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 17 marzo 2023, Penale Sent. Sez. 6 Num. 1753 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 06/10/2023 con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e art. 73 stesso decreto (capi 5, 9, 11, e 12). 2. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge. E' stata ritenuta la gravità indiziaria della condotta di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico facente capo a PP RO, individuandosi nel ricorrente uno dei rivenditori al dettaglio delle piazze di spaccio del Comune di Sava, senza che, tuttavia, egli abbia avuto rapporti con altri sodali se non con ON TI, il quale curava gli approvvigionamenti per conto del gruppo. L'esistenza di uno stabile rapporto di fornitura di sostanze stupefacenti instaurato con il detto non permette di affermare la consapevole adesione del ricorrente alla consorteria RO-TI, in difetto di elementi dimostrativi di "affectio societatis". Priva di ogni valenza indiziaria è la intercettazione del 17 luglio 2020 in cui la voce femminile, rispondendo alla domanda di ON TI, esclude che al momento "Massimo" (NE) si trovi in quel luogo. La circostanza che i! 16 novembre 2020 il ricorrente avesse incontrato la EL di TI non è riscontrata da videoriprese, da cui possa evincersi che NE conosceva il luogo di occultamento della droga. Anche le propalazioni dei collaboratori sono inconferenti, ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio, in quanto: --nelle dichiarazioni rese in data 14 dicembre 2020, il collaboratore SA ha individuato nel NE uno degli spacciatori che operavano per conto dei fratelli Malandrino, i quali erano antagonisti di ER ( tant'è che questi aveva imposto loro di non spacciare in Sava). ME D'EN ha confermato che lo stesso spacciava da moltissimo tempo, dalla mattina fino alle 18,00 al chiosco, e nelle ore successive, nella propria abitazione, senza tuttavia riferire alcunchè dei rapporti tra il ricorrente stesso e RO o ON TI, altro esponente di primo piano di quella associazione. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto senza l'intervento delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, e successive modifiche, ed il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso come in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, reiterativo e proposto per motivi non consentiti. 2. Va premesso che l'ordinanza impugnata ha esaminato un ampio compendio indiziario - costituito dagli esiti della attività intercettiva, dai correlati servizi di osservazione, talora culminati in sequestri di cocaina, e dalle videoriprese eseguite dagli inquirenti presso l'ufficio cimiteriale di Sava e presso l'abitazione di NT TI - per evincerne l'esistenza di un sodalizio dedito ai narcotraffico, operante nel comune di Sava, al vertice del quale era PP RO, che gestiva in regime sostanzialmente monopolistico il mercato degli stupefacenti locale, ed era connotato da un "modus operandi" costante: su indicazione di RO, che autorizzava la chiusura delle trattative, ON TI curava le operazioni di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, recandosi in trasferta presso i fornitori MA e LE Di AL, in Francavilla Fontana, e riportando la merce in Sala, ove provvedeva a distribuirla tra i gli spacciatori - tra quali era MA NE - che la immettevano nel mercato. locale. Sono stati ritenuti significativi della esistenza della struttura associativa e della sua organizzazione: a) la suddivisione dei compiti tra gli associati (con i diversi ruoli di approvvigionamento, riscossione dei crediti, trasporto e distribuzione della droga;
immissione nel mercato locale); b) la disponibilità di ingenti liquidità rivenienti dalla attività di spaccio e la tenuta di una contabilità; c) la disponibilità di luoghi (le abitazioni dei fratelli IC TI e NT TI) ove lo stupefacente veniva stoccato, tagliato e suddiviso in dosi;
d) il numero degli episodi di spaccio accertati, riproducenti il medesimo schema operativo;
e) l'assistenza legale garantita agli affiliati attinti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 3. Ciò posto, va evidenziato che, pur deducendo il vizio di violazione di legge - senza peraltro indicare le norme asseritamente violate - la difesa si duole, a ben vedere, di carenze della motivazione che impedirebbero di ravvisare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, limitatamente alla partecipazione dei ricorrente al reato di associazione finalizzata al narcotraffico. In ogni caso, per giurisprudenza assolutamente consolidata;
il ricorso per cassazione che, in tema di misure cautelari personali, deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze di cautela, è ammissilbile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le molte, v. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Quando, in particolare, sia denunciato il vizio di motivazione, alla Corte di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Non è dunque consentito che, anche attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si ponga in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri ricostruttivi dei fatti. 4. Tanto precisato, le argomentazioni difensive, che contestano la configurabilità a carico del ricorrente .della condotta di partecipazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. cit., piuttosto che del mero concorso nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. cit., sono reiterative di quelle già proposte al Tribunale e dallo stesso congruamente e compiutamente disattese La giurisprudenza di legittimità ha delineato la differenza ontologica tra il reato associativo e le condotte di cessione, ancorché reiterate nel tempo, individuandola nell'elemento organizzativo, atteso che il reato associativo postula l'esistenza di una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ma avente carattere di stabilità, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tali connotazioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 - 01). Con riferimento al ricorrente, il Tribunale del riesame ha ricostruito, senza illogicità ed in termini compiuti, il ruolo di un soggetto dedito continuativamente allo spaccio - come evidenziato dalle condotte di cui ai capi 5, 9, 11, e 12, episodi sul cui accadimento la difesa non muove formali contestazioni - organicamente inserito in un gruppo criminale strutturato. L' intraneità del medesimo è stata correlata alla lunga teoria di incontri, monitorati alle pagg. da 5 a 7 della ordinanza impugnata, con ON TI, il quale previamente si recava a prelevare lo stupefacente presso l'abitazione della 4 EL NT TI;
ed è fondata altresì sulle conversazioni - il cui tenore criptico non dà adito a dubbi, quanto al loro effettivo oggetto - in cui i due prendevano accordi per saggiare la qualità della sostanza stupefacente, o per saldare i conti rimasti in sospeso con gli acquirenti e per i cui recuperi NE prometteva di attivarsi, ovvero quella in cui lo stesso ricorrente commentava l'eccellente qualità del fumo venduto dal sodale QU Storino. I Giudici del riesame hanno poi già precisato come NE - partecipe di un collaudato sistema operativo - non intrattenesse rapporti con il solo ON TI e che, al di là delle volte in cui si è recato presso l'abitazione della EL di lui, NT, nelle pertinenze della quale lo stupefacente era stoccato, abbia incontrato in varie occasioni anche il capo indiscusso del sodalizio, PP RO (benché questi, per ridurre i rischi personali, dopo la lunga detenzione espiata, evitasse, di norma, di rapportarsi direttamente ai "pusher") Rileva, poi, quale dato significativo di appartenenza alla realtà associativa, la sequenza dei reati-scopo accertati, in applicazione del consolidato principio per cui è consentito al giudice, pur nella riconosciuta autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376). In ogni caso, tutte le censure proposte sono, all'evidenza, versate interamente in fatto, ponendosi in discussione, dalla difesa, l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una diversa e non consentita lettura. 5. Parimenti, costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 dei 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ne consegue che è inammissibile la contestazione - peraltro formulata in termini del tutto generici - sulla presenza del ricorrente nel contesto in cui si trovava la interlocutrice, con riguardo al colloquio del 17 luglio 2020; e così pure la dedotta mancanza di riscontri - invero non necessari - nelle videoriprese acquisite, ritraenti un segmento della condotta, al contatto che, sempre sulla base dell'attività intercettiva, il Tribunale ha ricostruito essere avvenuto il 16 novembre 2020 presso l'abitazione di NT TI. Si tratta di censure che - a fronte di un compendio indiziarlo basato su una pluralità di elementi - sono riferite a parcellizzate risultanze, di cui non viene minimamente prospettata la rilevanza decisiva ai fini della decisione che la difesa assume essere viziata. 6. Parimenti inammissibili, per lo stesso ordine di ragioni, e dunque perché reiterative di temi già vagliati dai Giudici di merito, e sostanzialmente versate in fatto, devono ritenersi anche le censure rivolte alle propalazioni accusatorie dei collaboratori. Quanto alle dichiarazioni di SA, il Tribunale ha spiegato che, laddove egli ha individuato nei Malandrino il referente di NE, si è riferito ad un periodo antecedente a quello in cui RO aveva imposto la propria gestione monopolistica, e che, dopo quella fase, i colloqui avevano evidenziato che NE aveva preso ad operare per conto del nuovo vertice. Del pari inconferenti sono state ritenute le censure di scarsa precisione del narrato di ME D'EN, il quale ha confermato il nucleo sostanziale delle propalazioni di SA, specificando che il ricorrente spacciava da anni, indicando gli orari e i luoghi in cui svolgeva la sua attività. 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determina in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). 8. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2023