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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
D'ONOFRIO NN, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2641/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di IS - C/o Casa Comunale 81046 IS CE
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000740455000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022848514000 IRAP 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022848615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759041000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759041000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759041000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di San Cipriano D'Aversa - C/o Casa Comunale 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759142000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759142000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190015984079000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190033951982000 IRAP 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190046428037000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di IS - C/o Casa Comunale 81046 IS CE
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034483378000 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020263257000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016000608000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016000608000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di IS - C/o Casa Comunale 81046 IS CE
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016831338002 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016831338002 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230019944288000 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005626521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5079/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento n. 028 2025 90007404 55 000 della somma complessiva di € 19.707,65 per mancato pagamento di somme oggetto delle cartelle di pagamento poste a suo fondamento. Deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento relative alla camera di commercio e l'intervenuta prescrizione del credito dalle stesse portato ( cartella di pagamento n.
02820180022848615000 per l'anno 2015 di euro 67.27 (notificata il 16.10.21 ; cartella di pagamento n.
02820190046428037000 per l'anno 2016 di euro 64,95 , cartella di pagamento n. 02820210020263257000 per l'anno 2018 di euro 63,01). Rileva altresì l'illegittimità per difetto di legittimazione passiva dell'imposta, nonché per intervenuta prescrizione/decadenza, delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il mancato pagamento di somme a titolo di IMU e TASI nei confronti del Comune di IS, di seguito indicate
(cartella di pagamento n. 02820200034483378000, relativa ad IMU 2013 per l'importo di euro 2.731,22, notificata il 12/04/222 - cartella di pagamento n. 02820220016831338002, relativa ad IMU e TASI 2014, per l'importo di euro 2.694,85, notificata il 16/12/2022 - cartella di pagamento n. 02820230019944288000, relativa ad IMU 2015 per l'importo di euro 1.157,81, notificata il 30/11/2023). Chiarisce che, come si evince dalla denuncia di successione del defunto padre del ricorrente, . Nominativo_4, nonché dalla visura catastale relativa al sig. Ricorrente_1 per i beni immobili di proprietà dello stesso nel Comune di IS, tali beni immobili, ereditati dal ricorrente unitamente ai germani Nominativo_1 e Nominativo_2, ciascuno per la quota di 1/3, risultavano essere gravati da diritto di usufrutto in favore di Nominativo_3, che si estingueva in data 17/02/2022 con il decesso di quest'ultima. Aggiunge che, per quanto riguarda i debiti tributari della defunta madre Nominativo_3 , il ricorrente, unitamente ai germani Nominativo_1 e Nominativo_2, avevano provveduto a rinunciare espressamente all'eredità della stessa. Non essendo state neppure notificati gli atti prodromici , l'intimazione deve essere per ciò solo annullata Rileva altresì l'illegittimità della cartella di pagamento n. 0282019000775914200 relativa a canone idrico 2013-2014 (ente creditore
Comune di S. Cipriano d'Aversa) per intervenuta sentenza di annullamento emessa dal GdP di Napoli Nord.
Rileva altresì l'illegittimità della cartella di pagamento n. 02820240005626521000 (presunta notifica 27.04.24) relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014, in quanto mai notificata. Deduce ancora l'illegittimità delle cartelle di pagamento irap , irpef e iva perchè mai notificate ( cartella di pagamento n 02820180022848514000 per somme dovute a titolo di IRAP 2015 per un importo di euro 2.079,69; - cartella di pagamento n.
02820190007759041000, per somme dovute a titolo di IRPEF 2015 per un importo di euro 583,17; - cartella di pagamento n. 02820190015984079000, per somme dovute a titolo di IVA 2015 per un importo di euro
2.157,29). Eccepisce l'illegittimità delle cartelle di pagamento per somme dovute rispettivamente a titolo di
IRAP 2016 e IRPEF 2017 in quanto non notificate ( cartella di pagamento n. 02820190033951982000, per somme dovute a titolo di IRAP 2016, per un importo di euro 4.014,75;- cartella di pagamento n.
02820220016000608000 per somme dovute a titolo di IRPEF 2017 per un importo di euro 2017). Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite anche temeraria . Si costituisce la camera di commercio che conclude per il rigetto dell'avverso ricorso. Si costituisce la regione Campania che chiarisce come la cartella di pagamento n. 02820240005626521000 relativa all'avviso di accertamento n.
834340349195 concernente tassa automobilistica annualità 2018, e non 2014 e che l'avviso di accertamento sia stato notificato il 22 settembre del 2021 con conseguente inammissibilità del ricorso come avanzato. Si costituiscono l'agenzia delle entrate e l'agenzia dele entrate riscossione che, sul presupposto della notifica delle cartelle esattoriali , concludeno per il rigetto dell'avverso ricorso. Si costituisceinfine il comune di San
Cipriano d'Aversa che conclude per l'intervenuta cessazione della materia del contendere e il comune di
IS che evidenzia come avesse operato il parziale sgravio delle cartelle , essendo per il resto il credito irrevocabile per l'omessa impugnazione da parte ricorrente degli atti prodromici. La Corte decide la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si indicheranno. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 0282019000775914200, occorre prendere atto dell'intervenuto annullamento della medesima operato dal giudice di pace di Napoli nord con sentenza n. 9177\2022 con conseguente sgravio operato dal comune di San Cipriano di Aversa ( cfr. documenti in atti). Quanto all'assunta omessa notifica delle cartelle esattoriali inerenti alla Camera di Commercio, occorre rilevare che la cartella di pagamento n.
02820180022848615000 per l'anno 2015 di euro 67.27 (notificata il 16.10.21) risulta notificata a persona dichiaratasi moglie convivente del ricorrente : la cartella è validamente notificata ( cfr. in tal senso Cass.
2018\27587 secondo cui "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume “ìuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.» (Cass. 5/08/2018, n. 8418; 17/12/2014, n.
26501; 30/10/2006, n. 23368; 26/05/1999, n. 5109). Il notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione, ha l'onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”), ovvero l'occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario. il contribuente ha provato per tabulas che la consegnataria dell'atto non era sua moglie, ma non ha dimostrato che essa si trovasse, in casa dello stesso notificatario, solo occasionalmente.
In altre parole, egli non ha completamente assolto all'onere di provare che la persona consegnataria dell'atto
(che certamente non era sua moglie) non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa e che essa si trovasse solo occasionalmente nell'abitazione dello stesso notificatario. La cartella di pagamento n. 02820190046428037000 per l'anno 2016 di euro 64,95 risulta validamente notificata con posta ordinaria ricevuta dalla moglie del ricorrente , la cartella di pagamento n. 02820210020263257000 per l'anno 2018 di euro 63,01 è invece nulla per assenza della firma del destinatario . L'intimazione di pagamento va pertanto confermata con esclusione della ultima cartella, alcuna prescrizione essendo maturata in ragione della validità della notifica degli atti presupposti. Quanto alla cartella di pagamento della regione Campania
( cartella di pagamento n. 02820240005626521000) , l'agenzia delle entrate riscossione non ha provveduto a documentarne la pure assunta notifica con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento con riguardo alla medesima. Occorre poi far riferimento alle cartelle esattoriali del comune di IS ( cartella di pagamento n. 02820200034483378000, relativa ad IMU 2013 per l'importo di euro 2.731,22, notificata il
12/04/222 - cartella di pagamento n. 02820220016831338002, relativa ad IMU e TASI 2014, per l'importo di euro 2.694,85, notificata il 16/12/2022 - cartella di pagamento n. 02820230019944288000, relativa ad
IMU 2015 per l'importo di euro 1.157,81, notificata il 30/11/2023) : con riguardo alle stesse, deve in primo luogo prendersi atto degli intervenuti sgravi parziali da parte del comune di IS sul presupposto della rinunzia all'eredità della madre da parte dell'attuale ricorrente . Deve poi rilevarsi ,quanto alla cartella n.02820200034483378000, che la stessa risulta notificata presso il destinatario e ricevuta con posta ordinaria dalla moglie del ricorrente;
la cartella di pagamento n. 02820220016831338002 risulta notificata all'indirizzo del destinatario con sottoscrizione non facilmente leggibile con sbarrata l'indicazione a mani del destinatario
: con riguardo al caso di specie la parte avrebbe dovuto agire con querela di falso e non limitarsi a dichiarare la sottoscrizione non propria;
come chiarito dal giudice di legittimità, gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n.
890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario.Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso. Quanto infine alla cartella esattoriale n.
02820230019944288000 la stessa risulta notificata ex art. 140 cpc e risulta prodotta anche la ricevuta di ritorno ( cfr. documentazione in atti). Deve pertanto disattendersi la doglianza di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente insussistenza della prescrizione e essendo limitato il credito a quanto non oggetto di sgravio da parte del comune di IS. Quanto alla cartella di pagamento n 02820180022848514000 per somme dovute a titolo di IRAP 2015 per un importo di euro 2.079,69, risulta la notifica a mani della moglie del ricorrente e risulta inviata la raccomandata informativa;
con riguardo alla cartella di pagamento n. 02820190007759041000, per somme dovute a titolo di IRPEF 2015 per un importo di euro 583,17 la stessa risulta ricevuta dal figlio convivente con il ricorrente e risulta inviata raccomandata informativa;
quanto alla cartella di pagamento n. 02820190015984079000, per somme dovute a titolo di
IVA 2015 per un importo di euro 2.157,29 la stessa risulta notificata e ricevuta dal figlio convivente del ricorrente e risulta prodotta raccomandata informativa . Risulta altresì validamente notificata le cartelle di pagamento n. 02820190033951982000, per somme dovute a titolo di IRAP 2016, per un importo di euro
4.014,75 ( la cartella già impugnata dal ricorrente innanzi alla Commissione tributaria è stata confermata con sentenza n. 2070\2022) . Non risulta infine prodotta la notifica della cartella di pagamento n.
02820220016000608000 per somme dovute a titolo di IRPEF 2017 dovendosi per ciò solo in parte qua annullare l'intimazione di pagamento. Deve pertanto accogliersi il ricorso nei limiti indicati : risultano non dovute solo le somme portate dalle cartelle esattoriali n. 02820220016000608000 ,n.
0282019000775914200, 02820210020263257000 02820240005626521000, rimanendo valide le ulteriori pretese di cui all'intimazione di pagamento anche con riguardo alle cartelle del comune di IS nei limiti dell'importo non oggetto di intervenuto sgravio potendosi compensare le spese per l'accoglimento del tutto parziale del medesimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione;
compensa le spese. Così deciso in
Caserta il 21/11/25
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
D'ONOFRIO NN, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2641/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di IS - C/o Casa Comunale 81046 IS CE
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000740455000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022848514000 IRAP 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022848615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759041000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759041000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759041000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di San Cipriano D'Aversa - C/o Casa Comunale 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759142000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007759142000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190015984079000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190033951982000 IRAP 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190046428037000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di IS - C/o Casa Comunale 81046 IS CE
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034483378000 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020263257000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016000608000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016000608000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di IS - C/o Casa Comunale 81046 IS CE
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016831338002 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016831338002 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230019944288000 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005626521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5079/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento n. 028 2025 90007404 55 000 della somma complessiva di € 19.707,65 per mancato pagamento di somme oggetto delle cartelle di pagamento poste a suo fondamento. Deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento relative alla camera di commercio e l'intervenuta prescrizione del credito dalle stesse portato ( cartella di pagamento n.
02820180022848615000 per l'anno 2015 di euro 67.27 (notificata il 16.10.21 ; cartella di pagamento n.
02820190046428037000 per l'anno 2016 di euro 64,95 , cartella di pagamento n. 02820210020263257000 per l'anno 2018 di euro 63,01). Rileva altresì l'illegittimità per difetto di legittimazione passiva dell'imposta, nonché per intervenuta prescrizione/decadenza, delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il mancato pagamento di somme a titolo di IMU e TASI nei confronti del Comune di IS, di seguito indicate
(cartella di pagamento n. 02820200034483378000, relativa ad IMU 2013 per l'importo di euro 2.731,22, notificata il 12/04/222 - cartella di pagamento n. 02820220016831338002, relativa ad IMU e TASI 2014, per l'importo di euro 2.694,85, notificata il 16/12/2022 - cartella di pagamento n. 02820230019944288000, relativa ad IMU 2015 per l'importo di euro 1.157,81, notificata il 30/11/2023). Chiarisce che, come si evince dalla denuncia di successione del defunto padre del ricorrente, . Nominativo_4, nonché dalla visura catastale relativa al sig. Ricorrente_1 per i beni immobili di proprietà dello stesso nel Comune di IS, tali beni immobili, ereditati dal ricorrente unitamente ai germani Nominativo_1 e Nominativo_2, ciascuno per la quota di 1/3, risultavano essere gravati da diritto di usufrutto in favore di Nominativo_3, che si estingueva in data 17/02/2022 con il decesso di quest'ultima. Aggiunge che, per quanto riguarda i debiti tributari della defunta madre Nominativo_3 , il ricorrente, unitamente ai germani Nominativo_1 e Nominativo_2, avevano provveduto a rinunciare espressamente all'eredità della stessa. Non essendo state neppure notificati gli atti prodromici , l'intimazione deve essere per ciò solo annullata Rileva altresì l'illegittimità della cartella di pagamento n. 0282019000775914200 relativa a canone idrico 2013-2014 (ente creditore
Comune di S. Cipriano d'Aversa) per intervenuta sentenza di annullamento emessa dal GdP di Napoli Nord.
Rileva altresì l'illegittimità della cartella di pagamento n. 02820240005626521000 (presunta notifica 27.04.24) relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014, in quanto mai notificata. Deduce ancora l'illegittimità delle cartelle di pagamento irap , irpef e iva perchè mai notificate ( cartella di pagamento n 02820180022848514000 per somme dovute a titolo di IRAP 2015 per un importo di euro 2.079,69; - cartella di pagamento n.
02820190007759041000, per somme dovute a titolo di IRPEF 2015 per un importo di euro 583,17; - cartella di pagamento n. 02820190015984079000, per somme dovute a titolo di IVA 2015 per un importo di euro
2.157,29). Eccepisce l'illegittimità delle cartelle di pagamento per somme dovute rispettivamente a titolo di
IRAP 2016 e IRPEF 2017 in quanto non notificate ( cartella di pagamento n. 02820190033951982000, per somme dovute a titolo di IRAP 2016, per un importo di euro 4.014,75;- cartella di pagamento n.
02820220016000608000 per somme dovute a titolo di IRPEF 2017 per un importo di euro 2017). Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite anche temeraria . Si costituisce la camera di commercio che conclude per il rigetto dell'avverso ricorso. Si costituisce la regione Campania che chiarisce come la cartella di pagamento n. 02820240005626521000 relativa all'avviso di accertamento n.
834340349195 concernente tassa automobilistica annualità 2018, e non 2014 e che l'avviso di accertamento sia stato notificato il 22 settembre del 2021 con conseguente inammissibilità del ricorso come avanzato. Si costituiscono l'agenzia delle entrate e l'agenzia dele entrate riscossione che, sul presupposto della notifica delle cartelle esattoriali , concludeno per il rigetto dell'avverso ricorso. Si costituisceinfine il comune di San
Cipriano d'Aversa che conclude per l'intervenuta cessazione della materia del contendere e il comune di
IS che evidenzia come avesse operato il parziale sgravio delle cartelle , essendo per il resto il credito irrevocabile per l'omessa impugnazione da parte ricorrente degli atti prodromici. La Corte decide la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si indicheranno. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 0282019000775914200, occorre prendere atto dell'intervenuto annullamento della medesima operato dal giudice di pace di Napoli nord con sentenza n. 9177\2022 con conseguente sgravio operato dal comune di San Cipriano di Aversa ( cfr. documenti in atti). Quanto all'assunta omessa notifica delle cartelle esattoriali inerenti alla Camera di Commercio, occorre rilevare che la cartella di pagamento n.
02820180022848615000 per l'anno 2015 di euro 67.27 (notificata il 16.10.21) risulta notificata a persona dichiaratasi moglie convivente del ricorrente : la cartella è validamente notificata ( cfr. in tal senso Cass.
2018\27587 secondo cui "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume “ìuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.» (Cass. 5/08/2018, n. 8418; 17/12/2014, n.
26501; 30/10/2006, n. 23368; 26/05/1999, n. 5109). Il notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione, ha l'onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”), ovvero l'occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario. il contribuente ha provato per tabulas che la consegnataria dell'atto non era sua moglie, ma non ha dimostrato che essa si trovasse, in casa dello stesso notificatario, solo occasionalmente.
In altre parole, egli non ha completamente assolto all'onere di provare che la persona consegnataria dell'atto
(che certamente non era sua moglie) non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa e che essa si trovasse solo occasionalmente nell'abitazione dello stesso notificatario. La cartella di pagamento n. 02820190046428037000 per l'anno 2016 di euro 64,95 risulta validamente notificata con posta ordinaria ricevuta dalla moglie del ricorrente , la cartella di pagamento n. 02820210020263257000 per l'anno 2018 di euro 63,01 è invece nulla per assenza della firma del destinatario . L'intimazione di pagamento va pertanto confermata con esclusione della ultima cartella, alcuna prescrizione essendo maturata in ragione della validità della notifica degli atti presupposti. Quanto alla cartella di pagamento della regione Campania
( cartella di pagamento n. 02820240005626521000) , l'agenzia delle entrate riscossione non ha provveduto a documentarne la pure assunta notifica con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento con riguardo alla medesima. Occorre poi far riferimento alle cartelle esattoriali del comune di IS ( cartella di pagamento n. 02820200034483378000, relativa ad IMU 2013 per l'importo di euro 2.731,22, notificata il
12/04/222 - cartella di pagamento n. 02820220016831338002, relativa ad IMU e TASI 2014, per l'importo di euro 2.694,85, notificata il 16/12/2022 - cartella di pagamento n. 02820230019944288000, relativa ad
IMU 2015 per l'importo di euro 1.157,81, notificata il 30/11/2023) : con riguardo alle stesse, deve in primo luogo prendersi atto degli intervenuti sgravi parziali da parte del comune di IS sul presupposto della rinunzia all'eredità della madre da parte dell'attuale ricorrente . Deve poi rilevarsi ,quanto alla cartella n.02820200034483378000, che la stessa risulta notificata presso il destinatario e ricevuta con posta ordinaria dalla moglie del ricorrente;
la cartella di pagamento n. 02820220016831338002 risulta notificata all'indirizzo del destinatario con sottoscrizione non facilmente leggibile con sbarrata l'indicazione a mani del destinatario
: con riguardo al caso di specie la parte avrebbe dovuto agire con querela di falso e non limitarsi a dichiarare la sottoscrizione non propria;
come chiarito dal giudice di legittimità, gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n.
890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario.Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso. Quanto infine alla cartella esattoriale n.
02820230019944288000 la stessa risulta notificata ex art. 140 cpc e risulta prodotta anche la ricevuta di ritorno ( cfr. documentazione in atti). Deve pertanto disattendersi la doglianza di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente insussistenza della prescrizione e essendo limitato il credito a quanto non oggetto di sgravio da parte del comune di IS. Quanto alla cartella di pagamento n 02820180022848514000 per somme dovute a titolo di IRAP 2015 per un importo di euro 2.079,69, risulta la notifica a mani della moglie del ricorrente e risulta inviata la raccomandata informativa;
con riguardo alla cartella di pagamento n. 02820190007759041000, per somme dovute a titolo di IRPEF 2015 per un importo di euro 583,17 la stessa risulta ricevuta dal figlio convivente con il ricorrente e risulta inviata raccomandata informativa;
quanto alla cartella di pagamento n. 02820190015984079000, per somme dovute a titolo di
IVA 2015 per un importo di euro 2.157,29 la stessa risulta notificata e ricevuta dal figlio convivente del ricorrente e risulta prodotta raccomandata informativa . Risulta altresì validamente notificata le cartelle di pagamento n. 02820190033951982000, per somme dovute a titolo di IRAP 2016, per un importo di euro
4.014,75 ( la cartella già impugnata dal ricorrente innanzi alla Commissione tributaria è stata confermata con sentenza n. 2070\2022) . Non risulta infine prodotta la notifica della cartella di pagamento n.
02820220016000608000 per somme dovute a titolo di IRPEF 2017 dovendosi per ciò solo in parte qua annullare l'intimazione di pagamento. Deve pertanto accogliersi il ricorso nei limiti indicati : risultano non dovute solo le somme portate dalle cartelle esattoriali n. 02820220016000608000 ,n.
0282019000775914200, 02820210020263257000 02820240005626521000, rimanendo valide le ulteriori pretese di cui all'intimazione di pagamento anche con riguardo alle cartelle del comune di IS nei limiti dell'importo non oggetto di intervenuto sgravio potendosi compensare le spese per l'accoglimento del tutto parziale del medesimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione;
compensa le spese. Così deciso in
Caserta il 21/11/25